Accordo tra taluni Governi europei e l’Organizzazione europea di ricerche spaziali concernente l’esecuzione del programma di vettore ARIANE

0.425.12Multilateral International Treaty29 apr 1975

Conchiuso a Neuilly‑sur‑Seine il 21 settembre 1973
Approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 19743
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 aprile 1975
Entrato in vigore per la Svizzera il 29 aprile 1975

Preambolo

I Governi degli Stati membri della Conferenza Spaziale Europea firmatari del presente Accordo (qui di seguito denominati «Partecipanti») e l’Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali istituita dalla Convenzione4aperta alla firma il 14 giugno 1962 (qui di seguito denominate rispettivamente «Organizzazione» e «Convenzione»),

Richiamando la risoluzione della Conferenza Spaziale Europea (CSE) del 20 dicembre 1972 giusta la quale la CSE approva di massima che sia avviato, continuato e gestito in un quadro europeo comune il progetto d’attuazione di un vettore, proposto dal Governo francese in seguito all’abbandono del progetto EUROPA III, e considerando le decisioni della Conferenza Europea prese nella riunione del 31 luglio 1973,

Considerando che l’Agenzia Spaziale Europea, menzionata in detta Risoluzione (qui di seguito denominata «Agenzia»), è destinata a fornire il quadro europeo comune di questo programma, ora affidato, a titolo transitorio, all’Organizzazione,

Considerando l’interesse per l’Europa di poter disporre, con l’inizio degli anni ottanta, d’una capacità propria ed economicamente competitiva di orbitazione di satelliti, segnatamente di quelli utilitari,

Considerando il vantaggio per gli Stati europei di mantenere la competenza già acquisita nel settore dei vettori e di utilizzare la loro tecnologia spaziale,

Visto l’incartamento sintetico, del 15 aprile 1973, sottoposto dal Governo francese ai ministri della CSE,

Vista la dichiarazione data, il 1° agosto 1973, dai rappresentanti dei Governi precitati al Consiglio dell’Organizzazione (ESRO/C/LIX/dec.1),

Vista la Risoluzione del Consiglio dell’Organizzazione, nella sua 59esima sessione, concernente l’accettazione della domanda d’eseguire il presente programma nel quadro dell’Organizzazione medesima, ed in attesa dell’istituzione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESRO/C/LIX/ris.1),

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I

I Partecipanti si obbligano ad avviare, nel quadro circostanziale previsto dal presente Accordo, la prima fase di un programma volto allo sviluppo e alla qualifica d’un vettore per satelliti denominato ARIANE; il vettore deve risultare idoneo ad immettere su orbite di trasferimento carichi utili dell’ordine di 1500 kg e deve consentire, mediante l’impiego d’un adeguato motore d’apogeo, l’immissione in orbita geostazionaria di satelliti del peso di 750 kg. Questo programma comporta una seconda fase, intesa alla produzione di detto vettore, la quale verrà decisa ulteriormente.

Art. II
  1. La fase di sviluppo del programma, menzionato nell’articolo primo, sarà eseguita nell’ambito dell’Agenzia, di cui è parola nella Risoluzione della CSE del 20 dicembre 1972. In attesa dell’istituzione della detta Agenzia, la fase sarà avviata nel quadro dell’Organizzazione, conformemente ai disposti contenuti negli Allegati.
  2. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, oppure di quello citato nel paragrafo 3 che segue, questa fase del programma sarà eseguita in conformità con le norme e le procedure vigenti in seno all’Organizzazione.
  3. I Partecipanti affidano, tramite l’Organizzazione, al Centro Nazionale di Studi Spaziali (CNES), Istituto pubblico francese designato dal Governo francese, l’esecuzione della prima fase del programma, menzionato nell’articolo primo, ed affidano il controllo della sua esecuzione, per loro conto, all’Organizzazione. Quest’ultima e lo CNES stipuleranno un Accordo precisante le modalità dettagliate della loro cooperazione, in vista del compimento degli obiettivi posti dal presente testo.
Art. III
  1. Le finalità del programma, menzionato nell’articolo primo, la descrizione del vettore e la descrizione della fase di sviluppo del programma figurano nell’Allegato A. La decisione di passare alla fase di produzione dovrà essere presa giusta i disposti dell’articolo V, qui sotto.
  2. La tappa di definizione della fase di sviluppo del programma è intesa a stabilire le specificazioni analitiche del vettore, sulle basi tecniche dell’Allegato A, a compilare un piano di sviluppo dettagliato, a ripartire i lavori nel settore industriale e ad adeguare la contribuzione finanziaria di ogni Partecipante al programma, secondo la procedura descritta nell’articolo X del presente testo.
  3. Gli elementi dell’analisi particolareggiata, menzionata nel paragrafo 2 del presente articolo, consentiranno di attuare la fase di sviluppo. Questo giungerà a termine allorché sarà definita la qualifica del vettore dopo i riscontri in volo.
Art. IV
  1. Un Consiglio direttivo, composto dei rappresentanti dei Partecipanti, assume la responsabilità del programma e prende le relative decisioni, giusta i disposti del presente Accordo.
  2. Per i problemi concernenti sia questo sia un altro programma dell’Organizzazione, il Consiglio direttivo funge da organo consultivo del Consiglio dell’Organizzazione, e ad esso presenta le raccomandazioni necessarie.
  3. Il Consiglio direttivo prende le decisioni concernenti il programma in conformità con le disposizioni del presente Accordo e segnatamente:
    1. controlla lo sviluppo del programma, specie della fase di sviluppo, definita dal relativo piano sulla base dei rapporti preparati dallo CNES e a lui presentati dal Direttore Generale dell’Organizzazione,
    2. controlla i parametri globali del vettore e le disposizioni di affidabilità, rispetto ai requisiti fissati dallo CNES come specifici del programma, sulla base dei rapporti preparati dal detto ente e presentati dal Direttore Generale dell’Organizzazione,
    3. viene continuamente informato circa la ripartizione dei lavori tra i diversi Partecipanti e funge, se del caso, nel corso dell’esecuzione della fase di sviluppo, da organo di ricorso di un Partecipante rispetto alla scelta delle aziende industriali effettuata dallo CNES,
    4. approva il rapporto di qualifica del vettore in volo presentato dallo CNES,
    5. decide, giusta i disposti dell’articolo XVII paragrafo 2 del presente Accordo, le condizioni di partecipazione, a questa fase del programma, di Stati impartecipi dell’Organizzazione,
    6. cura che l’Organizzazione istituisca un coordinamento efficace con gli utenti potenziali del vettore e definisca le specificazioni d’interfaccia tra il vettore e i carichi utili.
  4. Il Consiglio direttivo può istituire gli organi consultivi che ritenga necessari per garantire la buona esecuzione del programma.
  5. Tranne disposto contrario del presente testo, le decisioni del Consiglio direttivo vanno prese con la maggioranza semplice dei Partecipanti.
Art. V
  1. Il Consiglio direttivo appronta i dati necessari affinché i Partecipanti possano prendere la decisione concernente il passaggio alla fase di produzione. I Partecipanti interessati alla fase di produzione stipulano un nuovo Accordo volto a definire il contenuto della fase medesima, con le modalità di finanziamento e d’attribuzione dei lavori, e compilato quanto possibile in modo parallelo al testo normativo della fase di sviluppo.
  2. I Partecipanti si sforzeranno di mantener disponibili, nel corso della fase di produzione, i mezzi industriali già apprestati durante la fase di sviluppo e, partecipino essi o non partecipino al nuovo Accordo, provvederanno a non creare ostacoli all’impiego di detti mezzi.
Art. VI
  1. Le spese connesse con l’esecuzione della fase di sviluppo del programma, conforme al presente Accordo, sono sopportate dai Partecipanti giusta i disposti recati nell’Allegato B.
  2. I Partecipanti stabiliscono di contribuire, sulla base di un involucro finanziario fisso di 380 391 165 unità di conto:
    1. alle spese dirette, quali definite nell’Allegato B, paragrafo 1 a, relative alla fase di sviluppo del programma, per un ammontare di 2060 milioni di franchi francesi, rappresentanti 370 891 165 unità di conto, giusta il tasso di conversione vigente il 1° gennaio 1973 (un’unità di conto vale 5,55419 franchi francesi);
    2. alle spese interne dell’Organizzazione, indicate nell’Allegato B, paragrafo 1 b ed assommanti a 2 500 000 unità di conto; e
    3. alle spese risultanti dal mantenimento di impianti specifici creati o messi a disposizione dell’Organizzazione per l’esecuzione del programma, nel quadro circostanziale descritto nell’articolo XII paragrafo 2, del presente Accordo, per un ammontare di 7 milioni di unità di conto.

I costi del collettivo di progettazione e del personale di sostegno tecnico dello CNES sono assunti dal Governo francese. 3. I Partecipanti contribuiscono alle spese, menzionate nel paragrafo che precede, attenendosi alla scala dei contributi recata nell’Allegato B e con riserva dei disposti dell’articolo VII. Conseguentemente, in caso d’applicazione dei disposti di detto articolo paragrafo 2, rispetto alle spese di cui nel paragrafo 2 a qui sopra, l’obbligo totale dei Partecipanti assomma a 454 569 398 unità di conto, nonostante i disposti dell’articolo VII paragrafi 1 e 2 b qui sotto. 4. I preventivi annui relativi alla fase di sviluppo del programma vanno approvati, con una maggioranza dei due terzi dei Partecipanti rappresentante almeno i due terzi degli indici di voto menzionati nel paragrafo 2.3 dell’Allegato B, dal Consiglio direttivo, nell’ambito dell’involucro finanziario fisso di cui nel paragrafo 2 del presente articolo. I Partecipanti si obbligano a mettere i fondi, necessari all’esecuzione del programma, a disposizione dell’Organizzazione, giusta le procedure e lo scadenzario figuranti nell’Allegato B; un aggiornamento di questo scadenzario sarà presentato annualmente al Consiglio direttivo contemporaneamente al preventivo.

Art. VII
  1. Tranne disposto particolare dell’Allegato B paragrafo 2.4, 1 Partecipanti, onde consentire, in caso di variazione dei prezzi, il ridimensionamento degli ammontari, di cui in articolo VI paragrafo 2, stabiliscono:
    1. di applicare, al contributo di ogni Partecipante alle spese dirette, di cui in articolo VI paragrafo 2 a, formule di revisione basate su indici nazionali appropriati approvati dall’Organizzazione; e
    2. di applicare, al contributo di ogni Partecipante alle spese di cui in articolo VI paragrafo 2 b e c, le regole normalmente vigenti in seno all’Organizzazione.
  2. Qualora, secondo il parere del Consiglio direttivo, l’ammontare delle spese dirette, di cui in articolo VI paragrafo 1 a, debba essere riveduto per motivi diversi da una variazione dei prezzi, divengono applicabili i disposti seguenti:
    1. Se non emergono spese aggiuntive superiori al 20% dell’ammontare, eventualmente riveduto giusta i disposti del paragrafo 1 qui sopra, i Partecipanti sono tenuti a contribuire in misura proporzionale al loro contributo di base, quale figura nell’Allegato B.
    2. Le spese aggiuntive superiori al 20% di detto ammontare sono addossate al Governo francese, purché non superino il 35%.
    3. Nessun Partecipante può recedere dal programma fintanto che i disposti in alinea a e alinea b del presente paragrafo restano applicabili.
    4. Allorché le spese aggiuntive superano il 35% dell’ammontare delle spese dirette, di cui in articolo VI paragrafo 2 a, eventualmente riveduto giusta il paragrafo 1 qui sopra, sia di fatto, sia giusta le previsioni accettate dal Consiglio direttivo, gli obblighi del Governo francese, di cui è parola qui sopra, diventano caduchi e i Partecipanti devono concertarsi circa il proseguimento del programma.
    5. Il Governo francese riesaminerà il mantenimento dell’obbligo, di cui in alinea b qui sopra, qualora i fondi necessari all’esecuzione del programma non fossero più a disposizione dell’Organizzazione, consecutivamente al recesso di uno o di diversi Partecipanti.
Art. VIII

I diritti di proprietà intellettuale e l’accesso alle informazioni tecniche, derivanti dall’esecuzione della fase di sviluppo del programma, sono riservati ai Partecipanti; l’Organizzazione ha tuttavia la facoltà di utilizzarli gratuitamente per l’insieme delle proprie attività.

Art. IX
  1. I Partecipanti, tramite l’Organizzazione, mettono a disposizione dello CNES i crediti d’impegno e di pagamento necessari all’esecuzione della fase di sviluppo del programma, conformemente al preventivo approvato dal Consiglio direttivo e al paragrafo 2.4 dell’Allegato B.
  2. I contributi dei Partecipanti saranno sollecitati dall’Organizzazione, sulla base delle proprie norme vigenti e conformemente ai disposti figuranti nell’Allegato B.
Art. X
  1. Il CNES stipula i contratti necessari per l’esecuzione della fase di sviluppo del programma. Nella stipulazione va data la preferenza all’esecuzione dei lavori, in primo luogo sul territorio dei Partecipanti, in secondo luogo sul territorio degli altri Stati membri dell’Organizzazione o, successivamente, membri dell’Agenzia.
  2. Il CNES sottopone al Consiglio direttivo, prima del compimento della fase di definizione, la ripartizione dei lavori corrispondente ai contributi figuranti nel paragrafo 2.1 dell’Allegato B. Il riparto concerne i lavori presentanti un rilevante interesse tecnologico, giusta la definizione accettata dal Consiglio direttivo, nonché rappresentanti l’80 % dell’ammontare delle spese dirette menzionate in articolo VI paragrafo 2 a qui sopra.
  3. Il CNES affida alle industrie dei Partecipanti dei contratti di un valore proporzionale al contributo dei Partecipanti all’ammontare dei lavori qui sopra definito. Se questo obiettivo non può essere raggiunto rispetto ad uno o più Partecipanti, occorrerà procedere, prima del compimento della fase di definizione, a una proporzionale riduzione dei contributi del (o dei) Partecipante (i) interessato (i). Se ne risulta una carenza di finanziamento della fase di sviluppo, il Governo francese è responsabile del saldo.

Rispetto alle spese aggiuntive dell’articolo VII paragrafo 2 a, nello stipulare i contratti, il CNES si sforzerà, considerata la specificità del lavoro, la difficoltà d’applicare norme uniformi di ripartizione geografica e la necessità d’assicurare un buon svolgimento della fase di sviluppo, di non ledere il «giusto ritorno» dei Partecipanti, bensì di attuare una ripartizione dei lavori quanto possibile equa. 4. I contratti corrispondenti a lavori presentanti un interesse tecnologico minore, quali quelli infrastrutturali o le forniture di materie fungibili, saranno stipulati su base di concorso. All’uopo il CNES solleciterà delle offerte presso le ditte i cui nomi gli saranno stati indicati dai Partecipanti. 5. I contratti relativi a lavori effettuati sul territorio di uno Stato impartecipe dell’Organizzazione non entrano in linea di conto per il calcolo della ripartizione geografica dei contratti tra i Partecipanti. 6. Le disposizioni contrattuali vanno basate sui regolamenti e le procedure vigenti in seno al CNES. Tuttavia l’Organizzazione definisce il contenuto delle clausole garantenti il rispetto dell’applicazione degli articoli VIII e XII del presente testo. 7. I Partecipanti, giusta i disposti del Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione5, prendono i provvedimenti per l’esenzione dei contratti, stipulati nel quadro del presente Accordo, dalle tasse fiscali e doganali o, se del caso, dal rimborso delle tasse riscosse.

Art. XI

Il Governo francese garantisce il pagamento delle somme:

  1. che, sotto la rubrica «altri introiti», fossero versate, a beneficio del programma, da uno Stato membro dell’Organizzazione non firmatario del presente Accordo e con il quale esso abbia concluso un accordo bilaterale compatibile con le disposizioni del presente testo, ai fini dell’esecuzione di taluni lavori della fase di sviluppo del programma;
  2. che figurano sotto la rubrica «altri Stati», nella tavola recata in Allegato B paragrafo 2, fintanto che queste somme non siano garantite da altre fonti.

Un accordo bilaterale, quale quello menzionato nel paragrafo a qui sopra, non potrà in nessun caso far nascere degli obblighi verso gli altri Partecipanti al programma.

Tuttavia, per l’applicazione dei disposti del paragrafo 1 dell’articolo X del presente Accordo, un tale Stato membro dell’Organizzazione è parificato a un Partecipante alla fase di sviluppo del programma.

Art. XII
  1. L’Organizzazione, operante per conto dei Partecipanti, diviene proprietaria degli elementi del vettore ARIANE, degli impianti e attrezzature acquistati per la sua realizzazione e degli impianti di lancio realizzati nel quadro del programma.
  2. I Partecipanti proprietari d’impianti, suscettivi d’essere utilizzati nel quadro del programma ARIANE, si obbligano a metterli a disposizione contro risarcimento delle spese d’utilizzazione.
  3. Gli elementi, impianti e attrezzature, di cui nel paragrafo 1 del presente articolo, sono messi a disposizione dei Partecipanti, operanti nel quadro del loro proprio programma o di un programma dell’Organizzazione, nella misura in cui il loro impiego ai fini del programma ARIANE lo consenta. In queste condizioni, le tasse richieste per l’impiego non devono comprendere l’ammortamento di detti beni. Il Consiglio direttivo stabilisce le relative condizioni.
  4. L’Organizzazione può mettere questi beni a disposizione di terzi, non menzionati nel paragrafo 3 del presente articolo, purché il loro impiego ai fini del programma ARIANE o per i bisogni dei Partecipanti lo consenta e comunque nell’ambito delle condizioni finanziarie che saranno stabilite dal Consiglio direttivo.
  5. Ogni cessione di elementi, impianti e attrezzature deve essere decisa dal Consiglio direttivo, consultato il Consiglio dell’Organizzazione.
Art. XIII
  1. Il vettore ARIANE, non appena dichiarato operativo, sarà messo a disposizione dell’Organizzazione e dei Partecipanti per i loro propri bisogni, in base ad una decisione dei Partecipanti, presa tramite sia il Consiglio direttivo sia qualunque organo istituito nel quadro dell’Agenzia menzionata nell’articolo II e giusta i disposti del nuovo Accordo menzionato nell’articolo V paragrafo 1. Gli impianti appartenenti al Governo francese, necessari alla realizzazione dei lanci, saranno parimente messi a disposizione dell’Organizzazione e dei Partecipanti conformemente alle condizioni menzionate nell’articolo XII paragrafo 2, qui sopra.
  2. La decisione relativa alle condizioni, giusta le quali dei modelli di volo del vettore ARIANE potranno essere messi alla disposizione di Stati terzi o di enti internazionali, per scopi pacifici, nonché relativa alle condizioni, giusta le quali potranno essere effettuati dei lanci per il conto di questi Stati ed enti, dovrà essere presa con la maggioranza dei due terzi dei Partecipanti, fatti salvi i disposti del nuovo Accordo, menzionato nell’articolo V paragrafo 1.
  3. I disposti figuranti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano parimenti alla fornitura d’elementi di sottoinsiemi e di componenti realizzati nel quadro della fase di sviluppo del programma.
Art. XIV
  1. I Partecipanti indennizzano l’Organizzazione per ogni suo obbligo connesso con la sua responsabilità internazionale, derivante dall’esecuzione della fase di sviluppo del programma.
  2. Ogni risarcimento di danno, ricevuto dall’Organizzazione nel quadro della fase di sviluppo del programma, va accreditata ai preventivi annui, menzionati nel paragrafo 4 dell’articolo VI.
Art. XV
  1. Qualunque vertenza tra due o più Partecipanti, o tra taluni di essi e l’Organizzazione, circa l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo, non composta bonalmente verrà sottoposta, su domanda di un litisconsorte, a un arbitro unico, nominato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia. L’arbitro non potrà essere cittadino di uno Stato in lite né avervi residenza permanente.
  2. I Partecipanti estranei alla lite potranno intervenirvi. Il lodo sarà comunque vincolante per tutti i Partecipanti e per l’Organizzazione, indipendentemente dall’intervento.
Art. XVI
  1. Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati, membri della Conferenza Spaziale Europea, dal 15 ottobre 1973 fino al 30 novembre 1973.
  2. Gli Stati divengono partecipi dell’Accordo: – sia mediante firma senza riserva di ratifica o d’approvazione, – sia mediante deposito di uno strumento di ratifica o d’approvazione presso il Governo francese, qualora l’Accordo sia stato firmato con relativa riserva.
  3. Il presente Accordo entrerà in vigore non appena firmato dall’Organizzazione e non appena gli Stati, i cui contributi coprano al 75% le somme elencate nel paragrafo 2.3 dell’Allegato B, siano divenuti partecipi dell’Accordo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
  4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, il deposito presso il Governo depositario di una dichiarazione dell’intenzione d’applicare provvisoriamente l’Accordo, e di ottenerne quanto prima la ratifica o l’approvazione, sarà considerato come deposito di uno strumento di ratifica o d’approvazione.
  5. Il Governo di uno Stato membro dell’Organizzazione che non abbia firmato l’Accordo il 30 novembre 1973, può farsi partecipe del medesimo, dopo tale data, purché gli altri Governi partecipanti diano il loro consenso. Il Governo interessato deve allora depositare uno strumento d’adesione presso il Governo francese; esso può così applicare i disposti menzionati nel paragrafo 4 del presente articolo, onde divenire partecipe del presente Accordo. Il Consiglio direttivo determina all’unanimità le condizioni di partecipazione dello Stato aderente.
Art. XVII
  1. Il Governo di uno Stato impartecipe dell’Organizzazione può presentare al Consiglio della medesima domanda d’adesione al programma.
  2. Il Consiglio dell’Organizzazione decide allora all’unanimità circa l’accettazione della domanda, la quale poscia, se del caso, è trattata nel merito dal Consiglio stesso il quale decide di nuovo all’unanimità. Il Consiglio direttivo determina, sempre all’unanimità, le condizioni di partecipazione dello Stato aderente.
Art. XVIII

I Partecipanti possono decidere, all’unanimità, di por fine al programma. In questo caso va dato, per gli elementi, gli impianti e le attrezzature acquisiti nell’esecuzione della fase di sviluppo, un diritto di prelazione ai Partecipanti che si obbligano a continuare per proprio conto il programma stesso o un programma analogo.

Art. XIX

L’Organizzazione notifica al Governo depositario il compimento del programma. Il Governo depositario ne dà notifica ai Partecipanti.

Art. XX
  1. Un Partecipante, se desidera recedere dalla fase di sviluppo del programma giusta l’articolo VII paragrafo 2 c, notifica il suo recesso all’Organizzazione. Il recesso prende effetto il giorno della notifica, con riserva delle disposizioni che seguono: a Il Partecipante che recede è tenuto a pagare, secondo le modalità convenute, l’ammontare dei propri contributi sul preventivo annuale in corso o sui preventivi anteriori; b Il Partecipante che recede resta tenuto a versare la propria quota dei crediti di pagamento, corrispondenti ai crediti d’impegno votati e utilizzati, nel quadro del preventivo dell’esercizio in corso o dei preventivi anteriori, e concernenti la fase di sviluppo; c Il Partecipante che recede rimane membro del Consiglio direttivo sino a compimento dei suoi obblighi di cui in a e b qui innanzi. Esso ha diritto di voto solo sulle questioni direttamente connesse con questi obblighi.
  2. Il Partecipante che recede conserva i diritti acquisiti sino al giorno in cui il recesso prende effetto. Per le azioni e le realizzazioni decise dopo il recesso, nessun diritto o obbligo relativo al recedente può nascere dalla parte del programma alla quale esso più non contribuisce, tranne ove sia stato altrimenti convenuto tra esso e gli altri Partecipanti. I disposti dell’articolo XVII della Convenzione dell’Organizzazione6si applicano mutatis mutandis.
  3. Se uno Stato impartecipe dell’Organizzazione, dopo aver aderito al programma in virtù dell’articolo XVII, ne recede, i disposti del presente articolo si applicano mutatis mutandis.
Art. XXI

Gli Allegati A e B del presente Accordo ne formano parte integrante.

Art. XXII
  1. Il presente Accordo può essere emendato a domanda di un Partecipante oppure dell’Organizzazione. Gli emendamenti entrano in vigore allorché tutte le Parti ne hanno notificato l’accettazione al Governo depositario.
  2. Gli Allegati del presente Accordo possono essere emendati dal Consiglio direttivo, conformemente ai disposti particolari recati nelle loro clausole di revisione.
Art. XXIII

Il Governo della Repubblica francese, non appena entrato in vigore l’Accordo, lo farà registrare presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 della Carta.

Art. XXIV

Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente Accordo e notificherà, ai Partecipanti e all’Organizzazione, la data dell’entrata in vigore del medesimo e dei suoi emendamenti, nonché i depositi degli strumenti di ratifica, d’approvazione, d’adesione e d’applicazione provvisoria.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Neuilly‑sur‑Seine, questo ventun settembre millenovecentosettantatrè, nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facendo parimente fede, in un esemplare unico che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno dei Partecipanti e all’Organizzazione.(Seguono le firme)

Allegato A

1. Obiettivi del programma

Il programma ARIANE persegue due obiettivi principali:

1.1li primo obiettivo consiste nel permettere di disporre in Europa agli inizi degli anni ottanta di una capacità propria di orbitazione di satelliti
geo
stazionari sviluppati nel quadro dei programmi dell’Organizzazione
o degli Stati europei.
Il vettore ARIANE sarà idoneo a porre su orbite di trasferimento carichi utili dell’ordine di 1500 kg, consententi, mediante l’impiego di un adeguato motore d’apogeo, l’immissione in orbita geostazionaria di satelliti dell’ordine di 750 kg.
Si mira ad un mercato potenziale principalmente rappresentato dai 35–50 satelliti geostazionari di 400 a 700–800 kg che gli studi europei prospettano per il prossimo decennio: satelliti europei parti di un sistema mondiale, satelliti per terzi.
Il vettore ARIANE è destinato a lanciare, qualora l’obiettivo menzionato nel paragrafo 1.2 qui sotto sia raggiunto, i satelliti sviluppati nel quadro dei programmi dell’Organizzazione o degli Stati membri e il cui lancio avrà luogo dopo il 1° novembre 1980.
1.2Il secondo obiettivo consite nel definire il vettore e nell’organizzare la sua produzione in modo da ottenere dei costi economicamente competitivi.
Il costo di produzione di un vettore è valutato in 51 milioni di franchi francesi (esente da tasse e alle condizioni economiche del 1° gennaio 1973) nel caso di una cadenza di lancio di due all’anno e di un aggruppamento funzionale delle ordinazioni.
A questo prezzo devono essere aggiunte le spese di trasporto in Guiana degli ergoli e del collettivo di lancio per un ammontare totale valutato in 12 milioni di franchi francesi alle stesse condizioni come qui sopra.
La parte dei costi di manutenzione del Centro Spaziale Guianese, ascritta ai costi di lancio di un vettore, parte che dovesse aggiungersi ai precedenti costi, sarà oggetto di un accordo speciale.

2. Descrizione del vettore

Il vettore ARIANE è un razzo tristadio. Misura 47,60 metri d’altezza e pesa 202 tonnellate al decollo.

Primo stadio « L 140», d’un diametro di 3,80 metri, contiene 140 tonnellate di ergoli (N2O4e UDMH) immagazzinati in due serbatoi identici, separati e pressurizzati mediante i gas caldi prelevati dai motori. Sono d’acciaio mentre le strutture di collegamento sono in lega leggera. E propulso da un gruppo di quattro razzi «VIKING 2» con turbopompa e divergente a parete semplice, raffreddata mediante strato lambente. La spinta totale al decollo è di 240 tonnellate e la durata di combustione 150 secondi.

Il secondo stadio «L 33», d’un diametro di 2,60 metri, comporta 33 tonnellate degli stessi ergoli in due serbatoi con fondo intermedio comune in lega leggera. Gli ergoli sono pressurizzati con elio ad alta pressione. Lo stadio è equipaggiato di un razzo «VIKING 4» derivato dal «VIKING 2» mediante adattamento dell’ugello a funzionare nel vuoto.

Il terzo stadio «H 8», d’un diametro identico all’«L 33» comporta 8 tonnellate di idrogeno liquido ed ossigeno liquido in due serbatoi a fondo intermedio comune termicamente protetti da isolazione esterna. I serbatoi sono fatti in lega leggera specialmente scelta per la tenuta alle basse temperature. Lo stesso materiale è stato scelto per «L 33» i cui serbatoi hanno una geometria analoga.

Questi serbatoi sono pressurizzati. Lo stadio è propulso da un razzo «HM 7» di 6 tonnellate di spinta.

La separazione degli stadi è effettuata mediante corbolo di stacco e l’allontamento è ottenuto con razzi di frenatura (per lo stadio inferiore) e d’accelerazione (per lo stadio superiore).

L’allogamento delle attrezzature, posto sopra il terzo stadio, centralizza mediante elaboratore le funzioni di navigazione, di guida e di sequenziatura.

Esso comporta pure equipaggiamenti di telemisura, telecomando, tragittografia, distruzione, nonché la centrale inerziale.

L’ogiva ha forma di bulbo così di consentire d’allogare i satelliti previsti. Essa garantisce al carico utile un diametro di 3 metri su un’altezza di 4.

L’orbitazione si effettua per immissione diretta, senza fase balistica intermedia a 200 km d’altezza.

3. Fase di sviluppo

La fase di sviluppo comprende una fase di definizione e poscia lo sviluppo propriamente detto.

3.1 Definizione

È iniziata il 1° luglio 1973 e terminata il 31 dicembre 1973. Il primo trimestre di questa tappa è consacrato agli studi particolareggiati del sistema e dei sottoinsiemi nonché alla messa in punto della procedura di gestione del programma.

L’insieme della documentazione corrispondente comprende per l’essenziale: – un documento che stabilisce l’organizzazione industriale; – un documento che stabilisce la procedura di controllo del progetto per i contratti e sottocontratti (regole di stipula delle clausole tecniche, dell’organigramma tecnico, procedure di controllo dei costi e dei termini); – un documento che stabilisce la procedura di gestione della configurazione del vettore (norme di redazione e di aggiornamento delle specificazioni tecniche analitiche del vettore e dei suoi elementi); – un documento che stabilisce la procedura di compilazione e di controllo della documentazione tecnica e stabilisce le tappe di sviluppo nonché le revisioni possibili della definizione del vettore; – un documento che stabilisce la procedura d’assicurazione (controllo della qualità e dell’affidabilità del vettore); – le specificazioni tecniche in quanto tali.

Questa parte dei lavori è riveduta e approvata dallo CNES il 1° ottobre 1973. Il secondo trimestre della tappa di definizione è essenzialmente consacrato a negoziare i contratti di sviluppo e a scegliere le ditte commesse.

In parallelo con quest’attività si conducono taluni lavori di presviluppo o d’investimento sugli elementi critici della fase di sviluppo.

3.2 Sviluppo

Lo sviluppo copre un arco di sette anni e si articola in tre periodi: – un periodo di circa un triennio comprendente lo sviluppo e la qualifica degli elementi di stadio (prassi, struttura, attrezzatura); questo periodo comprende pure la realizzazione degli investimenti importanti (banchi di prova degli stadi, edifici d’integrazione del vettore e rampe di lancio) nonché l’esecuzione delle prove dinamiche del vettore; – un periodo di circa un anno e mezzo corrispondente alla messa in punto e alla qualifica degli stadi nonché alla ricezione degli impianti di integrazione del vettore e di lancio; – un periodo di prova in volo di circa due anni e mezzo comportante la preparazione e l’esecuzione di quattro prove in volo del vettore di cui due prove di messa a punto e due di qualifica.

I periodi precedenti suppongono che il presente Accordo entri in vigore al più tardi il 30 novembre 1973 e che il finanziamento sia conforme alle condizioni indicate nell’Allegato B.

3.3 Carico utile

I Partecipanti beneficiano di un’opzione per il finanziamento dei lavori di sviluppo del carico utile destinata ai voli di prova del vettore.

4. Fase di produzione

La fase di produzione del vettore dev’essere avviata due anni e mezzo prima dell’inizio della fase d’impiego operativa del veicolo, vale a dire verso la metà del 1978. Il raggruppamento delle ordinazioni, nonché la cadenza dei lanci, saranno gli elementi determinanti del costo e della qualità del vettore. Il dettaglio della fase di produzione sarà definito nel nuovo Accordo menzionato in articolo V, paragrafo 1 del presente Accordo.

5. Clausola di revisione

I disposti del presente Allegato possono essere riveduti mediante decisione unanime del Consiglio direttivo del programma.

Allegato B

1. Costo del programma

Il costo totale del programma ARIANE, abbracciato dal presente Accordo, giusta l’articolo VI paragrafo 2, comprende gli elementi seguenti, tasse escluse, e dati nel quadro delle condizioni economiche vigenti il 1° gennaio 1973:

(in unità di conto)
a. spese dirette relative alla fase di sviluppo del programma per le quali sono state allestite le valutazioni seguenti (in milioni di franchi francesi):
– stadi e assiematura del vettore1586
– prove al suolo e in volo334
– apprestamento della rampa di lancio140
2060 MF
rappresentanti in unità di conto al tasso di conversione vigente il 1° gennaio 1973 (vale a dire un’unità di conto equivalente a 5,55419 FF)370 891 165
b. spese interne dell’Organizzazione2 500 000
c. spese relative agli impianti scientifici che dovranno essere creati o messi a disposizione dell’Organizzazione per l’esecuzione del programma7 000 000
Totale380 391 165
d margine per gli imprevisti per la voce (a) qui sopra giusta l’articolo VII paragrafo 2 a dell’Accordo74 178 233
Totale costituente l’obbligo globale dei Partecipanti qual è menzionato negli articoli VI e VII dell’Accordo454 569 398

2. Contributi

2.1 Scala dei contributi, nelle monete nazionali, concernente l’involucro
finanziario fisso menzionato nel paragrafo 2 dell’Articolo VI dell’Accordo

(Vedi la tavola in fine)

Ogni Partecipante contribuisce nella propria moneta nazionale alle spese dirette della fase di sviluppo del programma per gli ammontari menzionati nella colonna (2) della tavola. Ove dovesse applicarsi l’articolo VII paragrafo 2 a, le spese aggiuntive da assumere dai Partecipanti nella propria moneta nazionale figurano nella colonna (6) della tavola.

Ogni Partecipante contribuisce alle spese interne dell’Organizzazione e alle spese relative agli impianti, per gli ammontari espressi in unità di conto, menzionati nella tavola, e con i tassi giusta le procedure vigenti in seno all’Organizzazione.

2.2 Scadenzario delle spese dirette della fase di sviluppo del programma

Lo scadenzario degli obblighi di pagamento, ritenuto un avvio della fase di sviluppo il 1° luglio 1973, si presenta come segue:

ObblighiPagamenti
197310030
1974300180
1975360280
1976360330
1977350330
1978330330
1979200320
198060260
Totale20602060

Le cifre sono espresse in milioni di franchi francesi all’indice dei prezzi 1° gennaio 1973.

2.3 Indici di voto

Per l’applicazione dei disposti degli articoli VI paragrafo 4 e XVI paragrafo 3, dell’Accordo nonché del paragrafo 5 del presente Allegato, valgono i seguenti indici di voto:

Stati partecipantiIndici di voto
Repubblica federale di Germania20,12
Belgio5,00
Danimarca0,50
Spagna2,00
Francia62,50
Italia1,74
Paesi Bassi2,00
Svezia1,10
Svizzera1,20
Altri Stati1,37*
Altri introiti giusta l’articolo XI dell’Accordo2,47**
*Indice di voto da attribuire alla Francia sintanto che vigono i disposti
dell’articolo XI paragrafo b dell’Accordo.
**Indice di voto attribuito alla Francia.

2.4 Pagamento dei contributi

Per tener conto della fluttuazione dei prezzi, i contributi nazionali alle spese dirette sono riveduti annualmente applicando agli ammontari dovuti la percentuale di mutamento dei prezzi intervenuto nel corso dei dodici mesi precedenti nel paese considerato. La prima revisione dell’ammontare delle spese dirette sarà stabilita giusta l’indice dei prezzi al 30 giugno 1973. I contributi alle spese interne dell’Organizzazione e alle spese di mantenimento degli impianti vanno riveduti conformemente alle norme vigenti in seno all’Organizzazione.

In deroga alla norma precedente, il contributo alla fase di sviluppo del programma:

  1. della Repubblica Federale di Germania sarà oggetto di una sola revisione, applicando all’ammontare ancora dovuto a contare dal 1° gennaio 1978 la percentuale di variazione avutasi nella Repubblica Federale di Germania durante il quadriennio precedente giusta le norme dell’Organizzazione;
  2. della Repubblica Italiana sarà oggetto di una sola revisione, applicando all’ammontare ancora dovuto, a contare dal 1° gennaio 1978, la percentuale di variazione dei prezzi avutasi in Italia dopo il 1° gennaio 1973, giusta le norme vigenti in seno all’Organizzazione.

2.5 Modi di pagamento dei contributi

Con riserva dei disposti menzionati qui sotto, ogni Partecipante contribuisce annualmente alle spese derivanti dall’esecuzione della fase di sviluppo del programma giusta i termini dell’Accordo, in base all’obbligo da esso assunto quale espresso nelle tavole qui sopra. Il volume dell’obbligo assunto da ciascun Partecipante rispetto alle spese dirette della fase di sviluppo è espresso nella sua moneta nazionale e non è toccato dai cambiamenti eventuali della parità monetaria che dovessero intervenire nel corso del programma. Ogni Partecipante può essere chiamato a versare anticipi sulle spese effettivamente previste. Le somme così versate sono ascritte ad un conto comportante il pagamento di un interesse e destinato a beneficio del programma stesso.

Il volume dell’obbligo assunto da ciascun Partecipante rispetto alle spese menzionate nel paragrafo 1 b e c del presente Allegato è espresso in unità di conto e giusta le norme dell’Organizzazione in materia di modifiche eventuali della parità monetaria dei Partecipanti.

La Repubblica Federale di Germania si obbliga a versare durante otto anni, il 10 gennaio di ogni anno a contare del 10 gennaio del 1974, un contributo fisso di 40 milioni di DM. Questo contributo può essere riveduto una sola volta giusta i disposti del paragrafo 2.4 che precede.

Nel caso in cui gli ammontari menzionati nel paragrafo 1 d del presente Allegato non fossero pienamente necessari per il programma, un ammontare proporzionale al contributo del saldo non speso dovrebbe essere sia rimborsato alla Repubblica Federale di Germania sia dedotto dal suo contributo dovuto per il 1981.

La Repubblica Italiana si obbliga a versare, il 10 gennaio di ogni anno, a contare dal 10 gennaio 1975 e per la durata dei programma, una somma globale di 5 miliardi di lire non rivedibile tranne riserva dei disposti del paragrafo 2.4 qui sopra. Questa somma sarà versata giusta le modalità seguenti: – 1975    833 000 000 – 1976   833 000 000 – 1977   834 000 000 (indice dei prezzi 1° gennaio 1973) – 1978   625 000 000 – 1979   625 000 000 – 1980   625 000 000 – 1981   625 000 000

(ammontari rivalutati il 1° gennaio 1978).

Nel caso in cui gli ammontari menzionati nel paragrafo 1 d del presente Allegato non fossero compiutamente necessari per il programma, un ammontare proporzionale al contributo del saldo non speso dovrebbe essere sia rimborsato alla Repubblica Italiana sia dedotto dal suo contributo per il 1981.

I contributi sono accentrati all’Organizzazione giusta le sue norme abituali. L’Organizzazione definisce con il CNES le procedure di trasferimento di fondi non necessari all’esecuzione del programma.

Qualora i fondi non fossero messi a disposizione dello CNES nelle condizioni di cui nel presente paragrafo, a causa del recesso di un Partecipante, quest’ultimo dovrà sopportare, giusta le norme dell’Organizzazione, gli oneri finanziari che ne conseguono.

3. Rapporto dell’Organizzazione sulla situazione finanziaria e contrattuale

Il Direttore Generale dell’Organizzazione impartisce le istruzioni necessarie, in connessione con lo CNES, per la presentazione dei rapporti sullo stato d’avanzamento, sulla ripartizione geografica dei lavori, sulle sollecitazioni di contributi, sui conti trimestrali e annuali e sulle più recenti valutazioni dei costi concernenti il compimento del programma.

4. Norme finanziarie da osservare

Il Direttore Generale dell’Organizzazione sottopone al Consiglio direttivo del programma un preventivo annuo compilato segnatamente in base agli elementi forniti dallo CNES per quanto concerne le spese dirette. Il progetto di preventivo comporta gli ammontari globali dei crediti d’impegno e dei crediti di pagamento che dovranno essere approvati dal Consiglio direttivo del programma prima dell’apertura dell’esercizio finanziario. Le informazioni concernenti i preventivi saranno fornite dettagliatamente in un piano finanziario distinto.

5. Clausola di revisione

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Allegato possono essere rivedute mediante decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. I disposti dei paragrafi 3 e 4 del presente Allegato possono essere riveduti dal Consiglio direttivo del programma con la maggioranza dei due terzi rappresentanti almeno i due terzi degli indici di voto menzionati nel paragrafo 2.3 che precede.

Stati
partecipanti
Contributi
alle spese dirette
della fase di sviluppo
(par.1 [a])
Contributi alle
spese interne dell’Organizzazione
(par.1 [b])
Contributi
alle spese relative
agli impianti
(par.1 [c])
Sotto-totali
dei contributi
Eventuali spese
aggiuntive segnatamente
in connessione con l’articolo VII paragrafo 2 a
Obblighi di massima**
in applicazione
dell’articolo VII
paragrafo 2 a
UCMoneta
nazionale
UCMoneta
nazionale
UCMoneta
nazionale
UCMoneta
nazionale
UCMoneta
nazionale
UCMoneta
nazionale
(1)(2)(3)(4)(5) = (2) + (3) + (4)(6)(7) = (5) + (6)
Repubblica
federale
di Germania
74 626 222261 095 509503 0001 759 8511 408 4004 927 58376 537 622267 782 94314 924 66052 217 05791 462 282320 000 000
Belgio18 544 558902 327 195125 0006 082 156350 00017 030 03819 019 558925 439 3893 708 912180 465 45822 728 4701 105 904 847
Danimarca1 854 45614 053 58712 50094 72935 000265 2401 901 95614 413 556370 8912 810 7162 272 84717 224 272
Spagna7 417 823519 247 61050 0003 500 000140 0009 800 0007 607 823532 547 6101 483 565103 849 5509 091 388636 397 160
Francia231 806 9781 287 499 9991 562 5008 678 4224 375 00024 299 581237 744 4781 320 478 00246 361 396257 500 002284 105 8741 577 978 004***
Italia6 463 9724 080 804 27743 50027 462 216121 80076 894 2056 629 2724 185 160 6981 290 701814 839 3027 919 9735 000 000 000
Paesi Bassi7 417 82326 131 28450 000176 139140 000493 1887 607 82326 800 6111 483 5655 226 2589 091 38832 026 869
Svezia3 708 91219 380 62325 000130 63670 000365 7793 803 91219 877 038741 7823 876 1224 545 69423 753 160
Svizzera4 450 69418 177 52430 000122 52684 000343 0734 564 69418 643 123890 1393 635 5065 454 83322 278 629
Altri Stati5 416 57936 750102 9005 556 2291 090 4206 646 649
Altri introiti*9 183 14861 750172 9009 417 7981 832 20211 250 000
Totale370 891 1652 500 0007 000 000380 391 16574 178 233454 569 398
*Altri introiti affluenti all’Organizzazione in applicazione dell’articolo XI a dell’Accordo
**Nonostante l’applicazione dei disposti dell’articolo VII paragrafo 1 dell’Accordo
***Con riserva dei disposti dell’articolo VII paragrafo 2 b dell’Accordo

Campo d’applicazione dell’accordo il 1° luglio 1980

Stati partecipantiRatificazione
Firma senza riserva
di ratificazione (Fi)
Adesione (A)
Entrata in vigore
Francia28 dicembre197328 dicembre1973
Italia27 ottobre197527 ottobre1975
Rep. federale di Germania14 novembre1973 Fi28 dicembre1973
Spagna28 maggio1974 A28 maggio1974
Svezia6 aprile19766 aprile1976
Svizzera29 aprile197529 aprile1975
Organizzazione europea
di ricerche spaziali
27 novembre1973 Fi28 dicembre1973

I Paesi Bassi applicano l’accordo provvisoriamente.

Footnotes

  1. RU 1975 2126;FF 1974 I 901

  2. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  3. RU 1975 2125

  4. [RU 1966 1284, 1970 884.RS 0.425.09 art. XXI n.2]. Alla disp. cit. corrisponde ora la conv. del 30 mag. 1975 istitutiva dì un’Agenzia spaziale europea (RS 0.425.09 ).

  5. [RU 1970 903, 1972 1919]. Ora: giusta i disposti dell’All. 1 alla conv. del 30 mag. 1975 istitutiva di un’Agenzia spaziale europea (RS 0.425.09 ).

  6. Ora: i disposti dell’art. XXIV.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.