0.424.21•Accordo quadro concernente la collaborazione internazionale nella ricerca e nello sviluppo di sistemi per la produzione di energia nucleare di generazione IV
0.424.21Multilateral International Treaty24 ago 2005
Concluso a Washington il 28 febbraio 2005
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 26 maggio 2005
Entrato in vigore per la Svizzera il 24 agosto 2005
(Stato 27 agosto 2015)
Le Parti del presente Accordo quadro,
considerati il previsto aumento della domanda di energia a livello mondiale e il contributo che lo sviluppo e l’utilizzazione di tecnologie e di combustibili innovativi possono apportare per rispondere in modo sostenibile al futuro fabbisogno energetico mondiale;
considerato che la collaborazione di numerosi Paesi nella ricerca e nello sviluppo di una nuova generazione di sistemi avanzati per la produzione di energia nucleare faciliterà l’ottimizzazione di tali sistemi;
considerato che le Parti oppure i loro ministeri, organismi o altri enti hanno sottoscritto, nel quadro del Forum Internazionale Generazione IV (qui di seguito «GIF»), una Carta destinata a orientare la collaborazione internazionale nella ricerca e nello sviluppo di sistemi per la produzione di energia nucleare della prossima generazione (qui di seguito «sistemi di Generazione IV»);
considerato che i partecipanti al GIF hanno istituito una struttura di gestione permanente composta da un Consiglio direttivo, da un Gruppo di esperti e da un Segretariato, incaricati dell’applicazione di detta Carta;
considerato che nel dicembre 2002 il GIF ha pubblicato un documento intitolato «A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems: Technical Roadmap Report» (qui di seguito «Programma di sviluppo tecnologico») che designa i sei sistemi di Generazione IV più promettenti e indica la ricerca e lo sviluppo necessari per far progredire tali sistemi fino alla loro maturità tecnica;
preso atto che i sistemi di Generazione IV selezionati sono i seguenti: reattore veloce raffreddato a gas, reattore veloce raffreddato a piombo, reattore a sali fusi, reattore veloce raffreddato a sodio, reattore supercritico raffreddato ad acqua e reattore ad altissima temperatura;
desiderando favorire il proseguimento della collaborazione delle Parti e dei loro ministeri, organismi o altri enti, nella ricerca e nello sviluppo di sistemi di Generazione IV assieme ai settori industriali, universitari, governativi e non governativi della comunità scientifica internazionale, allo scopo di incoraggiare lo sviluppo dei sistemi di Generazione IV selezionati dal Programma di sviluppo tecnologico; e
preso atto della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18832per la protezione della proprietà industriale, nella sua versione riveduta e modificata;
hanno convenuto quanto segue:
La collaborazione prevista dal presente Accordo quadro può assumere gli aspetti seguenti, senza tuttavia limitarvisi:
Nell’ambito della collaborazione prevista dal presente Accordo quadro, ogni Parte, nella misura in cui gli obblighi internazionali e la legislazione e regolamentazione nazionale lo consentano, agevola:
Le attività di ciascuna delle Parti in virtù del presente Accordo quadro sono soggette alle disponibilità di fondi appropriati, di personale e di altre risorse.
Ognuna delle Parti collabora alle attività previste dal presente Accordo quadro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.
Le informazioni scientifiche e tecnologiche che risultano dalla collaborazione prevista dal presente Accordo quadro, eccezion fatta per le informazioni che non sono messe a disposizione del pubblico per ragioni di sicurezza nazionale o per ragioni di natura commerciale o industriale, sono messe a disposizione della comunità scientifica mondiale attraverso i canali abituali e conformemente alla consueta procedura seguita da ogni Parte e dai suoi ministeri, organismi o altri enti partecipanti.
Ogni collaborazione iniziata nell’ambito del presente Accordo quadro, ma non terminata al momento della sua scadenza o della sua estinzione, può essere protratta fino alla sua conclusione, conformemente alle disposizioni del presente Accordo quadro.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo quadro.Fatto a Washington, in un solo esemplare, il ventotto febbraio 2005, in lingua francese e in lingua inglese, ciascuno dei testi facente ugualmente fede.(Seguono le firme)
| Parte | Agenzia esecutiva designata | |
|---|---|---|
| Governo della Svizzera | Istituto Paul Scherrer | |
| Governo del Canada | Ministère des ressources naturelles du Canada | |
| Governo degli Stati Uniti d’America | Department of Energy | |
| Governo della Repubblica francese | Commissariat à l’Energie Atomique | |
| Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | Department of Trade and Industry | |
| Governo del Giappone | Agency for Natural Resources and Energy Japan Atomic Energy Agency |
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Canada | 28 febbraio | 2005 | 28 febbraio | 2005 |
| Corea (Sud) | 30 agosto | 2005 A | 28 novembre | 2005 |
| Francia | 28 febbraio | 2005 | 28 febbraio | 2005 |
| Giappone | 28 febbraio | 2005 | 28 febbraio | 2005 |
| Stati Uniti | 28 febbraio | 2005 | 28 febbraio | 2005 |
| Svizzera | 26 maggio | 2005 A | 24 agosto | 2005 |
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