Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all’estero

0.414.7Multilateral International Treaty26 mag 1991

Concluso a Parigi il 12 dicembre 1969
Approvato dall’Assemblea federale il 6 marzo 19912
Firmato dalla Svizzera il 25 aprile 1991 senza riserva di ratifica
Entrato in vigore per la Svizzera il 26 maggio 1991

(Stato 26  febbraio 2015)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Accordo,

Vista la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 19543;

Vista la Risoluzione no4 adottata dai Ministri europei dell’Istruzione durante la loro quarta Conferenza tenutasi a Londra dal 14 al 16 aprile 1964, nella quale si dichiaravano consapevoli della necessità di promuovere gli scambi di studenti tra i Paesi europei, in particolar modo degli studenti già diplomati, ed esprimevano la speranza che le autorità nazionali prendessero i debiti provvedimenti affinché i loro programmi di sussidi finanziari agli studenti venissero applicati anche ai periodi di studi compiuti in altri Paesi europei;

Considerato che il proseguimento degli studi in un Paese diverso dal Paese d’origine dello studente può contribuire all’arricchimento culturale e universitario di questi;

Considerato che la comunità culturale fondamentale che esiste tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari della Convenzione culturale europea e gli altri Stati che vi hanno aderito, rende possibile tale pratica;

Considerato che nella comunità culturale ed educativa europea che essi desiderano fondare su una base ancora più solida, è importante che le persone che continuano studi o svolgono ricerche a livello universitario abbiano la maggiore libertà di movimento possibile,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini del presente Accordo,

(a) il termine «istituti di insegnamento superiore» indica: (i) le università; (ii) gli altri istituti di insegnamento superiore ufficialmente riconosciuti ai fini del presente Accordo dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio sono situati; (b) il termine «borsa di studio» indica ogni sussidio finanziario diretto, compresi i sussidi per le spese scolastiche, il mantenimento e i prestiti di studio, concesso agli studenti dei diversi cicli di insegnamento superiore dallo Stato o da altra autorità competente.

Art. 2

Per l’esecuzione del presente Accordo, si opera una distinzione tra le Parti contraenti a seconda che sul loro territorio l’autorità competente per l’assegnazione delle borse di studio sia: (a) lo Stato; (b) altre autorità; (c) lo Stato o altre autorità, a seconda dei casi.

Art. 3

La borsa di studio attribuita da una delle Parti contraenti comprese nella categoria di cui al capoverso (a) dell’articolo 2, per permettere ad uno dei suoi concittadini di compiere studi o ricerche in un istituto di insegnamento superiore situato sul suo territorio, continuerà ad essere versata a tale concittadino se questi è ammesso, a sua richiesta e con l’approvazione delle autorità responsabili dei suoi studi o delle sue ricerche, a proseguire i suddetti studi o ricerche in un istituto di insegnamento superiore situato sul territorio di un’altra Parte contraente.

Art. 4

Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata come volta a modificare le disposizioni statutarie o regolamentari vigenti per l’ammissione degli studenti agli istituti di insegnamento superiore, o le condizioni imposte dalle autorità che attribuiscono le borse di studio e che riguardano la durata e la qualità degli studi o dei lavori di ricerca che giustificano l’assegnazione o il rinnovo delle suddette borse di studio.

Art. 5
  1. Le Parti contraenti comprese nella categoria di cui al capoverso (b) dell’articolo 2 trasmetteranno il testo del presente Accordo alle autorità competenti, sul loro territorio, per le questioni di assegnazione di borse di studio, e le incoraggeranno ad esaminare in modo favorevole il principio enunciato all’articolo 3 al fine della sua applicazione.
  2. Le Parti contraenti comprese nella categoria di cui al capoverso (c) dell’articolo 2 applicheranno le disposizioni dell’articolo 3, nel caso in cui l’assegnazione delle borse di studio sia di competenza dello Stato, e le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, negli altri casi.
Art. 6

Previa notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ciascuna Parte contraente potrà dichiarare di estendere il campo di applicazione del presente Accordo a persone diverse da quelle di cui all’articolo 3.

Art. 7
  1. Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che possono diventarvi Parti tramite: (a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione; (b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita da ratifica o da accettazione.
  2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 8
  1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui cinque Stati membri del Consiglio d’Europa saranno diventati Parti nell’Accordo conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.
  2. Per ogni Stato membro che lo firmi successivamente senza riserva di ratifica o di accettazione, o che lo ratifichi o lo accetti, l’Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.
Art. 9
  1. Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo: (a) ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa che sia Parte contraente nella Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 19544, potrà aderire al presente Accordo; (b) il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare qualsiasi altro Stato non membro ad aderire al presente Accordo.
  2. L’adesione avverrà tramite il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento di adesione che diverrà effettivo un mese dopo la data del suo deposito.
Art. 10
  1. Ciascuno Stato firmatario, al momento della firma o a quello del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione, oppure ciascuno Stato aderente, al momento del deposito del suo strumento di adesione, può designare il o i territori ai quali si applicherà il presente Accordo.
  2. Ciascuno Stato firmatario, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione, o successivamente in qualsiasi altro momento, nonché ciascuno Stato aderente, al momento del deposito del suo strumento di adesione, o successivamente in qualsiasi altro momento, può estendere l’applicazione del presente Accordo, tramite dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione e del quale assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitato a stipulare.
  3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, riguardo ad ogni territorio in essa designato, alle condizioni previste dall’articolo 11 del presente Accordo.
Art. 11

l.  Il presente Accordo resterà in vigore senza limiti di durata. 2. Ciascuna Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo, per quanto la concerne, indirizzando una nota al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 3. La denuncia diventerà effettiva sei mesi dopo la data di ricevimento di tale nota da parte del Segretario Generale.

Art. 12

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito al presente Accordo: (a) ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione; (b) ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione; (c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; (d) ogni data di entrata in vigore del presente Accordo, conformemente all’articolo 8 dello stesso; (e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 6 e dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 10; (f) ogni nota ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 11 e la data in cui la denuncia diventerà effettiva.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Parigi, il 12 dicembre 1969, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Austria9 luglio198610 agosto1986
Bosnia e Erzegovina29 dicembre1994 A30 gennaio1995
Cipro1° settembre19712 ottobre1971
Croazia27 gennaio1993 A28 febbraio1993
Finlandia16 settembre199117 ottobre1991
Francia11 settembre1970 F2 ottobre1971
Germania27 gennaio1971 F2 ottobre1971
Islanda16 febbraio19712 ottobre1971
Liechtenstein22 maggio199123 giugno1991
Lussemburgo11 gennaio197312 febbraio1973
Macedonia30 marzo1994 A1° maggio1994
Malta7 maggio19928 giugno1992
Montenegro6 giugno2006 S6 giugno2006
Paesi Bassi11 giugno19712 ottobre1971
Aruba11 giugno19712 ottobre1971
Curaçao11 giugno19712 ottobre1971
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
11 giugno19712 ottobre1971
Sint Maarten11 giugno19712 ottobre1971
Regno Unito*19 ottobre1971 F20 novembre1971
Guernesey19 aprile197319 aprile1973
Jersey19 aprile197319 aprile1973
Man, Isola di19 aprile197319 aprile1973
Serbia28 febbraio200129 marzo2001
Slovenia2 luglio1992 A3 agosto1992
Spagna19 marzo1975 A20 aprile1975
Svezia27 giugno1989 F28 luglio1989
Svizzera*25 aprile1991 F26 maggio1991
*Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni, eccetto quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
Svizzera Il Consiglio federale svizzero dichiara che ai fini dell’applicazione della convenzione sono fatte salve la competenza dei Cantoni in materia d’istruzione, quale si evince dalla Costituzione federale5, e l’autonomia universitaria.

Footnotes

  1. Dal testo originale francese.

  2. Art. 1 cpv. 1 lett. d. del DF del 6 mar. 1991 (RU 1991 2000).

  3. RS 0.440.1

  4. RS 0.440.1

  5. RS 101

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