0.353.915.4Bilateral International Treaty9 gen 1912
0.353.915.4
CS 12 57; FF 1907 I 641 ediz. ted. 589 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso il 21 novembre 1906
Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 19072
Istrumenti di ratificazione scambiati il 6 dicembre 1911
Entrato in vigore per la Svizzera il 9 gennaio 1912
Entrato in vigore per l’Argentina il 1° gennaio 1912
(Stato 16 febbraio 2013)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica Argentina
desiderando di rinsaldare i vincoli d’amicizia fra i due paesi e di regolare in modo uniforme l’estradizione dei delinquenti pur conformandosi alle leggi dei due paesi sulla materia, hanno risolto di conchiudere un trattato e hanno nominato a questo scopo loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:
Le Alte Parti Contraenti, conforme alle regole stabilite nel presente Trattato, si impegnano a consegnarsi reciprocamente gli individui processati o condannati per uno dei crimini o delitti enumerati nell’articolo li, e che si trovano rifugiati nel territorio dell’altro Stato.
I crimini e delitti che danno luogo all’estradizione sono i seguenti:
Sono compresi nelle qualificazioni che precedono il tentativo e la complicità, quando sieno punibili secondo la legge penale dei paesi contraenti.
L’estradizione sarà consentita per i delitti enumerati qui sopra se i fatti incriminati possono essere puniti con una pena di almeno un anno di prigione, secondo la legislazione delle parti contraenti.
L’estradizione non sarà consentita:
L’estradizione non sarà consentita se l’individuo reclamato è sottoposto a processo o giudicato per lo stesso crimine o delitto nel paese a cui è domandata l’estradizione.
Se la pena stabilita dalla legge dello Stato richiedente per l’infrazione che motiva la domanda di estradizione, è una pena corporale, l’estradizione sarà subordinata alla condizione che la pena venga, al caso, commutata in quella della prigione o in una multa.
L’estradizione non sarà consentita se non a condizione che l’individuo consegnato non sia giudicato da un tribunale d’eccezione.
Gli individui reclamati che sono processati o che scontano una condanna per un delitto diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, non saranno consegnati se non dopo essere stati giudicati definitivamente nel paese richiesto e, in caso di condanna, se non dopo aver scontata la loro pena o essere stati graziati.
Gli individui dei quali sarà stata consentita l’estradizione non potranno essere processati nè puniti per crimini o delitti anteriori a quelli che hanno dato luogo all’estradizione, nè per fatti connessi con questi crimini o delitti, salvo che il paese che li ha consegnati vi consenta e che si tratti di uno dei delitti enumerati nell’articolo II.
Essi non potranno neppure essere consegnati a uno Stato terzo che li reclamasse per fatti diversi da quelli che hanno motivato l’estradizione.
Queste restrizioni non avranno luogo se l’estradato consente espressamente ad essere processato o punito per una infrazione anteriormente commessa e non menzionata nella domanda di estradizione, o ad essere consegnato a uno Stato terzo, o infine se risiede nel paese dove è stato giudicato durante tre mesi a cominciare dal giorno in cui ha finito di scontare la sua pena o dal giorno in cui è stato graziato e rimesso in libertà, e neppure quando egli fosse rientrato in seguito nel territorio dello Stato richiedente.
Nel caso in cui, giusta le disposizioni del presente Trattato, l’estradizione non sia stata consentita, l’individuo reclamato sarà, se occorre, giudicato dai tribunali dello Stato richiesto secondo le leggi di questo paese, e la sentenza definitiva dovrà essere comunicata al Governo richiedente.
Dal canto suo, lo Stato a domanda del quale un cittadino dell’altro Stato sarà stato processato e giudicato, si impegna a non esercitare una seconda azione giudiziaria contro lo stesso individuo e per lo stesso fatto, eccetto il caso che l’individuo non avesse scontata la pena alla quale fosse stato condannato nel suo paese.
Quando il crimine o delitto che dà luogo alla domanda di estradizione sia stato commesso sul territorio di uno Stato terzo che non chiede la consegna del delinquente, l’estradizione non sarà consentita se non quando la legislazione del paese richiesto autorizzi la punizione delle medesime infrazioni commesse fuori del suo territorio.
Quando l’individuo la cui estradizione è reclamata conformemente al presente Trattato, sia del pari reclamato da uno o più Governi per delitti commessi sui loro territori rispettivi, l’estradizione sarà accordata a quello nel cui territorio sarà stato commesso il delitto più grave e, in caso di pari gravità, a quello che avrà presentato pel primo la domanda di estradizione.
Se l’individuo reclamato non è cittadino del paese richiedente e se fosse reclamato anche dal Governo del suo paese per il medesimo delitto, il Governo richiesto avrà facoltà di consegnarlo a quello che gli converrà.
La domanda di estradizione dovrà sempre esser fatta per la via diplomatica; in difetto di questa, dal Console di grado più elevato del paese richiedente.
Essa dovrà essere accompagnata:
Lo straniero la cui estradizione possa essere richiesta per questo o quello dei delitti compresi nell’articolo II, potrà essere detenuto provvisoriamente secondo le forme prescritte dalla legislazione del paese richiesto, per mezzo di un avviso postale o telegrafico che emani dall’autorità competente del paese richiedente e che annunci la consegna in via diplomatica di un mandato di arresto.
L’individuo così detenuto sarà rimesso in libertà se, entro tre mesi dal giorno dell’arresto, la domanda diplomatica di estradizione non è inviata nella forma stabilita dall’articolo XIII, salvo che l’arresto non sia mantenuto per altro motivo.
È formalmente stipulato che il transito, attraverso il territorio di una delle Parti contraenti, di un individuo consegnato da uno Stato terzo all’altra Parte e che non è cittadino del paese di transito, sarà concesso dietro la semplice esibizione, in via diplomatica, del mandato di arresto o della sentenza di condanna, purchè non si tratti nè di delitti politici o di fatti connessi con delitti politici, nè di delitti puramente militari, e purchè il fatto che serve di base all’estradizione sia compreso fra i delitti enumerati nell’articolo Il del presente Trattato.
Il trasporto si farà per la via più rapida, sotto la scorta degli agenti del paese richiesto e a spese del Governo richiedente.
Gli oggetti provenienti da un crimine o da un delitto, che fossero stati trovati in possesso dell’individuo reclamato o che questi avesse nascosto e che fossero stati scoperti più tardi, gli utensili o gli istrumenti dei quali egli si fosse servito per commettere l’infrazione, come pure tutti gli altri oggetti di prova, saranno consegnati insieme con l’individuo reclamato.
Restano espressamente salvi i diritti che terze persone potessero avere sugli oggetti in questione, i quali dovranno esser loro rinviati senza spese a processo terminato.
Le spese occorse sul territorio dello Stato richiesto per la cattura, la detenzione, la custodia, il nutrimento dell’individuo reclamato e pel trasporto degli oggetti menzionati nell’articolo XIX del presente Trattato, saranno sopportate dal Governo di questo Stato.
I documenti sottoposti o comunicati in conformità del presente Trattato alle autorità dell’altro Stato, dovranno esser sempre accompagnati da una traduzione in francese per la Confederazione Svizzera e in spagnolo per la Repubblica Argentina.
Il presente Trattato entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione, che avverrà nel più breve termine possibile e simultaneamente nei due paesi; esso resterà in vigore nella forma delle loro legislazioni rispettive per altri sei mesi dal giorno in cui uno dei due Governi avrà manifestato la sua volontà di farne cessare gli effetti.
Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Buenos Aires il più presto possibile.
In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio originale a Buenos Aires il ventuno di novembre del millenovecentosei.
| J. Choffat | M. A. Montes de Oca |
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