Scambio di note del 13/14 maggio 1938 concernente l’applicazione del Trattato belga‑svizzero di estradizione al Congo belga e ai territori di Ruanda Urundi

0.353.917.21Bilateral International Treaty13 ago 1938

Entrato in vigore il 13 agosto 1938

Con Scambio di note 13/14 maggio 1938 la Svizzera e il Belgio hanno conchiuso un accordo per l’applicazione del trattato belga‑svizzero di estradizione2al Congo belga e ai territori di Ruanda Urundi. Facciamo seguire il testo della nota svizzera; il contenuto delle due note è identico.

Traduzione*3*

Nota svizzera

1)  Le disposizioni del trattato d’estradizione fra la Svizzera e il Belgio del 13 maggio 18744e della convenzione addizionale a quel trattato dell’11 settembre 18825s’applicheranno al Congo Belga6e ai Territori di Ruanda Urundi7.

2)  La domanda d’estradizione di un individuo che si è rifugiato nel Congo Belga o nel Ruanda Urundi sarà fatta in via diplomatica. Quest’ultima sarà seguita in tutti i casi nei quali è richiesta dal trattato d’estradizione del 13 maggio 1874 e dalla convenzione addizionale a quel trattato, tranne però nei casi urgenti previsti nell’articolo 6 del trattato; in questi ultimi casi, l’arresto del fuggitivo potrà essere richiesto direttamente dal Dipartimento federale di Giustizia e Polizia in Berna al Governatore Generale del Congo Belga in Léopoldville e viceversa.

3)  Agli effetti dell’applicazione del trattato del 13 maggio 1874 e della convenzione addizionale a quel trattato dell’11 settembre 1882, come pure del presente accordo,

  1. per nazionali belgi vanno intesi i cittadini belgi e i sudditi del Congo Belga; sono parificati ai nazionali belgi i sudditi del Ruanda Urundi;
  2. come crimini saranno considerate le infrazioni alla legge repressiva del Congo Belga e del Ruanda Urundi punibili con più di 5 anni di servitù penale e come delitti quelle punibili con più di 2 mesi di servitù penale.

4)  Il termine di 3 settimane previsto nell’articolo 6 del trattato d’estradizione belga‑svizzero è aumentato a 3 mesi.

5)  Il presente accordo entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nelle forme prescritte dalla legislazione delle Alte Parti contraenti e avrà la stessa durata del trattato d’estradizione del 13 maggio 1874 tra la Confederazione svizzera e il Belgio.

Il Ministro di Svizzera:
Maxime de Stoutz

Footnotes

  1. CS 12 87

  2. RS 0.353.917.2

  3. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  4. RS 0.353.917.2

  5. RS 0.353.917.2

  6. Al Congo Belga corrisponde attualmente al Congo (Kinshasa). Secondo la sua costituzione, detto Stato riconosce, a far data dalla sua indipendenza - avvenuta il 30 giu. 1960-, tutti i trattati di diritto internazionale che legavano il Congo Belga, e ciò fino alla loro eventuale denuncia.

  7. Il Ruanda Urundi è ora suddiviso in due Stati indipendenti: Ruanda e Burundi. Per il mantenimento in vigore del tratt. belga‑svizzero di estradizione tra la Svizzera e il Ruanda, vediRS 0.353.966.7 .