0.425.41•Accordo tra taluni Stati membri dell’Organizzazione europea di ricerche spaziali e l’ente medesimo, concernente l’esecuzione d’un programma di satellite meteorologico
0.425.41Multilateral International Treaty29 apr 1975
Conchiuso a Neuilly‑sur‑Seine il 12 luglio 1972
Approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 19741
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 aprile 1975
Entrato in vigore per la Svizzera il 29 aprile 1975
(Stato 1° aprile 1983)
Preambolo
I Governi della Repubblica Federale di Germania, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione Svizzera (qui di seguito denominati «Partecipanti»), in quanto Governi di Stati partecipi della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea di ricerche spaziali2) aperta alla firma in Parigi il 14 giugno 1962 (qui di seguito denominata «Convenzione»),
e
l’Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali (qui di seguito denominata «Organizzazione»),
Considerate le finalità definite dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale nonché dal Consiglio Internazionale delle Unioni scientifiche per lo sviluppo della meteorologia, nell’ambito della «Veille Météorologique Mondiale» e del GARP «Recherche sur l’Atmosphère Globale», intese a migliorare i servizi degli enti meteorologici tramite il coordinamento internazionale e l’impiego di tecniche d’avanguardia, e considerato l’interesse manifestato dagli enti meteorologici europei verso una partecipazione dell’Europa al raggiungimento di dette finalità,
Desiderosi , all’uopo, d’eseguire un programma europeo di concezione, sviluppo, costruzione, orbitazione, gestione e controllo di un satellite meteorologico preoperativo, nonché lo sviluppo e l’approntamento dei connessi impianti al suolo, ed inoltre di potenziare in Europa la tecnologia del settore,
Riconoscendo l’opportunità d’impiegare con la massima efficacia le risorse disponibili, segnatamente l’esperienza acquisita in Europa nel campo dei satelliti meteorologici, nonché richiamandosi, in special modo, all’offerta fatta dal Governo francese nella 39esima Sessione del Consiglio dell’Organizzazione,
Vista la dichiarazione data, il 9 maggio 1972, dai rappresentanti dei Governi precitati al Consiglio dell’Organizzazione,
Vista la risoluzione del Consiglio dell’Organizzazione, nella sua 47esima Sessione, concernente l’accettazione della domanda d’eseguire il presente programma nel quadro dell’Organizzazione medesima,
Hanno convenuto quanto segue:
I Partecipanti avviano un programma per la concezione, lo sviluppo, la costruzione, l’orbitazione, la gestione e il controllo di un satellite meteorologico preoperativo (Meteosat), nonché per lo sviluppo e l’approntamento dei connessi impianti al suolo, quali definiti nell’Allegato A.
Salva disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio direttivo, di cui in articolo 3, vanno prese conformemente al regolamento procedurale del Consiglio dell’Organizzazione, applicato mutatis mutandis.
Salva disposizione contraria del presente Accordo, l’Organizzazione attua il programma in conformità con le sue vigenti norme e procedure. Essa consulta il CNES, in quanto occorra, per i settori nei quali una cooperazione è prevista dall’Accordo, di cui nel paragrafo 2 dell’articolo 2 del presente testo.
I diritti di proprietà intellettuale e l’accesso alle informazioni tecniche, derivanti dall’esecuzione del programma, sono riservati ai Partecipanti: l’Organizzazione ha tuttavia la facoltà di utilizzarli gratuitamente per l’insieme delle proprie attività.
L’Organizzazione, operante per conto dei Partecipanti, diviene proprietaria del satellite realizzato nel quadro del programma, nonché degli impianti e delle attrezzature acquistati, sino alla fine della fase preoperativa inclusa, in vista dell’esecuzione.
Il Governo di uno Stato impartecipe dell’Organizzazione può presentare al Consiglio della medesima domanda d’adesione al programma; il Consiglio decide all’unanimità in una con il Consiglio direttivo il quale, pure all’unanimità, stabilisce le condizioni d’adesione.
L’Organizzazione notifica ai Partecipanti, consultato il Consiglio direttivo, il compimento del programma giusta le disposizioni del presente Accordo; questo decade allorché la predetta notificazione è ricevuta.
I Partecipanti possono decidere di cessare l’esecuzione del programma ad una maggioranza dei due terzi rappresentante i due terzi almeno dei contributi.
Gli allegati A e B del presente Accordo ne formano parte integrante.
Il Governo della Repubblica francese, non appena entrato in vigore l’Accordo, lo farà registrare presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 della Carta.
Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente Accordo e notificherà, ai Partecipanti e all’Organizzazione, la data dell’entrata in vigore del medesimo e dei suoi emendamenti, nonché i depositi degli strumenti di ratifica, d’approvazione, d’adesione e d’applicazione provvisoria.
In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Neuilly‑sur‑Seine, questo dodici luglio millenovecentosettantadue, nelle lingue francese ed inglese, i due testi facendo parimente fede, in un esemplare unico che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno dei Partecipanti e dell’Organizzazione.(Seguono le firme)
Il programma provvede alla concezione, allo sviluppo, alla costruzione, all’orbitazione, alla gestione e al controllo di un satellite meteorologico geostazionario (Meteosat), nonché allo sviluppo e all’approntamento dei relativi impianti al suolo. Il sistema deve costituire un contributo dell’Europa al programma di ricerche sull’atmosfera globale (GARP) e alla Veille Météorologique Mondiale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale; esso deve soddisfare i bisogni propri della comunità meteorologica europea in materia di mezzi spaziali.
Il programma sotteso al presente Accordo si divide in due parti corrispondenti al settore spaziale e al settore terrestre.
Questa parte del programma comporta i seguenti elementi fondamentali: (a) sviluppo di un satellite geostazionario il quale assicuri: – una missione d’osservazione per presa d’immagini nelle bande infrarosse e visibili dello spettro elettromagnetico; – una missione di diffusione di queste immagini verso gli utenti; – una missione di raccolta di dati provenienti da stazioni automatiche, compresa, qualora sia giustificata, l’interrogazione delle stazioni stesse; (b) la realizzazione di due unità di volo di questo satellite e di un gioco di pezzi di ricambio; (c) il lancio di un’unità di volo la cui posizione sull’orbita geostazionaria sarà determinata dal Consiglio direttivo del programma.
Questa parte del programma è costituita da5: (a) la realizzazione di attrezzature al suolo comprendenti: (i) una Stazione d’acquisizione dei dati, di telecomando e di posizionatura (DATTS), (ii) un Centro di Controllo delle Operazioni (OCC), (iii) un Centro di referenziatura e di formalizzazione dei dati (DRCC), (iv) un Centro di estrazione delle informazioni meteorologiche (MIEC), (v) un Terminale meteorologico (MT), (vi) l’attuazione di un prototipo e d’un inserto di fabbricazione di una Stazione primaria d’impiego dei dati (PDUS) e d’una Stazione secondaria d’impiego dei dati (SDUS), (vii) la realizzazione in prototipo di attrezzature di connessione delle piattaforme di raccolta di dati (DCP) con il sistema spaziale e la preparazione di un inserto di fabbricazione di queste attrezzature. L’insieme delle attrezzature definite nei punti (i) ‑ (iv), qui sopra, sarà designato con il nome di Impianti al Suolo Meteosat (GFM); (b) la preparazione del software per l’utilizzazione degli impianti al suolo; (c)6 l’approntamento delle interfacce tra i differenti impianti del settore terrestre (DATTS, OCC, DRCC, MIEC, MT, PDUS e SDUS) e il rodaggio del corrispondente sistema. La parte concernente il settore terrestre non comprende: – la connessione del Terminale meteorologico (MT) con i Centri meteorologici (MQ, – le spese di funzionamento del settore terrestre (personale, locazione, beni fungibili) per la fase di esercizio dopo il lancio del satellite e la verifica del buon funzionamento dell’insieme del sistema. (d)* la preparazione del software per il Centro di estrazione d’informazioni meteorologiche (MIEC) comprendente lo sviluppo e le prove preoperative del software necessario per l’esecuzione dei compiti del MIEC; sviluppando questo software deve essere tenuto conto dell’impiego possibile dei programmi e sottoprogrammi sviluppati precedentemente per lavori similari. Questi lavori cessano sei mesi dopo il lancio del satellite.
Il calendario indicativo per il programma si articola come segue: – avvio della fase competitiva di definizione del progetto (PDP): dicembre 1972; – lancio del satellite: fine 1976.
1 disposti del presente Allegato possono essere riveduti tramite unanime decisione del Consiglio direttivo del programma.
| Termine | SIGLA | Funzioni principali | ||
|---|---|---|---|---|
| (1) | Impianti al suolo Meteosat | GFM | Comprende le funzioni (2) a (5) | |
| (2) | Stazione d’acquisizione dei dati, di telecomando e posizionatura | DATTS | Acquisizione dei dati (di meteorologia e di evoluzione) Telecomando Posizionatura | |
| (3) | Centro di controllo delle operazioni | OCC | Controllo del veicolo spaziale e delle sue operazioni | |
| (4) | Centro di referenziatura e di formalizzazione dei dati | DRCC | Defasatura dei dati radiometrici Quadrettatura e annotazioni Calcoli d’orbita e d’assetto Formalizzazione definitiva Dati immagine – Rettifica – Cambio di proiezione – Trasformazione in informazione | |
| (5) | Centro di estrazione d’informazioni | MIEC | Estrazione di informazioni meteorologiche – Temperatura della superficie oceanica – Campo dei venti – Analisi delle nubi (copertura e quota dei dossi) – Bilancio delle radiazioni – Formalizzazione definitiva – Gestione dei dati provenienti dalle piattaforme di rilevamento | |
| (6) | Terminale meteorologico | MT | Attrezzatura necessaria al GFM per assicurare l’interfaccia con la connessione al sistema globale di telecomunicazioni (GTS) della Veille Météorologique Mondiale (VMM) | |
| (7) | Centro meteorologico | MC | Analisi meteorologica da parte degli utenti | |
| (8) | Stazione primaria di impiego dei dati | PDUS | Ricezione e visualizzazione dei dati immagine con piena risoluzione sotto forma digitale Ricezione delle trasmissioni standard APT (sotto forma analogica) | |
| (9) | Stazione secondaria d’impiego dei dati | SDUS | Ricezione e visualizzazione delle trasmissioni standard APT (sotto forma analogica) | |
| (10) | Piattaforma di raccolta dei dati | DCP | Raccolta di dati meteorologici e di dati connessi |
L’involucro finanziario globale di 115 milioni di unità di conto stabilito nel paragrafo 1 dell’articolo 6 del presente Accordo è fondato sulle cifre approssimative che seguono: (a) le spese dirette per il programma nel periodo 1972–1979 sono valutate come seguono e ascritte, in via indicativa, agli elementi seguenti:
| (In milioni di unità di conto all’indice dei prezzi di metà 1971) | |
|---|---|
| (i) Fase di definizione (PDP) | 3 |
| (ii) Sviluppo del satellite e realizzazione di due unità di volo nonché di un gioco di pezzi di ricambio | 53 |
| (iii) Lancio di un satellite (vettore Thor‑Delta) | 8 |
| (iv) Attrezzature al suolo comprendenti: – realizzazione e approntamento di Impianti al suolo Meteosat (GFM) includenti una Stazione d’acquisizione dei dati, di posizionatura e di telecomando, un Centro di controllo operativo, un Centro di referenziatura e di formalizzazione dei dati e un Centro di estrazione di informazioni meteorologiche nonché un terminale meteorologico, – la realizzazione di un prototipo e di un inserto di fabbricazione di una Stazione primaria d’impiego dei dati e d’una Stazione secondaria analoga, – la realizzazione di attrezzature prototipe di connessioni delle piattaforme di raccolta dei dati (DCP) con il sistema spaziale e la preparazione di un inserto di fabbricazione di queste attrezzature, – la preparazione del software per l’esercizio degli impianti al suolo (escluso il Centro d’estrazione d’informazioni meteorologiche | 14 |
| (v) Margine di imprevisti tecnici | 6 |
| (vi) Spese dirette interne dell’Organizzazione (personale, funzionamento, impianti) | 6 |
| Totale | 90* |
| * Queste spese non comprendono quelle di funzionamento del settore terrestre (personale, pigioni, beni fungibili) per la fase operativa successiva al lancio. |
(b) Le spese indirette, vale a dire la quotaparte del programma sulle spese comuni, e quelle di sostegno dell’Organizzazione dipendono dall’ampiezza del programma globale dell’Organizzazione; questa quotaparte è attualmente valutata in 22,8 MUC.
Ogni Partecipante contribuisce alle spese derivanti dall’esecuzione, conforme all’Accordo, del programma da parte dell’Organizzazione, in base alla scala di contributi che segue:
| Stati | Quotaparte die contributo % | |
|---|---|---|
| Repubblica Federale di Germania | 25,66 | |
| Belgio | 4,06 | |
| Danimarca | 2,41 | |
| Francia | 23,70 | |
| Italia | 15,07 | |
| Regno Unito | 20,60 | |
| Svezia | 5,02 | |
| Svizzera | 3,48 | |
| Totale | 100,00 |
Il Direttore generale dell’Organizzazione impartisce le istruzioni necessarie per la presentazione dei rapporti sullo stato d’avanzamento, sulla ripartizione geografica dei lavori, sulle sollecitazioni di contributi, le spese assunte e le ultime valutazioni dei costi circa il compimento del programma, conformemente alle disposizioni pertinenti del Regolamento Finanziario dell’Organizzazione relative ai conti (Titolo III, Sezione VI del Regolamento Finanziario) e alle disposizioni adottate dal Consiglio dell’Organizzazione per quanto attiene ai rapporti periodici che gli devono essere presentati (documento ESRO/C/306, add. 2, rev. 1).
Le spese dirette derivanti dall’esecuzione del programma da parte dell’Organizzazione, secondo i termini del presente Accordo, sono ascritte a un conto d’impiego «programma», aperto e gestito dall’Organizzazione giusta le pertinenti disposizioni del Regolamento Finanziario. La quotaparte del programma sulle spese comuni e sulle spese di sostegno dell’Organizzazione è stabilita ed ascritta al conto d’impiego «programma» conformemente ai principi e alle procedure adottate in materia dall’Organizzazione stessa.
I disposti dei paragrafi 1 e 2 del presente allegato possono essere riveduti mediante decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. 1 disposti dei paragrafi 3 e 4 del presente allegato possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del programma con la maggioranza dei due terzi.
| Stati partecipanti | Ratificazione Firma senza riserva di ratificazione (Fi) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Danimarca | 29 settembre | 1972 Fi | 29 settembre | 1972 |
| Francia | 24 luglio | 1972 Fi | 29 settembre | 1972 |
| Gran Bretagna | 12 settembre | 1972 Fi | 29 settembre | 1972 |
| Italia | 27 ottobre | 1975 | 27 ottobre | 1975 |
| Rep. federale di Germania | 29 settembre | 1972 Fi | 29 settembre | 1972 |
| Svezia | 23 agosto | 1973 | 23 agosto | 1973 |
| Svizzera | 29 aprile | 1975 | 29 aprile | 1975 |
| Organizzazione europea di ricerche spaziali | 24 luglio | 1972 Fi | 29 settembre | 1972 |
RU 1975 2061 ↩
[RU 1966 1284, 1970 884.RS 0.425.09 art. XXI n. 2]. Alla disp. cit. corrisponde ora la conv. del 30 mag. 1975 istitutiva di un’Agenzia spaziale europea (RS 0.425.09 ). ↩
Ora: applicando l’art. IX. ↩
Ora: i disposti dell’art. XXIV. ↩
*La terminologia utilizzata è esplicitata nell’allegata tabella. ↩
*Il Consiglio direttivo, con decisione 29 marzo 1973, ha emendato i paragrafi 2.2 (b) e 2.2 (c) ed ha introdotto un nuovo paragrafo 2.2 (d) che si riferisce a dei lavori aggiuntivi. ↩
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