Scambio di note del 7 aprile 2026 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento d’esecuzione (UE) 2026/496 sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini della Georgia titolari di passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali

0.362.381.049Bilateral International Treaty7 apr 2026

(Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Entrato in vigore il 7 aprile 2026

(Stato 7 aprile 2026)

Traduzione

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea
Bruxelles, 7 aprile 2026
Commissione europea
Segretariato generale, SG.B.2
Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 9 marzo 2026, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20041, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente: «Regolamento d’esecuzione (UE) [2026/496] della Commissione [del 6 marzo 2026] sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini della Georgia titolari di passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali»2

Il presente regolamento è stato notificato alla Svizzera con il numero C(2026) 1376 definitivo.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 9 marzo 2026 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione e costituiscono pertanto un Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta. L’Accordo potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

Footnotes

  1. RS 0.362.31

  2. Regolamento d’esecuzione (UE) 2026/496 della Commissione, del 6 marzo 2026, sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini della Georgia titolari di passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali, versione della GU L, 2026/496, 6.3.2026.

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