Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura

0.401Multilateral International Treaty4 nov 1948

Firmata a Londra il 16 novembre 1945
Approvata dall’Assemblea federale l’8 dicembre 19482
Istrumento d’accettazione depositato dalla Svizzera il 28 gennaio 1949
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 gennaio 1949

(Stato 13 maggio 2015)

I Governi degli Stati membri della presente Convenzione, in nome dei loro popoli, dichiarano:

che, poiché le guerre nascono nello spirito degli uomini, è nello spirito degli uomini che devono essere poste le difese della pace;

che la reciproca incomprensione dei popoli è sempre stata, nel corso della storia, l’origine dei sospetti e della diffidenza tra le nazioni, per cui i dissensi hanno troppo spesso degenerato nella guerra;

che il grande e terribile conflitto testè terminato è stato generato dalla negazione dell’ideale democratico di dignità, d’eguaglianza e di rispetto della personalità umana e dalla volontà di sostituirgli, sfruttando l’ignoranza e i pregiudizi, il dogma delle diversità razziali ed umane;

che la dignità dell’uomo esige la diffusione della cultura e l’educazione generale in un intento di giustizia, di libertà e di pace, per cui a tutte le nazioni incombono sacrosanti doveri da compiere in uno spirito di mutua assistenza;

che una pace basata esclusivamente su accordi economici e politici tra i Governi non raccoglierebbe il consenso unanime, duraturo e sincero dei popoli e che, per conseguenza, detta pace deve essere fondata sulla solidarietà intellettuale e morale dell’umanità.

Per tali motivi, gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione, risoluti a garantire a tutti il completo ed identico diritto all’educazione, la libera ricerca della verità oggettiva ed il libero scambio delle idee e delle cognizioni, decidono di sviluppare e moltiplicare le relazioni tra i loro popoli, ai fini di una miglior comprensione e di una più precisa e più reale conoscenza dei loro rispettivi costumi.

Per conseguenza, essi istituiscono con la presente l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura, allo scopo di poter conseguire gradatamente, mediante la cooperazione delle nazioni del mondo intero nel campo dell’educazione, delle scienze e della cultura, gli scopi di pace internazionale e di prosperità comune dell’umanità, scopi per i quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite si è costituita e che la sua Carta3proclama.

Art. I Scopi e funzioni
  1. L’Organizzazione si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza rafforzando, con l’educazione, le scienze e la cultura, la collaborazione tra le nazioni, allo scopo di garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a profitto di tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione, e che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli.
  2. A tali fini, l’Organizzazione:
    1. favorisce la conoscenza e la comprensione mutua delle nazioni prestando il suo concorso agli organismi d’informazione delle masse; raccomanda gli accordi internazionali che giudica utili per facilitare la libera circolazione delle idee col mezzo della parola e dell’immagine;
    2. imprime vigoroso impulso all’educazione popolare e alla diffusione della cultura:
    collaborando con gli Stati Membri che lo desiderano, per aiutarli a sviluppare la loro azione educatrice; istituendo la collaborazione delle nazioni allo scopo di attuare gradualmente l’ideale della possibilità di educazione eguale per tutti, senza distinzione di razza, di sesso o di condizioni economiche e sociali; suggerendo metodi educativi idonei a preparare la gioventù del mondo intero alle responsabilità dell’uomo libero; c. aiuta alla conservazione, al progresso ed alla diffusione del sapere: vigilando alla conservazione ed alla tutela del patrimonio universale rappresentato da libri, opere d’arte ed altri monumenti d’interesse storico o scientifico, e raccomandando ai popoli interessati la conclusione di convenzioni internazionali a tale fine; promovendo la cooperazione internazionale in tutti i rami dell’attività intellettuale, lo scambio tra le nazioni dei rappresentanti dell’educazione, delle scienze e della cultura, come pure lo scambio di pubblicazioni, di opere d’arte, di materiale di laboratorio e di altra documentazione utile; facilitando con adeguati metodi di cooperazione internazionale l’accesso di tutti i popoli a quanto pubblica ciascuno di essi.
  3. Preoccupata di garantire agli Stati Membri della presente Organizzazione l’indipendenza, l’integrità e la feconda diversità delle loro culture e dei loro sistemi d’educazione, l’Organizzazione s’inibisce d’intervenire in qualsiasi modo nelle materie dipendenti essenzialmente dalla loro giurisdizione interna.
Art. II Membri
  1. Gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite hanno il diritto di far parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura.
  2. Con riserva dei termini dell’accordo da conchiudersi tra la presente Organizzazione e l’Organizzazione delle Nazioni Unite, approvato conformemente all’articolo X della presente Convenzione, gli Stati che non sono membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite possono essere ammessi come membri dell’Organizzazione, su raccomandazione del Consiglio esecutivo, dalla Conferenza generale che vota alla maggioranza dei due terzi.

3.4I territori o gruppi di territori che non assumono essi stessi la responsabilità delle loro relazioni con l’estero possono essere ammessi come Membri associati dalla Conferenza generale alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, in quanto la domanda d’ammissione sia stata presentata dallo Stato Membro o da qualsiasi autorità che assume la responsabilità delle loro relazioni con l’estero. La natura e l’estensione dei diritti e degli obblighi dei Membri associati saranno determinate dalla Conferenza generale.

4.5Gli Stati Membri dell’Organizzazione sospesi dall’esercizio dei loro diritti e privilegi di membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, saranno, su domanda di quest’ultima, sospesi dai diritti e dai privilegi derivanti dalla loro qualità di membri.

5.6Gli Stati Membri dell’Organizzazione cessanoipso facto di essere membri qualora siano esclusi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

6.7Ogni Stato Membro o Membro associato può ritirarsi dall’Organizzazione dopo averne dato avviso al Direttore generale. Il ritiro ha effetto il 31 dicembre dell’anno che segue quello nel corso del quale è stato dato l’avviso. Esso non modifica gli obblighi finanziari dello Stato interessato verso l’Organizzazione esistenti al momento in cui il ritiro ha effetto. In caso di ritiro di un Membro associato, l’avviso è dato in suo nome dallo Stato Membro o da qualsiasi autorità che assume la responsabilità delle sue relazioni internazionali.

Art. III Organi

L’Organizzazione comprende una Conferenza generale, un Consiglio esecutivo e un Segretariato.

Art. IV La Conferenza generale
  1. Composizione1. La Conferenza generale si compone di rappresentanti degli Stati Membri dell’Organizzazione. Il Governo di ciascuno Stato Membro nomina cinque rappresentanti al massimo, scelti dopo aver sentito il Comitato Nazionale, laddove esiste, o le istituzioni ed i corpi insegnanti, scientifici e culturali.
  2. Funzioni2.8La conferenza generale determina l’orientamento e la condotta generale dell’Organizzazione. Essa si pronuncia sui programmi sottoposti dal Consiglio esecutivo.

3.9La Conferenza generale convoca, ove sia il caso, conformemente al regolamento da essa stabilito, conferenze internazionali di Stati sull’educazione, le scienze, gli studi umanisti o la diffusione del sapere; conferenze non governative sugli stessi argomenti possono essere convocate dalla Conferenza generale o dal Consiglio esecutivo conformemente al regolamento stabilito dalla Conferenza.4. Qualora si pronunci sull’adozione di progetti da sottoporre agli Stati Membri, la Conferenza generale deve distinguere tra le raccomandazioni agli Stati Membri e le convenzioni internazionali da ratificare da detti Stati. Nel primo caso, basta la semplice maggioranza; nel secondo, è richiesta la maggioranza di due terzi. Ciascuno degli Stati Membri sottoporrà le raccomandazioni o le convenzioni alle autorità nazionali competenti entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza generale durante la quale sono state adottate.

5.10Con riserva delle disposizioni dell’articolo V 5 c, la Conferenza generale consiglia l’Organizzazione delle Nazioni Unite per quanto concerne gli aspetti educativi, scientifici e culturali delle questioni che interessano le Nazioni Unite, nelle condizioni e secondo la procedura stabilite dalle autorità competenti delle due Organizzazioni.

6.11La Conferenza generale riceve ed esamina i rapporti, sottoposti dagli Stati Membri all’Organizzazione, sul seguito dato alle raccomandazioni e convenzioni di cui al paragrafo 4 qui appresso oppure, ove lo decidesse, una sintesi analitica di detti rapporti.7. La Conferenza generale elegge i membri del Consiglio esecutivo; essa nomina il Direttore Generale su presentazione del Consiglio esecutivo.

C.12Voto8.  a.13 Ogni Stato Membro dispone di un voto nella Conferenza generale. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, purché le disposizioni della presente Convenzione o del regolamento interno della Conferenza generale non esigano la maggioranza dei due terzi. Per maggioranza, si deve intendere la maggioranza dei membri presenti e votanti.

  1. Uno Stato Membro non può partecipare alle votazioni della Conferenza generale se l’importo delle somme dovute da esso a titolo dei suoi contributi è superiore all’importo della partecipazione finanziaria messa a suo carico per l’anno in corso e per l’anno civile che l’ha immediatamente preceduto.
  2. La Conferenza generale può tuttavia autorizzare questo Stato Membro a partecipare alle votazioni, se essa costata che il ritardo è dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà di detto Stato.

D.14Procedura9.  a. La Conferenza generale si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se lo decide essa stessa, su convocazione del Consiglio esecutivo o su domanda di almeno un terzo degli Stati Membri.

b. Nel corso di ciascuna sessione la Conferenza stabilisce la sede della susseguente sessione. La sede di qualsiasi sessione straordinaria è stabilita dalla Conferenza generale, se essa stessa ha deciso di convocare detta sessione, e dal Consiglio esecutivo negli altri casi.10. La Conferenza generale stabilisce il suo regolamento interno. Essa elegge, in ciascuna sessione, il suo presidente e il suo ufficio.11. La Conferenza generale istituisce le commissioni speciali e tecniche e gli altri organismi sussidiari necessari per l’esecuzione del suo compito.12. Saranno prese disposizioni affinché il pubblico possa assistere alle deliberazioni, salvo restando quanto dispone in materia il regolamento interno.

E.  Osservatori13. La Conferenza generale, che vota a maggioranza dei due terzi su raccomandazione del Consiglio esecutivo e con riserva del regolamento interno, può invitare come osservatori a determinate sessioni della Conferenza o delle sue commissioni, rappresentanti di organizzazioni internazionali, segnatamente di quelle contemplate nell’articolo XI, paragrafo 4.14. Quando il Consiglio esecutivo ha ammesso tali organizzazioni internazionali non governamentali o semigovernamentali al beneficio di accordi allo scopo di facilitare le consultazioni conformemente alla procedura indicata nell’articolo XI, paragrafo 4, dette organizzazioni sono invitate ad inviare degli osservatori alle sessioni della Conferenza generale e delle sue commissioni.

F.  Disposizione transitoria15.15Nonostante le disposizioni del paragrafo 9 a del presente articolo la Conferenza generale terrà la sua ventiduesima sessione nel corso del terzo anno che seguirà la ventunesima sessione.

Art. V Consiglio esecutivo

A.  Composizione1.16Il Consiglio esecutivo è composto di cinquantuno membri eletti dalla Conferenza generale tra i delegati nominati dagli Stati Membri; ogni membro rappresenta il Governo del suo Paese. Il Presidente della Conferenza partecipa ai lavori del Consiglio esecutivo, nella sua qualità, con voto consultivo.2. Procedendo all’elezione dei membri del Consiglio esecutivo, la Conferenza generale farà tutto il possibile per ammettervi personalità competenti nel campo delle arti, delle lettere, delle scienze, dell’educazione e della diffusione del pensiero, che abbiano l’esperienza e la competenza necessaria per adempiere le funzioni amministrative ed esecutive che incombono al Consiglio. Essa terrà parimente conto della diversità delle culture e di un’equa ripartizione geografica. Nel Consiglio esecutivo non potrà sedere più di un membro alla volta di uno stesso Stato Membro; il Presidente della Conferenza fa tuttavia eccezione.

3.17I membri del Consiglio esecutivo esercitano le loro funzioni dalla fine della sessione della Conferenza generale che li ha eletti sino alla fine della susseguente seconda sessione ordinaria della Conferenza generale. Essi non sono immediatamente rieleggibili per un secondo mandato. La Conferenza generale procede, durante ogni sessione ordinaria, all’elezione del numero di membri richiesti per ricoprire i seggi vacanti alla fine della sessione.

4.18a) In caso di morte di uno dei membri o di dimissioni presentate da uno dei membri, il Consiglio esecutivo procederà alla sostituzione per il rimanente del mandato in corso, su proposta di candidatura formulata dal Governo dello Stato che detto membro rappresentava.

  1. Il Governo che presenta la candidatura e il Consiglio esecutivo devono tener conto delle considerazioni enunciate nel paragrafo 2 del presente articolo.
  2. Qualora si dovessero verificare circostanze eccezionali tali da rendere indispensabile, secondo il parere dello Stato rappresentato, la sostituzione del proprio rappresentante, e anche se quest’ultimo non dovesse rassegnare le dimissioni, si procederà come stabilito nel capoverso a).
  3. Funzioni5.19a. Il Consiglio esecutivo prepara l’ordine del giorno delle riunioni della Conferenza generale. Esso studia il programma di lavoro dell’Organizzazione, come pure le corrispondenti voci del bilancio di previsione che gli sono sottoposti dal Direttore generale, conformemente al paragrafo 3 dell’articolo IV, e li presenta alla Conferenza generale accompagnandoli delle raccomandazioni che ritiene opportune.
  4. Il Consiglio esecutivo, il quale agisce sotto l’autorità della Conferenza generale, è responsabile di fronte a quest’ultima dell’esecuzione del programma approvato dalla Conferenza. Conformemente alle decisioni della Conferenza generale e tenuto conto delle circostanze che potrebbero sorgere fra due sessioni ordinarie di quest’ultima, il Consiglio esecutivo prende tutte le disposizioni utili per garantire l’esecuzione efficace e razionale del programma da parte del Direttore generale.
  5. Fra due sessioni ordinarie della Conferenza generale, il Consiglio può esercitare le funzioni consultive presso le Nazioni Unite, previste dall’articolo IV, paragrafo 5, in quanto la questione che è oggetto della consultazione sia stata trattata, di principio, dalla Conferenza o possa essere risolta fondandosi su decisioni della Conferenza.6. Il Consiglio esecutivo raccomanda alla Conferenza generale l’ammissione di nuovi Membri nell’Organizzazione.7. Con riserva delle decisioni della Conferenza generale, il Consiglio esecutivo fissa il suo regolamento interno. Esso elegge, tra i suoi membri, l’ufficio.8. Il Consiglio esecutivo si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all’anno; esso può riunirsi in sessione straordinaria su convocazione del suo Presidente, ad iniziativa di quest’ultimo, o su domanda di sei membri del Consiglio.

9.20Il presidente del Consiglio esecutivo presenta in nome del Consiglio esecutivo, a ogni sessione ordinaria della Conferenza generale, con o senza commenti, i rapporti sull’attività dell’Organizzazione che il Direttore generale deve compilare conformemente alle disposizioni dell’articolo VI, 3 b.10. Il Consiglio esecutivo prende tutte le disposizioni utili per consultare i rappresentanti delle organizzazioni internazionali o le personalità qualificate che si occupano di questioni di sua competenza.

11.21Nell’intervallo fra le sessioni della Conferenza generale, il Consiglio esecutivo può domandare pareri alla Corte internazionale di giustizia su questioni giuridiche che potrebbero sorgere nell’ambito dell’attività dell’Organizzazione.

12.22Per quanto i membri del Consiglio esecutivo siano i rappresentanti dei loro Governi rispettivi, essi esercitano i poteri, che sono stati loro delegati dalla Conferenza generale, in nome della Conferenza intera.

  1. Disposizioni transitorie13.23Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo:
  2. I membri del Consiglio esecutivo eletti prima della diciasettesima sessione della Conferenza generale rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti.
  3. I membri del Consiglio esecutivo eletti dal Consiglio prima della diciassettesima sessione della Conferenza conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo in sostituzione dei membri che esercitano un mandato di quattro anni, sono rieleggibili per un secondo mandato di quattro anni.
Art. VI Segretariato
  1. Il Segretariato si compone di un Direttore generale e del personale necessario.2. Il Direttore generale è proposto dal Consiglio esecutivo ed è nominato dalla Conferenza generale per un periodo di sei anni, alle condizioni che saranno approvate dalla Conferenza. La sua nomina è rinnovabile. Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Organizzazione.

3.24a. Il Direttore generale o, in sua mancanza, il sostituto da esso designato, prende parte, senza diritto di voto, a tutte le riunioni della Conferenza generale, del Consiglio esecutivo e delle commissioni dell’Organizzazione. Egli formula proposte sui provvedimenti da prendere dalla Conferenza e dal Consiglio e prepara, a destinazione del Consiglio, un disegno di programma di lavoro per l’Organizzazione, accompagnato dalle corrispondenti voci nel bilancio di previsione. b. Il Direttore generale compila e trasmette agli Stati Membri e al Consiglio esecutivo rapporti periodici sull’attività dell’Organizzazione. La Conferenza generale determina i periodi cui devono riferirsi detti rapporti.4. Il Direttore generale nomina il personale del Segretariato conformemente agli statuti del personale, che dovranno essere sottoposti all’approvazione della Conferenza generale. A condizione che riunisca le più alte qualità morali, intellettuali e di competenza tecnica, il personale dovrà essere assunto su la base geografica più vasta che sia possibile.5. Le responsabilità del Direttore generale e del personale hanno carattere esclusivamente internazionale. Nell’adempimento del loro dovere, essi non chiederanno né riceveranno istruzioni da nessun Governo e da nessuna autorità estranea all’Organizzazione. Essi si asterranno da qualsiasi atto tale da compromettere la loro situazione di funzionari internazionali. Tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione s’impegnano a rispettare il carattere internazionale delle funzioni del Direttore generale e del personale e a non tentare di influenzarli nel compimento delle loro funzioni.6. Nessuna disposizione del presente articolo si oppone alla conclusione, nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di accordi speciali da parte dell’Organizzazione per la costituzione di servizi comuni e per il reclutamento del personale comune, come pure per lo scambio di personale. Disposizione transitoria7.25Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo il Direttore generale, proposto dal Consiglio esecutivo ed eletto dalla Conferenza generale nel 1980, eserciterà le proprie funzioni per un periodo di sette anni.

Art. VII Comitati nazionali di cooperazione
  1. Ciascuno Stato Membro prenderà le disposizioni convenienti alla sua situazione speciale per associare ai lavori dell’Organizzazione i principali gruppi nazionali che si interessano dei problemi educativi, di ricerche scientifiche e culturali, costituendo, preferibilmente, una Commissione nazionale nella quale saranno rappresentati il Governo e i vari gruppi.
  2. Nei paesi in cui ne esistono, le Commissioni nazionali o le organizzazioni nazionali di cooperazione assolvono un compito consultivo presso la loro Delegazione nazionale alla Conferenza generale e presso il loro Governo, per tutti i problemi che si riferiscono all’Organizzazione. Essi funzionano da organo di collegamento per tutte le questioni che interessano l’Organizzazione.
  3. A domanda di uno Stato Membro, l’Organizzazione può delegare, a titolo temporaneo o permanente, presso la Commissione nazionale di questo Stato, un membro del suo Segretariato per collaborare ai lavori di detta Commissione.
Art. VIII Presentazione di rapporti da parte degli Stati Membri

Ogni Stato Membro sottopone all’Organizzazione, alle date e nella forma determinata dalla Conferenza generale, dei rapporti sulle leggi, regolamenti e statistiche che si riferiscono alle sue istituzioni ed alla sua attività nel campo educativo, scientifico e culturale, come pure sul seguito dato alle raccomandazioni e convenzioni di cui all’articolo IV paragrafo 4.

Art. IX Bilancio
  1. Il bilancio è amministrato dall’Organizzazione.
  2. La Conferenza generale approva definitivamente il bilancio e fissa la partecipazione finanziaria di ciascuno Stato Membro, con riserva delle disposizioni che potessero essere previste in materia della convenzione conchiusa con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo X della presente Convenzione.
  3. Il Direttore generale può, con l’approvazione del Consiglio esecutivo, accettare direttamente qualsiasi dono, legato e sussidio da parte di Governi, istituzioni pubbliche o private, associazioni o persone private.
Art. X Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite

L’Organizzazione sarà messa, non appena possibile, in diretta relazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui costituirà una delle istituzioni speciali previste dall’articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite. Queste relazioni formeranno oggetto di un accordo con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente alle disposizioni dell’articolo 63 della Carta. L’accordo sarà poi sottoposto, per approvazione, alla Conferenza generale della presente Organizzazione. Esso fornirà i mezzi per un’effettiva collaborazione tra le due Organizzazioni, intesa a conseguire gli scopi comuni. In pari tempo, esso consacrerà l’autonomia dell’Organizzazione nell’ambito della sua competenza particolare, così come è stato definito dalla presente Convenzione. Tale accordo potrà segnatamente contenere tutte le disposizioni concernenti l’approvazione del bilancio e il finanziamento dell’Organizzazione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Art. XI Relazioni con altre organizzazioni e istituzioni internazionali specializzate
  1. L’Organizzazione può cooperare con altre organizzazioni e istituzioni intergovernamentali specializzate, di cui scopi ed attività sono in armonia con i suoi. Il Direttore generale può, a tal fine, e sotto l’alta autorità del Consiglio esecutivo, stringere relazioni effettive tra queste organizzazioni e istituzioni e costituire le commissioni miste che fossero necessarie per una cooperazione efficace. Qualsiasi accordo conchiuso con queste organizzazioni o istituzioni specializzate sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio esecutivo.
  2. Ogni volta che la Conferenza generale e le autorità competenti di qualsiasi altra organizzazione o istituzione intergovernamentale specializzata, che svolge un’attività o persegue uno scopo analogo, crederanno opportuno di trasferire all’Organizzazione le risorse e le funzioni di detta organizzazione o istituzione, il Direttore generale potrà, con riserva dell’approvazione da parte della Conferenza, conchiudere, a soddisfazione delle due parti, gli accordi necessari.
  3. L’Organizzazione può, di comune accordo con altre organizzazioni intergovernamentali, prendere disposizioni appropriate per assicurarsi una rappresentanza nelle loro riunioni rispettive.
  4. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura, può prendere tutte le disposizioni necessarie per facilitare le consultazioni e assicurare la cooperazione con le organizzazioni internazionali private che si occupano di questioni attinenti al suo campo d’azione. Essa può invitarle a intraprendere certi compiti determinati di loro dominio. Tale cooperazione può anche consistere nell’adeguata partecipazione di rappresentanti di dette organizzazioni ai lavori di comitati consultivi creati dalla Conferenza generale.
Art. XII Posizione giuridica dell’Organizzazione

Le disposizioni degli articoli 104 e 105 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite concernenti la posizione giuridica di detta Organizzazione, i suoi privilegi e le sue immunità, si applicano parimente alla presente Organizzazione.

Art. XIII Emendamenti
  1. I disegni d’emendamenti alla presente Convenzione avranno effetto al momento in cui la Conferenza generale li avrà adottati a maggioranza dei due terzi; tuttavia quelli che comportano modificazioni fondamentali degli scopi dell’Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati Membri, entrano in vigore soltanto dopo che anche i due terzi degli Stati Membri li avranno accettati. Il testo dei disegni d’emendamenti sarà comunicato agli Stati Membri dal Direttore generale almeno sei mesi prima della loro presentazione all’esame della Conferenza generale.
  2. La Conferenza generale avrà facoltà di adottare alla maggioranza dei due terzi un regolamento per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. XIV Interpretazione
  1. I testi inglese e francese della presente Convenzione fanno parimente stato.
  2. Qualsiasi questione o contestazione circa l’interpretazione della presente Convenzione sarà sottoposta per decisione alla Corte di Giustizia Internazionale o a un tribunale arbitrale, secondo quanto deciderà la Conferenza generale conformemente al suo regolamento interno.
Art. XV Entrata in vigore
  1. La presente Convenzione sarà sottoposta ad accettazione. Gli strumenti d’accettazione saranno depositati presso il Governo del Regno Unito.
  2. La presente Convenzione sarà depositata negli archivi del Governo del Regno Unito, in cui resterà aperta alla firma. Le firme potranno essere apposte prima o dopo il deposito degli strumenti d’accettazione. L’accettazione sarà valida soltanto se preceduta o seguita da una firma.
  3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo accettazione da parte di venti de suoi firmatari. Le accettazioni ulteriori avranno effetto immediato.
  4. Il Governo del Regno Unito notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il ricevimento di tutti gli strumenti di accettazione e la data dell’entrata in vigore della Convenzione, conformemente al paragrafo precedente.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione nei testi inglese e francese che fanno parimente stato.Fatto a Londra, il sedici novembre 1945, in un solo esemplare in lingua inglese e francese. Copie debitamente certificate conformi saranno consegnate dal Governo del Regno Unito ai Governi di tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Afghanistan4 maggio19484 maggio1948
Albania16 ottobre195816 ottobre1958
Algeria15 ottobre196215 ottobre1962
Andorra20 ottobre199320 ottobre1993
Angola9 novembre197611 marzo1977
Antigua e Barbuda15 luglio198215 luglio1982
Arabia Saudita30 aprile19464 novembre1946
Argentina15 settembre194815 settembre1948
Armenia9 giugno19929 giugno1992
Australia11 giugno19464 novembre1946
Austria13 agosto194813 agosto1948
Azerbaigian3 giugno19923 giugno1992
Bahamas23 aprile198123 aprile1981
Bahrein18 gennaio197218 gennaio1972
Bangladesh27 ottobre197227 ottobre1972
Barbados24 ottobre196824 ottobre1968
Belarus12 maggio195412 maggio1954
Belgio29 novembre194629 novembre1946
Belize10 maggio198210 maggio1982
Benin18 ottobre196018 ottobre1960
Bhutan13 aprile198213 aprile1982
Bolivia13 novembre194613 novembre1946
Bosnia e Erzegovina2 giugno19932 giugno1993
Botswana16 gennaio1980 F16 gennaio1980
Brasile14 ottobre19464 novembre1946
Brunei15 marzo200517 marzo2005
Bulgaria17 maggio195617 maggio1956
Burkina Faso14 novembre196014 novembre1960
Burundi12 novembre196216 novembre1962
Cambogia3 luglio19513 luglio1951
Camerun11 novembre196011 novembre1960
Canada6 settembre19464 novembre1946
Capo Verde14 novembre197715 febbraio1978
Ciad19 dicembre196019 dicembre1960
Cile7 luglio19537 luglio1953
Cina13 settembre19464 novembre1946
Cipro6 febbraio19616 febbraio1961
Colombia31 ottobre194731 ottobre1947
Comore22 marzo197722 marzo1977
Congo (Brazzaville)24 ottobre196024 ottobre1960
Congo (Kinshasa)25 novembre196025 novembre1960
Corea (Nord)18 ottobre197418 ottobre1974
Corea (Sud)14 giugno195014 giugno1950
Costa Rica19 maggio195019 maggio1950
Côte d’Ivoire27 ottobre196027 ottobre1960
Croazia1° giugno19921° giugno1992
Cuba29 agosto194729 agosto1947
Danimarca20 settembre19464 novembre1946
Dominica9 gennaio19799 gennaio1979
Ecuador22 gennaio194722 gennaio1947
Egitto16 luglio19464 novembre1946
El Salvador28 aprile194828 aprile1948
Emirati Arabi Uniti20 aprile197220 aprile1972
Eritrea2 settembre19932 settembre1993
Estonia14 ottobre199114 ottobre1991
Eswatini25 gennaio197825 gennaio1978
Etiopia1° luglio19551° luglio1955
Figi14 luglio198314 luglio1983
Filippine21 novembre194621 novembre1946
Finlandia10 ottobre195610 ottobre1956
Francia29 giugno19464 novembre1946
Gabon16 novembre196016 novembre1960
Gambia1° agosto19731° agosto1973
Georgia7 ottobre19927 ottobre1992
Germania11 luglio195111 luglio1951
Ghana29 ottobre195711 aprile1958
Giamaica7 novembre19627 novembre1962
Giappone2 luglio19512 luglio1951
Gibuti31 agosto198931 agosto1989
Giordania14 giugno195014 giugno1950
Grecia4 novembre19464 novembre1946
Grenada29 novembre197417 febbraio1975
Guatemala2 gennaio19502 gennaio1950
Guinea26 novembre19592 febbraio1960
Guinea equatoriale29 novembre197929 novembre1979
Guinea-Bissau1° novembre19741° novembre1974
Guyana21 marzo196721 marzo1967
Haiti18 novembre194618 novembre1946
Honduras16 dicembre194716 dicembre1947
India12 giugno19464 novembre1946
Indonesia27 maggio195027 maggio1950
Iran6 settembre19486 settembre1948
Iraq21 ottobre194821 ottobre1948
Irlanda3 ottobre19613 ottobre1961
Islanda8 giugno19648 giugno1964
Isole Cook25 ottobre198925 ottobre1989
Isole Marshall30 giugno199530 giugno0995
Israele14 settembre194916 settembre1949
Italia27 gennaio194827 gennaio1948
Kazakstan22 maggio199222 maggio1992
Kenya7 aprile19647 aprile1964
Kirghizistan2 giugno19922 giugno1992
Kiribati24 ottobre198924 ottobre1989
Kuwait18 novembre196018 novembre1960
Laos9 luglio19519 luglio1951
Lesotho29 settembre196729 settembre1967
Lettonia14 ottobre199114 ottobre1991
Libano28 ottobre19464 novembre1946
Liberia6 marzo19476 marzo1947
Libia9 marzo195327 giugno1953
Lituania7 ottobre19917 ottobre1991
Lussemburgo27 ottobre194727 ottobre1947
Macedonia del Nord28 giugno199328 giugno1993
Madagascar10 novembre196010 novembre1960
Malawi27 ottobre196427 ottobre1964
Malaysia16 giugno195816 giugno1958
Maldive26 marzo197918 luglio1980
Mali7 novembre19607 novembre1960
Malta20 gennaio196510 febbraio1965
Marocco7 novembre19567 novembre1956
Mauritania10 gennaio196210 gennaio1962
Maurizio25 ottobre196825 ottobre1968
Messico12 giugno19464 novembre1946
Micronesia19 ottobre199919 ottobre1999
Moldova27 maggio199227 maggio1992
Monaco6 luglio19496 luglio1949
Mongolia4 ottobre19621° novembre1962
Montenegro1° marzo20071° marzo2007
Mozambico16 agosto197611 ottobre1976
Myanmar31 maggio194927 giugno1949
Namibia2 novembre19782 novembre1978
Nauru25 luglio199617 ottobre1996
Nepal1° maggio19531° maggio1953
Nicaragua22 febbraio195222 febbraio1952
Niger10 novembre196010 novembre1960
Nigeria14 novembre196014 novembre1960
Niue26 ottobre199326 ottobre1993
Norvegia8 agosto19464 novembre1946
Nuova Zelanda6 marzo19464 novembre1946
Oman16 dicembre197110 febbraio1972
Paesi Bassi1° gennaio19471° gennaio1947
Pakistan14 settembre194914 settembre1949
Palau20 settembre199920 settembre1999
Palestina23 novembre201123 novembre2011
Panama10 gennaio195010 gennaio1950
Papua Nuova Guinea4 ottobre19764 ottobre1976
Paraguay20 giugno195520 giugno1955
Perù21 novembre194621 novembre1946
Polonia6 novembre19466 novembre1946
Portogalloa11 settembre197411 settembre1974
Qatar27 gennaio197227 gennaio1972
Regno Unitoa1° luglio19971° luglio1997
Rep. Centrafricana11 novembre196011 novembre1960
Repubblica Ceca22 febbraio199322 febbraio1993
Repubblica Dominicana2 luglio19464 novembre1946
Romania27 luglio195627 luglio1956
Ruanda7 novembre19627 novembre1962
Russia21 aprile195421 aprile1954
Saint Kitts e Nevis26 ottobre198326 ottobre1983
Saint Lucia6 marzo19806 marzo1980
Saint Vincent e Grenadine14 gennaio198314 gennaio1983
Salomone, Isole7 settembre19937 settembre1993
Samoa3 aprile19813 aprile1981
San Marino12 novembre197412 novembre1974
São Tomé e Príncipe22 gennaio198022 gennaio1980
Seicelle18 ottobre197618 ottobre1976
Senegal10 novembre196010 novembre1960
Serbiaa20 dicembre200020 dicembre2000
Sierra Leone28 marzo196228 marzo1962
Singaporea8 ottobre20078 ottobre2007
Siria16 novembre194616 novembre1946
Slovacchia9 febbraio19939 febbraio1993
Slovenia27 maggio199227 maggio1992
Somalia15 novembre196015 novembre1960
Spagna30 gennaio195330 gennaio1953
Sri Lanka14 novembre194914 novembre1949
Stati Unitia1° ottobre20031° ottobre2003
Sudafricaa12 dicembre199412 dicembre1994
Sudan26 novembre195626 novembre1956
Sudan del Sud27 ottobre201127 novembre2011
Suriname8 aprile197616 luglio1976
Svezia23 gennaio195023 gennaio1950
Svizzera28 gennaio194928 gennaio1949
Tagikistan6 aprile19936 aprile1993
Tanzania6 marzo19626 marzo1962
Thailandia29 dicembre19481° gennaio1949
Timor-Leste5 giugno20035 giugno2003
Togo17 novembre196017 novembre1960
Tonga29 settembre198029 settembre1980
Trinidad e Tobago2 novembre19622 novembre1962
Tunisia8 novembre19568 novembre1956
Turchia6 luglio19464 novembre1946
Turkmenistan17 agosto199317 agosto1993
Tuvalu21 ottobre199121 ottobre1991
Ucraina12 maggio195412 maggio1954
Uganda4 novembre19629 novembre1962
Ungheria14 settembre194814 settembre1948
Uruguay8 novembre19478 novembre1947
Uzbekistan26 ottobre199326 ottobre1993
Vanuatu10 ottobre199410 ottobre1994
Venezuela25 novembre194625 novembre1946
Vietnam6 luglio19516 luglio1951
Yemen2 aprile19622 aprile1962
Zambia9 novembre19649 novembre1964
Zimbabwe22 settembre198022 settembre1980
a Riaccettazione.

Footnotes

  1. Da testo originale francese.

  2. RU 1949 I 337

  3. RS 0.120

  4. Modificato dalla Conferenza generale dell’UNESCO del 26 gen. 1956, in vigore dal 26 gen. 1956 (RU 1956 123).

  5. Originario n. 3.

  6. Originario. n. 4.

  7. Introdotto dalla Conferenza generale dell’UNESCO del 26 gen. 1956, in vigore dal 26 gen. 1956 (RU 1956 123).

  8. Modificato (a) dalla Conferenza generale dell’UNESCO del 26 gen. 1956, in vigore dal 26 gen. 1956 (RU 1956 123).

  9. Modificato (a) dalla Conferenza generale dell’UNESCO del 26 gen. 1956, in vigore dal 26 gen. 1956 (RU 1956 123).

  10. Modificato (a) dalla Conferenza generale dell’UNESCO del 26 gen. 1956, in vigore dal 26 gen. 1956 (RU 1956 123).

  11. Modificato dalla conferenza generale dell’UNESCO del 30 ott. 1972, in vigore dal 30 ott. 1972 (RU 1989 1210).

  12. Modificato (a) dalla Conferenza generale d dell’UNESCO del 26 gen. 1956, in vigore dal 26 gen. 1956 (RU 1956 123).

  13. Modificata dalla Conferenza generale dell’UNESCO del 3 dic. 1958, in vigore dal 15 nov. 1958 (RU 1970 1177).

  14. Modificata dalla Conferenza generale dell’UNESCO del 19 gen. 1950, in vigore dal 5 gen. 1950 (RU 1950 I 91, 1956 123).

  15. Introdotto dalla Conferenza generale dell’UNESCO del 27 nov. 1978, in vigore dal 27 nov. 1978 (RU 1989 1210).

  16. Modificato dalla Conferenza generale dell’UNESCO del 4 ott. 1980, in vigore dal 4 ott. 1980 (RU 1983 1194).

  17. Modificato dalla Conferenza generale dell’UNESCO del 24 ott. 1972, in vigore dal 24 ott. 2017 (RU 1989 1210).

  18. Modificato dalla Conferenza generale dell’UNESCO dell’8 nov. 1976, in vigore dall’8 nov. 1976 (RU 1989 1210).

  19. Modificato dalla Conferenza generale dell’UNESCO del 26 gen. 1956, in vigore dal 26 gen. 1956 (RU 1956 123).

  20. Modificato dalla Conferenza generale dell’UNESCO del 26 gen. 1956, in vigore dal 26 gen. 1956 (RU 1956 123).

  21. Modificato dalla Conferenza generale dell’UNESCO del 26 gen. 1956, in vigore dal 26 gen. 1956 (RU 1956 123).

  22. Introdotto dalla Conferenza generale dell’UNESCO del 26 gen. 1956, in vigore dal 26 gen. 1956 (RU 1956 123).

  23. Introdotto dalla Conferenza generale dell’UNESCO del 26 gen. 1956 (RU 1956 123). Modificato dalla Conferenza generale dell’UNESCO del 24 ott. 1972, in vigore dal 24 ott. 1972 (RU 1989 1210).

  24. Modificato dalla Conferenza generale dell’UNESCO del 26 gen. 1956, in vigore dal 26 gen. 1956 (RU 1956 123).

  25. Introdotto dalla Conferenza generale dell’UNESCO del 27 nov. 1978, in vigore dal 27 nov. 1978 (RU 1989 1210).

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