Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria

0.311.541Multilateral International Treaty26 nov 2006

Concluso a New York il 15 novembre 2000
Approvato dall’Assemblea federale il 23 giugno 20061
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 27 ottobre 2006
Entrato in vigore per la Svizzera il 26 novembre 2006

(Stato 14 giugno 2024)

Preambolo

Gli Stati Parte del presente Protocollo,

dichiarando che un’azione efficace per prevenire e combattere il traffico di migranti via terra, mare e aria richiede un approccio internazionale globale che includa la cooperazione, lo scambio di informazioni ed altre misure adeguate, comprese misure di carattere socio-economico, al livello nazionale, regionale e internazionale,

ricordando la risoluzione dell’Assemblea Generale 54/212 del 22 dicembre 1999, con la quale l’Assemblea ha esortato gli Stati membri e il sistema delle Nazioni Unite a rafforzare la cooperazione internazionale nel settore dello sviluppo e migrazione internazionali al fine di affrontare le cause che sono alla base della migrazione, specialmente quelle connesse alla povertà, e a massimizzare i vantaggi della migrazione internazionale per gli interessati, e ha incoraggiato, laddove necessario, i meccanismi subregionali, regionali ed interregionali a continuare ad affrontare la questione della migrazione e dello sviluppo,

convinti della necessità di fornire ai migranti un trattamento umano e una piena tutela dei loro diritti,

tenendo conto del fatto che, nonostante il lavoro intrapreso in altre tribune internazionali, non vi è nessuno strumento universale che affronti tutti gli aspetti del traffico di migranti e altre questioni connesse,

preoccupati per il significativo aumento delle attività dei gruppi criminali organizzati nel settore del traffico di migranti e altre attività criminali connesse enunciate nel presente Protocollo, che nuocciono gravemente agli Stati interessati,

preoccupati anche per il fatto che il traffico di migranti può mettere in pericolo le vite o l’incolumità dei migranti coinvolti,

ricordando la risoluzione dell’Assemblea Generale 53/111 del 9 dicembre 1998, con la quale l’Assemblea ha deciso di istituire un comitato intergovernativo ad hoc a composizione non limitata al fine di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità organizzata transnazionale e di esaminare l’elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale in materia di traffico clandestino e trasporto di migranti, anche via mare,

convinti del fatto che l’integrazione della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale2con uno strumento internazionale contro il traffico di migranti via mare, terra e aria, sarà utile nel prevenire e combattere tale tipo di reato,

hanno convenuto quanto segue:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

(1). Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Esso è interpretato unitamente alla Convenzione. (2). Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo, salvo disposizione contraria. (3). I reati previsti conformemente all’articolo 6 del presente Protocollo sono considerati come reati previsti ai sensi della Convenzione.

Art. 2 Scopo

Lo scopo del presente Protocollo è di prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.

Art. 3 Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:

  1. «traffico di migranti» indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente;
  2. «ingresso illegale» indica il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l’ingresso legale nello Stato d’accoglienza;
  3. «documento di viaggio o di identità fraudolento» indica qualsiasi documento di viaggio o di identità:
  4. che è stato contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona diversa dalla persona o autorità legalmente autorizzata a produrre o rilasciare il documento di viaggio o di identità per conto dello Stato, o

ii) che è stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare, tramite falsa dichiarazione, corruzione o costrizione o in qualsiasi altro modo illegale, o

iii) che è utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare;

d) «nave» indica qualsiasi tipo di veicolo acquatico, compresi i veicoli senza pescaggio e gli idrovolanti, utilizzati o suscettibili di essere utilizzati come mezzi di trasporto sull’acqua, eccetto navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti a o gestite da un Governo fintantoché utilizzate per un servizio pubblico non commerciale.

Art. 4 Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei reati previsti ai sensi dell’articolo 6 del presente Protocollo, nei casi in cui tali reati sono di natura transnazionale e coinvolgono un gruppo criminale organizzato, nonché alla protezione dei diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.

Art. 5 Responsabilità penale dei migranti

I migranti non diventano assoggettati all’azione penale fondata sul presente Protocollo per il fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all’articolo 6.

Art. 6 Penalizzazione

(1). Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato ai sensi del suo diritto interno, quando l’atto è commesso intenzionalmente e al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale:

  1. al traffico di migranti;
  2. quando l’atto è commesso al fine di permettere il traffico di migranti:
  3. alla fabbricazione di un documento di viaggio o di identità fraudolento,

ii) al fatto di procurarsi, fornire o possedere tale documento;

c) al fatto di permettere ad una persona che non è cittadina o residente permanente di rimanere nello Stato interessato senza soddisfare i requisiti necessari per permanere legalmente nello Stato tramite i mezzi di cui alla lettera b del presente paragrafo o tramite qualsiasi altro mezzo illegale.

(2). Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato:

a) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

b) alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 letttere a), b) comma i) o c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 lettera b) comma ii) del presente articolo;

c) all’organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

(3). Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo, necessarie per conferire il carattere di circostanza aggravante dei reati di cui al paragrafo 1 lettere a), b) comma i) e c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, dei reati di cui al paragrafo 2 lettere b) e c) del presente articolo:

a) al fatto di mettere in pericolo, o di rischiare di mettere in pericolo, la vita e l’incolumità dei migranti coinvolti; o

b) ai trattamenti inumani o degradanti, incluso lo sfruttamento, di tali migranti.

(4). Nessuna disposizione del presente Protocollo impedisce ad uno Stato Parte di prendere misure nei confronti di una persona la cui condotta costituisce reato ai sensi del suo diritto interno.

II. Traffico di migranti via mare

Art. 7 Cooperazione

Gli Stati Parte cooperano nella maniera più ampia per prevenire e reprimere il traffico di migranti via mare, ai sensi del diritto internazionale del mare.

Art. 8 Misure contro il traffico di migranti via mare

(1). Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave che batte la sua bandiera o che vanta l’iscrizione sul suo registro, senza nazionalità, o avendo in realtà la nazionalità dello Stato Parte in questione, sebbene batta bandiera straniera o rifiuti di esibire bandiera, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può richiedere ad altri Stati Parte assistenza per porre fine all’utilizzo della nave utilizzata a tal fine. Gli Stati Parte che hanno ricevuto tale richiesta forniscono detta assistenza nei limiti dei mezzi di cui dispongono.

(2). Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave, che esercita la libertà di navigazione in conformità al diritto internazionale e che batte bandiera o che esibisce i segni di iscrizione al registro di un altro Stato Parte, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può informare di ciò lo Stato di bandiera, chiedere conferma dell’iscrizione sul registro e, se confermata, chiedere l’autorizzazione a detto Stato a prendere misure opportune in relazione a tale nave. Lo Stato di bandiera può autorizzare lo Stato richiedente, tra le altre misure, a:

  1. fermare la nave;
  2. ispezionare la nave; e
  3. se vengono rinvenute prove che la nave è coinvolta nel traffico di migranti via mare, prendere le misure opportune in relazione alla nave, alle persone e al carico a bordo, come da autorizzazione da parte dello Stato di bandiera.

(3). Uno Stato Parte che ha preso una delle misure ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo informa immediatamente lo Stato di bandiera interessato dei risultati della misura.

(4). Uno Stato Parte risponde senza ritardo alla richiesta di un altro Stato Parte per stabilire se una nave che vanta l’iscrizione al suo registro o che batte la sua bandiera è legittimata a fare ciò, nonché ad una richiesta di autorizzazione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

(5). Uno Stato di bandiera può, compatibilmente con l’articolo 7 del presente Protocollo, subordinare la sua autorizzazione alle condizioni da stabilire di comune accordo tra detto Stato e lo Stato richiedente, incluse le condizioni concernenti la responsabilità e la portata delle misure efficaci da prendere. Uno Stato Parte non prende nessuna misura aggiuntiva senza l’espressa autorizzazione dello Stato di bandiera, ad eccezione delle misure necessarie per allontanare un pericolo imminente per la vita delle persone, o di quelle che derivano da relativi accordi bilaterali o multilaterali.

(6). Ogni Stato Parte designa un’autorità o, laddove necessario, più autorità per ricevere e rispondere a richieste di assistenza, di conferma di iscrizione sul registro o del diritto per una nave di battere la sua bandiera, nonché richieste di autorizzazione per prendere misure opportune. Tale designazione deve essere notificata, tramite il Segretario Generale, a tutti gli Stati Parte entro un mese dalla designazione.

(7). Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave è coinvolta nel traffico di migranti via mare e che questa è senza nazionalità, o può essere assimilata ad una nave senza nazionalità, può fermare e ispezionare la nave. Se il sospetto è confermato da prove, detto Stato Parte prende misure opportune, conformemente al relativo diritto interno ed internazionale.

Art. 9 Clausole di salvaguardia

(1). Quando uno Stato Parte prende misure nei confronti di una nave ai sensi dell’articolo 8 del presente Protocollo, esso:

  1. assicura l’incolumità e il trattamento umano delle persone a bordo;
  2. tiene debitamente conto della necessità di non mettere in pericolo la sicurezza della nave o del suo carico;
  3. tiene debitamente conto della necessità di non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali o giuridici dello Stato di bandiera o di qualsiasi altro Stato interessato;
  4. assicura, in base a propri mezzi, che qualsiasi misura presa in relazione alla nave sia valida dal punto di vista ambientale.

(2). Laddove le misure prese ai sensi dell’articolo 8 del presente Protocollo si rivelino infondate, la nave sarà risarcita di qualsiasi perdita o danno che può aver subìto, a condizione che non abbia commesso nessun atto che giustifichi le misure prese.

(3). Qualsiasi misura presa, adottata o applicata conformemente al presente capitolo tiene debitamente conto della necessità di non ostacolare o modificare:

a) i diritti e gli obblighi degli Stati costieri e l’esercizio della loro giurisdizione, ai sensi del diritto internazionale del mare; o

b) l’autorità dello Stato di bandiera ad esercitare la giurisdizione ed il controllo in relazione a questioni amministrative, tecniche e sociali riguardanti la nave.

(4). Qualsiasi misura presa in mare ai sensi del presente capitolo è eseguita unicamente da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificabili in quanto al servizio dello Stato e autorizzati a tal fine.

III. Misure di prevenzione, cooperazione e altre misure

Art. 10 Informazione

(1). Senza pregiudizio per gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte, in particolare quelli con confini comuni o situati in corrispondenza di itinerari lungo i quali avviene il traffico di migranti, si scambiano, al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo e in conformità con il loro ordinamento interno giuridico e amministrativo, informazioni pertinenti riguardanti:

  1. punti di imbarco e di destinazione, nonché itinerari, trasportatori e mezzi di trasporto, che si sa essere utilizzati o sospettati di essere utilizzati da gruppi criminali organizzati dediti alle condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo;
  2. l’identità e i metodi di organizzazioni o gruppi criminali organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti alle condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo;
  3. l’autenticità e le esatte caratteristiche dei documenti di viaggio rilasciati da uno Stato Parte, nonché il furto o il connesso uso improprio di documenti di viaggio o di identità in bianco;
  4. i mezzi e i metodi di occultamento e di trasporto delle persone, la modifica, riproduzione o acquisizione illecite o qualsiasi altro uso improprio dei documenti di viaggio o di identità utilizzati nelle condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo e i mezzi per individuarli;
  5. le esperienze, le prassi e le misure di carattere legislativo per prevenire e contrastare le condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo; e
  6. le informazioni di carattere tecnologico e scientifico utili alle autorità di contrasto, in modo tale da rafforzare la reciproca capacità di prevenire e individuare le condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo, nonché di condurre indagini e perseguire coloro che vi sono implicati.

(2). Uno Stato Parte che riceve informazioni assente ad ogni richiesta da parte dello Stato Parte che ha trasmesso le informazioni che pone restrizioni sul loro utilizzo.

Art. 11 Misure di frontiera

(1). Senza pregiudizio per gli impegni internazionali in relazione alla libera circolazione delle persone, gli Stati Parte rafforzano, nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari per prevenire e individuare il traffico di migranti. (2). Ogni Stato Parte adotta le misure legislative o altre misure opportune per impedire, nella misura del possibile, ai mezzi di trasporto gestiti da trasportatori commerciali di essere utilizzati nella commissione del reato di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lett. a del presente Protocollo. (3). Laddove opportuno, e senza pregiudizio per le convenzioni internazionali applicabili, tali misure comprendono l’obbligo per i trasportatori commerciali, compreso qualsiasi compagnia di trasporto o proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di verificare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l’ingresso nello Stato di accoglienza. (4). Ogni Stato Parte prende le misure necessarie, conformemente al suo diritto interno, per prevedere sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. (5). Ogni Stato Parte prende in considerazione l’adozione di misure che consentono, conformemente al suo diritto interno, il rifiuto d’ingresso o il ritiro di visti per le persone coinvolte nella commissione dei reati di cui al presente Protocollo. (6). Senza pregiudizio per l’articolo 27 della Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione il rafforzamento della cooperazione tra gli organismi di controllo delle frontiere tramite, tra le altre misure, la costituzione e il mantenimento di canali diretti di comunicazione.

Art. 12 Sicurezza e controllo dei documenti

Ogni Stato Parte prende le misure necessarie, in base ai mezzi disponibili, per:

  1. assicurare che i documenti di viaggio o di identità da esso rilasciati siano di una qualità tale da non poter essere facilmente utilizzati in maniera impropria e da non poter essere facilmente falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati; e
  2. assicurare l’integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o di identità rilasciati da o per conto dello Stato Parte e per impedire che siano creati, rilasciati e utilizzati illegalmente.
Art. 13 Legittimità e validità dei documenti

Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno, verifica, entro un lasso di tempo ragionevole, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o di identità rilasciati o che si presume siano stati rilasciati in suo nome e sospettati di essere stati utilizzati per le condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo.

Art. 14 Formazione e cooperazione tecnica

(1). Gli Stati Parte assicurano o rafforzano la formazione specializzata per i funzionari dei servizi di immigrazione e altri funzionari competenti nel settore della prevenzione delle condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo e del trattamento umano di migranti che sono stati oggetto di tali condotte, nel rispetto dei loro diritti, come dal presente Protocollo.

(2). Gli Stati Parte cooperano tra di loro e con le competenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti e soggetti della società civile, a seconda dei casi, per fare in modo che sia fornita un’adeguata formazione del personale sul loro territorio per prevenire, combattere ed estirpare le condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo e tutelare i diritti dei migranti che sono stati oggetto di tali condotte. Questa formazione comprende:

  1. il miglioramento della sicurezza e della qualità dei documenti di viaggio;
  2. il riconoscimento e l’individuazione di documenti di viaggio fraudolenti;
  3. la raccolta d’informazioni nel settore della criminalità, relative in particolare all’identificazione di gruppi criminali organizzati noti per essere dediti o sospettati d’essere dediti a commettere infrazioni di cui all’articolo 6 del presente Protocollo, al traffico di migranti, ai metodi utilizzati per il trasporto dei migranti, all’uso improprio dei documenti di viaggio o di identità per il traffico di migranti ed ai mezzi di occultamento utilizzati nel traffico di migranti;
  4. il miglioramento delle procedure per individuare le persone oggetto di traffico ai luoghi di ingresso e di uscita convenzionali e non convenzionali; e
  5. il trattamento umano dei migranti e la tutela dei loro diritti, come stabilito dal presente Protocollo.

(3). Gli Stati Parte con esperienza nel settore prendono in considerazione di fornire assistenza tecnica agli Stati che sono frequentemente utilizzati come paesi di origine o di transito per atti di cui all’articolo 6 del presente Protocollo. Gli Stati Parte fanno il possibile per fornire le risorse necessarie, come ad esempio mezzi, sistemi informatizzati e lettori di documenti, per combattere il traffico cui all’articolo 6 del presente Protocollo

Art. 15 Altre misure di prevenzione

(1). Ogni Stato Parte prende le misure per assicurare di fornire o rafforzare i programmi di informazione per incrementare la sensibilità dell’opinione pubblica sul fatto che le condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo sono un’attività criminale sovente perpetrata da gruppi criminali organizzati per trarne un profitto e che pone seri rischi per i migranti interessati. (2). Conformemente all’articolo 31 della Convenzione, gli Stati Parte cooperano nel settore della pubblica informazione al fine di evitare che potenziali migranti diventino vittime di gruppi criminali organizzati. (3). Ogni Stato Parte promuove o rafforza, a seconda dei casi, programmi di sviluppo e la cooperazione al livello nazionale, regionale ed internazionale, prendendo in considerazione le realtà socio-economiche della migrazione e prestando particolare attenzione alle zone socialmente ed economicamente depresse, al fine di combattere le cause di carattere socio-economico che sono alla base del traffico di migranti, come la povertà e il sottosviluppo.

Art. 16 Misure di tutela e di assistenza

(1). Nell’applicazione del presente Protocollo, ogni Stato Parte prende, compatibilmente con i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale, misure adeguate, comprese quelle di carattere legislativo se necessario, per preservare e tutelare i diritti delle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo, come riconosciuti ai sensi del diritto internazionale applicabile, in particolare il diritto alla vita e il diritto a non essere sottoposto a tortura o altri trattamenti o pene inumani o degradanti. (2). Ogni Stato Parte prende le misure opportune per fornire ai migranti un’adeguata tutela contro la violenza che può essere loro inflitta, sia da singoli individui che da gruppi, in quanto oggetto delle condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo. (3). Ogni Stato Parte fornisce un’assistenza adeguata ai migranti la cui vita, o incolumità, è in pericolo dal fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo. (4). Nell’applicare le disposizioni del presente articolo, gli Stati Parte prendono in considerazione le particolari esigenze delle donne e dei bambini. (5). Nel caso di detenzione di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo, ogni Stato Parte adempie ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione di Vienna sui Rapporti Consolari3, laddove applicabile, compreso l’obbligo di informare senza ritardo la persona interessata in relazione alle disposizioni riguardanti la notifica ai funzionari consolari e la comunicazione con essi.

Art. 17 Intese e accordi

Gli Stati Parte prendono in considerazione la conclusione di accordi bilaterali o regionali o accordi o intese operativi al fine di:

  1. istituire le misure più adeguate ed efficaci per prevenire e combattere le condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo; o
  2. rafforzare tra loro le disposizioni del presente Protocollo.
Art. 18 Ritorno dei migranti oggetto di traffico

(1). Ogni Stato Parte acconsente a facilitare e ad accettare, senza indebito o irragionevole ritardo, il ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo e che è un suo cittadino o che ha il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del ritorno. (2). Ogni Stato Parte prende in considerazione la possibilità di facilitare e accettare il ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo e che aveva il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del suo ingresso nello Stato d’accoglienza, in conformità con il suo diritto interno. (3). Su richiesta dello Stato Parte d’accoglienza, lo Stato Parte richiesto verifica, senza indebito o irragionevole ritardo, se la persona che è stata oggetto delle condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo è suo cittadino o ha il diritto di residenza permanente sul suo territorio. (4). Al fine di facilitare il ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo e che non è in possesso dell’adeguata documentazione, lo Stato Parte di cui quella persona è cittadina o in cui ha il diritto di residenza permanente acconsente a rilasciare su richiesta dello Stato Parte d’accoglienza, i documenti di viaggio adeguati o qualsiasi altra autorizzazione necessaria per permettere alla persona di viaggiare e ritornare nel suo territorio. (5). Ogni Stato Parte coinvolto nel ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo prende le misure appropriate per eseguire il ritorno in modo organizzato e tenendo conto della incolumità e dignità della persona. (6). Gli Stati Parte possono cooperare con le competenti organizzazioni nell’applicazione del presente articolo. (7). Il presente articolo non reca pregiudizio a nessuno dei diritti riconosciuti alle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo dal diritto interno dello Stato Parte d’accoglienza. (8). Il presente articolo non pregiudica gli obblighi assunti ai sensi di qualsiasi altro trattato applicabile, bilaterale o multilaterale, o qualsiasi altro accordo o intesa di carattere operativo applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo.

IV. Disposizioni finali

Art. 19 Clausola di salvaguardia

(1). Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti dell’uomo e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 19514e il Protocollo del 19675relativi allo Status di Rifugiati e il principio di non allontanamento. (2). Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate ed applicate in modo non discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono oggetto delle condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo. L’interpretazione e l’applicazione di tali misure è coerente con i princìpi internazionalmente riconosciuti della non discriminazione.

Art. 20 Composizione delle controversie

(1). Gli Stati Parte cercano di comporre le controversie riguardanti l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo tramite le vie negoziali. (2). Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte in relazione all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo che non può essere risolta tramite la via negoziale in un lasso di tempo ragionevole, è oggetto, su richiesta di uno di questi Stati Parte, di arbitrato. Se, sei mesi dopo la data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non riescono ad accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, uno qualunque di detti Stati Parte può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia tramite richiesta, conformemente allo Statuto della Corte6. (3). Ogni Stato Parte può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o dell’adesione ad esso, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che abbia espresso tale riserva. (4). Qualsiasi Stato Parte che abbia espresso una riserva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo può, in qualunque momento, ritirare detta riserva tramite notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Art. 21 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

(1). Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito, presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002. (2). Il presente Protocollo è aperto alla firma anche delle organizzazioni regionali d’integrazione economica a condizione che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. (3). Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Una organizzazione regionale d’integrazione economica può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In questo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, detta organizzazione dichiara la portata della propria competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Detta organizzazione informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza. (4). Il presente Protocollo è aperto all’adesione da parte di qualsiasi Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica di cui almeno uno Stato Membro è Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione vengono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, una organizzazione regionale d’integrazione economica dichiara la portata della sua competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza.

Art. 22 Entrata in vigore

(1). Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, salvo che non entrerà in vigore prima dell’entrata in vigore della Convenzione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da una organizzazione regionale d’integrazione economica è considerato come strumento integrativo degli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale organizzazione. (2). Per ogni Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica che ratificherà, accetterà o approverà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo il deposito del quarantesimo strumento relativo, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto Stato o organizzazione dello strumento pertinente o alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a seconda della data successiva.

Art. 23 Emendamento

(1). Alla scadenza di cinque anni a partire dall’entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quest’ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti della Convenzione al fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli Stati Parte del presente Protocollo riuniti nella Conferenza delle Parti tentano di raggiungere il consenso su ogni emendamento. Se sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere il consenso ma senza risultato, in ultima istanza, affinché sia adottato l’emendamento, è necessario un voto della maggioranza dei due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo presenti alla Conferenza delle Parti ed esprimenti il loro voto. (2). Le organizzazioni regionali d’integrazione economica, in relazione a questioni di loro competenza, esercitano il proprio diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parte del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il proprio e viceversa. (3). Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è sottoposto a ratifica, accettazione o ad approvazione da parte degli Stati Parte. (4). Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore in relazione ad uno Stato Parte novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento. (5). Quando un emendamento entra in vigore, è vincolante nei confronti degli Stati Parte che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati da esso. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e degli emendamenti precedenti che hanno ratificato, accettato o approvato.

Art. 24 Denuncia

(1). Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo tramite notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia ha efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. (2). Una organizzazione regionale d’integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciato.

Art. 25 Depositario e lingue

(1). Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo. (2). L’originale del presente Protocollo, i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo facenti tutti ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di ciò , i sottoscritti plenipotenziari, all’uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Protocollo.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan*2 febbraio2017 A4 marzo2017
Albania21 agosto200228 gennaio2004
Algeria*9 marzo20048 aprile2004
Angola19 settembre2014 A19 ottobre2014
Antigua e Barbuda17 febbraio2010 A19 marzo2010
Arabia Saudita*20 luglio200719 agosto2007
Argentina19 novembre200228 gennaio2004
Armenia1° luglio200328 gennaio2004
Australia27 maggio200426 giugno2004
Austria**30 novembre200730 dicembre2007
Azerbaigian*30 ottobre200328 gennaio2004
Bahamas*26 settembre200826 ottobre2008
Bahrein*7 giugno2004 A7 luglio2004
Barbados11 novembre201411 dicembre2014
Belgio* **11 agosto200410 settembre2004
Belize14 settembre2006 A14 ottobre2006
Benin30 agosto200429 settembre2004
Bielorussia*25 giugno200328 gennaio2004
Bosnia e Erzegovina24 aprile200228 gennaio2004
Botswana29 agosto200228 gennaio2004
Brasile29 gennaio200428 febbraio2004
Bulgaria**5 dicembre200128 gennaio2004
Burkina Faso15 maggio200228 gennaio2004
Burundi24 maggio201223 giugno2012
Cambogia12 dicembre200511 gennaio2006
Camerun6 febbraio20068 marzo2006
Canada13 maggio200228 gennaio2004
Capo Verde15 luglio200414 agosto2004
Ceca, Repubblica**24 settembre201324 ottobre2013
Cile29 novembre200429 dicembre2004
Cipro6 agosto200328 gennaio2004
Comore15 dicembre2020 A14 gennaio2021
Congo (Kinshasa)28 ottobre2005 A27 novembre2005
Corea del Sud5 novembre20155 dicembre2015
Costa d’Avorio8 giugno2017 A8 luglio2017
Costa Rica7 agosto200328 gennaio2004
Croazia**24 gennaio200328 gennaio2004
Cuba*20 giugno2013 A20 luglio2013
Danimarcaa8 dicembre20067 gennaio2007
Dominica17 maggio2013 A16 giugno2013
Dominicana, Repubblica10 dicembre20079 gennaio2008
Ecuador*17 settembre200228 gennaio2004
Egitto1° marzo2005 A31 marzo2005
El Salvador*18 marzo200417 aprile2004
Estonia**12 maggio200411 giugno2004
Eswatini24 settembre201224 ottobre2012
Etiopia*22 giugno2012 A22 luglio2012
Figi*19 settembre2017 A19 ottobre2017
Filippine28 maggio200228 gennaio2004
Finlandia**7 settembre20067 ottobre2006
Francia29 ottobre200228 gennaio2004
Gabon10 maggio2019 A9 giugno2019
Gambia5 maggio200328 gennaio2004
Georgia5 settembre20065 ottobre2006
Germania**14 giugno200614 luglio2006
Ghana21 agosto2012 A20 settembre2012
Giamaica29 settembre200328 gennaio2004
Giappone11 luglio201710 agosto2017
Gibuti20 aprile2005 A20 maggio2005
Grecia* **11 gennaio201110 febbraio2011
Grenada21 maggio2004 A20 giugno2004
Guatemala1° aprile2004 A1° maggio2004
Guinea8 giugno2005 A8 luglio2005
Guyana16 aprile2008 A16 maggio2008
Haiti19 aprile201119 maggio2011
Honduras18 novembre2008 A18 dicembre2008
India5 maggio20114 giugno2011
Indonesia*28 settembre200928 ottobre2009
Iraq9 febbraio2009 A11 marzo2009
Italia**2 agosto20061° settembre2006
Kazakistan31 luglio2008 A30 agosto2008
Kenya5 gennaio2005 A4 febbraio2005
Kirghizistan2 ottobre200328 gennaio2004
Kiribati15 settembre2005 A15 ottobre2005
Kuwait12 maggio2006 A11 giugno2006
Laos*26 settembre2003 A28 gennaio2004
Lesotho24 settembre200424 ottobre2004
Lettonia23 aprile200328 gennaio2004
Libano5 ottobre20054 novembre2005
Liberia22 settembre2004 A22 ottobre2004
Libia24 settembre200424 ottobre2004
Liechtenstein20 febbraio200821 marzo2008
Lituania**12 maggio200328 gennaio2004
Lussemburgo24 settembre201224 ottobre2012
Macedonia del Nord12 gennaio200511 febbraio2005
Madagascar15 settembre200515 ottobre2005
Malawi*17 marzo2005 A16 aprile2005
Mali12 aprile200228 gennaio2004
Malta24 settembre200328 gennaio2004
Mauritania22 luglio2005 A21 agosto2005
Maurizio24 settembre2003 A28 gennaio2004
Messico**4 marzo200328 gennaio2004
Moldova*16 settembre200516 ottobre2005
Monaco5 giugno200128 gennaio2004
Mongolia27 giugno2008 A27 luglio2008
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Mozambico20 settembre200620 ottobre2006
Myanmar*30 marzo2004 A29 aprile2004
Namibia16 agosto200228 gennaio2004
Nauru12 luglio201211 agosto2012
Nicaragua15 febbraio2006 A17 marzo2006
Niger18 marzo2009 A17 aprile2009
Nigeria27 settembre200128 gennaio2004
Norvegia**23 settembre200328 gennaio2004
Nuova Zelandab19 luglio200228 gennaio2004
Oman13 maggio2005 A12 giugno2005
Paesi Bassi**c27 luglio200526 agosto2005
Aruba18 gennaio200718 gennaio2007
Curaçao13 giugno202413 giugno2024
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
10 ottobre201010 ottobre2010
Palau27 maggio2019 A26 giugno2019
Panama18 agosto200417 settembre2004
Paraguay23 settembre2008 A23 ottobre2008
Perù23 gennaio200228 gennaio2004
Polonia**26 settembre200328 gennaio2004
Portogallo**10 maggio20049 giugno2004
Regno Unito9 febbraio200611 marzo2006
Rep. Centrafricana6 ottobre2006 A5 novembre2006
Romania**4 dicembre200228 gennaio2004
Ruanda4 ottobre20063 novembre2006
Russia26 maggio200425 giugno2004
Saint Kitts e Nevis21 maggio2004 A20 giugno2004
Saint Vincent e Grenadine29 ottobre201028 novembre2010
San Marino20 luglio201019 agosto2010
São Tomé e Príncipe12 aprile2006 A12 maggio2006
Seicelle22 giugno200422 luglio2004
Senegal27 ottobre200328 gennaio2004
Serbia6 settembre200128 gennaio2004
Sierra Leone12 agosto201411 settembre2014
Siria*8 aprile20098 maggio2009
Slovacchia**21 settembre200421 ottobre2004
Slovenia**21 maggio200420 giugno2004
Spagna**1° marzo200228 gennaio2004
Stati Uniti*3 novembre20053 dicembre2005
Sudafrica*20 febbraio200421 marzo2004
Sudan*9 ottobre20188 novembre2018
Suriname25 maggio2007 A24 giugno2007
Svezia**6 settembre20066 ottobre2006
Svizzera27 ottobre200626 novembre2006
Tagikistan8 luglio2002 A28 gennaio2004
Tanzania24 maggio200623 giugno2006
Timor–Leste9 novembre2009 A9 dicembre2009
Togo28 settembre201028 ottobre2010
Trinidad e Tobago6 novembre20076 dicembre2007
Tunisia*14 luglio200328 gennaio2004
Turchia25 marzo200328 gennaio2004
Turkmenistan28 marzo2005 A27 aprile2005
Ucraina*21 maggio200420 giugno2004
Uganda27 marzo202426 aprile2024
Ungheria**22 dicembre200621 gennaio2007
Unione europea*6 settembre20066 ottobre2006
Uruguay4 marzo20053 aprile2005
Venezuela*19 aprile200519 maggio2005
Zambia24 aprile2005 A24 maggio2005
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le * del campo d’applicazione qui sopra non comprendono le notifiche concernenti le autorità designate dagli Stati Parte ai sensi dell’art. 8 cpv. 6. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU):http://treaties.un.orgoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Il Prot. non si applica alle Isole Faeröer e alla Groenlandia.
b Il Prot. non vale per Tokelau.
c Per il Regno in Europa.
La Svizzera ha designato:Ufficio svizzero della navigazione marittimaElisabethenstrasse 33casella postale4010 BasileaTel. +41 (0)58 467 11 20quale autorità ai sensi del paragrafo 6 dell’articolo 8 del presente Protocollo.

Footnotes

  1. Art.1 cpv.1 lett. c del DF del 23 giu. 2006 (RU 2006 5859).

  2. RS 0.311.54

  3. RS 0.191.02

  4. RS 0.142.30

  5. RS 0.142.301

  6. RS 0.193.501

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