Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone che godono di una protezione internazionale, ivi compresi gli agenti diplomatici

0.351.5Multilateral International Treaty4 apr 1985

Conchiusa a Nuova York il 14 dicembre 1973
Approvata dall’Assemblea federale il 29 novembre 19841
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 5 marzo 1985
Entrata in vigore per la Svizzera il 4 aprile 1985

(Stato 1° marzo 2019)

Gli Stati contraenti la presente Convenzione,

Avendo presenti gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite2concernenti il mantenimento della pace internazionale e la promozione delle relazioni amichevoli e della cooperazione tra gli Stati;

Considerando che i reati commessi contro gli agenti diplomatici e le altre persone che godono di una protezione internazionale compromettono la sicurezza di tali persone e creano così una grave minaccia per il mantenimento delle normali relazioni internazionali, necessarie alla cooperazione tra gli Stati;

Ritenendo che la perpetrazione di questi reati costituisce un grave motivo di preoccupazione per la comunità internazionale;

Convinti della necessità di adottare urgentemente misure appropriate e efficaci per prevenire e reprimere questi reati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione:

  1. l’espressione «persona che gode di una protezione internazionale» comprende:
    1. ogni capo di Stato, ivi compreso ogni membro di un organo collegiale che esplica le funzioni di capo di Stato in virtù della Costituzione dello Stato in questione; ogni capo di Governo o ogni ministro degli affari esteri quando tale persona si trova in uno Stato straniero, come pure i membri della sua famiglia che lo accompagnano;
    2. ogni rappresentante, funzionario o personalità ufficiale di uno Stato e ogni funzionario, personalità ufficiale o altro agente di un’organizzazione intergovernativa che, al momento e nel luogo in cui un reato viene commesso contro la sua persona, i suoi locali ufficiali, il suo domicilio privato o i suoi mezzi di trasporto, Può pretendere conformemente al diritto internazionale una protezione speciale contro ogni pregiudizio alla sua persona, alla sua libertà o alla sua dignità, come pure i membri della sua famiglia che fanno parte della sua comunità domestica;
  2. l’espressione «presunto autore del reato» comprende ogni persona contro la quale vi sono elementi di prova sufficienti per ritenere di primo acchito che essa ha commesso uno o più reati previsti all’articolo 2 o che vi ha partecipato.
Art. 2
  1. L’atto intenzionale:
    1. di commettere un omicidio, un rapimento o un altro attacco contro la persona o la libertà di una persona che gode di una protezione internazionale;
    2. di commettere, ricorrendo alla violenza e prendendo di mira i locali ufficiali, l’alloggio privato o i mezzi di trasporto di una persona che gode di una protezione internazionale, un attacco di natura tale da mettere in pericolo la sua persona o la sua libertà;
    3. di minacciare di commettere un tale attacco;
    4. di tentare di commettere un tale attacco, o
    5. di partecipare quale complice a un tale attacco, è considerato da ogni Stato contraente come un reato ai sensi della propria legislazione interna.
  2. Ogni Stato contraente rende questi reati passibili di pene appropriate che prendono in considerazione la loro gravità.
  3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudicano in nessun modo l’obbligo che incombe a ogni Stato contraente, in virtù del diritto internazionale, di prendere ogni misura idonea a prevenire ulteriori offese alla persona, alla libertà o alla dignità di una persona che gode di una protezione internazionale.
Art. 3
  1. Ogni Stato contraente prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in merito ai reati previsti all’articolo 2, nei casi seguenti:
    1. quando il reato è commesso sul territorio di detto Stato o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato in detto Stato;
    2. quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato;
    3. quando il reato è commesso contro una persona che gode di una protezione internazionale ai sensi dell’articolo 1, la quale beneficia di questo statuto in virtù delle funzioni che esercita in nome di detto Stato.
  2. Ogni Stato contraente prende parimenti le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in merito a questi reati quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio e non viene estradato, conformemente all’articolo 8, verso uno qualsiasi degli Stati contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo.
  3. La presente Convenzione non esclude altre competenze penali esercitate in virtù della legislazione interna.
Art. 4

Gli Stati contraenti collaborano alla prevenzione dei reati previsti all’articolo 2, segnatamente:

  1. prendendo tutte le misure possibili per prevenire la preparazione, sui loro territori rispettivi, di reati la cui perpetrazione è prevista all’interno o all’esterno del loro territorio;
  2. scambiando informazioni e coordinando le misure amministrative e le altre misure eventualmente necessarie per prevenire la perpetrazione di questi reati.
Art. 5
  1. Lo Stato contraente sul cui territorio sono stati commessi uno o più reati previsti all’articolo 2, se ha ragione di credere che un presunto autore del reato è fuggito dal suo territorio, comunica a tutti gli altri Stati interessati, direttamente o tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, tutti i fatti pertinenti in merito al reato commesso e tutte le informazioni di cui dispone circa l’identità del presunto autore del reato.
  2. Quando uno o più reati previsti all’articolo 2 sono stati commessi contro una persona che gode di una protezione internazionale, ogni Stato contraente che dispone di informazioni relative sia alla vittima sia alle circostanze del reato si sforza di comunicarle, secondo le condizioni previste dalla sua legislazione interna, in tempo utile ed in forma completa, allo Stato contraente per conto del quale detta persona esercitava le sue funzioni.
Art. 6
  1. Se lo ritiene giustificato dalle circostanze, lo Stato contraente sul cui territorio si trova il presunto autore del reato prende le misure idonee, conformemente alla propria legislazione interna, per assicurarne la presenza ai fini del perseguimento penale o dell’estradizione. Queste misure sono notificate senza indugio, direttamente o tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:
    1. allo Stato in cui il reato è stato commesso;
    2. allo Stato o agli Stati di cui il presunto autore del reato ha la cittadinanza o, se questi è apolide, allo Stato sul cui territorio risiede in permanenza;
    3. allo Stato o agli Stati di cui la persona che gode di una protezione internazionale ha la cittadinanza o per conto del quale esercitava le sue funzioni;
    4. a tutti gli altri Stati interessati, e
    5. all’organizzazione intergovernativa di cui la persona che gode di una protezione internazionale è un funzionario, una personalità ufficiale o un agente.
  2. Ogni persona nei cui confronti vengono prese le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo ha il diritto:
    1. di comunicare senza indugio con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cui ha la cittadinanza o che è in altro modo abilitato a proteggere i suoi diritti oppure, se sì tratta di una persona apolide, dello Stato che, a sua richiesta, accetta di proteggere i suoi diritti; e
    2. di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato.
Art. 7

Se non estrada il presunto autore del reato, lo Stato contraente sul cui territorio questi si trova sottopone il caso senza eccezione alcuna e senza ritardi ingiustificabili alle proprie autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale, secondo una procedura conforme alla propria legislazione interna.

Art. 8
  1. I reati previsti all’articolo 2, se non figurano nella lista dei casi d’estradizione previsti da un trattato d’estradizione in vigore tra gli Stati contraenti, vanno considerati come se vi fossero compresi. Gli Stati contraenti si impegnano a considerare questi reati come casi d’estradizione in ogni trattato d’estradizione che sarà concluso tra di loro.
  2. Se uno Stato contraente che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una domanda d’estradizione da un altro Stato contraente con il quale non ha concluso un trattato d’estradizione, lo Stato richiesto può, se decide di procedere all’estradizione, considerare la presente Convenzione come base giuridica dell’estradizione per i reati ivi previsti. L’estradizione soggiace alle norme di procedura e alle altre condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.
  3. Gli Stati contraenti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato considerano tra di loro questi reati come casi d’estradizione sottostanti alle norme di procedura e alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
  4. Tra gli Stati contraenti, questi reati sono considerati ai fini dell’estradizione come commessi sia nel luogo della loro perpetrazione sia sul territorio degli Stati tenuti a stabilire la loro competenza in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 3.
Art. 9

A ogni persona contro la quale viene aperto un procedimento a causa di uno dei reati previsti all’articolo 2 è garantito un equo trattamento in ogni fase della procedura.

Art. 10
  1. Gli Stati contraenti si accordano l’assistenza giudiziaria più estesa possibile in ogni procedimento penale relativo ai reati previsti all’articolo 2, anche per quanto concerne la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.
  2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano gli obblighi relativi all’assistenza giudiziaria previsti da qualsiasi altro trattato.
Art. 11

Lo Stato contraente nel quale un’azione penale è stata promossa contro il presunto autore del reato ne comunica il risultato definitivo al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati contraenti.

Art. 12

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l’applicazione dei trattati sull’asilo in vigore alla data d’adozione della Convenzione per quanto concerne gli Stati che sono parte a questi trattati. Uno Stato parte alla presente Convenzione non potrà tuttavia invocare questi trattati nei confronti di un altro Stato parte alla presente Convenzione che non sia nel contempo parte a questi trattati.

Art. 13
  1. Ogni divergenza tra due o più Stati contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non venga risolta da negoziati è sottoposto all’arbitrato, a richiesta di uno di questi Stati. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda d’arbitrato le parti non riescono a pervenire ad un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, qualsiasi parte può sottoporre il caso alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.
  2. Ogni Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati contraenti non saranno vincolati da dette disposizioni nei confronti di uno Stato contraente che abbia formulato tale riserva.
  3. Ogni Stato contraente che abbia formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potrà in ogni momento ritirare questa riserva mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 14

La presente Convenzione resterà aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre 1974, presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York.

Art. 15

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 16

La presente Convenzione resterà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 17
  1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratificazione o d’adesione.
  2. Nei confronti di ogni Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratificazione o d’adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del proprio strumento di ratificazione o d’adesione.
Art. 18
  1. Ogni Stato contraente può denunziare la presente Convenzione mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. La denunzia produrrà effetto sei mesi dopo la data in cui la notificazione sarà stata ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 19

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica tra l’altro a tutti gli Stati:

  1. le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratificazione o d’adesione conformemente agli articoli 14, 15 e 16, come pure le notificazioni fatte in virtù dell’articolo 18;
  2. la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all’articolo 17.
Art. 20

L’originale della presente Convenzione, i cui testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà pervenire copia certificata conforme a tutti gli Stati.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma a Nuova York il 14 dicembre 1973.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan24 settembre2003 A24 ottobre2003
Albania22 gennaio2002 A21 febbraio2002
Algeria*7 novembre2000 A7 dicembre2000
Andorra*23 settembre2004 A23 ottobre2004
Antigua e Barbuda19 luglio1993 A18 agosto1993
Arabia Saudita*1° marzo2004 A31 marzo2004
Argentina*18 marzo1982 A17 aprile1982
Armenia18 maggio1994 A17 giugno1994
Australia20 giugno197720 luglio1977
Austria3 agosto1977 A2 settembre1977
Azerbaigian2 aprile2001 A2 maggio2001
Bahamas22 luglio1986 A21 agosto1986
Bahrein16 settembre2005 A16 ottobre2005
Bangladesh20 maggio2005 A19 giugno2005
Barbados26 ottobre1979 A25 novembre1979
Belarus*5 febbraio197620 febbraio1977
Belgio19 maggio2004 A18 giugno2004
Belize14 novembre2001 A14 dicembre2001
Benin31 luglio2003 A30 agosto2003
Bhutan16 gennaio1989 A15 febbraio1989
Bolivia22 gennaio2002 A21 febbraio2002
Bosnia e Erzegovina1° settembre1993 S6 marzo1992
Botswana25 ottobre2000 A24 novembre2000
Brasile*7 giugno1999 A7 luglio1999
Brunei13 novembre1997 A13 dicembre1997
Bulgaria18 luglio197420 febbraio1977
Burkina Faso1° ottobre2003 A31 ottobre2003
Burundi*17 dicembre1980 A16 gennaio1981
Cambogia27 luglio2006 A26 agosto2006
Camerun8 giugno1992 A8 luglio1992
Canada*4 agosto197620 febbraio1977
Capo Verde10 settembre2002 A10 ottobre2002
Ceca, Repubblica22 febbraio1993 S1° gennaio1993
Cile21 gennaio1977 A20 febbraio1977
Cina*5 agosto1987 A4 settembre1987
Hong Kong6 giugno19971° luglio1997
Macao13 dicembre199920 dicembre1999
Cipro24 dicembre1975 A20 febbraio1977
Colombia*16 gennaio1996 A15 febbraio1996
Comore25 settembre2003 A25 ottobre2003
Congo (Kinshasa)*25 luglio1977 A24 agosto1977
Corea del Nord*1° dicembre1982 A31 dicembre1982
Corea del Sud25 maggio1983 A24 giugno1983
Costa Rica2 novembre1977 A2 dicembre1977
Côte d’Ivoire13 marzo2002 A12 aprile2002
Croazia12 ottobre1992 S8 ottobre1991
Cuba*10 giugno1998 A10 luglio1998
Danimarca1° luglio197520 febbraio1977
Dominica24 settembre2004 A24 ottobre2004
Dominicana, Repubblica8 luglio1977 A7 agosto1977
Ecuador12 marzo197520 febbraio1977
Egitto25 giugno1986 A25 luglio1986
El Salvador*8 agosto1980 A7 settembre1980
Emirati Arabi Uniti25 febbraio2003 A27 marzo2003
Estonia21 ottobre1991 A20 novembre1991
Eswatini4 aprile2003 A4 maggio2003
Etiopia*16 aprile2003 A16 maggio2003
Figi15 maggio2008 A14 giugno2008
Filippine26 novembre1976 A20 febbraio1977
Finlandia*31 ottobre197830 novembre1978
Francia*26 agosto2003 A25 settembre2003
Gabon14 ottobre1981 A13 novembre1981
Georgia18 febbraio2004 A19 marzo2004
Germania* **25 gennaio197724 febbraio1977
Ghana*25 aprile1975 A20 febbraio1977
Giamaica*21 settembre1978 A21 ottobre1978
Giappone8 giugno1987 A8 luglio1987
Gibuti1° giugno2004 A1° luglio2004
Giordania18 dicembre1984 A17 gennaio1985
Grecia3 luglio1984 A2 agosto1984
Grenada13 dicembre2001 A12 gennaio2002
Guatemala18 gennaio198317 febbraio1983
Guinea22 dicembre2004 A21 gennaio2005
Guinea equatoriale7 febbraio2003 A9 marzo2003
Guinea-Bissau6 agosto2008 A5 settembre2008
Guyana12 settembre2007 A12 ottobre2007
Haiti25 agosto1980 A24 settembre1980
Honduras29 gennaio2003 A28 febbraio2003
India*11 aprile1978 A11 maggio1978
Iran12 luglio1978 A11 agosto1978
Iraq*28 febbraio1978 A30 marzo1978
Irlanda30 giugno2005 A30 luglio2005
Islanda2 agosto19771° settembre1977
Isole Marshall27 gennaio2003 A26 febbraio2003
Israele* **31 luglio1980 A30 agosto1980
Italia**30 agosto198529 settembre1985
Kazakstan21 febbraio1996 A22 marzo1996
Kenya16 novembre2001 A16 dicembre2001
Kirghizistan2 ottobre2003 A1° novembre2003
Kiribati15 settembre2005 A15 ottobre2005
Kuwait1° marzo1989 A31 marzo1989
Laos*22 agosto2002 A21 settembre2002
Lesotho6 novembre2009 A6 dicembre2009
Lettonia14 aprile1992 A14 maggio1992
Libano3 giugno1997 A3 luglio1997
Liberia30 settembre1975 A20 febbraio1977
Libia25 settembre2000 A25 ottobre2000
Liechtenstein*28 novembre1994 A28 dicembre1994
Lituania*23 ottobre2002 A22 novembre2002
Lussemburgo*10 maggio2006 A9 giugno2006
Macedonia del Nord12 marzo1998 S17 novembre1991
Madagascar24 settembre2003 A24 ottobre2003
Malawi*14 marzo1977 A13 aprile1977
Malaysia*24 settembre2003 A24 ottobre2003
Maldive21 agosto1990 A20 settembre1990
Mali12 aprile2002 A12 maggio2002
Malta11 novembre2001 A11 dicembre2001
Marocco9 gennaio2002 A8 febbraio2002
Mauritania9 febbraio1998 A11 marzo1998
Maurizio*24 settembre2003 A24 ottobre2003
Messico22 aprile1980 A22 maggio1980
Micronesia6 luglio2004 A5 agosto2004
Moldova8 settembre1997 A8 ottobre1997
Monaco27 novembre2002 A27 dicembre2002
Mongolia*8 agosto197520 febbraio1977
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Mozambico*14 gennaio2003 A13 febbraio2003
Myanmar*4 giugno2004 A4 luglio2004
Namibia2 settembre2016 A2 ottobre2016
Nauru2 agosto2005 A1° settembre2005
Nepal9 marzo1990 A8 aprile1990
Nicaragua10 marzo197520 febbraio1977
Niger17 giugno1985 A17 luglio1985
Nigeria25 settembre2012 A25 ottobre2012
Niue22 giugno2009 A22 luglio2009
Norvegia28 aprile198028 maggio1980
Nuova Zelanda*12 novembre1985 A12 dicembre1985
Isole Cook12 novembre1985 A12 dicembre1985
Oman22 marzo1988 A21 aprile1988
Paesi Bassi* **a6 dicembre1988 A5 gennaio1989
Aruba6 dicembre1988 A5 gennaio1989
Curaçao6 dicembre1988 A5 gennaio1989
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)6 dicembre1988 A5 gennaio1989
Sint Maarten6 dicembre1988 A5 gennaio1989
Pakistan*29 marzo1976 A20 febbraio1977
Palau14 novembre2001 A14 dicembre2001
Palestina2 gennaio2015 A1° febbraio2015
Panama17 giugno1980 A17 luglio1980
Papua Nuova Guinea30 settembre2003 A30 ottobre2003
Paraguay24 novembre197520 febbraio1977
Perù*25 aprile1978 A25 maggio1978
Polonia14 dicembre198213 gennaio1983
Portogallo*11 settembre1995 A11 ottobre1995
Qatar3 marzo1997 A2 aprile1997
Regno Unito**2 maggio19791° giugno1979
Akrotiri e Dhekelia2 maggio19791° giugno1979
Anguilla16 novembre198926 marzo1987
Bermuda2 maggio19791° giugno1979
Gibilterra2 maggio19791° giugno1979
Guernesey2 maggio19791° giugno1979
Isola di Man2 maggio19791° giugno1979
Isole Caimane2 maggio19791° giugno1979
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)
2 maggio19791° giugno1979
Isole Turche e Caicos2 maggio19791° giugno1979
Isole Vergini britanniche2 maggio19791° giugno1979
Jersey2 maggio19791° giugno1979
Montserrat2 maggio19791° giugno1979
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)
2 maggio19791° giugno1979
Terra antartica britannica2 maggio19791° giugno1979
Territorio britannico dell’Oceano Indiano2 maggio19791° giugno1979
Rep. Centrafricana19 febbraio2008 A20 marzo2008
Romania15 agosto197814 settembre1978
Ruanda29 novembre197729 dicembre1977
Russia15 gennaio197620 febbraio1977
Saint Kitts e Nevis28 luglio2008 A27 agosto2008
Saint Vincent e Grenadine*12 settembre2000 A12 ottobre2000
San Marino16 dicembre2014 A15 gennaio2015
Santa Lucia*12 novembre2012 A12 dicembre2012
Santa Sede*26 settembre2012 A26 ottobre2012
São Tomé e Príncipe12 aprile2006 A12 maggio2006
Seicelle29 maggio1980 A28 giugno1980
Senegal7 aprile2006 A7 maggio2006
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Sierra Leone26 settembre2003 A26 ottobre2003
Singapore*2 maggio2008 A1° giugno2008
Siria*25 aprile1988 A25 maggio1988
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia6 luglio1992 S25 giugno1991
Spagna8 agosto1985 A7 settembre1985
Sri Lanka27 febbraio1991 A29 marzo1991
Stati Uniti d’America*26 ottobre197620 febbraio1977
Sudafrica23 settembre2003 A23 ottobre2003
Sudan10 ottobre1994 A9 novembre1994
Svezia1° luglio197520 febbraio1977
Svizzera*5 marzo1985 A4 aprile1985
Tagikistan19 ottobre2001 A18 novembre2001
Thailandia*23 febbraio2007 A25 marzo2007
Togo30 dicembre1980 A29 gennaio1981
Tonga9 dicembre2002 A8 gennaio2003
Trinidad e Tobago*15 giugno1979 A15 luglio1979
Tunisia*21 gennaio197720 febbraio1977
Turchia11 giugno1981 A11 luglio1981
Turkmenistan25 giugno1999 A25 luglio1999
Ucraina*20 gennaio197620 febbraio1977
Uganda5 novembre2003 A5 dicembre2003
Ungheria26 marzo197520 febbraio1977
Uruguay13 giugno1978 A13 luglio1978
Uzbekistan19 gennaio1998 A18 febbraio1998
Venezuela*19 aprile2005 A19 maggio2005
Vietnam*2 maggio2002 A1° giugno2002
Yemen*9 febbraio1987 A11 marzo1987
Zambia17 ottobre2016 A16 novembre2016
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto le riserve e dichiarazioni della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultare sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Al Regno in Europa.
Svizzera 3 Il Consiglio federale svizzero interpreta l’articolo 4 e l’articolo 5 paragrafo 1 della convenzione nel senso che la Svizzera si impegna ad adempiere gli obblighi ivi contenuti alle condizioni previste dalla sua legislazione interna.

Footnotes

  1. RU 1985 438

  2. RS 0.120

  3. Art. 1 cpv. 1 del DF del 29 nov. 1984 (RU 1985 438).

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