Scambio di note del 14 gennaio/21 settembre 1965 tra la Svizzera e l’Uganda concernente il mantenimento in vigore del trattato anglo-svizzero d’estradizione del 26 novembre 1880

0.353.961.8Bilateral International Treaty1 gen 1965

Entrato in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1965

(Stato 1° gennaio 1965)

Con scambio di note 14 gennaio/21 settembre 1965, la Svizzera e l’Uganda hanno convenuto di mantenere in vigore, nei loro reciproci rapporti e a contare dal 1° gennaio 1965, il trattato d’estradizione tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 26 novembre 18801, completato dalla convenzione del 29 giugno 19042(applicabile al territorio dell’Uganda in virtù dell’articolo XVIII), dallo scambio di note 17/23 agosto 19093e dalla convenzione addizionale del 19 dicembre 19344(applicabile al territorio dell’Uganda in virtù dell’articolo 2). Dopo l’acquisto dell’indipendenza, il Governo dell’Uganda aveva innanzitutto confermato il mantenimento in vigore provvisorio dei pertinenti accordi sino al 31 dicembre 1964.

Footnotes

  1. RS 0.353.936.7

  2. RS 0.353.936.7

  3. RS 0.353.936.72

  4. RS 0.353.936.71

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