Accordo tra il Consiglio Federale Svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario

0.414.994.541Bilateral International Treaty1 ago 2001

Concluso il 7 dicembre 2000
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 2001

(Stato 11  aprile 2017)

Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica Italiana,

qui di seguito denominati "Parti",

desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi ed i loro popoli e di promuovere gli scambi nell’ambito scientifico e la collaborazione in quello universitario;

animati dal desiderio di facilitare agli studenti di ciascuno dei due Stati l’inizio o la continuazione degli studi nell’altro Stato;

consapevoli delle affinità esistenti tra i due Stati per quanto concerne il sistema universitario e la formazione universitaria, nonché nello spirito della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO sul riconoscimento delle qualifiche relative all’Istruzione superiore nella Regione Europea (Lisbona, 11 aprile 1997), firmata da entrambi gli Stati;

visti gli esiti del Gruppo Misto di Esperti di cui all’articolo 3 delle Conclusioni della XVIII sessione della Commissione Consultiva Culturale italo-svizzera, istituita con Protocollo firmato a Berna il 28 gennaio 19821, riunitosi in prima sessione l’11 e 12 novembre 1999 e in seconda sessione il 13 e 14 luglio 2000;

hanno convenuto quanto segue circa il riconoscimento dei periodi di studio, delle prestazioni di studio e degli esami allo scopo di proseguire gli studi universitari, nonché circa il diritto di fregiarsi di titoli accademici o comunque di grado universitario:

Art. 1

Il presente Accordo si applica agli Istituti del settore universitario della Confederazione Svizzera, elencati nell’allegato A, ed alle Università, Politecnici ed Istituti universitari statali e alle Università non statali legalmente riconosciute della Repubblica Italiana, elencati nell’allegato B, di seguito tutte chiamate "Istituzioni universitarie".

Per quanto riguarda le Scuole universitarie professionali svizzere si applica il disposto dell’articolo 4, 2° capoverso.

Sono ammessi al riconoscimento in base al presente Accordo esclusivamente titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie di cui al primo capoverso a seguito di corsi regolari ordinari previsti per la generalità degli studenti e svolti interamente presso le medesime, fatti salvi gli accordi interuniversitari, anche con Istituzioni universitarie di Paesi terzi, relativi a programmi di mobilità degli studenti per periodi parziali di studio.

Sono esclusi i titoli ed i certificati rilasciati dalle Istituzioni universitarie di cui al primo capoverso, in base a studi ed esami svolti, anche se parzialmente e/o su base convenzionale, presso centri e istituti non ufficialmente accreditati quali Istituzioni universitarie nei Paesi in cui operano e non autorizzati a rilasciare titoli validi in detti Paesi.

Art. 2

Nel presente Accordo:

L’espressione "titolo" indica qualsiasi titolo finale conferito da una Istituzione universitaria a conclusione di un ciclo completo di studi.

Per la Parte svizzera, il termine "esame" indica gli esami a conclusione di un ciclo di studi come anche gli esami intermedi o altre forme di controllo delle conoscenze previste dal Regolamento degli studi.

Per la Parte italiana, il termine "esame" si riferisce alla valutazione certificata del profitto in ogni singola disciplina dei curricula studiorum.

Art. 3

Su domanda dello studente, vengono reciprocamente riconosciuti pertinenti periodi di studio, prestazioni di studio ed esami.

Ai fini del riconoscimento dei certificati attestanti esami e periodi di studio svolti in una Università dell’altro Paese si tiene conto del sistema dei crediti formativi adottato sia dall’Istituzione universitaria di origine che da quella di accoglienza.

L’Istituzione universitaria presso la quale lo studente intende proseguire gli studi decide in merito alla pertinenza del ciclo di studi svolto.

Art. 4

Titoli rilasciati da una Istituzione universitaria che autorizzano il titolare a continuare gli studi o a intraprendere il successivo ciclo di studi presso le Istituzioni universitarie di uno dei due Stati contraenti, senza esami supplementari, conferiscono lo stesso diritto anche nell’altro Stato contraente.

Per quanto concerne le Scuole universitarie professionali svizzere, l’immatricolazione alle Istituzioni universitarie italiane è consentita ai possessori di titoli finali rilasciati dalle predette Scuole, che abbiano analogo diritto di accesso alle Università e ai Politecnici svizzeri.

Su domanda dello studente, un titolo conseguito in una Istituzione universitaria della Confederazione Svizzera, che permette l’accesso al Dottorato nella Confederazione Svizzera, viene riconosciuto per l’ammissione al concorso relativo al Dottorato di Ricerca in una Istituzione universitaria della Repubblica Italiana, alle stesse condizioni previste per i candidati in possesso di titolo accademico italiano.

Il titolo accademico italiano che consente l’ammissione al Dottorato di Ricerca nel sistema universitario italiano, viene riconosciuto, su domanda dello studente, per l’ammissione al Dottorato nelle Istituzioni universitarie svizzere alle stesse condizioni previste per i propri studenti.

Art. 5

Il possessore di un titolo conseguito in una Istituzione universitaria di una delle due Parti contraenti è autorizzato a fregiarsene nell’altro Stato nella forma prevista nella legislazione dello Stato nel quale è stato conferito.

Al diritto di fregiarsi del titolo universitario non sono direttamente connessi diritti professionali.

Art. 6

Sono fatte salve le norme del Paese ospite relative alla programmazione/limitazione degli accessi, alla possibilità di condizionare l’accesso alla verifica di competenza linguistica nella/e lingua/e veicolari utilizzate nell’insegnamento nella Istituzione universitaria del Paese ospite, nonché alle eventuali ulteriori condizioni o esigenze speciali.

Art. 7

Le due Parti favoriscono, in armonia con la rispettiva legislazione, le Convenzioni interuniversitarie stipulate tra le Istituzioni universitarie dei due Stati per l’istituzione di corsi concordati di studio con rilascio di titoli finali validi in entrambi i Paesi.

Art. 8

Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano le disposizioni vigenti nei due Stati sulle competenze nell’ambito dell’istruzione universitaria.

Art. 9

La corretta interpretazione ed attuazione del presente Accordo è assicurata attraverso consultazioni di esperti designati dalle due Parti anche nell’ambito degli attuali organi bilaterali di consultazione.

Art. 10

Gli allegati A e B sono parte integrante del presente Accordo. Gli eventuali aggiornamenti agli elenchi contenuti nei predetti allegati decisi dalle competenti autorità dei due Paesi sono notificati per le vie diplomatiche.

Art. 11

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all’uopo previste.

Il presente Accordo avrà validità per un periodo di tempo illimitato, a meno che non venga denunciato in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la sua notifica all’altra Parte.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il 7 dicembre 2000 in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio Federale Svizzero:
Charles Kleiber
Per il
Governo della Repubblica Italiana:
Lorenzo Maria Ferrarin
Allegato A

Istituti del settore universitario

Università

Universität Basel

Universität Bern

Université de Fribourg

Université de Genève

Université de Lausanne

Universität Luzern

Université de Neuchâtel

Universität St. Gallen

Università della Svizzera italiana

Universität Zürich

Politecnici federali

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Altri istituti accademici

Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID), Genève

Stiftung Universitäre Fernstudien Schweiz, Brig

Scuole universitarie professionali

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)

Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)

Hochschule Luzern (HSLU)

Berner Fachhochschule (BFH)

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)

Fachhochschule Ostschweiz (FHO)

Zürcher Fachhochschule (ZFH)

Kalaidos Fachhochschule

Haute école pédagogique des Cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel

Haute école pédagogique du Canton de Vaud

Haute école pédagogique du Valais/Pädagogische Hochschule Wallis

Haute école pédagogique Fribourg

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Pädagogische Hochschule Bern

Pädagogische Hochschule Graubünden

Pädagogische Hochschule Luzern

Pädagogische Hochschule, St. Gallen

Pädagogische Hochschule Schaffhausen

Pädagogische Hochschule Schwyz

Pädagogische Hochschule Thurgau

Pädagogische Hochschule Zürich

Pädagogische Hochschule Zug

Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR)

Istituti privati accreditati

Facoltà di Teologia di Lugano

Franklin University Switzerland

Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel

Theologische Hochschule Chur (THC)

Allegato B

Università ed Istituti superiori statali

Università degli Studi diAncona
Università degli Studi diBari
Politecnico diBari
Università degli Studi del SannioBenevento
Università degli Studi diBergamo
Università degli Studi diBologna
Università degli Studi diBrescia
Università degli Studi diCagliari
Università degli Studi diCamerino
Università degli Studi del MoliseCampobasso
Università degli Studi diCassino
Università degli Studi diCatania
Università degli Studi diCatanzaro
Università degli Studi «Gabriele D’Annunzio»Chieti
Università degli Studi della CalabriaCosenza
Università degli Studi diFerrara
Università degli Studi diFirenze
Università degli Studi diFoggia
Università degli Studi diGenova
Università degli Studi diL’Aquila
Università degli Studi diLecce
Università degli Studi diMacerata
Università degli Studi diMessina
Università degli Studi diMilano
Seconda Università degli Studi diMilano
Politecnico diMilano
Università degli Studi di Modena e Reggio EmiliaModena
Università degli Studi «Federico II» diNapoli
Seconda Università degli Studi diNapoli
Istituto Universitario Navale diNapoli
Istituto Universitario Orientale diNapoli
Università degli Studi diPadova
Università degli Studi diPalermo
Università degli Studi diParma
Università degli Studi diPavia
Università degli Studi diPerugia
Università per Stranieri diPerugia
Università degli Studi diPisa
Università della BasilicataPotenza
Università degli Studi diReggio Calabria
Università degli Studi «La Sapienza»Roma
Università degli Studi «Tor Vergata»Roma
Terza Università degli Studi diRoma
Istituto Universitario di Scienze MotorieRoma
Università degli Studi diSalerno
Università degli Studi diSassari
Università degli Studi diSiena
Università per Stranieri diSiena
Università degli Studi diTeramo
Università degli Studi diTorino
Politecnico diTorino
Università degli Studi diTrento
Università degli Studi diTrieste
Università degli Studi diUdine
Università dell’InsubriaVarese
Università degli Studi «Cà Foscari»Venezia
Istituto Universitario di Architettura diVenezia
Università del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro»Vercelli
Università degli Studi diVerona
Università degli Studi della TusciaViterbo
Scuole superiori riconosciute che rilasciano titoli accademici
Scuola NormalePisa
Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento «S.Anna»Pisa
Scuola Internazionale superiore di studi avanzatiTrieste
Università ed Istituti universitari non statali autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale
Libera Università Mediterranea «Jean Monnet»Bari
Libera Università diBolzano
Libero Istituto Universitario «Carlo Cattaneo»Castellanza
Università Cattolica del Sacro CuoreMilano
Università «Luigi Bocconi»Milano
Università Vita-Salute «San Raffaele»Milano
Libera Università di lingue e comunicazione IULMMilano
Istituto Universitario S.Orsola BenincasaNapoli
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali «Guido Carli», LuissRoma
Libera Università «Maria SS. Assunta»LUMSARoma
Libera Università «Campus Biomedico»Roma
Libera Università degli Studi «San Pio V»Roma
Libera Università degli Studi diUrbino

Footnotes

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