Convenzione internazionale per la lotta contro la falsificazione delle monete

0.311.51Multilateral International Treaty1 apr 1949

Conchiusa a Ginevra il 20 aprile 1929
Approvata dall’Assemblea federale il 5 ottobre 19482
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 dicembre 1948
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1949

(Stato 31  marzo 2016)

Sua Maestà il Re d’Albania; il Presidente del Reich germanico; il Presidente
degli Stati Uniti d’America; il Presidente federale della Repubblica d’Austria;
Sua Maestà il Re del Belgio; Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Territori britannici d’oltre mare, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re
di Bulgaria; il Presidente del Governo nazionale della Repubblica cinese;
il Presidente della Repubblica di Colombia; il Presidente della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica di Polonia,
per la Città libera di Danzica; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica francese; il Presidente della Repubblica greca; Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno di Ungheria; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo; Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco; Sua Maestà il Re di Norvegia;
il Presidente della Repubblica di Panama; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi;
il Presidente della Repubblica di Polonia; il Presidente della Repubblica portoghese; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni;
il Comitato centrale esecutivo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti;
il Consiglio federale svizzero; il Presidente della Repubblica cecoslovacca,

Animati dal desiderio di prendere sempre più efficaci provvedimenti per prevenire e punire la falsificazione delle monete hanno nominato come loro Plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno
convenuto le disposizioni seguenti:

Parte prima

Art. 1

Le Alte Parti contraenti riconoscono che le norme contenute nella prima parte della presente Convenzione sono, nelle attuali circostanze, il mezzo più efficace per prevenire e punire i delitti per falsificazione di monete.

Art. 2

Per «moneta», nel senso della presente Convenzione, s’intende tanto la carta moneta, comprese le banconote, quanto la moneta metallica, che abbiano corso in virtù d’una legge.

Art. 3

Sarà punito conformemente alle prescrizioni generali del diritto penale:3

  1. chi falsifica od altera moneta in modo fraudolento, quali che siano i mezzi impiegati;
  2. chi fraudolentemente mette in circolazione moneta falsa od alterata;
  3. chi introduce nel paese, riceve o si procura moneta falsa od alterata, che riconosce come tale, nell’intento di metterla in circolazione;
  4. chi tenta di commettere queste infrazioni o vi partecipa intenzionalmente;
  5. chi fraudolentemente fabbrica, riceve o si procura strumenti od altri oggetti destinati per la loro stessa natura alla falsificazione o all’alterazione di monete.
Art. 4

Se i fatti previsti dall’articolo 3 sono commessi in differenti paesi essi devono essere considerati come singole infrazioni.

Art. 5

Nell’applicazione delle disposizioni penali contro i fatti previsti dall’articolo 3 non è fatta distinzione tra moneta del paese e moneta estera; questa disposizione non può essere soggetta a nessuna condizione di reciprocità legale o convenzionale.4

Art. 6

I paesi che ammettono il principio della recidiva internazionale riconoscono, nelle condizioni previste dalle loro rispettive legislazioni, come generatrici di una siffatta recidiva le condanne pronunciate all’estero in conseguenza di uno dei fatti indicati nell’articolo 3.

Art. 7

Per quanto la costituzione delle parti civili sia ammessa dalla legislazione interna, le parti civili straniere, compresa eventualmente l’Alta Parte contraente la cui moneta è stata falsificata, devono poter esercitare tutti i diritti conferiti agli indigeni dalle leggi del paese dove il caso è giudicato.

Art. 8

Gli attinenti dei paesi che non ammettono il principio dell’estradizione dei loro propri cittadini, che rientrano in patria dopo essersi resi colpevoli dei fatti indicati nell’articolo 3, devono essere puniti come se il fatto fosse stato commesso nel loro paese di origine, e ciò anche nel caso in cui il colpevole avesse acquistato la sua nazionalità dopo aver commesso l’infrazione.5

Questa disposizione non è applicabile qualora, in analoghe circostanze, non si possa accordare l’estradizione di uno straniero.

Art. 9

Gli stranieri che hanno commesso all’estero i fatti previsti dall’articolo 3 e che si trovano in territorio d’un paese la cui legislazione interna ammette, come norma generale, il principio del perseguimento di infrazioni commesse all’estero, devono essere puniti come se il fatto fosse stato commesso nel territorio di questo paese.

L’obbligo del perseguimento penale è subordinato alla condizione che sia stata domandata l’estradizione e che il paese richiesto non possa, consegnare l’incolpato per una ragione che non abbia nessun rapporto con il fatto.

Art. 10

I fatti previsti dall’articolo 3 sono compresi di diritto come casi d’estradizione in ogni trattato d’estradizione concluso o da concludere tra le differenti Alte Parti contraenti.

Le Alte Parti contraenti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato oppure ad una condizione di reciprocità, riconoscono già sin d’ora i fatti previsti dall’articolo 3 come casi di estradizione tra di loro.

L’estradizione sarà accordata conformemente al diritto del paese richiesto.

Art. 11

Le monete false, nonché gli strumenti e gli altri oggetti indicati nell’articolo 3, n° 5, devono essere sequestrati e confiscati. Dopo la confisca, queste monete, questi strumenti e questi oggetti devono essere consegnati, se ne è fatta domanda, sia al governo, sia alla banca di emissione delle monete di cui si tratta, eccettuati i documenti giustificativi per i quali la legge del paese dove ha avuto luogo il perseguimento prescrive che siano custoditi negli archivi criminali, ed i modelli originali annullati la cui trasmissione all’ufficio centrale indicato nell’articolo 12 sia considerata inutile. Ad ogni modo tutti questi oggetti devono essere posti fuori uso.6

Art. 12

In ogni paese le indagini in materia di falsificazione delle monete devono, nei limiti della legislazione nazionale, essere organizzate da un ufficio centrale.7

Detto ufficio deve tenersi in stretto contatto:

  1. con gli enti di emissione;
  2. con le autorità di polizia nell’interno del proprio paese;
  3. con gli uffici centrali degli altri paesi.

Esso deve accentrare in ogni paese le indicazioni atte ad agevolare le indagini, la prevenzione e la repressione della falsificazione delle monete.

Art. 13

Gli uffici centrali dei differenti paesi devono corrispondere direttamente tra di loro.

Art. 14

Ogni ufficio centrale deve mandare agli uffici centrali degli altri paesi, entro i limiti che reputa opportuni, una collezione dei modelli originali annullati delle monete del proprio paese.

Entro gli stessi limiti, esso deve notificare regolarmente agli uffici centrali esteri, fornendo loro tutte le informazioni necessarie:

  1. le nuove emissioni di monete del proprio paese;
  2. il ritiro e la prescrizione di monete.

Tranne per i casi di interesse puramente locale, ogni ufficio centrale deve notificare agli uffici centrali esteri, entro i limiti che reputa opportuni:

  1. Le scoperte di monete false. La denuncia di falsificazione di banconote o di biglietti di Stato deve essere accompagnata da una descrizione tecnica dei falsi fornita esclusivamente dall’ente di emissione i cui biglietti sono stati falsificati; deve parimente essere trasmesso una riproduzione fotografica o, se possibile, un esemplare della banconota falsa. In caso d’urgenza possono essere trasmessi agli uffici centrali interessati, in via confidenziale, un avvertimento e una descrizione sommaria emanati dalle autorità di polizia, restando impregiudicate la denuncia e la descrizione tecnica di cui sopra;
  2. Le ricerche, i perseguimenti, gli arresti, le condanne e le espulsioni di falsari, come pure i loro eventuali spostamenti e tutte le indicazioni utili, segnatamente i connotati, le impronte digitali e fotografie di falsari;
  3. Le scoperte particolareggiate di fabbricazione, indicando se le stesse hanno reso possibile il sequestro integrale dei falsi messi in circolazione.
Art. 15

Nell’intento di assicurare, di perfezionare e di promuovere la diretta collaborazione internazionale in materia di prevenzione e di repressione della falsificazione delle monete, i rappresentanti degli uffici centrali delle Alte Parti contraenti devono tenere, di tanto in tanto, delle conferenze alle quali parteciperanno i rappresentanti delle banche di emissione e delle autorità centrali interessate. L’oggetto di una di queste conferenze potrà essere l’organizzazione ed il controllo di un ufficio centrale internazionale di informazioni.

Art. 16

La trasmissione di richieste d’assistenza giudiziaria relative alle infrazioni previste dall’articolo 3 sarà fatta:

  1. preferibilmente mediante comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie, dato il caso, per il tramite degli uffici centrali;
  2. mediante corrispondenza diretta dei ministri della Giustizia dei due paesi, oppure da parte dell’autorità del paese richiedente direttamente al ministero della Giustizia del paese richiesto;
  3. per il tramite dell’agente diplomatico o consolare del paese richiedente nel paese richiesto; questo agente manderà la richiesta d’assistenza giudiziaria direttamente all’autorità giudiziaria competente oppure a quella indicata dal governo del paese richiesto, e riceverà direttamente da questa autorità i documenti comprovanti il disbrigo della domanda.

Nei casi a) e c) sarà sempre trasmessa contemporaneamente all’autorità superiore del paese richiesto copia della domanda d’assistenza giudiziaria.

Salvo accordo contrario, la richiesta d’assistenza giudiziaria deve essere redatta nella lingua dell’autorità richiedente; il paese richiesto ha tuttavia la facoltà di domandarne una traduzione nella propria lingua e certificata conforme dall’autorità richiedente.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti renderà noto mediante comunicazione indirizzata ad ognuna delle altre Alte Parti contraenti il modo o i modi di trasmissione di cui sopra che intende ammettere per le richieste di assistenza giudiziaria.

Fino a quando un’Alta Parte contraente farà una siffatta comunicazione, sarà mantenuta la sua attuale procedura in materia di richiesta d’assistenza giudiziaria.

Per il disbrigo di richieste d’assistenza giudiziaria non potranno essere riscosse altre tasse o spese se non quelle di perizia.

Nulla nel presente articolo potrà essere interpretato come un impegno da parte delle Alte Parti contraenti ad ammettere, per quanto concerne la produzione delle prove in materia di repressione, una derogazione alla loro legge.

Art. 17

La partecipazione di una Alta Parte contraente alla presente Convenzione non deve essere interpretata come pregiudicante il suo atteggiamento di fronte al problema generale della competenza in materia di giurisdizione penale come questione di diritto internazionale.

Art. 18

La presente Convenzione non tocca il principio secondo il quale i fatti previsti dall’articolo 3 devono in ogni paese, senza che mai sia loro assicurata l’impunità, essere qualificati, perseguiti e giudicati conformemente alle norme generali della sua legislazione interna.

Parte seconda

Art. 19

Le Alte Parti contraenti convengono di mandare per decisione alla Corte permanente di Giustizia internazionale8qualora, non fosse possibile risolverle con trattative dirette, tutte le controversie che potessero sorgere tra loro circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione. Nel caso in cui le Alte Parti contraenti tra le quali sorgesse una controversia, o una di esse, non fossero Parti del Protocollo del 16 dicembre 19209relativo alla Corte permanente di Giustizia internazionale10, detta controversia verrà sottoposta, secondo il loro desiderio e conformemente alle disposizioni costituzionali di ciascuna di esse, sia alla Corte permanente di Giustizia internazionale11, sia a un tribunale arbitrale costituito in conformità della Convenzione del 18 ottobre 190712per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, sia a qualsiasi altro tribunale arbitrale.

Art. 20

La presente Convenzione, i cui testi francese e inglese fanno parimente fede, porterà la data d’oggi; fino al 31 dicembre 1929 essa potrà essere firmata in nome di ciascun Membro della Società delle Nazioni e di ciascun Stato non membro rappresentato alla Conferenza in cui è stata elaborata la presente Convenzione o al quale il Consiglio della Società delle Nazioni trasmetterà un esemplare di detta Convenzione.

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno trasmessi al Segretariato generale della Società delle Nazioni che ne notificherà il ricevimento a tutti i Membri della Società come pure agli Stati non membri di cui al capoverso precedente.

Art. 21

A contare dal 1° gennaio 1930 potrà accedere alla presente Convenzione ogni Membro della Società delle Nazioni o ciascun Stato non membro di cui all’articolo 20, che non abbia firmato il presente accordo.

Gli strumenti d’accessione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni13, che ne notificherà il ricevimento a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri di cui al detto articolo.

Art. 22

I paesi disposti a ratificare la Convenzione conformemente al secondo capoverso dell’articolo 20, oppure ad accedervi in virtù dell’articolo 21, ma che desiderano essere autorizzati ad applicare con riserve la Convenzione, potranno comunicare la loro intenzione al Segretario generale della Società delle Nazioni14. Quest’ultimo parteciperà immediatamente dette riserve a tutte le Alte Parti contraenti a nome delle quali sarà stato deposto un istrumento di ratificazione o d’accessione, chiedendo loro se abbiano eventuali obiezioni da presentare. Se, entro sei mesi a contare da detta comunicazione, nessuna Alta Parte contraente ha sollevato obiezioni, la partecipazione alla Convenzione del paese che aveva presentato una riserva sarà considerata dalle altre Alte Parti contraenti come accettata con detta riserva.

Art. 23

La ratificazione da parte di un’Alta Parte contraente oppure la sua accessione alla presente Convenzione implica che la sua legislazione e la sua organizzazione siano conformi alle disposizioni della Convenzione.

Art. 24

Salvo dichiarazione contraria di un’Alta Parte contraente all’atto della firma, della ratificazione o dell’accessione, le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle colonie, ai territori d’oltre mare, protettorati o territori sotto sovranità o mandato.

Tuttavia, le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di accedere alla Convenzione, conformemente alle condizioni previste dagli articoli 21 e 23, per le loro colonie, i territori d’oltre mare, protettorati o territori sotto sovranità o mandato. Esse si riservano parimente il diritto di disdirla separatamente, in conformità delle disposizioni dell’articolo 27.

Art. 25

La presente Convenzione entrerà in vigore soltanto dopo che cinque Membri della Società delle Nazioni o Stati non membri l’abbiano ratificata o vi abbiano acceduto. La data dell’entrata in vigore sarà il novantesimo giorno dopo il ricevimento da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni della quinta ratificazione o accessione.

Art. 26

Ogni ratificazione o accessione posteriore all’entrata in vigore della Convenzione conformemente all’articolo 25, avrà effetto a contare dal novantesimo giorno dopo il suo ricevimento da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni15.

Art. 27

La presente Convenzione potrà essere disdetta da ogni Membro della Società delle Nazioni o da ogni Stato non membro, mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale della Società delle Nazioni16, il quale ne informerà tutti i Membri della Società e gli Stati non membri previsti dall’articolo 20. La disdetta avrà effetto un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni17; essa farà stato soltanto per l’Alta Parte che l’ha presentata.

Art. 28

Il Segretario generale della Società delle Nazioni registra la presente Convenzione il giorno della sua entrata in vigore.

In fede di che, i Plenipotenziari sopra indicati hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il venti aprile millenovecentoventinove, in un solo esemplare che resterà depositato nell’archivio del Segretariato della Società delle Nazioni) e di cui le copie certificate conformi saranno rilasciate a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri di cui all’articolo 20.(Seguono le firme)

I. Interpretazioni

All’atto della firma della Convenzione in data odierna, i sottoscritti Plenipotenziari dichiarano di accettare le seguenti interpretazioni delle disposizioni della Convenzione.

Resta inteso:

1.  Che l’applicazione su di una banconota di un bollo falsificato grazie al quale essa diventa valida in un determinato paese costituisce una falsificazione della banconota stessa.

2.  Che la Convenzione non tocca il diritto delle Alte Parti contraenti di regolare, nella loro legislazione interna e secondo il loro libero apprezzamento, le condizioni per l’attenuazione della pena, per l’impunità e per la rinuncia all’azione penale, nonché il diritto di grazia e d’amnistia.

3.  Che le disposizioni previste dall’articolo 4 non implicano nessuna modificazione delle prescrizioni interne che fissano le pene in caso di concorso d’infrazioni. Esse non impediscono che l’individuo, falsario e nel contempo spacciatore, sia perseguito soltanto come falsario.

4.  Che le Alte Parti contraenti sono tenute al disbrigo delle domande d’assistenza giudiziaria soltanto nei limiti previsti dalla loro legislazione nazionale.

II. Riserve

Le Alte Parti contraenti che formulano le riserve qui appresso vi subordinano l’accettazione della Convenzione da parte loro; la loro partecipazione, con queste riserve, è accettata dalle altre Parti contraenti.

1.  Il Governo dell’India formula la riserva che l’articolo 9 non è applicabile all’India, poiché in detto paese non spetta al potere legislativo di sancire le prescrizioni legali previste nell’articolo sopra indicato.

2.  In attesa del risultato dei negoziati concernenti l’abolizione della giurisdizione consolare esistente attualmente ancora a favore dei cittadini di determinate Potenze, il GovernoCinese non è in grado di accettare l’articolo 10, che contiene l’impegno generale per un governo di concedere l’estradizione di uno straniero accusato da un terzo Stato di falsificazione di monete.

3.  Per quanto concerne le disposizioni previste dall’articolo 20, la delegazione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti si riserva per il suo Governo la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di mandare lo strumento di ratificazione a un altro Stato firmatario, affinché quest’ultimo ne trasmetta copia al Segretario generale della Società delle Nazioni perché lo notifichi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

III. Dichiarazioni

Svizzera

All’atto della firma della Convenzione, il rappresentante della Svizzera ha fatto la seguente dichiarazione: «Il Consiglio federale svizzero, non potendo assumersi nessun impegno per quanto concerne le disposizioni penali della Convenzione prima che sia risolto affermativamente il problema dell’introduzione in Svizzera di un Codice penale unico18, fa osservare che la ratificazione della Convenzione non potrà aver luogo entro un termine determinato. «Tuttavia, il Consiglio federale svizzero è disposto ad eseguire, nei limiti della sua autorità, le disposizioni amministrative della Convenzione non appena essa entrerà in vigore, conformemente all’articolo 25».

Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti

All’atto della firma della Convenzione, il rappresentante dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti ha fatto la seguente dichiarazione: «La delegazione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti, pur accettando le disposizioni dell’articolo 19, dichiara che il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti non intende ricorrere, per quanto lo concerne, alla giurisdizione della Corte permanente di Giustizia internazionale. Per quanto concerne la disposizione del medesimo articolo, secondo la quale le controversie che non potrebbero essere appianate mediante trattative dirette, sarebbero sottoposte a qualsiasi altra procedura arbitrale che non sia quella della Corte permanente di Giustizia internazionale, la delegazione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti dichiara espressamente che l’accettazione di questa disposizione non dovrà essere interpretata come una modificazione dell’opinione del Governo dell’Unione circa il problema dell’arbitrato come mezzo di soluzione di controversie fra Stati».

Il presente Protocollo per quanto esso crei impegni tra le Alte Parti contraenti, avrà la stessa forza, validità, e durata della Convenzione conchiusa in data odierna e della quale deve essere considerato come parte integrante.

In fede di che, i sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce al presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il venti aprile millenovecentoventinove, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Segretariato della Società delle Nazioni19; copia certificata conforme sarà rilasciata a tutti i Membri della Società delle Nazioni ed a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Algeria*17 marzo1965 A15 giugno1965
Andorra*3 ottobre2007 A1° gennaio2008
Australia5 gennaio1982 A5 aprile1982
Austria25 giugno193123 settembre1931
Bahamas9 luglio1975 S10 luglio1973
Belarus*23 agosto2001 S25 dicembre1991
Belgio6 giugno19324 settembre1932
Benin17 marzo1966 A15 giugno1966
Bosnia ed Erzegovina27 aprile2009 A26 luglio2009
Brasile1° luglio1938 A29 settembre1938
Bulgaria22 maggio193022 febbraio1931
Burkina Faso8 dicembre1964 A8 marzo1965
Ceca, Repubblica9 febbraio1996 S1° gennaio1993
Cipro10 giugno1965 A8 settembre1965
Città del Vaticano1° marzo1965 A30 maggio1965
Colombia9 giugno19327 settembre1932
Côte d'Ivoire23 maggio1964 A23 agosto1964
Croazia30 dicembre2003 S8 ottobre1991
Cuba13 giugno193311 settembre1933
Danimarca19 febbraio19311° gennaio1933
Ecuador25 settembre1937 A24 dicembre1937
Egitto15 luglio1957 A13 ottobre1957
Estonia30 agosto1930 A22 febbraio1931
Figi25 marzo1971 S10 ottobre1970
Filippine*5 maggio1971 A3 agosto1971
Finlandia25 settembre1936 A24 dicembre1936
Francia28 marzo195826 giugno1958
Gabon11 agosto1964 A9 novembre1964
Georgia20 luglio2000 A18 ottobre2000
Germania3 ottobre19331° gennaio1934
Ghana9 luglio1964 A7 ottobre1964
Grecia19 maggio193117 agosto1931
Indonesia*3 agosto1982 A1° novembre1982
Iraq14 maggio1965 A12 agosto1965
Irlanda24 luglio1934 A22 ottobre1934
Israele10 febbraio1965 A11 maggio1965
Italia27 dicembre193526 marzo1936
Kazakistan22 dicembre2010 A22 marzo2011
Kenya10 novembre1977 A8 febbraio1978
Kuwait9 dicembre1968 A9 marzo1969
Lettonia22 luglio1939 A20 ottobre1939
Libano6 ottobre1966 A4 gennaio1967
Liberia16 settembre2005 A15 dicembre2005
Lituania2 aprile2004 A1° luglio2004
Lussemburgo*14 marzo200212 giugno2002
Macedonia7 marzo2005 S17 novembre1991
Malawi18 novembre1965 A16 febbraio1966
Malaysia*4 luglio1972 A2 ottobre1972
Mali6 gennaio1970 A6 aprile1970
Malta17 novembre2015 A15 febbraio2016
Marocco*4 maggio1976 A2 agosto1976
Maurizio18 luglio196912 marzo1969
Messico30 marzo1936 A28 giugno1936
Monaco21 ottobre193119 gennaio1932
Montenegro15 dicembre2015 A14 marzo2016
Niger5 maggio1969 A3 agosto1969
Norvegia*16 marzo193114 giugno1931
Paesi Bassi30 aprile193229 luglio1932
Aruba22 marzo195420 giugno1954
Curaçao22 marzo195420 giugno1954
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
22 marzo195420 giugno1954
Sint Maartena22 marzo195420 giugno1954
Perù11 maggio1970 A9 agosto1970
Polonia15 giugno193413 settembre1934
Portogallo18 settembre193022 febbraio1931
Regno Unito28 luglio195926 ottobre1959
Anguilla13 ottobre1960 A11 gennaio1961
Antigua e Barbuda13 ottobre1960 A11 gennaio1961
Bermuda13 ottobre1960 A11 gennaio1961
Isole Falkland13 ottobre1960 A11 gennaio1961
Isole Vergini britanniche13 ottobre1960 A11 gennaio1961
Montserrat13 ottobre1960 A11 gennaio1961
Romania7 marzo19395 giugno1939
Russia13 luglio193111 ottobre1931
Salomone, Isole3 settembre19817 luglio1978
San Marino18 ottobre1967 A16 gennaio1968
Senegal25 agosto1965 A23 novembre1965
Serbia18 marzo2016 S27 aprile1992
Singapore12 febbraio1979 S9 agosto1965
Siria14 agosto1964 S20 giugno1959
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia9 maggio2006 S25 giugno1991
Spagna28 aprile193022 febbraio1931
Sri Lanka2 giugno1967 A31 agosto1967
Sudafrica29 agosto1967 A27 novembre1967
Svezia15 marzo2001 A13 giugno2001
Svizzera30 dicembre19481° aprile1949
Thailandia6 giugno1963 A4 settembre1963
Togo3 ottobre1978 A1° gennaio1979
Turchia21 gennaio1937 A21 aprile1937
Uganda15 aprile1965 A14 luglio1965
Ungheria14 giugno193312 settembre1933
Zimbabwe1° dicembre1998 S18 aprile1980
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU.
Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. Dal testo originale francese.

  2. RU 1949 II 1103

  3. Vedi gli art. 240 a 244 CP (RS 311.0 ).

  4. Vedi l’art. 250 CP (RS 311.0 ).

  5. Vedi l’art. 7 CP (RS 311.0 ).

  6. Vedi gli art. 69 e 249 CP (RS 311.0 ).

  7. L’Ufficio federale di polizia è stato designato come Ufficio centrale agli effetti del presente articolo (art. 2 del DF del 5 ott. 1948 – RU 1949 II 1103); la designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

  8. La Corte permanente di giustizia internazionale è stata sciolta con Risoluzione dell’Assemblea della Società delle Nazioni del 18 apr. 1946 (FF 1946 II 1227 ediz. ted. e 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte internazionale di giustizia (RS 0.120 art. 92 a 96).

  9. [RU 37 877]

  10. La Corte permanente di giustizia internazionale è stata sciolta con Risoluzione dell’Assemblea della Società delle Nazioni del 18 apr. 1946 (FF 1946 II 1227 ediz. ted. e 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte internazionale di giustizia (RS 0.120 art. 92 a 96).

  11. La Corte permanente di giustizia internazionale è stata sciolta con Risoluzione dell’Assemblea della Società delle Nazioni del 18 apr. 1946 (FF 1946 II 1227 ediz. ted. e 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte internazionale di giustizia (RS 0.120 art. 92 a 96).

  12. RS 0.193.212

  13. Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

  14. Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

  15. Vedi la nota all’art. 21.

  16. Vedi la nota all’art. 21.

  17. Vedi la nota all’art. 21.

  18. Il Codice penale svizzero è entrato in vigore il 1° gen. 1942.

  19. Vedi la nota all’art. 21 della conv.

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