Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell’ambito dei sistemi d’informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA

0.360.514.1Bilateral International Treaty1 mag 2006

Concluso il 15 dicembre 2004

Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 20051
Ratificato con strumenti scambiati il 30 aprile 2006
Entrato in vigore il 1° maggio 2006

(Stato 9 luglio 2025)

La Confederazione Svizzera
e
il Principato del Liechtenstein

qui di seguito «gli Stati contraenti»,

considerando la tradizionale amicizia tra i due Stati,

nell’intento di cooperare ai fini della tutela dei comuni interessi di sicurezza,

nell’intento di perfezionare la cooperazione di polizia ai sensi dell’Accordo del 27 aprile 19992tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana, in vigore dal 1° luglio 2001,

nell’intento di cooperare più intensamente in particolare nell’ambito dei sistemi d’informazione di polizia,

desiderosi di affrontare efficacemente le minacce transfrontaliere mediante una stretta cooperazione per la sicurezza,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

(1). Il presente Trattato disciplina la cooperazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein negli ambiti del sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) e del sistema d’informazione basato sui profili del DNA. (2). Esso mira a migliorare l’efficienza del perseguimento penale nel rispetto della protezione dei dati e ha lo scopo in particolare di individuare le connessioni tra reati nonché di permettere di identificare persone vive, morte o scomparse.

Art. 2 Principio del Trattato

(1). Il Principato del Liechtenstein, in conformità delle seguenti disposizioni, assume nel suo diritto interno le prescrizioni materiali stabilite dalla legislazione federale svizzera, elencate nell’Allegato del presente Trattato. Inoltre le autorità competenti nel Principato del Liechtenstein si attengono alle istruzioni e ai regolamenti emanati al riguardo dalle autorità federali svizzere. Modifiche e complementi dell’Allegato sono effettuati secondo la procedura prevista ai capoversi 2 e 3. (2). L’Allegato costituisce parte integrante del Trattato. Esso può essere modificato per via diplomatica. (3). La Confederazione Svizzera informa tempestivamente il Principato del Liechtenstein delle modifiche previste nella legislazione relativa alle disposizioni dell’Allegato e nella sua applicazione, in vista della loro assunzione da parte del Principato del Liechtenstein. Nel caso di possibili conflitti d’interesse gli Stati contraenti s’impegnano a cercare soluzioni comuni.

Art. 3 Principio della cooperazione

Fatte salve disposizioni contrarie del presente Trattato, nell’ambito della cooperazione transfrontaliera prevista dal presente Trattato, le autorità competenti del Principato del Liechtenstein hanno gli stessi diritti e doveri delle corrispettive autorità cantonali della Confederazione Svizzera. Nei confronti del Principato del Liechtenstein, le autorità federali svizzere hanno gli stessi diritti e doveri che nei confronti delle autorità cantonali.

Art. 4 Autorità competenti

Competenti per l’esecuzione del presente Trattato e per la procedura in base all’articolo 2 capoversi 2 e 3 sono, per la Confederazione svizzera, l’Ufficio federale di polizia nel Dipartimento federale di giustizia e polizia e, per il Principato del Liechtenstein, la Polizia nazionale.

Art. 5 Commissione mista

Gli Stati contraenti istituiscono una Commissione mista. Essa tratta le questioni inerenti all’interpretazione e all’applicazione del presente Trattato. Agisce di comune accordo.

Art. 6 Protezione dei dati

Fatte salve disposizioni contrarie del presente Trattato, alla cooperazione nell’ambito del presente Trattato si applicano le pertinenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati.

Art. 7 Inoltro a Stati terzi

I dati trasmessi in base al presente Trattato possono essere inoltrati a Stati terzi soltanto previo consenso scritto dello Stato contraente che ha rilevato e trasmesso i dati.

Art. 8 Diritto all’informazione

(1). Ognuno ha il diritto di domandare se nei sistemi d’informazione sono memorizzati sotto il suo nome il profilo del DNA oppure dati segnaletici di natura biometrica.3

(2). Le autorità del Liechtenstein trasmettono le domande loro indirizzate direttamente all’Ufficio federale di polizia.

(3). L’Ufficio federale di polizia, previo accordo con la Polizia nazionale del Principato del Liechtenstein, risponde di regola per scritto e gratuitamente alle domande dei richiedenti i cui dati sono stati rilevati dalle autorità del Principato del Liechtenstein. Il Principato del Liechtenstein può impedire, limitare o differire il rilascio delle informazioni da parte dell’Ufficio federale di polizia, se:

  1. lo prevede una legge del Principato del Liechtenstein;
  2. lo esigono interessi preponderanti di terzi;
  3. lo esigono interessi pubblici preponderanti, in particolare la sicurezza interna o esterna, del Principato del Liechtenstein;
  4. le informazioni compromettono lo scopo di un’istruttoria penale o di un’altra procedura istruttoria.
Art. 9 Trattamento dei dati in altri sistemi

I dati trasmessi dalle autorità del Liechtenstein nel quadro del presente Trattato possono essere trattati, in riferimento al loro numero di controllo e ai dati personali corrispondenti oppure alle informazioni sul luogo del reato, nel sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS) o nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

Art. 10 Archiviazione dei dati

Se le autorità svizzere competenti mettono a disposizione e consegnano all’Archivio federale svizzero dati prelevati e trasmessi dalle autorità del Liechtenstein nel quadro del presente Trattato, esse chiedono preventivamente l’autorizzazione del governo del Principato del Liechtenstein.

Art. 11 Responsabilità

(1). Se una persona subisce illecitamente un danno a causa dell’esecuzione del presente Trattato, gli Stati contraenti sono responsabili in conformità della loro legislazione nazionale. (2). Per il risarcimento versato ai danneggiati o ai loro successori in diritto, lo Stato contraente richiesto può, in base alle responsabilità dell’altro Stato contraente, esercitare parzialmente o totalmente regresso contro quest’ultimo.

Art. 12 Costi

(1). Per l’infrastruttura, il personale, la trasmissione dei dati, l’organizzazione di corsi di formazione e di perfezionamento, la manutenzione e il supporto del sistema AFIS e del Sistema d’informazione basato sui profili del DNA, nonché per gli oneri amministrativi relativi al disbrigo della corrispondenza, il Principato del Liechtenstein paga alla Confederazione svizzera un importo forfettario annuo di 120 000 franchi. L’importo può essere modificato per via diplomatica.4 (2). Altri costi dovuti a prestazioni di terzi non sono oggetto del presente Trattato.

Capitolo II: Disposizioni speciali

A. Profili del DNA

Art. 13 Prelievo dei campioni, trasmissione e trattamento

Per quanto concerne i campioni prelevati dalle autorità del Liechtenstein e trasmessi per essere trattati nei sistemi d’informazione svizzeri, devono essere adempiute le condizioni per il prelievo dei campioni e l’allestimento di profili previste dalle pertinenti disposizioni della legislazione federale svizzera menzionate nell’Allegato e deve essere garantita la possibilità di confrontare i profili del DNA.

B. Dati segnaletici di natura biometrica (AFIS)

Art. 14 Prelievo, trasmissione e trattamento nel settore dell’asilo

Il prelievo da parte delle autorità del Liechtenstein di dati segnaletici di natura biometrica di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione, trasmessi per il trattamento nei sistemi d’informazione svizzeri, è disciplinato dalle pertinenti disposizioni della legislazione federale svizzera.

Capitolo III: Disposizioni finali

Art. 15 Entrata in vigore e denuncia

(1). Il presente Trattato è sottoposto a ratifica. Entra in vigore il giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. (2). Il presente Trattato è concluso a tempo indeterminato. Ciascuno Stato contraente può denunciarlo mediante notificazione scritta per via diplomatica. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notificazione. (3). La registrazione del presente Trattato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite secondo l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite5è assicurata dalla Svizzera.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.Fatto a Vaduz, in due esemplari in lingua tedesca, il 15 dicembre 2004.

Per la
Confederazione Svizzera:
Jean-Luc Vez
Per il
Principato del Liechtenstein:
Adrian Hasler

Lista delle disposizioni della legislazione federale svizzera applicabili nel Principato del Liechtenstein in virtù dell’articolo 2 del presente Trattato:

n. RSTestoRU
311.0Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
Sono applicabili gli art. 354 cpv. 4, 356 cpv. 2 e 3 e 357 cpv. 1, ma solo con riferimento agli art. 6 e 11 cpv. 2 lett. a, b ed e nonché cpv. 3 lett. c della decisione 2008/615/GAI 6
54 799
2022 600
2025 348
312.0Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)
Sono applicabili l’art. 255 cpv. 1, 1 bis e 2 e gli art. 257, 258 e 259 concernenti l’analisi del DNA, in particolare il prelievo di campioni e l’allestimento di profili nel contesto di un procedimento penale al fine della trasmissione alle autorità svizzere per l’ulteriore trattamento
2010 1881
2014 2055
2023 468
363Legge federale del 20 giugno 2003 sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA)
Sono applicabili gli art. 2, 3, 6, 8, 9, 9 a lett. a, 11 cpv. 1, 2 e 4, l’art. 13 a cpv. 2, 3, 4 lett. c, 5 e 6, gli art. 14, 15 cpv. 1, l’art. 16 cpv. 1, 2 lett. a–d e cpv. 3–7, l’art. 17 cpv. 1, gli art. 18, 19, 20 cpv. 2, l’art. 23 cpv. 1 e l’art. 23 a
2004 5269
2010 1573
2014 2055
2022 537
2023 309
2025 348 7
363.1Ordinanza del 3 dicembre 2004 sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Ordinanza sui profili del DNA)
Sono applicabili gli art. 1, 2 cpv. 1, gli art. 6, 6 a , 7, 8, 9, 9 c , 10, 11, 12 cpv. 1 e 2 e gli art. 13, 15 a , 18 a e 19
2004 5279
2005 3337
2008 4943
2014 3467
2021 132
2022 568
2023 325
361.3Ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica
Sono applicabili gli art. 2, 8 cpv. 1 lett. a–c ed e, gli art. 9, 10, 12, 14, 16 cpv. 1, gli art. 18, 22, 23 cpv. 2 e gli art. 23 a e 26
2014 163
2021 132
2022 568
2023 325

Footnotes

  1. RU 2006 2029

  2. RS 0.360.163.1

  3. Nuovo testo giusta lo scambio di note del 20 mag. 2016, in vigore dal 20 mag. 2016 (RU 2016 1613).

  4. Nuovo testo giusta lo scambio di note del 9 lug. 2025, in vigore dal 9 lug. 2025 (RU 2025 510).

  5. RS 0.120

  6. Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

  7. L’articolo 13a entra in vigore il 1° gennaio 2027.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.