Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo

0.353.21Multilateral International Treaty23 ott 2003

Conclusa a New York il 15 dicembre 1997

Approvata dall’Assemblea federale il 12 marzo 20031

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 23 settembre 2003

Entrata in vigore per la Svizzera il 23 ottobre 2003

(Stato 26  febbraio 2020)

Gli Stati Parte della presente Convenzione,

avendo presenti gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite2relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali nonché allo sviluppo di relazioni di buon vicinato, di amicizia e di cooperazione tra gli Stati;

profondamente preoccupati dal moltiplicarsi, in tutto il mondo, degli atti di terrorismo in ogni sua forma e manifestazione;

ricordando la Dichiarazione del cinquantesimo anniversario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 24 ottobre 1995;

ricordando altresì la Dichiarazione sulle misure finalizzate ad eliminare il terrorismo internazionale annessa alla risoluzione 49/60 che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il 9 dicembre 1994, in cui gli «Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ribadiscono solennemente la loro condanna categorica, in quanto criminali e ingiustificabili, di tutti gli atti, di tutti i metodi e di tutte le pratiche terroristiche, ovunque essi siano compiuti e chiunque ne sia l’autore, in particolare di quelli che compromettono i rapporti amichevoli tra gli Stati e i popoli e minacciano l’integrità territoriale e la sicurezza degli Stati»;

tenendo presente che d’altra parte la Dichiarazione invita gli Stati «a esaminare urgentemente la portata delle disposizioni giuridiche internazionali vigenti relative alla prevenzione, alla repressione e all’eliminazione del terrorismo in ogni sua forma e manifestazione, al fine di accertarsi dell’esistenza di un ambito giuridico generale che includa tutti gli aspetti della questione»;

ricordando inoltre la risoluzione 51/210 del 17 dicembre 1996 e la Dichiarazione integrativa della Dichiarazione del 1994 sulle misure finalizzate ad eliminare il terrorismo internazionale annessa a quest’ultima;

notando che gli attentati terroristici perpetrati per mezzo di ordigni esplosivi o di altri ordigni micidiali sono sempre più diffusi;

notando inoltre che gli strumenti giuridici multilaterali esistenti non trattano adeguatamente questo tipo di attentato;

convinti della necessità urgente di sviluppare una cooperazione internazionale tra gli Stati per l’elaborazione e l’adozione di misure efficaci destinate a prevenire questo tipo di atti terroristici e a perseguire e punire i loro autori;

considerando che tali attentati sono motivo di viva preoccupazione per l’intera comunità internazionale;

notando che le attività delle forze armate degli Stati sono disciplinate da norme di diritto internazionale che esulano dall’ambito della presente Convenzione e che l’esclusione di alcuni atti dal campo di applicazione della Convenzione non giustifica né legittima atti peraltro illeciti e non impedisce l’esercizio di azioni giudiziarie in virtù di altre leggi,

convengono quanto segue:

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione:

  1. Per «installazione governativa o pubblica» s’intende ogni attrezzatura o ogni mezzo di trasporto di tipo permanente o temporaneo utilizzato o occupato da rappresentanti di uno Stato, da membri del governo, del parlamento o della magistratura, o dagli agenti o dal personale di uno Stato o di ogni altra autorità o ente pubblico, o dagli agenti o dal personale di un’organizzazione intergovernativa, nell’ambito delle loro funzioni ufficiali.
  2. Per «infrastruttura» s’intende ogni impianto pubblico o privato che fornisce servizi di utilità pubblica, quali l’approvvigionamento idrico, l’evacuazione delle acque reflue, l’energia, il combustibile o le comunicazioni.
  3. Per «ordigno esplosivo o altro ordigno micidiale» s’intende:
    1. ogni arma o ogni ordigno esplosivo o incendiario concepito per causare la morte, gravi lesioni corporali o rilevanti danni materiali, o suscettibile di causarli; oppure
    2. ogni arma o ogni ordigno concepito per causare la morte, gravi lesioni
      corporali o rilevanti danni materiali, o suscettibile di causarli, mediante l’emissione, la propagazione o l’impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe o di radiazioni o di materie radioattive.
  4. Per «forze armate di uno Stato» s’intendono le forze che uno Stato organizza, addestra ed equipaggia conformemente al proprio diritto interno essenzialmente ai fini della difesa nazionale o della sicurezza nazionale, nonché le persone che agiscono a sostegno di dette forze armate e poste ufficialmente sotto il loro comando, autorità e responsabilità.
  5. Per «luogo pubblico» s’intendono le parti di qualsiasi edificio, terreno, pubblica via, corso d’acqua, e altro luogo accessibili o aperte al pubblico in modo continuato, periodico o occasionale, e comprende ogni luogo adibito ad uso commerciale, culturale, storico, educativo, religioso, ufficiale, ludico, ricreativo o altro, pertanto accessibile o aperto al pubblico.
  6. Per «sistema di trasporto pubblico» s’intendono tutte le attrezzature, veicoli e mezzi, pubblici o privati, utilizzati nell’ambito di servizi di trasporto di persone o di merci accessibili al pubblico.
Art. 2
  1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione chiunque illecitamente e intenzionalmente consegni, collochi, o faccia esplodere o detonare un ordigno esplosivo o altro ordigno micidiale in o contro un luogo pubblico, un’installazione governativa o un’altra installazione pubblica, un sistema di trasporto pubblico o un’infrastruttura:
    1. nell’intento di causare la morte o gravi lesioni corporali; o
    2. nell’intento di causare massicce distruzioni di tale luogo, installazione, sistema o infrastruttura, quando tali distruzioni comportino o rischino di comportare considerevoli perdite economiche.
  2. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere un reato previsto dal paragrafo 1.
  3. Commette altresì reato chiunque:
    1. si renda complice di un reato previsto dai paragrafi 1 o 2;
    2. organizzi la perpetrazione di un reato previsto dai paragrafi 1 o 2 o ordini ad altre persone di commetterlo;
    3. contribuisca in qualsiasi altro modo alla perpetrazione di uno o più dei reati previsti ai paragrafi 1 o 2 da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo; il suo contributo deve essere deliberato e fornito sia per facilitare l’attività criminale generale del gruppo o servirne gli scopi, sia in piena cognizione dell’intento del gruppo di commettere il reato o i reati di cui sopra.
Art. 3

La presente Convenzione non si applica qualora il reato sia commesso all’interno di un solo Stato, il presunto autore e le vittime del reato siano cittadini di quello Stato, il presunto autore del reato si trovi nel territorio di quello Stato, e nessun altro Stato abbia motivo, in virtù dei paragrafi 1 o 2 dell’articolo 6 della presente Convenzione, di far valere la sua competenza, fermo restando che in tale caso, eventualmente, si applicano le disposizioni degli articoli 10–15.

Art. 4

Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per:

  1. qualificare come reato secondo il proprio diritto interno i reati di cui all’articolo 2 della presente Convenzione;
  2. punire detti reati con pene che tengano debitamente conto della loro gravità.
Art. 5

Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie e, eventualmente, una legislazione interna, per assicurare che gli atti criminali rientranti nella presente Convenzione, in particolare quelli concepiti o calcolati per diffondere il terrore nella popolazione, in un gruppo di persone o in singoli individui, non possano in alcun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi, e siano passibili di pene commisurate alla loro gravità.

Art. 6
  1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la sua competenza relativamente ai reati di cui all’articolo 2 qualora:
    1. il reato sia stato commesso nel suo territorio; o
    2. il reato sia stato commesso a bordo di una nave battente la sua bandiera o di un aeromobile immatricolato in conformità alla sua legislazione al momento della perpetrazione del reato; o
    3. il reato sia stato commesso da uno dei suoi cittadini.
  2. Ogni Stato Parte può inoltre stabilire la sua competenza su tali reati qualora:
    1. il reato sia commesso contro uno dei suoi cittadini;
    2. il reato sia commesso contro un’installazione pubblica di detto Stato situata fuori del suo territorio, compresa un’ambasciata o locali diplomatici o consolari di detto Stato,
    3. il reato sia commesso da un apolide residente abitualmente nel suo territorio;
    4. il reato sia commesso con l’obiettivo di costringere detto Stato a compiere un atto qualsiasi o ad astenersi dal compierlo;
    5. il reato sia commesso a bordo di un aeromobile della compagnia di bandiera di detto Stato.
  3. Al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della presente Convenzione o dell’adesione ad essa, ogni Stato Parte informa il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite della competenza che ha stabilito in virtù della sua legislazione interna conformemente al paragrafo 2. In caso di modifica, lo Stato Parte interessato ne informa immediatamente il Segretario Generale.
  4. Ogni Stato Parte adotta altresì le misure necessarie per stabilire la sua competenza relativamente ai reati di cui all’articolo 2 nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi nel suo territorio e lo Stato Parte non lo estradi verso uno qualunque degli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2.
  5. La presente Convenzione non esclude l’esercizio di alcuna competenza penale stabilita da uno Stato Parte conformemente al suo diritto interno.
Art. 7
  1. Qualora venga a sapere che l’autore o il presunto autore di un reato di cui all’articolo 2 potrebbe trovarsi nel suo territorio, lo Stato Parte interessato adotta le misure che, conformemente alla sua legislazione interna, sono necessarie per indagare sui fatti di cui è venuto a conoscenza.
  2. Se ritiene che le circostanze lo giustifichino, lo Stato Parte sul cui territorio si trovi l’autore o il presunto autore del reato, adotta le misure che, in virtù della sua legislazione interna, sono adeguate ad assicurare la presenza di quella persona ai fini di procedimenti o di estradizione.
  3. Chiunque sia oggetto delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo ha il diritto di:
    1. mettersi tempestivamente in contatto con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la cittadinanza o è altrimenti abilitato a tutelare i suoi diritti o, se si tratta di un apolide, dello Stato sul cui territorio risiede abitualmente;
    2. ricevere la visita di un rappresentante di quello Stato;
    3. essere informato dei diritti che gli conferiscono i commi a) e b).
  4. I diritti di cui al paragrafo 3 si esercitano nell’ambito delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul cui territorio si trova l’autore o il presunto autore del reato, fermo restando tuttavia che tali leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del paragrafo 3.
  5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 mantengono intatto il diritto di ogni Stato Parte che abbia stabilito la sua competenza conformemente al comma c) del paragrafo 1 o al comma c) del paragrafo 2 dell’articolo 6 di invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a comunicare con il presunto autore del reato e a fargli visita.
  6. Qualora uno Stato Parte abbia posto una persona in stato detentivo conformemente alle disposizioni del presente articolo, esso lo comunica immediatamente, unitamente alle circostanze che lo motivano, direttamente o mediante il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 6 e, se lo ritiene opportuno, a tutti gli altri Stati Parte interessati. Lo Stato che procede all’indagine di cui al paragrafo 1 ne comunica tempestivamente le conclusioni a detti Stati Parte indicando se intende esercitare la sua competenza.
Art. 8
  1. Nei casi in cui si applicano le disposizioni dell’articolo 6, lo Stato Parte sul cui territorio si trova il presunto autore del reato è tenuto, se non lo estrada, a sottoporre il caso, senza eccessivo ritardo e senza alcuna eccezione, a prescindere che il reato sia stato o meno commesso sul suo territorio, alle sue autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale secondo una procedura conforme alla legislazione di tale Stato. Queste autorità adottano la loro decisione alle stesse condizioni previste per ogni altro reato grave conformemente alle leggi di tale Stato.
  2. Ogniqualvolta, in virtù della sua legislazione interna, uno Stato Parte è autorizzato ad estradare o a consegnare uno dei suoi cittadini solo a condizione che l’interessato gli sia restituito per scontare la pena inflittagli al termine del processo o della procedura nell’ambito della quale l’estradizione o la consegna era stata richiesta, e tale Stato e lo Stato richiedente l’estradizione accettino questa formula e le altre condizioni che possono ritenere appropriate, l’estradizione o la consegna condizionale è sufficiente a dispensare lo Stato Parte richiesto dall’obbligo previsto al paragrafo 1.
Art. 9
  1. I reati previsti all’articolo 2 sono di pieno diritto considerati come casi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso tra Stati Parte prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione. Gli Stati parte si impegnano a considerare tali reati come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione da concludere in seguito tra loro.
  2. Qualora uno Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato sia investito di una richiesta di estradizione da parte di un altro Stato Parte al quale non è vincolato da un trattato di estradizione, lo Stato Parte richiesto ha la facoltà di considerare la presente Convenzione come la base giuridica dell’estradizione relativamente ai reati previsti all’articolo 2. L’estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
  3. Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato, riconoscono i reati previsti all’articolo 2 come casi di estradizione tra loro, alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
  4. I reati previsti all’articolo 2 sono, eventualmente, considerati ai fini estradizionali tra Stati Parte come commessi sia nel luogo della loro perpetrazione sia sul territorio degli Stati che hanno stabilito la loro competenza conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 6.
  5. Le disposizioni di tutti i trattati o accordi di estradizione conclusi tra Stati Parte relative ai reati di cui all’articolo 2 sono ritenute modificate tra Stati Parte qualora siano incompatibili con la presente Convenzione.
Art. 10
  1. Gli Stati Parte si concedono la massima assistenza giudiziaria per ogni indagine o procedimento penale o procedura di estradizione relativa ai reati di cui all’articolo 2, nonché per l’acquisizione degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.
  2. Gli Stati Parte adempiono agli obblighi che attribuisce loro il paragrafo 1 in conformità a qualsiasi trattato o accordo di assistenza giudiziaria che può esistere tra loro. In assenza di un tale trattato o accordo, gli Stati Parte si concedono tale
    assistenza in conformità alla loro legislazione interna.
Art. 11

Ai fini dell’estradizione o dell’assistenza giudiziaria tra Stati Parte, nessuno dei reati di cui all’articolo 2 è considerato come reato politico, reato connesso a un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Pertanto, una richiesta di estradizione o d’assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non può essere respinta per il solo motivo che essa riguarda un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.

Art. 12

Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione e d’assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha seri motivi di ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui all’articolo 2 o la richiesta d’assistenza riguardante tali reati sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di origine etnica o di opinioni politiche, o che dare seguito a tale richiesta arrecherebbe danno alla situazione di quella persona per uno qualsiasi di questi motivi.

Art. 13
  1. La persona detenuta o che sta scontando una pena sul territorio di uno Stato Parte la cui presenza sia richiesta in un altro Stato Parte ai fini di testimonianza o di identificazione o al fine di contribuire all’accertamento dei fatti nell’ambito di inchieste o di azioni giudiziarie avviate in virtù della presente Convenzione può essere oggetto di un trasferimento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    1. detta persona dà liberamente il suo consenso al trasferimento in piena cognizione di causa; e
    2. le autorità competenti dei due Stati interessati acconsentono al trasferimento, fatte salve le condizioni che possono giudicare opportune.
  2. Ai fini del presente articolo:
    1. lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento può e deve mantenere l’interessato in stato detentivo, salvo richiesta o autorizzazione contraria da parte dello Stato a partire dal quale la persona è stata trasferita;
    2. lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento adempie tempestivamente all’obbligo di riconsegnare l’interessato alla custodia dello Stato dal quale il trasferimento è stato effettuato, conformemente a quanto preventivamente convenuto o a quanto le autorità competenti dei due Stati hanno altrimenti deciso;
    3. lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento non può esigere dallo
      Stato a partire dal quale è effettuato il trasferimento, che avvii una procedura di estradizione riguardante l’interessato;
    4. si tiene conto del periodo che l’interessato ha passato in stato detentivo nello Stato verso il quale è stato trasferito ai fini del computo della pena da espiare nello Stato dal quale è stato trasferito.
  3. A meno che lo Stato Parte dal quale una persona deve essere trasferita, conformemente alle disposizioni del presente articolo, non vi acconsenta, la persona in questione, a prescindere dalla sua cittadinanza, non può essere perseguita, detenuta o sottoposta ad altre restrizioni della sua libertà di movimento sul territorio dello Stato in cui è trasferita a causa di atti o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale è stata trasferita.
Art. 14

Alla persona posta in stato detentivo o nei confronti della quale è adottata qualsiasi altra misura o è avviato un procedimento in virtù della presente Convenzione sono garantiti un trattamento equo e tutti i diritti e tutte le garanzie conformi alla legislazione dello Stato nel territorio del quale si trova e alle disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle riguardanti i diritti dell’uomo.

Art. 15

Gli Stati Parte collaborano al fine di prevenire i reati previsti all’articolo 2, in particolare:

  1. adottando tutte le misure possibili, anche adattando eventualmente la loro legislazione interna, per prevenire o ostacolare la preparazione, nei loro rispettivi territori, di reati destinati ad essere commessi all’interno o all’esterno dei loro territori, in particolare le misure che vietano nei loro
    territori le attività illecite di individui, gruppi e organizzazioni che promuovono, fomentano, organizzano, finanziano con cognizione di causa o commettono i reati di cui all’articolo 2;
  2. scambiando informazioni esatte e verificate in conformità alle disposizioni della loro legislazione interna e coordinando le misure amministrative e di altro tipo eventualmente adottate per prevenire la perpetrazione dei reati di cui all’articolo 2;
  3. se del caso, grazie alla ricerca-sviluppo relativa ai metodi di rilevamento di esplosivi e di altre sostanze pericolose suscettibili di causare la morte o di provocare lesioni corporali, grazie a consultazioni sulla definizione di norme per la marcatura degli esplosivi al fine di identificarne l’origine al momento delle indagini effettuate in seguito ad esplosioni, grazie a scambi di informazioni relative alle misure di prevenzione, alla cooperazione e al trasferimento di tecnologia, di materiale e di mezzi connessi.
Art. 16

Lo Stato Parte nel quale sia stata avviata un’azione penale nei confronti del presunto autore del reato ne comunica, alle condizioni previste dalla sua legislazione interna o dalle procedure applicabili, il risultato definitivo al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati Parte.

Art. 17

Gli Stati Parte adempiono agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione nel rispetto dei principi dell’uguaglianza sovrana e dell’integrità territoriale degli Stati, nonché della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati.

Art. 18

Nessuna disposizione della presente Convenzione autorizza uno Stato Parte ad esercitare nel territorio di un altro Stato Parte una competenza o funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità dell’altro Stato Parte dal suo diritto interno.

Art. 19
  1. Nessuna disposizione della presente Convenzione modifica gli altri diritti, obblighi e responsabilità che derivano agli Stati ed agli individui dal diritto internazionale, in particolare gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale umanitario.
  2. Le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, in base al significato dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, e che sono disciplinate da tale diritto, non sono regolamentate dalla presente Convenzione; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali, non sono neanch’esse regolamentate dalla presente Convenzione, in quanto disciplinate da altre norme del diritto internazionale.
Art. 20
  1. Ogni controversia fra Stati Parti relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non può essere risolta per via negoziale entro un ragionevole periodo di tempo è sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di tali Stati. Se, entro i sei mesi che seguono la data della richiesta di arbitrato, le parti non raggiungono un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, una qualsiasi di esse può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di giustizia, presentando un’istanza secondo lo Statuto della Corte.
  2. Ogni Stato può, nel momento in cui firma, ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parti non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti dello Stato Parte che ha formulato questa riserva.
  3. Ogni Stato che ha formulato una riserva secondo le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo può in qualsiasi momento sciogliere tale riserva mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 21
  1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 12 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
  2. La presente Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  3. La presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 22
  1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
  2. Per ciascuno degli Stati che ratifica, accetta o approva la Convenzione o che vi aderisce dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Art. 23
  1. Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 24

L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, spagnola e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne farà avere copia certificata conforme a tutti gli Stati.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione che è stata aperta alla firma a New York il 12 gennaio 1998.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan24 settembre2003 A24 ottobre2003
Albania22 gennaio2002 A21 febbraio2002
Algeria*8 novembre20018 dicembre2001
Andorra23 settembre2004 A23 ottobre2004
Antigua e Barbuda24 settembre2009 A24 ottobre2009
Arabia Saudita*31 ottobre2007 A30 novembre2007
Argentina25 settembre200325 ottobre2003
Armenia16 marzo2004 A15 aprile2004
Australia**9 agosto2002 A8 settembre2002
Austria**6 settembre200023 maggio2001
Azerbaigian2 aprile2001 A23 maggio2001
Bahama*5 maggio2008 A4 giugno2008
Bahrein*21 settembre2004 A21 ottobre2004
Bangladesh20 maggio2005 A19 giugno2005
Barbados18 settembre2002 A18 ottobre2002
Belarus1° ottobre200131 ottobre2001
Belgio20 maggio200519 giugno2005
Belize14 novembre2001 A14 dicembre2001
Benin31 luglio2003 A30 agosto2003
Bolivia22 gennaio2002 A21 febbraio2002
Bosnia e Erzegovina11 agosto2003 A10 settembre2003
Botswana8 settembre2000 A23 maggio2001
Brasile*23 agosto200222 settembre2002
Brunei14 marzo2002 A13 aprile2002
Bulgaria12 febbraio2002 A14 marzo2002
Burkina Faso1° ottobre2003 A31 ottobre2003
Cambogia31 luglio2006 A30 agosto2006
Camerun21 marzo2005 A20 aprile2005
Canada* **3 aprile20023 maggio2002
Capo Verde10 maggio2002 A9 giugno2002
Ceca, Repubblica6 settembre200023 maggio2001
Cile10 novembre2001 A10 dicembre2001
Cina*13 novembre2001 A13 dicembre2001
Hong Kong13 novembre200113 dicembre2001
Macao13 novembre200113 dicembre2001
Cipro24 gennaio200123 maggio2001
Colombia*14 settembre2004 A14 ottobre2004
Comore25 settembre200325 ottobre2003
Congo (Kinshasa)27 giugno2008 A27 luglio2008
Corea (Sud)17 febbraio200418 marzo2004
Costa Rica20 settembre200120 ottobre2001
Côte d’Ivoire13 marzo200212 aprile2002
Croazia2 giugno2005 A2 luglio2005
Cuba*15 novembre2001 A15 dicembre2001
Danimarca**a31 agosto200130 settembre2001
Dominica24 settembre2004 A24 ottobre2004
Dominicana, Repubblica21 ottobre2008 A20 novembre2008
Egitto*9 agosto20058 agosto2005
El Salvador*15 maggio2003 A14 giugno2003
Emirati Arabi Uniti*23 settembre2005 A23 ottobre2005
Estonia10 aprile200210 maggio2002
Eswatini4 aprile2003 A4 maggio2003
Etiopia*16 aprile2003 A16 maggio2003
Figi15 maggio2008 A14 giugno2008
Filippine7 gennaio20046 febbraio2004
Finlandia**28 maggio200227 giugno2002
Francia**19 agosto199923 maggio2001
Gabon10 marzo2005 A9 aprile2005
Georgia18 febbraio2004 A19 marzo2004
Germania* **23 aprile200323 maggio2003
Ghana6 settembre2002 A6 ottobre2002
Giamaica9 agosto2005 A8 settembre2005
Giappone**16 novembre200116 dicembre2001
Gibuti1° giugno2004 A1° luglio2004
Grecia27 maggio200326 giugno2003
Grenada13 dicembre2001 A12 gennaio2002
Guatemala12 febbraio2002 A14 marzo2002
Guinea7 settembre2000 A23 maggio2001
Guinea equatoriale7 febbraio2003 A9 marzo2003
Guinea-Bissau6 agosto2008 A5 settembre2008
Guyana12 settembre2007 A12 ottobre2007
Honduras25 marzo2003 A24 aprile2003
India* **22 settembre199923 maggio2001
Indonesia*29 giugno2006 A29 luglio2006
Iraq30 luglio2013 A29 agosto2013
Irlanda30 giugno200530 luglio2005
Islanda15 aprile200215 maggio2002
Israele* **10 febbraio200312 marzo2003
Italia**16 aprile200316 maggio2003
Kazakstan6 novembre2002 A6 dicembre2002
Kenya16 novembre2001 A16 dicembre2001
Kirghizistan1° maggio2001 A31 maggio2001
Kiribati15 settembre2005 A15 ottobre2005
Kuwait*19 aprile2004 A19 maggio2004
Laos*22 agosto2002 A21 settembre2002
Lesotho12 novembre2001 A12 dicembre2001
Lettonia25 novembre2002 A25 dicembre2002
Liberia5 marzo2003 A4 aprile2003
Libia22 settembre2000 A23 maggio2001
Liechtenstein26 novembre2002 A26 dicembre2002
Lituania17 marzo200416 aprile2004
Lussemburgo6 febbraio20047 marzo2004
Macedonia del Nord30 agosto200429 settembre2004
Madagascar24 settembre200324 ottobre2003
Malawi11 agosto2003 A10 settembre2003
Malaysia*24 settembre2003 A24 ottobre2003
Maldive7 settembre2000 A23 maggio2001
Mali28 marzo2002 A27 aprile2002
Malta11 novembre2001 A11 dicembre2001
Marocco9 maggio2007 A8 giugno2007
Marshall, Isole27 gennaio2003 A26 febbraio2003
Mauritania30 aprile2003 A30 maggio2003
Maurizio24 gennaio2003 A23 febbraio2003
Messico20 gennaio2003 A19 febbraio2003
Micronesia23 settembre2002 A23 ottobre2002
Moldova* **10 ottobre2002 A9 novembre2002
Monaco6 settembre20016 ottobre2001
Mongolia7 settembre2000 A23 maggio2001
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Mozambico*14 gennaio2003 A13 febbraio2003
Myanmar*12 novembre2001 A12 dicembre2001
Namibia2 settembre2016 A2 ottobre2016
Nauru2 agosto2005 A1° settembre2005
Nicaragua17 gennaio2003 A16 febbraio2003
Niger26 ottobre2004 A25 novembre2004
Nigeria24 settembre2013 A24 ottobre2013
Niue22 giugno2009 A22 luglio2009
Norvegia**20 settembre199923 maggio2001
Nuova Zelanda**b4 novembre2002 A4 dicembre2002
Paesi Bassic7 febbraio20029 marzo2002
Aruba8 febbraio20058 febbraio2005
Curaçao*22 marzo201022 marzo2010
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)*22 marzo201022 marzo2010
Sint Maarten*22 marzo201022 marzo2010
Pakistan*13 agosto2002 A12 settembre2002
Palau14 novembre2001 A14 dicembre2001
Panama5 marzo199923 maggio2001
Papua Nuova Guinea30 settembre2003 A30 ottobre2003
Paraguay22 settembre2004 A22 ottobre2004
Perù10 novembre2001 A10 dicembre2001
Polonia3 febbraio20044 marzo2004
Portogallo*10 novembre200110 dicembre2001
Qatar*27 giugno2008 A27 luglio2008
Regno Unito**7 marzo200123 maggio2001
Jersey16 aprile201316 maggio2013
Man, Isola di1° giugno20121° luglio2012
Rep. Centrafricana19 febbraio2008 A20 marzo2008
Romania29 luglio200428 agosto2004
Ruanda13 maggio2002 A12 giugno2002
Russia*8 maggio20017 giugno2001
Saint Kitts e Nevis16 novembre2001 A16 dicembre2001
Saint Vincent e Grenadine15 settembre2005 A15 ottobre2005
Salomone, Isole24 settembre2009 A24 ottobre2009
San Marino12 marzo2002 A11 aprile2002
Santa Lucia*17 ottobre2012 A16 novembre2012
São Tomé e Príncipe12 aprile2006 A12 maggio2006
Seicelle22 agosto2003 A21 settembre2003
Senegal27 ottobre2003 A26 novembre2003
Serbia31 luglio2003 A30 agosto2003
Sierra Leone26 settembre2003 A26 ottobre2003
Singapore*31 dicembre2007 A30 gennaio2008
Slovacchia8 dicembre200023 maggio2001
Slovenia25 settembre200325 ottobre2003
Spagna* **30 aprile199923 maggio2001
Sri Lanka23 marzo199923 maggio2001
Stati Uniti* **26 giugno200226 luglio2002
Sudafrica1° maggio200331 maggio2003
Sudan*8 settembre200023 maggio2001
Svezia**6 settembre20016 ottobre2001
Svizzera23 settembre2003 A23 ottobre2003
Tagikistan29 luglio2002 A28 agosto2002
Tanzania22 gennaio2003 A21 febbraio2003
Thailandia*12 giugno2007 A12 luglio2007
Togo10 marzo20039 aprile2003
Tonga9 dicembre2002 A8 gennaio2003
Trinidad e Tobago2 aprile2001 A23 maggio2001
Tunisia*22 aprile2005 A22 maggio2005
Turchia*30 maggio200229 giugno2002
Turkmenistan25 giugno199923 maggio2001
Ucraina*26 marzo2002 A25 aprile2002
Uganda5 novembre20035 dicembre2003
Ungheria13 novembre200113 dicembre2001
Uruguay*10 novembre200110 dicembre2001
Uzbekistan30 novembre199823 maggio2001
Venezuela*23 settembre200323 ottobre2003
Vietnam*9 gennaio2014 A8 febbraio2014
Yemen23 aprile2001 A23 maggio2001
Zambia7 aprile2017 A7 maggio2017
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Le notifiche degli Stati Parte relative alle loro competenze in virtù dell’art. 6 par. 3 non figurano come * nel presente campo d’applicazione. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies od ottenere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a La Conv. non s’applica né alle isole Faröe, né alla Groenlandia.
b La Conv. non vale per Tokelau.
c Per il Regno in Europa.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 12 mar. 2003 (RU 2004 2519).

  2. RS 0.120

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