Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione

0.311.551Multilateral International Treaty1 lug 2006

Concluso a Strasburgo il 15 maggio 2003

Approvato dall’Assemblea federale il 7 ottobre 20051

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 31 marzo 2006

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2006

(Stato 17 luglio 2023)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa
e
gli altri Stati

firmatari del presente Protocollo,

considerando l’opportunità di completare la Convenzione penale sulla corruzione2(STE n. 173, qui di seguito «la Convenzione») al fine di prevenire e di lottare contro la corruzione;

considerando altresì che il presente Protocollo consentirà un’attuazione più ampia del Programma d’azione del 1996 contro la corruzione,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Terminologia

Art. 1 Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:

  1. Il termine «arbitro » va considerato in riferimento al diritto nazionale dello Stato Parte al presente Protocollo e, in ogni caso, include la persona che, in virtù di un accordo di arbitrato, è chiamata a pronunciare una decisione giuridicamente vincolante su una controversia sottopostale dalle Parti a detto accordo.
  2. Il termine «accordo di arbitrato » designa un accordo riconosciuto dal diritto nazionale e in virtù del quale le Parti convengono di sottoporre una controversia al lodo di un arbitro.
  3. Il termine «giurato » va considerato in riferimento al diritto nazionale dello Stato Parte al presente Protocollo e, in ogni caso, include la persona che agisce in quanto membro non professionale di un organo collegiale incaricato di pronunciarsi sulla colpevolezza di un imputato nell’ambito di un processo penale.
  4. Nel caso di procedimenti che coinvolgono un arbitro o un giurato straniero, lo Stato che promuove il procedimento può applicare la definizione di arbitro o di giurato soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto nazionale.

Capitolo II: Misure da adottare a livello nazionale

Art. 2 Corruzione attiva di arbitri nazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio a un arbitro che esercita le sue funzioni secondo il diritto nazionale sull’arbitrato di detta Parte, per sé o per terzi, affinché questi compia o si astenga dal compiere un atto nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 3 Corruzione passiva di arbitri nazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto che un arbitro che esercita le sue funzioni secondo il diritto nazionale sull’arbitrato di tale Parte, solleciti o riceva, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio o ne accetti l’offerta o la promessa, per sé o per terzi, per compiere o astenersi dal compiere un atto nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 4 Corruzione di arbitri stranieri

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno, quando coinvolgono un arbitro che esercita le sue funzioni secondo il diritto nazionale sull’arbitrato di qualsiasi altro Stato.

Art. 5 Corruzione di giurati nazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno, quando coinvolgono una persona che esercita le funzioni di giurato in seno al proprio sistema giudiziario.

Art. 6 Corruzione di giurati stranieri

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno, quando coinvolgono una persona che esercita le funzioni di giurato in seno al sistema giudiziario di qualsiasi altro Stato.

Capitolo III: Controllo dell’attuazione e disposizioni finali

Art. 7 Controllo dell’attuazione

Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) assume il controllo dell’attuazione del presente Protocollo ad opera delle Parti.

Art. 8 Relazioni con la Convenzione
  1. Gli Stati Parte considerano le disposizioni degli articoli 2–6 del presente Protocollo articoli aggiuntivi alla Convenzione.
  2. Le disposizioni della Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo.
Art. 9 Dichiarazioni e riserve
  1. La Parte che ha fatto una dichiarazione in base all’articolo 36 della Convenzione può fare una dichiarazione analoga concernente gli articoli 4 e 6 del presente Protocollo all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, d’approvazione o di adesione.
  2. La Parte che ha fatto una riserva in base all’articolo 37 paragrafo 1 della Convenzione, intesa a limitare l’applicazione dei reati di corruzione passiva di cui all’articolo 5 della Convenzione, può fare una riserva analoga concernente gli articoli 4 e 6 del presente Protocollo all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Qualsiasi altra riserva di una Parte in base all’articolo 37 della Convenzione si applica ugualmente al presente Protocollo, sempre che detta Parte non esprima l’intenzione contraria all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
  3. Non sono ammesse altre riserve.
Art. 10 Firma ed entrata in vigore
  1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione. Questi Stati possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante:
    1. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure
    2. firma con riserva di ratifica, di accettazione o d’approvazione, seguita da ratifica, accettazione o da approvazione.
  2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
  3. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui cinque Stati hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 qui sopra e soltanto dopo che la Convenzione stessa sia entrata in vigore.
  4. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dopo la data in cui ha espresso il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 qui sopra.
  5. Uno Stato firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o previamente espresso il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione.
Art. 11 Adesione al Protocollo
  1. Ogni Stato o la Comunità europea che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo una volta che questo sia entrato in vigore.
  2. Per ogni Stato o per la Comunità europea che vi aderisce, il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Art. 12 Applicazione territoriale
  1. Ogni Stato o la Comunità europea può, all’atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo.
  2. Ciascuna Parte può, in ogni momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione e di cui cura le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a stipulare. Per detto territorio il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto la dichiarazione.
  3. Qualsiasi dichiarazione effettuata in virtù dei due paragrafi precedenti può, per quanto concerne il territorio designato nella dichiarazione, essere revocata mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa. La revoca ha effetto il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto detta notifica.
Art. 13 Denuncia
  1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
  2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto detta notifica.
  3. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente la denuncia del presente Protocollo.
Art. 14 Notifiche

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa e agli Stati, o alla Comunità europea, che hanno aderito al presente Protocollo:

  1. le firme del presente Protocollo;
  2. il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  3. le date di entrata in vigore del presente Protocollo secondo gli articoli 10, 11 e 12;
  4. le dichiarazioni o riserve formulate in virtù degli articoli 9 e 12;
  5. qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione concernente il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuna Parte firmataria e aderente.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatificaEntrata in vigore
Albania15 novembre20041° marzo2005
Andorra20 febbraio20151° giugno2015
Armenia9 gennaio20061° maggio2006
Austria13 dicembre20131° aprile2014
Azerbaigian*3 aprile20131° agosto2013
Belgio26 febbraio20091° giugno2009
Bielorussia5 febbraio20151° giugno2015
Bosnia ed Erzegovina7 settembre20111° gennaio2012
Bulgaria4 febbraio20041° febbraio2005
Ceca, Repubblica11 settembre20181° gennaio2019
Cipro21 novembre20061° marzo2007
Croazia10 maggio20051° settembre2005
Danimarcaa16 novembre20051° marzo2006
Estonia14 dicembre20201° aprile2021
Finlandia24 giugno20111° ottobre2011
Francia25 aprile20081° agosto2008
Georgia10 gennaio20141° maggio2014
Germania10 maggio20171° settembre2017
Grecia*10 luglio20071° novembre2007
Irlanda11 luglio20051° novembre2005
Islanda6 marzo20131° luglio2013
Lettonia27 luglio20061° novembre2006
Lituania26 luglio20121° novembre2012
Lussemburgo13 luglio20051° novembre2005
Macedonia del Nord14 novembre20051° marzo2006
Malta1° luglio20141° novembre2014
Moldova22 agosto20071° dicembre2007
Monaco10 luglio20131° novembre2013
Montenegro17 marzo20081° luglio2008
Norvegia*2 marzo20041° febbraio2005
Paesi Bassi*16 novembre20051° marzo2006
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)*10 ottobre201010 ottobre2010
Polonia30 aprile20141° agosto2014
Portogallo*12 marzo20151° luglio2015
Regno Unito9 dicembre20031° febbraio2005
Romania29 novembre20041° marzo2005
San Marino30 agosto20161° dicembre2016
Serbia9 gennaio20081° maggio2008
Slovacchia7 aprile20051° agosto2005
Slovenia11 ottobre20041° febbraio2005
Spagna*17 gennaio20111° maggio2011
Svezia25 giugno20041° febbraio2005
Svizzera*b31 marzo20061° luglio2006
Turchia16 dicembre20141° aprile2015
Ucraina*27 novembre20091° marzo2010
Ungheria27 febbraio20151° giugno2015
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa:www.coe.int> Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Il protocollo non vale per le isole Féroé e la Groenlandia. b Con lettera dell’8 mar. 2018 la Svizzera ha comunicato al depositario di voler mantenere la sua dichiarazione secondo l’art. 36 e le sue riserve secondo l’art. 37 della Convenzione in applicazione dell’art. 38 nella loro integralità per un nuovo periodo di tre anni, dal 1° lug. 2018 al 1° lug. 2021 e questo vale anche in applicazione dell’art. 9 del Protocollo aggiuntivo.
Svizzera 3La Svizzera dichiara che punirà i fatti ai sensi degli articoli 4 e 6 soltanto nella misura in cui il comportamento della persona corrotta costituisce un atto o un’omissione contrastante coi suoi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 2 del DF del 7 ott. 2005 (RU 2006 2371).

  2. RS 0.311.55

  3. Art. 1 cpv. 2 del DF del 7 ott. 2005 (RU 2006 2371).