Protocollo addizionale alla Convenzione europea nel campo dell’informazione sul diritto estero

0.351.21Multilateral International Treaty12 giu 1985

Conchiuso a Strasburgo il 15 marzo 1978
Approvato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 19841
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera l’11 marzo 1985
Entrato in vigore per la Svizzera il 12 giugno 1985

(Stato 19 gennaio 2018)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,

viste le disposizioni della Convenzione europea nel campo dell’informazione sul diritto estero, aperta alla firma a Londra il 7 giugno 19682(in seguito denominata «la Convenzione»);

considerato che è auspicabile estendere al diritto penale e alla procedura penale il sistema d’assistenza internazionale stabilito dalla Convenzione, in un contesto multilaterale aperto a tutte le Parti Contraenti della Convenzione;

considerato che, al fine di eliminare gli ostacoli di natura economica che impediscono l’accesso alla giustizia e di permettere alle persone economicamente disagiate di meglio far valere i loro diritti negli Stati membri, è parimenti auspicabile estendere il sistema stabilito dalla Convenzione al settore dell’assistenza giudiziaria e della consulenza giuridica in materia civile e commerciale;

costatato che l’articolo 1 paragrafo 2 della Convenzione prevede che due o più Parti Contraenti potranno convenire d’estendere, per quanto le concerne, il campo d’applicazione della Convenzione a settori diversi da quelli indicati dalla Convenzione;

costatato che l’articolo 3 paragrafo 3 della Convenzione prevede che due o più Parti Contraenti potranno estendere, per quanto le concerne, l’applicazione della Convenzione a domande che emanano da autorità diverse dalle autorità giudiziarie,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Art. 1

Le Parti Contraenti si impegnano a fornirsi, secondo le disposizioni della Convenzione, informazioni concernenti il loro diritto sostanziale e procedurale, la loro
organizzazione giudiziaria in campo penale, ivi compreso il Pubblico Ministero, come pure il diritto relativo all’esecuzione delle misure penali. Questo impegno si applica a ogni procedimento relativo a reati la cui repressione è, al momento in cui le informazioni sono richieste, di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiedente.

Art. 2

Una domanda d’informazioni su questioni concernenti i campi indicati nell’articolo 1 può:

  1. emanare, oltre che da un tribunale, da ogni autorità giudiziaria competente in materia di perseguimento o d’esecuzione di sentenze definitive cresciute in giudicato; e
  2. essere formulata non solo in occasione di un’azione già promossa, ma anche quando si intenda avviare un perseguimento.

Capitolo II

Art. 3

Nel contesto dell’impegno derivante dall’articolo 1 paragrafo 1 della Convenzione, le Parti Contraenti convengono che la domanda d’informazioni può:

  1. emanare, oltre che da un’autorità giudiziaria, da qualsiasi autorità o persona che agisce nel quadro di un sistema ufficiale di assistenza giudiziaria o di consulenza giuridica per conto di persone economicamente disagiate; e
  2. essere formulata non solo in occasione di un’azione già promossa, ma anche quando si intenda promuovere un’azione.
Art. 4
  1. Ogni Parte Contraente che non ha istituito o designato uno o più organi3di trasmissione conformemente all’articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione, deve istituire o designare tale o tali organi incaricati di trasmettere all’organo di ricezione straniero competente ogni domanda di informazioni formulata in virtù dell’articolo 3 del presente Protocollo.
  2. Ogni Parte Contraente comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d’Europa la denominazione e l’indirizzo dell’organo o degli organi di trasmissione istituiti o designati in applicazione del paragrafo precedente.

Capitolo III

Art. 5
  1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che sarà vincolato soltanto dalle disposizioni del Capitolo I o da quelle del Capitolo II del presente Protocollo.
  2. Ogni Stato che ha fatto una simile dichiarazione potrà ad ogni ulteriore momento dichiarare, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che sarà vincolato dall’insieme delle disposizioni dei Capitoli I e II. Questa dichiarazione produrrà effetto alla data della sua ricezione.
  3. Ogni Parte Contraente che è vincolata dall’insieme delle disposizioni dei Capitoli I e II potrà ad ogni momento dichiarare, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che sarà vincolata soltanto dalle disposizioni del Capitolo I o soltanto da quelle del Capitolo II. Questa notificazione produrrà effetto sei mesi dopo la data della sua ricezione.
  4. Le disposizioni del Capitolo I o del Capitolo II sono applicabili soltanto tra le Parti Contraenti che sono vincolate rispettivamente dalle disposizioni dello stesso Capitolo.
Art. 6
  1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della Convenzione, che possono divenire Parti al Protocollo mediante:
    1. la firma senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione;
    2. la firma con riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione, seguita da ratificazione, accettazione o approvazione.
  2. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  3. Nessuno Stato membro del Consiglio d’Europa potrà firmare il presente Protocollo senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione, o ratificarlo, accettarlo o approvarlo, senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato o accettato la Convenzione.
Art. 7
  1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio d’Europa saranno divenuti Parti al Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 6.
  2. Rispetto a ogni Stato membro che lo firmerà ulteriormente senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione o che lo ratificherà, l’accetterà o l’approverà, il Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione.
Art. 8
  1. Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che ha aderito alla Convenzione o che è stato invitato a aderirvi, potrà essere invitato dal Comitato dei Ministri a aderire anche al presente Protocollo.
  2. L’adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento di adesione che produrrà effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.
Art. 9
  1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.
  2. Ogni Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, come pure ad ogni ulteriore momento, estendere l’applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a sottoscrivere impegni.
  3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 10
  1. Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunziare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  2. La denunzia produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.
  3. La denunzia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.
Art. 11

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla Convenzione:

  1. ogni firma senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione;
  2. ogni firma con riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione;
  3. il deposito di ogni strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione;
  4. ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente al suo articolo 7;
  5. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 4;
  6. ogni dichiarazione o notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 5;
  7. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 9 e ogni ritiro di una tale dichiarazione;
  8. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 10 e la data in cui la denunzia produrrà effetto.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 1978, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne invierà copia certificata conforme a ognuno degli Stati firmatari e aderenti.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Albania13 giugno200614 settembre2006
Austria25 febbraio198026 maggio1980
Belarus*a2 luglio1997 A3 ottobre1997
Belgio30 maggio197931 agosto1979
Bulgaria31 gennaio1991 A1° maggio1991
Ceca, Repubblica*a24 giugno199825 settembre1998
Cipro*a3 aprile197931 agosto1979
Danimarca11 ottobre197912 gennaio1980
Estonia*a28 aprile199729 luglio1997
Finlandia4 luglio19905 ottobre1990
Francia22 settembre198323 dicembre1983
Georgia20 giugno200021 settembre2000
Germania*a23 luglio198724 ottobre1987
Grecia29 ottobre198730 gennaio1988
Islanda19 settembre198920 dicembre1989
Italia11 febbraio198212 maggio1982
Lettonia*a5 agosto19986 novembre1998
Liechtenstein*a13 maggio200314 agosto2003
Lituania*a19 maggio200420 agosto2004
Lussemburgo11 giugno198212 settembre1982
Macedonia del Nord*a15 gennaio200316 aprile2003
Malta*a25 aprile198926 luglio1989
Messico21 febbraio2003 A22 maggio2003
Moldova*a14 marzo200215 giugno2002
Montenegro6 giugno2006 S6 giugno2006
Norvegia2 novembre197831 agosto1979
Paesi Bassi*a3 giugno19804 settembre1980
Aruba1° gennaio19861° gennaio1986
Polonia14 settembre199215 dicembre1992
Portogallo19 luglio198420 ottobre1984
Regno Unito*a2 settembre19813 dicembre1981
Romania26 aprile1991 A27 luglio1991
Serbia23 giugno200324 settembre2003
Slovacchia*a5 dicembre19966 marzo1997
Spagna10 marzo1982 F11 giugno1982
Svezia2 marzo1981 F3 giugno1981
Svizzera*a11 marzo198512 giugno1985
Turchia1° dicembre20042 marzo2005
Ucraina*13 giugno1994 A14 settembre1994
Ungheria16 novembre1989 A17 febbraio1990
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa:http://conventions.coe.intoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Questo Stato è vincolato solo dalle disposizioni del Cap. I.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 13 dic. 1984 (RU 1985 712).

  2. RS 0.274.161

  3. In Svizzera: «l’Ufficio federale di giustizia».

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