Accordo internazionale per reprimere la diffusione delle pubblicazioni oscene

0.311.41Multilateral International Treaty15 set 1911

Conchiuso a Parigi il 4 maggio 1910
Approvato dall’Assemblea federale il 28 giugno 1910
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 15 marzo 1911
Entrato in vigore per la Svizzera il 15 settembre 1911

(Stato 11  maggio 2017)

I Governi degli Stati qui appresso indicati,

desiderosi a un modo di agevolare, nei limiti delle loro legislazioni rispettive, la comunicazione reciproca d’informazioni per la scoperta e la repressione di delitti concernenti le Pubblicazioni oscene, hanno risolto di conchiudere a tale scopo un Accordo, e hanno perciò nominato i loro Plenipotenziari, i quali si sono adunati in Conferenza a Parigi, dal 18 aprile al 4 maggio 1910, e

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

Ciascuno dei Governi contraenti si obbliga a stabilire o a designare un’autorità incaricata: 1° di raccogliere tutte le informazioni che possono agevolare la scoperta e la repressione degli atti costituenti una contravvenzione alla loro legislazione interna in materia di scritti, disegni, figure od oggetti osceni, e i cui elementi costitutivi hanno un carattere internazionale; 2° di fornire tutte le informazioni atte ad impedire l’importazione delle pubblicazioni od oggetti di cui al paragrafo precedente, nonché di assicurarne o sollecitarne il sequestro: il tutto entro i limiti della legislazione interna; 3° di comunicare le leggi già emanate o che fossero in seguito emanate nei loro Stati, sulla materia che forma l’oggetto del presente Accordo.

I Governi contraenti si notificheranno scambievolmente, per mezzo del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’autorità istituita o designata2in conformità del presente articolo.3

Art. 2

L’autorità designata nell’articolo 1, avrà il diritto di corrispondere direttamente coll’autorità congenere istituita in ciascuno degli altri Stati contraenti.

Art. 3

L’autorità designata nell’articolo 1 dovrà, se la legislazione interna del suo paese non vi si oppone, comunicare alle autorità congeneri di tutti gli altri Stati contraenti gli estratti delle condanne pronunciate nel detto paese per le contravvenzioni contemplate dall’articolo l.

Art. 4

Gli Stati che non hanno sottoscritto il presente Accordo sono ammessi ad accedervi. A tale scopo essi faranno conoscere la loro intenzione mediante un atto che sarà depositato nell’Archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati contraenti e a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, notificando loro al tempo stesso la data del deposito.

Sei mesi dopo questa data l’Accordo entrerà in vigore in tutto il territorio dello Stato aderente, che diverrà per tal modo Stato contraente.

Art. 5

Il presente Accordo entrerà in vigore sei mesi dopo il giorno del deposito delle ratificazioni.

Nel caso che uno degli Stati contraenti lo denunziasse, la denunzia non avrebbe effetto che in confronto di questo Stato.

La denunzia sarà notificata mediante un atto depositato nell’Archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati contraenti e a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificando loro ad un tempo la data del deposito.4

Dodici mesi dopo questa data, l’Accordo cesserà d’essere in vigore in tutto il territorio dello Stato che l’avrà denunziato.

Art. 6

Il presente Accordo sarà ratificato, e le ratificazioni saranno depositate in Parigi tosto che sei degli Stati contraenti saranno in grado di farlo.

Di ogni deposito di ratificazioni sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata in via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 7

Se uno Stato contraente desidera che il presente Accordo sia messo in vigore in una o varie delle sue colonie, possedimenti o giurisdizioni consolari, esso notificherà questa sua intenzione per mezzo di un atto che sarà depositato nell’archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati contraenti e a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e li avviserà al tempo stesso della data del deposito.5

Dopo sei mesi da questa data l’Accordo entrerà in vigore nelle colonie, possedimenti e giurisdizioni consolari indicati nell’atto di notificazione.

La denunzia dell’Accordo da parte di uno degli Stati contraenti per una o varie delle sue colonie, possedimenti o giurisdizioni consolari seguirà nelle forme e condizioni stabilite dal primo capoverso di questo articolo. Essa avrà vigore dopo dodici mesi dal giorno in cui l’atto di denunzia sarà stato depositato nell’Archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.6

Art. 8

Il presente Accordo, che porterà la data del 4 maggio 1910, potrà essere sottoscritto in Parigi sino al 31 luglio successivo, dai Plenipotenziari degli Stati rappresentati alla Conferenza per la repressione della diffusione delle Pubblicazioni oscene.

Fatto in Parigi, addì quattro maggio millenovecentodieci, in un solo esemplare, di cui una copia conforme sarà consegnata a ciascuno dei Governi firmatari.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afganistana10 maggio193710 maggio1937
Albania13 ottobre1924 A13 ottobre1924
Argentina3 ottobre1936
Australia12 aprile191212 ottobre1912
Isola di Norfolk29 giugno193529 giugno1935
Austria24 aprile191224 ottobre1912
Belarus8 settembre1998 S25 dicembre1991
Belgio15 marzo191115 settembre1911
Brasile3 giugno19243 dicembre1924
Bulgaria18 maggio1923 A18 novembre1923
Cambogiaa30 marzo1959 A30 marzo1959
Canada11 settembre191111 marzo1912
Ceca, Repubblica30 dicembre1993 S1° gennaio1993
Cina22 febbraio1926 A24 febbraio1926
Hong Kongb10 giugno19971° luglio1997
Cipro16 maggio1963 S16 agosto1960
Colombiaa8 novembre1934 A8 novembre1934
Congo (Kinshasa)31 maggio1962 S30 giugno1960
Cubaa20 settembre1934 A20 settembre1934
Danimarca8 aprile19118 ottobre1911
Egitto29 ottobre1924 A29 ottobre1924
El Salvadora2 luglio1937 A2 luglio1937
Figi1° novembre1971 S10 ottobre1970
Finlandia14 agosto1923 A14 febbraio1924
Francia15 marzo191115 settembre1911
Germania15 marzo191115 settembre1911
Ghana7 aprile1958 S5 marzo1957
Giamaicaa30 luglio1964 S6 agosto1962
Giapponea13 maggio1936 A13 maggio1936
Giordaniaa11 maggio1959 A11 maggio1959
Greciaa9 ottobre1929 A9 ottobre1929
Guatemalaa25 ottobre1933 A25 ottobre1933
Haitia26 agosto1953 A26 agosto1953
India1° ottobre1913 A1° aprile1914
Irana28 settembre1932 A28 settembre1932
Iraq26 aprile1929 A26 aprile1929
Irlanda15 settembre1930 A15 settembre1930
Islanda26 luglio1912 A26 gennaio1913
Italia15 marzo191115 settembre1911
Lesotho28 novembre1975 S4 ottobre1966
Lettonia7 ottobre1925 A7 ottobre1925
Liberia16 settembre2005 A16 marzo2006
Lussemburgo16 maggio1911 A16 novembre1911
Madagascar10 aprile1963 A10 ottobre1963
Malawi22 luglio1965 A22 luglio1965
Malaysia31 agosto1957 S31 agosto1957
Malta24 marzo1967 S21 settembre1964
Maurizio18 luglio1969 S12 marzo1968
Messicoa9 gennaio1948 A9 gennaio1948
Monaco11 maggio1925 A11 maggio1925
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Myanmara13 maggio1949 A13 maggio1949
Nigeria26 giugno1961 S1° ottobre1960
Norvegia3 gennaio1912 A3 luglio1912
Nuova Zelanda3 gennaio1912 A3 luglio1912
Paesi Bassi8 giugno19128 dicembre1912
Aruba18 novembre192118 maggio1922
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
18 novembre192118 maggio1922
Pakistan12 novembre1947 A12 novembre1947
Paraguaya21 ottobre1933 A21 ottobre1933
Perù15 settembre1924 A
Polonia19 gennaio1921 A19 luglio1921
Portogallo6 ottobre19116 aprile1912
Regno Unito15 marzo191115 settembre1911
Bermuda3 gennaio1913 A3 luglio1913
Gibilterra3 gennaio1913 A3 luglio1913
Isole Falkland3 gennaio1913 A3 luglio1913
Isole Sotto Vento3 gennaio1913 A3 luglio1913
Isole del Vento (Grenada,
S. Vincenzo e Grenadine, Santa Lucia, Dominica)
3 gennaio1913 A3 luglio1913
Sant’Elena3 gennaio19133 luglio1913
Romania7 giugno1926 A7 giugno1926
Russia15 dicembre191115 giugno1912
Salomone, Isole3 settembre1981 S7 luglio1978
San Marino21 aprile1926 A21 aprile1926
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Sierra Leone13 marzo1962 S27 aprile1961
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Spagna15 marzo191115 settembre1911
Sri Lanka3 gennaio19133 luglio1913
Stati Uniti15 marzo191115 settembre1911
Sudafrica8 novembre1911 A8 maggio1912
Svizzera15 marzo191115 settembre1911
Tanzania28 novembre1962 A28 novembre1962
Thailandia14 settembre1923 A14 marzo1924
Trinidad e Tobago11 aprile1966 S31 agosto1962
Turchiaa12 settembre192912 settembre1929
Ungheria24 aprile191224 ottobre1912
Zambia1° novembre1974 S24 ottobre1964
Zimbabwe1° dicembre1998 S18 aprile1980
aÈ parte del presente accordo in seguito all’adesione alla Conv. del 12 set. 1923
(RS 0.311.42 art. X cpv. 1).
bDal 3 lug. 1913 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

Footnotes

  1. Dal testo originale francese.

  2. L’Ufficio federale di polizia dirige gli uffici centrali incaricati dell’esecuzione del presente accordo (art. 9 cpv. 2 lett. d dell’O del 17 nov. 1999 sull’organizzazione del DFGP –RS 172.213.1 ).

  3. Nuovo testo giusta l’all. al Prot. d’em. del 3 dic. 1948, in vigore dal 2 feb. 1950 (RU 1950 I 250).

  4. Nuovo testo giusta l’all. al Prot. d’em. del 3 dic. 1948, in vigore dal 2 feb. 1950 (RU 1950 1250).

  5. Nuovo testo giusta l’all. al Prot. d’em. del 3 dic. 1948, in vigore dal 2 feb. 1950 (RU 1950 I 250).

  6. Nuovo testo giusta l’all. al Prot. d’em. del 3 dic. 1948, in vigore dal 2 feb. 1950 (RU 1950 I 250).