Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare

0.353.23Multilateral International Treaty14 nov 2008

Conclusa a New York il 13 aprile 20051
Approvata dall’Assemblea federale il 13 giugno 20082
Strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 15 ottobre 2008
Entrata in vigore per la Svizzera il 14 novembre 2008

(Stato 29 febbraio 2024)

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,

avendo presenti gli obiettivi e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite3relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali nonché allo sviluppo di relazioni di buon vicinato, di amicizia e di cooperazione tra gli Stati;

ricordando la Dichiarazione del cinquantesimo anniversario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 24 ottobre 1995;

considerando che tutti gli Stati hanno il diritto di sviluppare e di utilizzare l’energia nucleare a scopi pacifici e che hanno un interesse legittimo a fruire dei vantaggi derivanti dall’impiego pacifico dell’energia nucleare;

avendo presente la Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, del 1980;

profondamente preoccupati dal moltiplicarsi, in tutto il mondo, degli atti di terrorismo in ogni sua forma e manifestazione;

ricordando la Dichiarazione sulle misure intese a eliminare il terrorismo internazionale annessa alla risoluzione 49/60 che l’Assemblea generale ha adottato il 9 dicembre 1994, in cui gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ribadiscono solennemente la loro condanna categorica, in quanto criminali e ingiustificabili, di tutti gli atti, i metodi e le pratiche di terrorismo, ovunque essi siano compiuti e chiunque ne siano gli autori, segnatamente di quelli che compromettono le relazioni amichevoli fra gli Stati e i popoli e minacciano l’integrità territoriale e la sicurezza degli Stati;

tenendo presente che la Dichiarazione invita altresì gli Stati a esaminare urgentemente la portata delle disposizioni giuridiche internazionali vigenti relative alla prevenzione, alla repressione e all’eliminazione del terrorismo in ogni sua forma e manifestazione, al fine di accertarsi dell’esistenza di un ambito giuridico generale che includa tutti gli aspetti della questione;

ricordando la risoluzione 51/210 dell’Assemblea generale del 17 dicembre 1996 e la Dichiarazione complementare alla Dichiarazione del 1994 sulle misure intese a eliminare il terrorismo internazionale annessa a quest’ultima;

ricordando inoltre che, conformemente alla risoluzione 51/210 dell’Assemblea generale, è stato istituito un Comitato speciale incaricato di elaborare, tra le altre cose, una convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare al fine di completare gli strumenti internazionali esistenti in materia;

notando che gli atti di terrorismo nucleare possono avere conseguenze gravissime e costituire una minaccia contro la pace e la sicurezza internazionali;

notando inoltre che gli strumenti giuridici multilaterali esistenti non trattano adeguatamente questo tipo di attentati;

convinti della necessità urgente di rafforzare la cooperazione internazionale tra gli Stati per elaborare e adottare misure efficaci e pratiche destinate a prevenire questo tipo di atti terroristici e a perseguire e punire i loro autori;

notando che le attività delle forze armate degli Stati sono disciplinate da norme di diritto internazionale che esulano dall’ambito della presente Convenzione e che l’esclusione di alcuni atti dal campo di applicazione della Convenzione non giustifica né legittima atti peraltro illeciti e non impedisce l’esercizio di azioni giudiziarie in virtù di altre leggi,

convengono quanto segue:

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione:

  1. per «materia radioattiva» s’intende qualsiasi materia nucleare o altra sostanza radioattiva contenente nucleidi che si disintegrano spontaneamente (processi accompagnati dall’emissione di uno o più tipi di radiazioni ionizzanti quali le radiazioni alfa, beta, gamma e neutrone) e che potrebbero, considerate le loro proprietà radiologiche o fissili, causare la morte, danni corporali gravi o danni sostanziali ai beni o all’ambiente;
  2. per «materie nucleari» s’intendono il plutonio, eccetto quello la cui concentrazione isotopica di plutonio 238 supera l’80 per cento, l’uranio 233, l’uranio arricchito in isotopo 235 o 233, l’uranio contenente la miscela di isotopi che si trova in natura in forme diverse da quelle di minerale o di residui di minerale, nonché ogni altra materia contenente uno o più degli elementi citati;

per «uranio arricchito in isotopo 235 o 233» s’intende l’uranio contenente l’isotopo 235 oppure l’isotopo 233, sia ambedue gli isotopi, in una quantità tale che il rapporto tra i tenori isotopici per la somma di tali due isotopi e l’isotopo 238 risulti superiore al rapporto tra l’isotopo 235 e l’isotopo 238 nell’uranio naturale;

3. per «impianto nucleare» s’intende:

  1. ogni reattore nucleare, compreso un reattore imbarcato a bordo di una nave, di un veicolo, di un aeromobile o di un veicolo spaziale quale fonte di energia adibita alla propulsione della nave, del veicolo, dell’aeromobile o del veicolo spaziale, o a qualsiasi altro scopo,
  2. ogni dispositivo o mezzo di trasporto utilizzato allo scopo di produrre, immagazzinare, ritrattare o trasportare materie radioattive;

4. per «ordigno» s’intende:

a) ogni dispositivo esplosivo nucleare, o

b) ogni dispositivo a dispersione di materie radioattive od ogni ordigno a emissione di radiazioni che, in ragione delle sue proprietà radiologiche, causa la morte, danni corporali gravi o danni sostanziali ai beni o all’ambiente;

5. per «installazione governativa o pubblica» s’intende ogni attrezzatura od ogni mezzo di trasporto di tipo permanente o temporaneo utilizzato od occupato da rappresentanti di uno Stato, da membri del governo, del parlamento o della magistratura, o dagli agenti o dal personale di uno Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, o dagli agenti o dal personale di un’organizzazione intergovernativa, nell’ambito delle loro funzioni ufficiali;

6. per «forze armate di uno Stato» s’intendono le forze che uno Stato organizza, addestra ed equipaggia conformemente al proprio diritto interno essenzialmente ai fini della difesa nazionale o della sicurezza nazionale, nonché le persone che agiscono a sostegno di dette forze armate e che sono poste ufficialmente sotto il loro comando, la loro autorità e la loro responsabilità.

Art. 2
  1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione chiunque illecitamente e intenzionalmente:
    1. detenga materie radioattive, fabbrichi o detenga un ordigno:
    2. nell’intento di causare la morte di una persona o di procurarle gravi lesioni corporali, o
    ii) nell’intento di causare danni sostanziali ai beni o all’ambiente; b) impieghi in qualunque maniera materie od ordigni radioattivi oppure utilizzi o danneggi un impianto nucleare in modo da liberare o rischiare di liberare materie radioattive: i) nell’intento di causare la morte di una persona o di procurarle gravi lesioni corporali, o ii) nell’intento di causare danni sostanziali ai beni o all’ambiente, o iii) nell’intento di costringere una persona fisica o giuridica, un’organizzazione internazionale o un governo a compiere un atto o a astenersene.
  2. Commette altresì reato chiunque:
    1. minacci, in circostanze che rendono la minaccia credibile, di commettere un reato previsto nel paragrafo 1 lettera b; o
    2. esiga illecitamente e intenzionalmente la consegna di materie od ordigni radioattivi o impianti nucleari ricorrendo alla minaccia, in circostanze che la rendono credibile, o all’impiego della forza.
  3. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere un reato previsto nel paragrafo 1.
  4. Commette altresì reato chiunque:
    1. si renda complice di un reato previsto nei paragrafi 1, 2 o 3; o
    2. organizzi la commissione di un reato previsto nei paragrafi 1, 2 o 3 od ordini ad altre persone di commetterlo; o
    3. contribuisca in qualsiasi altro modo alla commissione di uno o più dei reati previsti nei paragrafi 1, 2 o 3 da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo, sempreché il suo contributo sia deliberato e fornito per facilitare l’attività criminale generale del gruppo o servirne gli scopi, oppure in piena cognizione dell’intento del gruppo di commettere il reato o i reati di cui sopra.
Art. 3

La presente Convenzione non si applica qualora il reato sia commesso all’interno di un solo Stato, il presunto autore e le vittime del reato siano cittadini di quello Stato, il presunto autore del reato si trovi nel territorio di quello Stato, e nessun altro Stato abbia motivo, in virtù dei paragrafi 1 o 2 dell’articolo 9, di far valere la sua competenza, fermo restando che in tale caso, all’occorrenza, si applicano le disposizioni degli articoli 7, 12 e 14–17.

Art. 4
  1. Nessuna disposizione della presente Convenzione modifica gli altri diritti, obblighi e responsabilità che incombono agli Stati e agli individui in virtù del diritto internazionale, in particolare gli scopi e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite e del diritto internazionale umanitario.
  2. Le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, in base al significato dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, che sono disciplinate da tale diritto, non sono rette dalla presente Convenzione; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali non sono a loro volta rette dalla presente Convenzione in quanto disciplinate da altre norme del diritto internazionale.
  3. Le disposizioni del paragrafo 2 non devono essere interpretate nel senso di giustificare o rendere leciti atti altrimenti illeciti, e nemmeno di escludere l’avvio di procedimenti penali in virtù di altre leggi.
  4. La presente Convenzione non contempla né potrebbe essere interpretata nel senso di contemplare in qualsiasi modo la questione della liceità dell’impiego o della minaccia dell’impiego di armi nucleari da parte di Stati.
Art. 5

Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie affinché:

  1. i reati di cui all’articolo 2 della presente Convenzione siano perseguibili penalmente nella propria legislazione nazionale;
  2. tali reati siano puniti con pene che tengano debitamente conto della loro gravità.
Art. 6

Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, ivi compresa, all’occorrenza, una legislazione nazionale per assicurare che gli atti criminali contemplati nella presente Convenzione, in particolare quelli concepiti o calcolati per seminare il terrore nella popolazione, in un gruppo di persone o in singoli individui, non possano in alcun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi, e siano puniti con pene commisurate alla loro gravità.

Art. 7
  1. Gli Stati Parte collaborano:
    1. adottando tutte le misure possibili, se del caso anche adeguando la loro legislazione nazionale, per prevenire od ostacolare la preparazione, nei loro rispettivi territori, dei reati di cui all’articolo 2 destinati a essere commessi all’interno o all’esterno dei loro territori, in particolare misure che vietino nei loro territori le attività illecite di individui, gruppi e organizzazioni che promuovono, fomentano, organizzano, finanziano con cognizione di causa o forniscono con cognizione di causa un’assistenza tecnica o informazioni o commettono siffatti reati;
    2. scambiando informazioni esatte e verificate in conformità alle disposizioni della loro legislazione nazionale, secondo le modalità e le condizioni enunciate nelle presenti disposizioni e coordinando le misure amministrative e di altro tipo eventualmente adottate per individuare, prevenire e combattere i reati di cui all’articolo 2 della presente Convenzione, e indagare sugli stessi nonché promuovere perseguimenti penali contro i presunti autori di tali crimini. In particolare, ogni Stato Parte intraprende il necessario per informare senza indugio gli altri Stati di cui all’articolo 9 di ogni reato previsto nell’articolo 2 e di qualsivoglia preparativo relativo a tali reati di cui è venuto a conoscenza, come pure per informarne all’occorrenza le organizzazioni internazionali.
  2. Gli Stati Parte prendono le misure dettate dalla loro legislazione nazionale per preservare il carattere confidenziale di ogni informazione ricevuta a titolo confidenziale da un altro Stato Parte in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, od ottenuta in ragione della loro partecipazione ad attività condotte in applicazione della presente Convenzione. Qualora comunichino informazioni a titolo confidenziale a organizzazioni internazionali, gli Stati Parte faranno il necessario affinché il carattere confidenziale rimanga preservato.
  3. Le disposizioni della presente Convenzione non impongono a uno Stato Parte l’obbligo di comunicare informazioni che non sarebbe autorizzato a divulgare in virtù della sua legislazione nazionale, o che rischierebbero di pregiudicare la sua sicurezza o la protezione fisica di materie nucleari.
  4. Gli Stati Parte comunicano al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il nome dei loro organi e centri di collegamento competenti, incaricati di comunicare e di ricevere le informazioni menzionate nel presente articolo. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunica le informazioni relative agli organi e ai centri di collegamento competenti a tutti gli Stati Parte e all’Agenzia internazionale dell’energia atomica. L’accesso a tali organi e centri dev’essere garantito in permanenza.
Art. 8

Al fine di prevenire i reati menzionati nella presente Convenzione, gli Stati Parte si adoperano per adottare misure appropriate intese ad assicurare la protezione delle materie radioattive, tenendo conto delle raccomandazioni e delle funzioni dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica applicabili in materia.

Art. 9
  1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la sua competenza in merito ai reati di cui all’articolo 2 qualora:
    1. il reato sia commesso nel suo territorio; o
    2. il reato sia commesso a bordo di una nave battente la sua bandiera o di un aeromobile immatricolato in conformità alla sua legislazione al momento della commissione del reato; o
    3. il reato sia commesso da uno dei suoi cittadini.
  2. Ogni Stato Parte può inoltre stabilire la sua competenza su tali reati qualora:
    1. il reato sia commesso contro uno dei suoi cittadini; o
    2. il reato sia commesso contro un’installazione pubblica di detto Stato situata fuori del suo territorio, compresa un’ambasciata o locali diplomatici o consolari di detto Stato;, o
    3. il reato sia commesso da un apolide residente abitualmente nel suo territorio; o
    4. il reato sia commesso con l’obiettivo di costringere detto Stato a compiere un atto qualsiasi o ad astenersi dal compierlo; o
    5. il reato sia commesso a bordo di un aeromobile della compagnia di bandiera di detto Stato.
  3. Al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della presente Convenzione o dell’adesione ad essa, ogni Stato Parte informa il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite della competenza che ha stabilito in virtù della sua legislazione nazionale conformemente al paragrafo 2. In caso di modifica, lo Stato Parte interessato ne informa immediatamente il Segretario Generale.
  4. Ogni Stato Parte adotta altresì le misure necessarie per stabilire la sua competenza in merito ai reati di cui all’articolo 2 nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi nel suo territorio e lo Stato Parte non lo estradi verso uno qualunque degli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2.
  5. La presente Convenzione non esclude l’esercizio di alcuna competenza penale stabilita da uno Stato Parte conformemente alla sua legislazione nazionale.
Art. 10
  1. Qualora sia informato che un reato di cui all’articolo 2 è stato commesso o è commesso nel suo territorio o che l’autore o il presunto autore di un siffatto reato potrebbe trovarsi nel suo territorio, lo Stato Parte interessato adotta le misure che, conformemente alla sua legislazione nazionale, possono risultare necessarie per indagare sui fatti di cui è venuto a conoscenza.
  2. Se ritiene che le circostanze lo giustifichino, lo Stato Parte nel cui territorio si trovi l’autore o il presunto autore del reato adotta le misure che, in virtù della sua legislazione nazionale, sono adeguate ad assicurare la presenza di questa persona ai fini di perseguimenti o di estradizione.
  3. Chiunque sia oggetto delle misure di cui al paragrafo 2 ha il diritto di:
    1. mettersi tempestivamente in contatto con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la cittadinanza o che è altrimenti abilitato a tutelare i suoi diritti o, se si tratta di un apolide, dello Stato nel cui territorio risiede abitualmente;
    2. ricevere la visita di un rappresentante di quello Stato;
    3. essere informato dei diritti che gli conferiscono le lettere a) e b).
  4. I diritti di cui al paragrafo 3 si esercitano nell’ambito delle leggi e dei regolamenti dello Stato nel cui territorio si trova l’autore o il presunto autore del reato, fermo restando tuttavia che tali leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del paragrafo 3.
  5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicato il diritto di ogni Stato Parte che abbia stabilito la sua competenza, conformemente alla lettera c) del paragrafo 1 o alla lettera c) del paragrafo 2 dell’articolo 9, di invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a comunicare con il presunto autore del reato e a fargli visita.
  6. Lo Stato Parte che abbia posto una persona in stato detentivo conformemente alle disposizioni del presente articolo dà immediata comunicazione di tale stato detentivo, nonché delle circostanze che lo motivano, direttamente o per il tramite del Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 9 e, se lo ritiene opportuno, a tutti gli altri Stati Parte interessati. Lo Stato che procede all’indagine di cui al paragrafo 1 ne comunica tempestivamente le conclusioni a detti Stati Parte indicando se intende esercitare la sua competenza.
Art. 11
  1. Nei casi in cui si applicano le disposizioni dell’articolo 9, lo Stato Parte nel cui territorio si trova il presunto autore del reato è tenuto, se non lo estrada, a sottoporre il caso, senza eccessivo ritardo e senza alcuna eccezione, a prescindere dal fatto che il reato sia stato commesso nel suo territorio o meno, alle sue autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale secondo una procedura conforme alla legislazione di tale Stato. Queste autorità adottano la loro decisione alle stesse condizioni previste per ogni altro reato grave a tenore delle leggi di tale Stato.
  2. Ogniqualvolta, in virtù della sua legislazione nazionale, uno Stato Parte sia autorizzato a estradare o a consegnare uno dei suoi cittadini solo a condizione che l’interessato gli sia restituito per scontare la pena inflittagli al termine del processo o della procedura nell’ambito della quale l’estradizione o la consegna era stata richiesta, e tale Stato e lo Stato richiedente l’estradizione accettino questa formula e le altre condizioni che possono ritenere appropriate, l’estradizione o la consegna condizionale è sufficiente a dispensare lo Stato Parte richiesto dall’obbligo previsto nel paragrafo 1.
Art. 12

Alla persona posta in stato detentivo o nei confronti della quale è adottata qualsiasi altra misura o è avviato un procedimento in virtù della presente Convenzione sono garantiti un trattamento equo e tutti i diritti e tutte le garanzie conformi alla legislazione dello Stato nel territorio del quale si trova e alle disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle riguardanti i diritti dell’uomo.

Art. 13
  1. I reati previsti nell’articolo 2 sono di diritto considerati come casi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso tra Stati Parte prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione. Gli Stati Parte si impegnano a considerare tali reati come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione da concludere in seguito tra loro.
  2. Qualora uno Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato sia investito di una domanda di estradizione da parte di un altro Stato Parte con il quale non è vincolato da un trattato di estradizione, lo Stato Parte richiesto ha la facoltà di considerare la presente Convenzione come la base giuridica dell’estradizione in merito ai reati previsti nell’articolo 2. L’estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
  3. Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato, riconoscono i reati previsti nell’articolo 2 come casi di estradizione tra loro, alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
  4. I reati previsti nell’articolo 2 sono eventualmente considerati, a fini di estradizione tra Stati Parte, come commessi sia nel luogo della loro perpetrazione sia nel territorio degli Stati che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 9.
  5. Le disposizioni di tutti i trattati o accordi di estradizione conclusi tra Stati Parte relative ai reati di cui all’articolo 2 sono ritenute modificate tra Stati Parte per quanto siano incompatibili con la presente Convenzione.
Art. 14
  1. Gli Stati Parte si concedono la massima assistenza giudiziaria per ogni indagine, procedimento penale o procedura di estradizione relativa ai reati di cui all’articolo 2, ivi compresa l’acquisizione degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.
  2. Gli Stati Parte adempiono gli obblighi che impone loro il paragrafo 1 in conformità a qualsiasi trattato o accordo di assistenza giudiziaria che può esistere tra loro. In assenza di un tale trattato o accordo, gli Stati Parte si concedono tale assistenza in conformità alla loro legislazione nazionale.
Art. 15

Ai fini dell’estradizione o dell’assistenza giudiziaria tra Stati Parte, nessuno dei reati di cui all’articolo 2 è considerato come reato politico, reato connesso a un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Pertanto, una domanda di estradizione o di assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non può essere respinta per il solo motivo che essa riguarda un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.

Art. 16

Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o di assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha seri motivi per ritenere che la domanda di estradizione per i reati di cui all’articolo 2 o la domanda di assistenza giudiziaria riguardante tali reati sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per considerazioni di razza, di religione, di cittadinanza, di origine etnica o di opinioni politiche, o che dare seguito a tale domanda arrecherebbe danno alla situazione di quella persona per uno qualsiasi di questi motivi.

Art. 17
  1. La persona detenuta o che sta scontando una pena nel territorio di uno Stato Parte e la cui presenza sia richiesta in un altro Stato Parte ai fini di testimonianza o di identificazione o al fine di contribuire all’accertamento dei fatti nell’ambito di inchieste o di azioni giudiziarie avviate in virtù della presente Convenzione può essere oggetto di un trasferimento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    1. detta persona dà liberamente il suo consenso al trasferimento in piena cognizione di causa; e
    2. le autorità competenti dei due Stati interessati acconsentono al trasferimento, fatte salve le condizioni che possono giudicare opportune.
  2. Ai fini del presente articolo:
    1. lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento può e deve mantenere l’interessato in stato detentivo, salvo domanda o autorizzazione contraria da parte dello Stato a partire dal quale la persona è stata trasferita;
    2. lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento adempie tempestivamente l’obbligo di riconsegnare l’interessato alla custodia dello Stato dal quale il trasferimento è stato effettuato, conformemente a quanto preventivamente convenuto o a quanto le autorità competenti dei due Stati hanno altrimenti deciso;
    3. lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento non può esigere dallo Stato a partire dal quale è effettuato il trasferimento che avvii una procedura di estradizione riguardante l’interessato;
    4. si tiene conto del periodo che l’interessato ha trascorso in stato detentivo nello Stato verso il quale è stato trasferito ai fini del computo della pena da espiare nello Stato dal quale è stato trasferito.
  3. Eccetto che lo Stato Parte dal quale una persona deve essere trasferita, conformemente alle disposizioni del presente articolo, vi acconsenta, la persona in questione, a prescindere dalla sua cittadinanza, non può essere perseguita, detenuta o sottoposta ad altre restrizioni della sua libertà di movimento nel territorio dello Stato in cui è trasferita in ragione di atti o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale è stata trasferita.
Art. 18
  1. Dopo aver sequestrato materie od ordigni radioattivi o impianti nucleari, o aver preso in altro modo il controllo di tali materie, ordigni o impianti in seguito alla commissione di un reato di cui all’articolo 2, lo Stato Parte che li detiene deve:

    1. prendere le misure necessarie per neutralizzare i materiali o gli ordigni radioattivi, o gli impianti nucleari;
    2. assicurarsi che i materiali nucleari siano detenuti in maniera conforme alle garanzie applicabili dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica; e
    3. tener conto delle raccomandazioni applicabili alla protezione fisica, come pure delle norme in materia di sanità e sicurezza pubblicate dall’Agenzia internazionale dell’energia atomica.
  2. Una volta conclusa l’istruttoria relativa a un reato di cui all’articolo 2 o prima se il diritto internazionale lo esige, le materie o gli ordigni radioattivi o gli impianti nucleari devono essere restituiti, dopo aver consultato (in particolare per quanto concerne le modalità di restituzione e d’immagazzinamento) gli Stati Parte interessati, allo Stato Parte al quale appartengono, allo Stato Parte di cui la persona fisica o giuridica proprietaria di tali materie, ordigni o impianti ha la cittadinanza o la residenza, oppure allo Stato Parte nel cui territorio sono stati sottratti od ottenuti illecitamente in altro modo.

    1. Se il diritto interno o il diritto internazionale vieta a uno Stato Parte di restituire o di accettare tali materiali od ordigni radioattivi o tali impianti nucleari, o se gli Stati Parte interessati decidono in questo modo, fatte salve le disposizioni della lettera b del presente paragrafo, lo Stato Parte che detiene le materie o gli ordigni radioattivi o gli impianti nucleari deve continuare a prendere le misure descritte nel paragrafo 1; tali materie od ordigni radioattivi o impianti nucleari saranno utilizzati soltanto a scopi pacifici;
    2. lo Stato Parte che detenga illecitamente materie od ordigni radioattivi o impianti nucleari deve garantire che questi ultimi siano affidati, non appena possibile, a uno Stato autorizzato a detenerli lecitamente e che, all’occorrenza, abbia fornito garanzie in merito alla loro neutralizzazione conformemente ai requisiti formulati nel paragrafo 1, d’intesa con tale Stato; tali materie od ordigni radioattivi o tali impianti nucleari saranno utilizzati soltanto a scopi pacifici.
  3. Se le materie o gli ordigni radioattivi o gli impianti nucleari di cui ai paragrafi 1 e 2 non appartengono ad alcuno degli Stati Parte o non appartengono a un cittadino o a un residente di uno Stato Parte e non sono stati sottratti od ottenuti illecitamente in altro modo nel territorio di uno Stato Parte, o se nessuno Stato è disposto a ricevere tali materie, ordigni o impianti conformemente al paragrafo 3, la destinazione degli stessi sarà oggetto di una decisione distinta, conformemente alla lettera b del paragrafo 3, presa dopo una consultazione tra gli Stati e le organizzazioni internazionali interessati.

  4. Ai fini dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, lo Stato Parte che detiene materie od ordigni radioattivi o impianti nucleari può chiedere l’assistenza e la cooperazione di altri Stati Parte, in particolare degli Stati Parte interessati, e delle organizzazioni internazionali competenti, in particolare l’Agenzia internazionale dell’energia atomica. Gli Stati Parte e le organizzazioni internazionali competenti sono incoraggiati a fornire tutta l’assistenza possibile in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

  5. Gli Stati Parte che possiedono o detengono materie od ordigni radioattivi o impianti nucleari ai fini del presente articolo informano il Direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica sul modo in cui sono entrati in possesso di tali materie, ordigni o impianti o sul motivo per cui le detengono. Il Direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica trasmette tali informazioni agli altri Stati Parte.

  6. Se vi è stata una propagazione in relazione a un reato di cui all’articolo 2, nessuna disposizione del presente articolo modifica in qualunque modo le norme di diritto internazionale che disciplinano la responsabilità in materia di danni nucleari o le altre norme di diritto internazionale.

Art. 19

Lo Stato Parte in cui sono stati avviati perseguimenti penali nei confronti del presunto autore del reato ne comunica, alle condizioni previste dalla sua legislazione nazionale o dalle procedure applicabili, il risultato definitivo al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati Parte.

Art. 20

Ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione, gli Stati Parte si consultano direttamente o per il tramite del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, all’occorrenza con l’assistenza di organizzazioni internazionali.

Art. 21

Gli Stati Parte adempiono gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione nel rispetto dei principi dell’uguaglianza sovrana e dell’integrità territoriale degli Stati, nonché della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati.

Art. 22

Nessuna disposizione della presente Convenzione autorizza uno Stato Parte a esercitare nel territorio di un altro Stato Parte una competenza o funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità dell’altro Stato Parte dalla sua legislazione nazionale.

Art. 23
  1. Ogni controversia fra Stati Parte relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta per via negoziale entro un ragionevole periodo di tempo è sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di tali Stati. Se entro i sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non raggiungono un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, una qualsiasi di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, presentando un ricorso secondo lo Statuto della Corte.
  2. Ogni Stato può, nel momento in cui firma, ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1. Gli altri Stati Parte non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti dello Stato Parte che ha formulato questa riserva.
  3. Ogni Stato che ha formulato una riserva secondo le disposizioni del paragrafo 2 può in qualsiasi momento sciogliere tale riserva mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 24
  1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 14 settembre 2005 al 31 dicembre 2006, presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
  2. La presente Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  3. La presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 25
  1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
  2. Per ciascuno degli Stati che ratifica, accetta o approva la Convenzione o che vi aderisce dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Art. 26
  1. Uno Stato Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. L’emendamento proposto è indirizzato al depositario, il quale lo comunica immediatamente a tutti gli altri Stati Parte.
  2. Qualora la maggioranza degli Stati Parte chieda al depositario di convocare una conferenza per esaminare gli emendamenti proposti, il depositario invita tutti gli Stati Parte ad assistere a detta conferenza, che avrà inizio almeno tre mesi dopo l’invio delle convocazioni.
  3. La conferenza si adopera in ogni modo affinché gli emendamenti siano adottati per consenso. Nel caso in cui ciò non sia possibile, gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Parte. Il depositario comunica immediatamente ogni emendamento adottato in occasione della Conferenza a tutti gli Stati Parte.
  4. Le modifiche adottate conformemente al paragrafo 3 entrano in vigore, per ogni Stato Parte che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della modifica, come pure di adesione alla modifica, il trentesimo giorno successivo alla data in cui due terzi degli Stati Parte avranno depositato il loro strumento pertinente. In seguito, la modifica entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno successivo alla data in cui avrà depositato il suo strumento pertinente.
Art. 27
  1. Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 28

L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne farà avere una copia certificata conforme a tutti gli Stati.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione che è stata aperta alla firma presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, il 14 settembre 2005.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Afghanistan25 marzo201324 aprile2013
Albania21 agosto202320 settembre2023
Algeria*3 marzo2011 A2 aprile2011
Antigua e Barbuda1° dicembre2009 A31 dicembre2009
Arabia Saudita*7 dicembre20076 gennaio2008
Argentina*8 aprile20168 maggio2016
Armenia**22 settembre201022 ottobre2010
Australia16 marzo201215 aprile2012
Austria14 settembre20067 luglio2007
Azerbaigian*28 gennaio200927 febbraio2009
Bahrein*4 maggio2010 A3 giugno2010
Bangladesh*7 giugno2007 A7 luglio2007
Belarus13 marzo20077 luglio2007
Belgio*2 ottobre20091° novembre2009
Benin2 novembre20172 dicembre2017
Bosnia ed Erzegovina29 giugno201729 luglio2017
Botswana12 luglio2021 A11 agosto2021
Brasile25 settembre200925 ottobre2009
Burundi24 settembre200824 ottobre2008
Canada*21 novembre201321 dicembre2013
Ceca, Repubblica**25 luglio20067 luglio2007
Cile27 settembre201027 ottobre2010
Cina*8 novembre20108 dicembre2010
Macao8 novembre20108 dicembre2010
Cipro28 gennaio200827 febbraio2008
Comore12 marzo2007 A7 luglio2007
Congo (Brazzaville)14 novembre2023 A14 dicembre2023
Congo (Kinshasa)23 settembre2010 A23 ottobre2010
Corea del Sud29 maggio201428 giugno2014
Costa d’Avorio12 marzo2012 A11 aprile2012
Costa Rica*21 febbraio201323 marzo2013
Croazia30 maggio20077 luglio2007
Cuba*17 giugno2009 A17 luglio2009
Danimarcaa20 marzo20077 luglio2007
Groenlandia15 luglio201615 luglio2016
Dominicana, Repubblica11 giugno2008 A11 luglio2008
El Salvador*27 novembre20067 luglio2007
Emirati Arabi Uniti*10 gennaio2008 A9 febbraio2008
Figi15 maggio2008 A14 giugno2008
Finlandia**13 gennaio200912 febbraio2009
Francia11 settembre201311 ottobre2013
Gabon1° ottobre200731 ottobre2007
Georgia*23 aprile2010 A23 maggio2010
Germania8 febbraio20089 marzo2008
Giamaica*27 dicembre201326 gennaio2014
Giappone3 agosto20072 settembre2007
Gibuti25 aprile201425 maggio2014
Giordania29 gennaio201628 febbraio2016
Guatemala26 settembre201826 ottobre2018
Guinea-Bissau6 agosto2008 A5 settembre2008
India*1° dicembre20067 luglio2007
Indonesia*30 settembre2014 A30 ottobre2014
Iraq13 maggio2013 A12 giugno2013
Italia21 ottobre201620 novembre2016
Kazakstan31 luglio200830 agosto2008
Kenya13 aprile20067 luglio2007
Kirghizistan2 ottobre20071° novembre2007
Kiribati26 settembre200826 ottobre2008
Kuwait*5 settembre20135 ottobre2013
Lesotho22 settembre201022 ottobre2010
Lettonia25 luglio20067 luglio2007
Libano13 novembre20067 luglio2007
Libia22 dicembre200821 gennaio2009
Liechtenstein25 settembre200925 ottobre2009
Lituania19 luglio200718 agosto2007
Lussemburgo2 ottobre20081° novembre2008
Macedonia del Nord19 marzo20077 luglio2007
Madagascar15 febbraio201717 marzo2017
Malawi7 ottobre2009 A6 novembre2009
Mali5 novembre2009 A5 dicembre2009
Malta*26 settembre201226 ottobre2012
Marocco*31 marzo201030 aprile2010
Mauritania28 aprile2008 A28 maggio2008
Messico27 giugno20067 luglio2007
Moldova*18 aprile200818 maggio2008
Mongolia6 ottobre20067 luglio2007
Montenegro13 febbraio201915 marzo2019
Namibia2 settembre2016 A2 ottobre2016
Nauru24 agosto2010 A23 settembre2010
Nicaragua25 febbraio200927 marzo2009
Niger2 luglio2008 A1° agosto2008
Nigeria25 settembre2012 A25 ottobre2012
Norvegia20 febbraio201422 marzo2014
Nuova Zelandab18 marzo201617 aprile2016
Oman*21 ottobre2022 A20 novembre2022
Paesi Bassi**c30 giugno201030 luglio2010
Palau19 gennaio202418 febbraio2024
Palestina29 dicembre2017 A28 gennaio2018
Panama21 giugno200721 luglio2007
Paraguay29 gennaio200928 febbraio2009
Perù29 maggio200928 giugno2009
Polonia8 aprile20108 maggio2010
Portogallo25 settembre201425 ottobre2014
Qatar*15 gennaio201414 febbraio2014
Regno Unito24 settembre200924 ottobre2009
Repubblica centrafricana19 febbraio2008 A20 marzo2008
Romania24 gennaio20077 luglio2007
Russia*29 gennaio20077 luglio2007
Saint Kitts e Nevis13 agosto2020 A12 settembre2020
Saint Vincent e Grenadine*8 luglio2010 A7 agosto2010
Salomone, Isole24 settembre2009 A24 ottobre2009
San Marino16 dicembre2014 A15 gennaio2015
Santa Lucia*12 novembre2012 A12 dicembre2012
Serbia26 settembre20067 luglio2007
Singapore*2 agosto20171° settembre2017
Slovacchia23 marzo20067 luglio2007
Slovenia17 dicembre200916 gennaio2010
Spagna22 febbraio20077 luglio2007
Sri Lanka27 settembre200727 ottobre2007
Stati Uniti d’America*30 settembre201530 ottobre2015
Sudafrica9 maggio20077 luglio2007
Svezia18 agosto201417 settembre2014
Svizzera15 ottobre200814 novembre2008
Tagikistan*29 giugno202229 luglio2022
Thailandia*2 maggio20191° giugno2019
Tunisia28 settembre2010 A28 ottobre2010
Turchia*24 settembre201224 ottobre2012
Turkmenistan28 marzo2008 A27 aprile2008
Ucraina*25 settembre200725 ottobre2007
Ungheria12 aprile20077 luglio2007
Uruguay4 marzo20163 aprile2016
Uzbekistan*29 aprile2008 A29 maggio2008
Vietnam*23 settembre2016 A23 ottobre2016
Yemen*13 ottobre2014 A12 novembre2014
Zambia7 aprile2017 A7 maggio2017
Zimbabwe28 settembre2023 A28 ottobre2023
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): https://treaties.un.org oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. Gli * non si riferiscono alle dichiarazioni (v. art. 7 par. 4) con cui gli Stati parte designano le autorità e gli organismi di collegamento incaricati di comunicare e ricevere le informazioni di cui all’articolo 7. Gli * non si riferiscono alle dichiarazioni (v. art. 9 par. 3) con cui gli Stati parte stabiliscono la loro competenza in virtù della loro legislazione nazionale conformemente all’articolo 9 paragrafo 2. a La Conv. non si applica alle Isole Färöer. b La Conv. non si applica a Tokelau. c Per il Regno in Europa.
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 4 della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, la Svizzera dichiara che l’autorità competente incaricata di comunicare e di ricevere le informazioni di cui all’articolo 7 è la Centrale operativa dell’Ufficio federale di polizia, Nussbaumstrasse 29, CH-3003 Berna, telefono +41 31 322 44 50, fax +41 31 322 53 04.Conformemente all’articolo 9 paragrafo 3 della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, la Svizzera dichiara che stabilisce la propria competenza in ambito penale in merito ai reati di cui all’articolo 2 della Convenzione, nei casi previsti alle lettere a, b, d ed e dell’articolo 9 paragrafo 2. Nel caso della lettera c dell’articolo 9 paragrafo 2, la competenza è stabilita se l’autore si trova in Svizzera o vi è estradato.Le presenti dichiarazioni sono state effettuate il 15 ottobre 2008.

Footnotes

  1. RU 2009 2793

  2. RU 2009 491

  3. RS 0.120

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