Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università

0.414.11Multilateral International Treaty26 mag 1991

Concluso a Strasburgo il 3 giugno 1964
Approvato dall’Assemblea federale il 6 marzo 19911
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 25 aprile 1991
Entrato in vigore per la Svizzera il 26 maggio 1991

(Stato 21 giugno 2006)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo;

Considerati gli obiettivi che la Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università, firmata a Parigi l’11 dicembre 19532, qui di seguito denominata «la Convenzione», si propone di raggiungere;

Considerato l’interesse che vi sarebbe nel completare tale Convenzione al fine di estenderne i vantaggi ai titolari dei diplomi che conferiscono la qualifica richiesta per essere ammessi alle università, quando tali diplomi sono rilasciati da università che un’altra Parte Contraente incoraggia ufficialmente al di fuori del suo territorio e che sono da Essa assimilati ai diplomi rilasciati nel Paese stesso;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
  1. Per l’ammissione alle università situate sul suo territorio e per quanto l’ammissione sia subordinata al controllo statale, ciascuna Parte contraente riconosce l’equipollenza dei diplomi rilasciati dalle università che una Parte contraente incoraggia ufficialmente al di fuori del suo territorio e i cui diplomi sono da Essa assimilati ai diplomi rilasciati sul suo territorio.
  2. L’ammissione ad ogni università avverrà entro i limiti dei posti disponibili.
  3. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di non applicare le norme previste al paragrafo 1 ai suoi concittadini.
  4. Se l’ammissione ad università situate sul territorio di una Parte contraente non è sottoposta al controllo dello Stato, la Parte contraente interessata deve trasmettere a tali università il testo del presente protocollo e non lesinare alcuno sforzo per ottenere la loro adesione ai principi enunciati nei paragrafi precedenti del presente articolo.
Art. 2

Ciascuna Parte contraente comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d’Europa un elenco delle università da Essa ufficialmente incoraggiate al di fuori del suo territorio, che rilasciano diplomi con le qualifiche richieste per l’ammissione alle università situate sul suo territorio.

Art. 3

Ai fini dell’applicazione del presente Protocollo: (a) il termine «diploma» indica ogni diploma, certificato o altro titolo, rilasciato o registrato sotto qualsiasi forma, che conferisce al titolare o all’interessato la qualifica richiesta per essere ammesso ad un’università; (b) il termine «università» indica: (i) le università; (ii) gli istituti considerati come aventi la stessa natura di un’università dalla Parte contraente sul cui territorio sono situati; (c) l’espressione «territorio di una Parte contraente» indica il territorio metropolitano di tale Parte.

Art. 4
  1. Gli Stati membri del Consiglio d’Europa che sono Parti contraenti nella Convenzione possono diventare Parti contraenti nel presente Protocollo tramite: (a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione; (b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita da ratifica o da accettazione.
  2. Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo.
  3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 5
  1. Il presente Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui due Stati membri del Consiglio d’Europa l’avranno firmato senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure l’avranno ratificato o accettato, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4.
  2. Per ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa che, successivamente, firmi il Protocollo senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure lo ratifichi o lo accetti, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.
  3. Per ogni Stato aderente, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data del deposito dello strumento di adesione. Ciononostante, tale adesione diverrà effettiva solo dopo l’entrata in vigore del Protocollo.
Art. 6
  1. Il presente Protocollo resterà in vigore senza limiti di durata.
  2. Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Protocollo, per quanto la riguarda, indirizzando una nota al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  3. La denuncia diventerà effettiva sei mesi dopo la data di ricevimento di tale nota da parte del Segretario Generale.
Art. 7

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio nonché a tutti gli Stati che avranno aderito al Protocollo: (a) ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione; (b) ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione; (c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; (d) ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all’articolo 5; (e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni degli articoli 2 e 6.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Strasburgo il 3 giugno 1964, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Austria*28 giugno198529 luglio1985
Belgio*5 giugno19726 luglio1972
Bosnia e Erzegovina29 dicembre1994 A30 gennaio1995
Cipro*1omarzo20062 febbraio2006
Croazia27 gennaio1993 A28 febbraio1993
Danimarca3 giugno1964 F4 luglio1964
Finlandia16 settembre199117 ottobre1991
Francia3 giugno1964 F4 luglio1964
Germania23 luglio197124 agosto1971
Italia20 settembre196621 ottobre1966
Liechtenstein22 maggio199123 giugno1991
Lussemburgo30 novembre196531 dicembre1965
Macedonia del Nord30 marzo1994 A1° maggio1994
Malta26 marzo199127 aprile1991
Norvegia3 giugno1964 F4 luglio1964
Nuova Zelanda*20 luglio1978 A21 agosto1978
Paesi Bassi*21 gennaio196522 febbraio1965
Polonia10 ottobre199411 novembre1994
Portogallo3 novembre19814 dicembre1981
Regno Unito*25 agosto1964 F26 settembre1964
Isola di Man2 settembre19943 ottobre1994
Repubblica Cecaa26 marzo19911° gennaio1993
Romania19 maggio199820 giugno1998
Russia17 settembre199918 ottobre1999
Slovacchiaa26 marzo19911° gennaio1993
Serbia15 settembre1977 A16 ottobre1977
Slovenia2 luglio1992 A3 agosto1992
Svezia21 giugno1967 F22 luglio1967
Svizzera25 aprile199126 maggio1991
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazione non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito internet del Consiglio d’Europa:https://conventions.coe.intod ottenere presso la Direzione del diritto
internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. a Data del deposito dello strumento di ratificazione della Repubblica federativa ceca e
slovacca.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 6 mar. 1991 (RU 1991 2000).

  2. RS 0.414.1

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