Accordo addizionale concernente l’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù

0.311.371Multilateral International Treaty28 lug 1964

Conchiuso a Ginevra il 7 settembre 1956

Approvato dall’Assemblea federale il 17 giugno 19641

Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 28 luglio 1964

Entrato in vigore per la Svizzera il 28 luglio 1964

(Stato 22  settembre 2021)

Preambolo

Gli Stati partecipanti al presente Accordo,

considerando che la libertà è un diritto che ogni essere umano acquista alla nascita;

coscienti che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nella Carta2la fede nella dignità e nel valore della persona umana;

considerando che la dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, proclamata
dall’Assemblea generale un ideale da conseguirsi da ogni popolo e nazione, stabilisce che nessuno può essere tenuto in schiavitù e che la schiavitù e la tratta degli schiavi sono vietati in qualunque forma;

riconoscendo che dopo la conclusione della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 19263concernente la schiavitù, intesa ad abolire la schiavitù e la tratta degli schiavi, sono stati compiuti nuovi progressi su questo cammino;

tenendo conto della convenzione del 19304sul lavoro forzato e di quanto la Organizzazione internazionale del Lavoro ha fatto successivamente circa il lavoro forzato obbligatorio;

riscontrato per altro che la schiavitù, la tratta degli schiavi e le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù non sono ancora rimosse in ogni regione del mondo;

avendo quindi risolto doversi aggiungere alla Convenzione del 1926, tuttora in vigore, un accordo addizionale destinato ad accrescere gli sforzi nazionali, non meno che internazionali, per abolire la schiavitù, la tratta degli schiavi e le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù,

hanno convenuto quanto segue:

Parte 1 Istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù

Art. 1

Ogni Stato partecipante al presente Accordo prende in via amministrativa, o altrimenti, tutte le misure attuabili e necessarie per ottenere progressivamente e quanto prima l’abolizione completa o l’abbandono delle istituzioni e pratiche seguenti, laddove sussistano, siano o no considerate nella definizione di schiavitù di cui all’articolo 1 della Convenzione, firmata a Ginevra il 25 settembre 1926, concernente la schiavitù:

  1. la servitù per debiti, ossia lo stato o la condizione di chi, essendo debitore, si è obbligato a fornire, a garanzia d’un debito, i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora l’equo valore di questi servizi non sia
    destinato all’estinzione del debito o se la durata degli stessi non sia determinata oppure la loro natura non sia definita;
  2. la servitù della gleba, ossia la condizione di chiunque sia tenuto dalla legge, dall’uso o da un accordo a vivere e lavorare su terra altrui e a fornire a tale persona, con o senza compenso, determinati servizi senza poter mutare il proprio stato;
  3. ogni istituzione o pratica secondo la quale:

(i) una donna, cui non spetti il diritto di sottrarsene, sia promessa o data in matrimonio mediante compenso in denaro o in natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a qualsiasi altra persona o altro gruppo di persone;

(ii) il marito di una donna, la famiglia o il clan dello stesso abbiano il diritto di cederla a un terzo mediante compenso o altrimenti;

(iii) la moglie, morto il marito, sia trasmissibile per successione a un’altra persona;

d. ogni istituzione o pratica secondo la quale un fanciullo o un adolescente
minore di diciotto anni sia, dai genitori o da uno di essi o dal tutore, consegnato a un terzo, con o senza pagamento, perché ne adoperi la persona o il lavoro.

Art. 2

Allo scopo di mettere fine alle istituzioni e pratiche di cui all’articolo 1, lettera c, gli Stati partecipanti si obbligano a stabilire, ove occorra, un’età minima adeguata per il matrimonio, a promuovere l’impiego d’una procedura che permetta all’uno e all’altro dei futuri coniugi la libera espressione del loro consenso al matrimonio davanti a un’autorità civile o religiosa competente, e a promuovere la registrazione dei matrimoni.

Parte II Tratta degli schiavi

Art. 3
  1. Il trasporto o il tentativo di trasporto di schiavi da un paese a un altro, qualunque sia il mezzo, o la complicità in tali atti costituirà un’infrazione penale della legge degli Stati partecipanti all’Accordo e le persone riconosciute colpevoli della stessa saranno suscettivi di pene molto rigorose.

    1. Gli Stati partecipanti prenderanno ogni misura efficace per impedire che le navi e gli aeromobili autorizzati a battere la loro bandiera trasportino schiavi e per punire le persone colpevoli di tali atti o colpevoli di impiegare a tale scopo la bandiera nazionale.
    2. Gli Stati partecipanti prenderanno ogni misura efficace ad assicurare che i loro porti, aerodromi e coste non siano impiegati per il trasporto di schiavi.
  2. Gli Stati partecipanti all’Accordo si scambieranno informazioni allo scopo d’assicurare il coordinamento pratico dei provvedimenti da essi presi nella lotta contro la tratta degli schiavi e s’informeranno scambievolmente di ogni caso di tratta degli schiavi e di ogni tentativo d’infrazione di questo genere di cui abbiano conoscenza.

Art. 4

Ogni schiavo che si rifugi a bordo d’una nave d’uno Stato partecipante al presente Accordo sarà liberoipso facto .

Parte III Schiavitù e istituzioni pratiche analoghe alla schiavitù

Art. 5

In un paese dove la schiavitù o le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù non siano affatto abolite o tralasciate, la mutilazione, la stigmatizzazione o altra marcatura di persona schiava o di condizione servile, per indicarne la condizione, infliggerle un castigo e per qualsiasi altro motivo, oppure la complicità in tali atti, costituirà un’infrazione penale della legge degli Stati partecipanti all’Accordo e le persone riconosciute colpevoli saranno suscettive di pena.

Art. 6
  1. L’inschiavimento o l’istigazione d’una persona ad alienare la propria libertà, o quella di persona a lei subordinata, affinché si faccia schiava, costituirà un’infrazione penale della legge degli Stati partecipanti al presente Accordo e le persone riconosciute colpevoli saranno suscettive di pena; ciò varrà parimente per la partecipazione a un’intesa a tale scopo, il tentativo e la complicità.
  2. Salve restando le disposizioni di cui al capoverso introduttivo dell’articolo 1, le disposizioni del numero 1 del presente articolo s’applicheranno parimente all’istigazione d’una persona a mettersi, o a mettere una persona a lei subordinata, in condizione servile risultante da un’istituzione o pratica menzionata nell’articolo l; ciò varrà parimente per la partecipazione a una intesa a tale scopo, il tentativo e la complicità.

Parte IV Definizioni

Art. 7

Ai fini del presente Accordo:

  1. La «schiavitù» come è definita nella convenzione del 1926 concernente la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi, e lo «schiavo» è l’individuo che ha tale stato o condizione;
  2. la «persona di condizione servile» è quella posta nello stato o nella condizione risultante da un’istituzione o pratica menzionata nell’articolo 1 del presente Accordo;
  3. la «tratta degli schiavi» designa e comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di persona per inschiavirla; ogni atto d’acquisto d’uno schiavo per venderlo o barattarlo; ogni atto di cessione mediante vendita o baratto d’una persona acquistata per venderla o barattarla e, in generale, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi, qualunque sia il mezzo impiegato per il
    trasporto.

Parte V Cooperazione fra gli Stati partecipanti e comunicazione di informazioni

Art. 8
  1. Gli Stati partecipanti all’Accordo si obbligano a prestarsi vicendevole aiuto e a cooperare con l’Organizzazione delle Nazioni Unite nell’applicazione delle disposizioni che precedono.
  2. Le parti si obbligano a comunicare al Segretario generale delle Nazioni Unite la copia di ogni legge, regolamento e risoluzione amministrativa dati o messi in vigore per attuare le disposizioni del presente Accordo.
  3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunicherà alle parti e al Consiglio economico e sociale le informazioni ricevute in conformità del paragrafo 2, come elemento di documentazione per ogni dibattito cui il consiglio procederà allo scopo di fare nuove raccomandazioni intese ad abolire la schiavitù, la tratta degli schiavi o le istituzioni e pratiche considerate nell’Accordo.

Parte VI Disposizioni finali

Art. 9

Al presente Accordo non è ammessa alcuna riserva.

Art. 10

Ogni controversia fra gli Stati partecipanti all’Accordo relativa alla interpretazione o all’applicazione dello stesso, che non sia composta mediante negoziato, sarà sottoposta, a richiesta di una delle parti in conflitto, alla Corte internazionale di Giustizia, salvo che esse non stabiliscano un altro mezzo di composizione.

Art. 11
  1. Il presente Accordo sarà aperto, fino al 1° luglio 1957, alla firma di tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite o d’una istituzione specializzata. Esso sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati firmatari e aderenti.
  2. Dopo il 1° luglio 1957, l’Accordo sarà aperto all’adesione di ogni Stato Membro delle Nazioni Unite o d’una istituzione specializzata, oppure di ogni altro Stato che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite inviti ad aderirvi. La adesione avverrà mediante il deposito d’uno strumento formale presso il Segretario generale delle
    Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati firmatari e aderenti.
Art. 12
  1. Il presente Accordo si applicherà a tutti i territori non autonomi, sotto tutela,
    coloniali e altri territori non metropolitani che uno Stato partecipante rappresenti nell’ambito internazionale; la parte interessata dovrà, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2, dichiarare, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione all’Accordo, il o i territori non metropolitani cui esso s’applicheràipso facto per
    effetto della firma, ratificazione o adesione.
  2. Ove in virtù delle leggi o pratiche costituzionali della parte o del territorio non metropolitano occorra un precedente consenso di questo, la parte s’adoprerà per
    ottenere, nel termine di dodici mesi dal giorno dalla sua firma, il consenso necessario del territorio non metropolitano e, ottenuto che l’abbia, lo notificherà al Segretario generale. L’Accordo s’applicherà al territorio o ai territori designati nella notificazione, dal giorno in cui il Segretario generale l’avrà ricevuta.
  3. Decorsi i dodici mesi menzionati nel paragrafo precedente, le parti interessate informeranno il Segretario generale sui risultati delle consultazioni con i territori non metropolitani di cui curano le relazioni internazionali, i quali non abbiano consentito all’applicazione del presente Accordo.
Art. 13
  1. L’Accordo entrerà in vigore il giorno in cui due Stati ne saranno divenuti parte.
  2. Successivamente, esso entrerà in vigore, per ogni Stato e territorio, il giorno del deposito dello strumento di ratificazione o d’adesione dello Stato stesso o della
    notificazione d’applicazione a tale territorio.
Art. 14
  1. L’applicazione del presente Accordo sarà ripartita in periodi consecutivi di tre anni, di cui il primo comincerà il giorno dell’entrata in vigore dello stesso conformemente all’articolo 13 paragrafo 1.
  2. Ogni Stato partecipante potrà disdire il presente Accordo almeno sei mesi prima del decorso di ciascun periodo triennale, mediante notificazione al Segretario generale. Questo informerà della stessa e del giorno in cui l’ha ricevuta le altre parti.
  3. La disdetta avrà effetto al termine del periodo triennale in corso.
  4. Se, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, il presente Accordo sarà reso applicabile a un territorio non metropolitano di una parte, questa potrà, con il consenso dello stesso, notificare successivamente e in ogni momento, al Segretario generale delle Nazioni Unite, che l’Accordo è disdetto per quel territorio. La disdetta avrà effetto un anno dopo il giorno in cui la notificazione sarà giunta al Segretario generale, che informerà della stessa e del giorno in cui l’ha ricevuta le altre parti.
Art. 15

Il presente Accordo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato nell’archivio della Segreteria delle Nazioni Unite. Il Segretario generale ne stenderà delle copie certificate conformi per comunicarle agli Stati partecipanti all’Accordo e a ogni altro Stato Membro delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo nei giorni indicati accanto alle loro firme.Fatto nell’Ufficio europeo delle Nazioni Unite, a Ginevra, il sette settembre millenovecentocinquantasei.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan16 novembre1966 A16 novembre1966
Albania6 novembre1958 A6 novembre1958
Algeria31 ottobre1963 A31 ottobre1963
Antigua e Barbuda25 ottobre1988 S1° novembre1981
Arabia Saudita5 luglio1973 A5 luglio1973
Argentina13 agosto1964 A13 agosto1964
Australia6 gennaio19586 gennaio1958
Tutti i territori non autonomi, sotto tutela ed altri territori non metropolitani che l’Australia rappresenta sul piano internazionale6 gennaio19586 gennaio1958
Austria7 ottobre1963 A7 ottobre1963
Azerbaigian16 agosto1996 A16 agosto1996
Bahamas10 giugno1976 S10 luglio1973
Bahrein*27 marzo1990 A27 marzo1990
Bangladesh5 febbraio1985 A5 febbraio1985
Barbados9 agosto1972 S30 novembre1966
Belarus5 giugno19575 giugno1957
Belgio13 dicembre196213 dicembre1962
Bolivia6 ottobre1983 A6 ottobre1983
Bosnia e Erzegovina1° settembre1993 S6 marzo1992
Brasile6 gennaio1966 A6 gennaio1966
Bulgaria21 agosto195821 agosto1958
Cambogia12 giugno1957 A12 giugno1957
Camerun27 giugno1984 A27 giugno1984
Canada10 gennaio196310 gennaio1963
Ceca, Repubblica22 febbraio1993 S1° gennaio1993
Cile20 giugno1995 A20 giugno1995
Cina
Hong Konga10 giugno19971° luglio1997
Macaob13 dicembre199920 dicembre1999
Cipro11 maggio1962 S16 agosto1960
Congo (Brazzaville)25 agosto1977 A25 agosto1977
Congo (Kinshasa)28 febbraio1975 A28 febbraio1975
Côte d’Ivoire10 dicembre1970 A10 dicembre1970
Croazia12 ottobre1992 S8 ottobre1991
Cuba21 agosto196321 agosto1963
Danimarca24 aprile195824 aprile1958
Dominica17 agosto1994 S3 novembre1978
Dominicana, Repubblica31 ottobre1962 A31 ottobre1962
Ecuador29 marzo1960 A29 marzo1960
Emirati Arabi Uniti17 aprile1958 A17 aprile1958
Etiopia21 gennaio1969 A21 gennaio1969
Figi12 giugno1972 S10 ottobre1970
Filippine17 novembre1964 A17 novembre1964
Finlandia1° aprile1959 A1° aprile1959
Francia26 maggio196426 maggio1964
Tutti i territori della Repubblica francese26 maggio196426 maggio1964
Germania14 gennaio195914 gennaio1959
Ghana3 maggio1963 A3 maggio1963
Giamaica30 luglio1964 S6 agosto1962
Gibuti21 marzo1979 A21 marzo1979
Giordania27 settembre1957 A27 settembre1957
Grecia13 dicembre197213 dicembre1972
Guatemala11 novembre198311 novembre1983
Guinea14 marzo1977 A14 marzo1977
Haiti12 febbraio195812 febbraio1958
India23 giugno196023 giugno1960
Iran30 dicembre1959 A30 dicembre1959
Iraq30 settembre196330 settembre1963
Irlanda18 settembre1961 A18 settembre1961
Islanda17 novembre1965 A17 novembre1965
Israele*23 ottobre195723 ottobre1957
Italia12 febbraio195812 febbraio1958
Kazakistan1° maggio2008 A1° maggio2008
Kirghizistan5 settembre1997 A5 settembre1997
Kuwait18 gennaio1963 A18 gennaio1963
Laos9 settembre1957 A9 settembre1957
Lesotho4 novembre1974 S4 ottobre1966
Lettonia14 aprile1992 A14 aprile1992
Libia16 maggio1989 A16 maggio1989
Lussemburgo1° maggio19671° maggio1967
Macedonia del Nord18 gennaio1994 S17 novembre1991
Madagascar29 febbraio1972 A29 febbraio1972
Malawi2 agosto1965 A2 agosto1965
Malaysia18 novembre1957 A18 novembre1957
Mali2 febbraio1973 A2 febbraio1973
Malta3 gennaio1966 S21 settembre1964
Marocco11 maggio1959 A11 maggio1959
Mauritania6 giugno1986 A6 giugno1986
Maurizio18 luglio1969 S12 marzo1968
Messico30 giugno195930 giugno1959
Mongolia20 dicembre1968 A20 dicembre1968
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Nepal7 gennaio1963 A7 gennaio1963
Nicaragua14 gennaio1986 A14 gennaio1986
Niger22 luglio1963 A22 luglio1963
Nigeria26 giugno1961 S1° ottobre1960
Norvegia3 maggio19603 maggio1960
Nuova Zelanda26 aprile1962 A26 aprile1962
Isole Cook26 aprile196226 aprile1962
Niue26 aprile196226 aprile1962
Tokelau26 aprile196226 aprile1962
Paesi Bassi3 dicembre19573 dicembre1957
Arubac3 dicembre19573 dicembre1957
Curaçao3 dicembre19573 dicembre1957
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)3 dicembre19573 dicembre1957
Sint Maarten3 dicembre19573 dicembre1957
Pakistan20 marzo195820 marzo1958
Palestina22 marzo2018 A22 marzo2018
Paraguay27 settembre2007 A27 settembre2007
Polonia10 gennaio196310 gennaio1963
Portogallo10 agosto195910 agosto1959
Regno Unito30 aprile195730 aprile1957
Bermuda6 settembre19576 settembre1957
Gibilterra6 settembre19576 settembre1957
Isola di Man30 aprile195730 aprile1957
Isole del Canale30 aprile195730 aprile1957
Isole Falkland6 settembre19576 settembre1957
San Cristoforo e Nevis (Saint-Kitts e Nevis)6 settembre19576 settembre1957
Sant’Elena6 settembre19576 settembre1957
Rep. Centrafricana30 dicembre1970 A30 dicembre1970
Romania13 novembre195713 novembre1957
Ruanda4 ottobre2006 A4 ottobre2006
Russia12 aprile195730 aprile1957
Saint Lucia14 febbraio1990 S22 febbraio1979
Saint Vincent e Grenadine9 novembre1981 A9 novembre1981
Salomone, Isole3 settembre1981 S7 luglio1978
San Marino29 agosto196729 agosto1967
Seicelle5 maggio1992 A5 maggio1992
Senegal19 luglio1979 A19 luglio1979
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Sierra Leone13 marzo1962 S27 aprile1961
Singapore28 marzo1972 S9 agosto1965
Siria17 aprile1958 A17 aprile1958
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia6 luglio1992 S25 giugno1991
Spagna21 novembre1967 A21 novembre1967
Sri Lanka21 marzo195821 marzo1958
Stati Uniti*6 dicembre1967 A6 dicembre1967
Tutti i territori di cui gli Stati Uniti garantiscono le relazioni
internazionali
6 dicembre19676 dicembre1967
Sudan9 settembre19579 settembre1957
Suriname12 ottobre1979 S25 novembre1975
Svezia28 ottobre1959 A28 ottobre1959
Svizzera28 luglio1964 A28 luglio1964
Taiwan (Taipei cinese)28 maggio195928 maggio1959
Tanzania28 novembre1962 A28 novembre1962
Togo8 luglio1980 A8 luglio1980
Trinidad e Tobago11 aprile1966 S31 agosto1962
Tunisia15 luglio1966 A15 luglio1966
Turchia17 luglio196417 luglio1964
Turkmenistan1° maggio1997 A1° maggio1997
Ucraina3 dicembre19583 dicembre1958
Uganda12 agosto1964 A12 agosto1964
Ungheria26 febbraio195826 febbraio1958
Uruguay7 giugno2001 A7 giugno2001
Zambia26 marzo1973 S24 ottobre1964
Zimbabwe1° dicembre1998 S18 aprile1980
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in francese ed in inglese si possono consultare sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): https://treaties.un.org/ o richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dal 6 set. 1957 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1999, la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.
b Dal 27 apr. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.
c Il 1° gen. 1986 l’isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l’autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.
Dichiarazioni giusta l’articolo 12 dell’accordo addizionale
Estensione aDichiarazioniEntrata in vigore
Australia
Tutti i territori non autonomi, sotto tutela ed altri territori non metropolitani che l’Australia rappresenta sul piano internazionale
6 gennaio19586 gennaio1958
Francia
Tutti i territori della Repubblica (Francia metropolitana, dipartimenti e territori d’oltre mare)
26 maggio196426 maggio1964
Nuova Zelanda
Isole Cook (compresa Nioué) e le Isole Tokelau
26 aprile196226 aprile1962
Paesi Bassi
Antille olandesi
3 dicembre19573 dicembre1957
Regno Unito
Isole anglo‑normande,
Isola di Man
30 aprile195730 aprile1957
Bermuda, Brunei,
Isole Falkland, Gibilterra,
Belize, Hong‑Kong, Montserrat, Saint‑Kitts e Nevis, Sant’Elena, Isole Vergini
6 settembre19576 settembre1957
Tonga18 ottobre195718 ottobre1957
Stati Uniti
Tutti i territori di cui gli Stati Uniti garantiscono le relazioni internazionali
6 dicembre19676 dicembre1967

Footnotes

  1. RU 1965 137

  2. RS 0.120

  3. RS 0.311.37

  4. RS 0.822.713.9

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