0.353.917.2Bilateral International Treaty20 lug 1874
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0.353.917.2
Traduzione*2*
Conchiuso il 13 maggio 1874
Approvato dall’Assemblea federale il 16 giugno 18743
Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° luglio 1874
Entrato in vigore il 20 luglio 1874
La Confederazione Svizzera
e
Sua Maestà il Re dei Belgi,
volendo sottoporre ad una revisione il trattato del 24 novembre 18694per la reciproca estradizione dei delinquenti, hanno perciò nominato loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali dopo essersi mutuamente comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sonosi concertati sul trattato di cui segue qui appresso il tenore:
Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo di Sua Maestà il Re de Belgi si impegnano a consegnarsi reciprocamente, sulla domanda dell’uno all’altro, colla sola eccezione dei loro propri nazionali, gli individui inquisiti o condannati dalle autorità competenti di quello de’ due paesi dove fu commesso il reato, come autori o complici di crimini e delitti che sono nel seguente articolo 2 annoverati, e i quali si fossero rifugiati sul territorio dell’uno o dell’altro de’ due Stati contraenti.
Se per lo contrario il crimine o il delitto che occasionò la domanda d’estradizione sarà stato commesso fuori del territorio dello Stato requirente, si potrà corrispondere ad una tale domanda, quando la legislazione dello Stato al quale la medesima è fatta, autorizzi a procedere giuridicamente contro una medesima infrazione commessa fuori del suo territorio.
I crimini e delitti previsti nel precedente articolo sono:
Nelle qualificazioni precedenti sono compresi gli attentati di tutti i fatti puniti come crimini o delitti dalla legislazione de’ due paesi contraenti.
In tutti questi casi però, sia che si tratti di crimini o di delitti, l’estradizione può aver luogo allora soltanto quando il medesimo atto è parimente punibile in virtù delle leggi di quel paese al quale è indirizzata la domanda.
Non sarà mai accordata l’estradizione per crimini o delitti politici o per fatti connessi a simili crimini o delitti. L’individuo che venisse consegnato per un’altra infrazione alle leggi penali, non potrà, in nessun caso, essere perquisito o condannato per crimine o delitto politico anteriore alla estradizione, né per alcun fatto connesso ad un simile crimine o delitto, a meno che non abbia avuto la libertà di lasciar di nuovo il paese a cui fu accordata l’estradizione, durante un mese dopo essere stato giudicato e, in caso di condanna, dopo aver subito la pena o dopo essere stato graziato.
La domanda d’estradizione dovrà sempre essere fatta per via diplomatica.
L’estradizione sarà accordata sulla produzione o della sentenza o del decreto di condanna, ossia dell’ordine della camera giudiziale (chambre du Conseil), della decisione della camera d’accusa, o dell’atto di procedura criminale o correzionale emanato dal giudice o dall’autorità competente, per cui l’individuo prevenuto o accusato è formalmente e in conformità della legge rimesso al giudice penale. Questi atti devono essere spediti in originale o in copia officialmente autenticata, nella forma prescritta dalle leggi di quello Stato che domanda l’estradizione.
L’estradizione sarà egualmente accordata sulla produzione del mandato d’arresto o di qualsia altro atto della medesima forza spiccato dall’autorità estera competente, purché tali atti diano l’indicazione precisa del fatto per causa del quale furono espediti.
Questi documenti saranno corredati di una copia del testo della legge applicabile al fatto incriminato e, per quanto è possibile, de’ connotati dell’individuo requisito.
Nel caso in cui sorgesse dubbio sulla quistione se il crimine o delitto che è oggetto dell’inchiesta cada sotto le disposizioni della presente convenzione, verranno domandate spiegazioni, dopo il cui esame, il Governo richiesto dell’estradizione deciderà se dovrà darvi effetto.
In casi di urgenza, su avviso trasmesso per posta o per telegrafo dell’esistenza di un ordine d’arresto, sarà effettuato l’arresto provvisorio, colla condizione però che detto avviso sia regolarmente dato per via diplomatica al Presidente della Confederazione, se l’incolpato è rifugiato in Svizzera, e al Ministro degli Affari esteri, se l’incolpato è rifugiato nel Belgio.
L’arresto provvisorio seguirà nelle forme e colle norme stabilite dalle leggi del Governo che riceve la domanda; l’arresto cesserà d’aver seguito quando entro tre settimane contando dal momento in cui sarà stato effettuato, l’incolpato non abbia ricevuto comunicazione di uno dei documenti mentovati all’articolo 5 del presente trattato.
Quando dovrà seguire l’estradizione, lo Stato che ne fu richiesto lascerà allo Stato richiedente, sulla sua domanda, il tempo necessario onde possa sicurarsi della cooperazione delle autorità degli Stati intermedi, ottenuta la quale l’individuo che ha da essere estrasmesso sarà consegnato alla frontiera dello Stato cui venne la domanda d’estradizione, a disposizione dello Stato domandante.
Quest’ultimo dovrà dare avviso del giorno e del luogo di effettuare la consegna.
Quando avviene un’estradizione, saranno, a giudizio dell’autorità competente, rimessi allo Stato riclamante tutti gli oggetti sequestrati atti a servire per constatare il crimine o delitto, come anche gli oggetti provenienti da furto, e ciò tanto nel caso che l’estradizione possa effettuarsi per essere l’accusato in mano della forza, come nel caso che ciò non si possa per essere il prevenuto o condannato, nuovamente evaso o per aver cessato di vivere. Siffatta consegna comprenderà pure tutti gli oggetti che il prevenuto avesse celati o deposti nel paese e che venissero ad essere poscia scoperti.
Restano però riservati i diritti che sugli oggetti indicati nel presente articolo avessero potuto essere acquisiti da terze persone non implicate nell’inchiesta.
Se l’individuo di cui è domandata l’estradizione, è oggetto d’inchiesta od è condannato nel paese dove si è rifugiato per crimine o delitto ivi commesso, la sua estradizione potrà essere differita sino a che l’inchiesta sia abbandonata, o sino a che egli sia stato assolto o dimesso, o sino al momento che ha scontato la pena.
Nel caso che contro questo individuo si procedesse o che fosse detenuto nel paese medesimo a causa di sue obbligazioni verso privati, la sua estradizione dovrà nulladimeno aver luogo, salvo alla parte lesa di far valere le sue ragioni davanti l’autorità competente.
L’individuo consegnato per via d’estradizione non potrà venir sottoposto ad azione penale né punito nel paese a cui fu accordata l’estradizione, né consegnato per estradizione a un terzo Stato per un crimine o delitto qualsiasi non previsto dalla convenzione del 13 maggio 1874 e anteriore all’estradizione, a meno che non abbia avuto, nell’un caso o nell’altro, la libertà di lasciar di nuovo il paese suddetto nelle condizioni sopra denotate.
Nemmeno potrà il rispettivo individuo venir sottoposto ad azione né venir punito a causa di crimine o delitto previsto dalla convenzione, anteriore all’estradizione, ma diverso da quello che motivò l’estradizione, senza l’assenso del governo dal quale quell’estradizione fu accordata e il quale, ove il giudichi del caso, potrà richiedere la produzione di uno dei documenti menzionati nell’articolo 5 della detta convenzione.
Parimenti si richiede l’assenso del medesimo prefato governo per permettere l’estradizione del prevenuto ad un terzo Stato. Dal quale assenso si potrà tuttavia prescindere qualora l’incolpato abbia spontaneamente domandato di essere giudicato o di subire la sua pena, o quando non abbia lasciato, nel termine sopraddetto, il territorio del paese a cui venne consegnato.
L’estradizione potrà essere rifiutata, allorchè contando dal momento del fatto imputato o dell’inchiesta o della condanna, giusta le leggi di quel paese dove il prevenuto si è rifugiato, si verifica la prescrizione della pena o dell’azione.
Le spese d’arresto, di detenzione, custodia, nutrimento e trasporto degli individui consegnati in estradizione, e della consegna e del trasporto degli oggetti menzionati all’articolo 7 di questo trattato al luogo ove la consegna vuol essere effettuata, saranno a carico di quello de’ due Stati sul territorio del quale furono arrestati gli individui di cui si tratta. Se si domanda il trasporto per ferrovia, si farà per questo mezzo. Le spese di trasporto od altre sul territorio degli Stati intermedi saranno pagate dallo Stato riclamante, sulla produzione delle pezze giustificative.
Resta formalmente inteso che il transito d’un individuo che viene consegnato in estradizione ad una delle parti stipulanti questo trattato, viene accordato sul territorio dell’altra parte, sulla semplice presentazione in originale o in copia autentica di uno degli atti di procedura mentovati all’articolo 5, purché il fatto per cui avviene l’estradizione sia contemplato dal presente trattato e non cada sotto i dispositivi degli articoli 3 e 10.
Le spese dipendenti da questo transito saranno a carico dello Stato riclamante e pagate dietro produzione degli allegati giustificativi.
Il presente trattato subentra a quello del 24 novembre 18696; l’epoca della sua attivazione sarà fissata nel processo verbale dello scambio delle ratifiche.
Questo trattato può essere dinunziato in ogni tempo dall’uno degli Stati contraenti. Ma questa dinunzia non avrà effetto che un anno dopo essere stata notificata.
Il presente trattato sarà ratificato, e lo scambio delle ratifiche seguirà a Berna nel termine di tre mesi, o prima ancora se è fattibile.
In fede di che , i due Plenipotenziari lo hanno firmato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in duplo a Berna il 13 maggio 1874.
| Il Plenipotenziario della Svizzera: | Il Plenipotenziario del Belgio: |
|---|---|
| Paul Ceresole | Hubert Dolez |
RU 1 59e CS 12 78; FF 1874 I 953 ediz. ted. 848 ediz. franc. ↩
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 1 58 ↩
[RU X 59 886.RS 0.353.917.2 art. 16 cpv. 1] ↩
Introdotto dallo scambio di lettere del 6 set. 1983/14 ago. 1984, in vigore dal 1onov. 1984 (RU 1984 1231). ↩
[ RU X 59 886] ↩
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