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0.353.917.21 ΓÇó Scambio di note del 13/14 maggio 1938 concernente l’applicazione del Trattato belga‑svizzero di estradizione al Congo belga e ai territori di Ruanda Urundi
0.353.917.21Bilateral International Treaty13 ago 1938
Entrato in vigore il 13 agosto 1938
Con Scambio di note 13/14 maggio 1938 la Svizzera e il Belgio hanno conchiuso un accordo per l’applicazione del trattato belga‑svizzero di estradizione2al Congo belga e ai territori di Ruanda Urundi. Facciamo seguire il testo della nota svizzera; il contenuto delle due note è identico.
Traduzione*3*
1) Le disposizioni del trattato d’estradizione fra la Svizzera e il Belgio del 13 maggio 18744e della convenzione addizionale a quel trattato dell’11 settembre 18825s’applicheranno al Congo Belga6e ai Territori di Ruanda Urundi7.
2) La domanda d’estradizione di un individuo che si è rifugiato nel Congo Belga o nel Ruanda Urundi sarà fatta in via diplomatica. Quest’ultima sarà seguita in tutti i casi nei quali è richiesta dal trattato d’estradizione del 13 maggio 1874 e dalla convenzione addizionale a quel trattato, tranne però nei casi urgenti previsti nell’articolo 6 del trattato; in questi ultimi casi, l’arresto del fuggitivo potrà essere richiesto direttamente dal Dipartimento federale di Giustizia e Polizia in Berna al Governatore Generale del Congo Belga in Léopoldville e viceversa.
3) Agli effetti dell’applicazione del trattato del 13 maggio 1874 e della convenzione addizionale a quel trattato dell’11 settembre 1882, come pure del presente accordo,
4) Il termine di 3 settimane previsto nell’articolo 6 del trattato d’estradizione belga‑svizzero è aumentato a 3 mesi.
5) Il presente accordo entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nelle forme prescritte dalla legislazione delle Alte Parti contraenti e avrà la stessa durata del trattato d’estradizione del 13 maggio 1874 tra la Confederazione svizzera e il Belgio.
| Il Ministro di Svizzera: | |
|---|---|
| Maxime de Stoutz |
CS 12 87 ↩
RS 0.353.917.2 ↩
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RS 0.353.917.2 ↩
RS 0.353.917.2 ↩
Al Congo Belga corrisponde attualmente al Congo (Kinshasa). Secondo la sua costituzione, detto Stato riconosce, a far data dalla sua indipendenza - avvenuta il 30 giu. 1960-, tutti i trattati di diritto internazionale che legavano il Congo Belga, e ciò fino alla loro eventuale denuncia. ↩
Il Ruanda Urundi è ora suddiviso in due Stati indipendenti: Ruanda e Burundi. Per il mantenimento in vigore del tratt. belga‑svizzero di estradizione tra la Svizzera e il Ruanda, vediRS 0.353.966.7 . ↩