Scambio di note del 22 / 30 giugno 1971 concernente l’applicazione, fra la Svizzera e la Repubblica rwandese, del Trattato del 13 maggio 1874 tra la Svizzera e il Belgio per la reciproca estradizione dei delinquenti, modificato dalla Convenzione dell’11 settembre 1882

0.353.966.7Bilateral International Treaty30 giu 1971

Entrato in vigore con effetto a contare dal 1° luglio 1962

(Stato 30  giugno 1971)

Traduzione*1*

Ministero
della cooperazione internazionale
Kigali, 30 giugno 1971
Ambasciata svizzera
Kigali

Conferma del Trattato d’estradizione del 13 maggio 1874

Il Ministero della cooperazione internazionale della Repubblica rwandese si complimenta con l’Ambasciata svizzera e ha l’onore di accusare ricevuta della nota del 22 giugno 1971 inerente all’oggetto emarginato.

Nella sua nota, l’Ambasciata avvisa il Ministero di esser stata incaricata dal suo Governo di confermare che codesto Governo «è disposto a mantenere in vigore, tra la Confederazione svizzera e la Repubblica rwandese, il Trattato del 13 maggio 18742tra la Svizzera e il Belgio per la reciproca estradizione dei delinquenti, modificato dalla Convenzione dell’11 settembre 18823». L’Ambasciata svizzera suggerisce parimente che il mantenimento di questi atti esplichi i suoi effetti a contare dal 1° luglio 1962.

Il Ministero notifica all’Ambasciata l’accordo del Governo rwandese quanto a tale proposta e accetta quella che la nota suddetta del 22 giugno 1971 e la presente risposta costituiscano un Accordo fra i due Stati.

Il Ministero della cooperazione internazionale della Repubblica rwandese coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata svizzera l’espressione della sua alta considerazione.

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. RS 0.353.917.2

  3. RS 0.353.917.2

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