Scambio di note del 14 gennaio 2009 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione del Consiglio 2008/905/CE del 27 novembre 2008 che modifica l’allegato 13 dell’Istruzione consolare comune relativamente alle modalità del visto adesivo

0.362.380.015Bilateral International Treaty14 gen 2009

(Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Entrato in vigore il 14 gennaio 2009

(Stato 14  gennaio 2009)

Traduzione*1*

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea
Bruxelles, 14 gennaio 2009
Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea
Direzione generale H
Giustizia e affari interni
Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 15 dicembre 2008, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito: Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera: Decisione del Consiglio che modifica l’allegato 13 dell’Istruzione consolare comune relativamente alle modalità del visto adesivo Documento del Consiglio: 15259/08 VISA 345 COMIX 788 Data d’approvazione: 27–28 novembre 2008»3

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell’Unione europea del 15 dicembre 2008 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere estinto alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione delle Comunità europee, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

Footnotes

  1. Traduzione dal testo originale inglese.

  2. RS 0.362.31

  3. Dec. 2008/905/CE del Consiglio del 27 nov. 2008 che modifica l’all. 13 dell’Istruzione consolare comune relativamente alle modalità del visto adesivo, GU L 327 del 5.12.2008, pag. 19.

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