Convenzione concernente la schiavitù

0.311.37Multilateral International Treaty1 nov 1930

Conchiusa a Ginevra il 25 settembre 1926
Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 19301
Istrumento di adesione depositato dalla Svizzera il 1° novembre 1930
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1930

(Stato 31 marzo 2017)

L’Albania, l’Austria, il Belgio, l’Impero Britannico, il Canada, il Commonwealth d’Australia, l’Unione Sudafricana, il Dominio della Nuova Zelanda e l’India, la Bulgaria, la Cina, la Colombia, Cuba, la Danimarca, l’Estonia, l’Etiopia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l’Italia, la Lettonia, la Liberia, la Lituania, la Norvegia, il Panama, i Paesi Bassi, la Persia, la Polonia, il Portogallo, la Rumenia, il Regno dei Serbi Croati e Sloveni, la Spagna, la Svezia, la Cecoslovacchia e l’Uruguay,

considerando che i firmatari dell’atto generale della conferenza di Bruxelles del 1889–1890 si sono dichiarati egualmente animati dalla ferma intenzione di porre fine al traffico degli schiavi in Africa;

considerando che i firmatari della convenzione di Saint‑Germain‑en‑Laye del 1919, che ha per oggetto la revisione dell’atto generale di Berlino del 1885, e dell’atto generale della dichiarazione di Bruxelles del 1890, hanno affermato la loro intenzione di attuare la soppressione completa della schiavitù, sotto ogni forma, e della tratta degli schiavi per terra e per mare;

prendendo in considerazione il rapporto della commissione temporanea della schiavitù, nominata dal consiglio della Società delle Nazioni il 12 giugno 1924;

animati dal desiderio di completare l’opera attuata grazie all’atto di Bruxelles e di trovare il modo di dar effetto pratico, nel mondo intero, alle intenzioni espresse, in quanto concerne la tratta degli schiavi e la schiavitù, dai firmatari della convenzione di Saint‑Germain‑en‑Laye, e riconoscendo che è necessario concludere a questo scopo degli accordi più particolareggiati di quelli che figurano in tale convenzione;

reputando, inoltre, che sia necessario d’impedire che il lavoro forzato conduca a condizioni analoghe a quelle della schiavitù,

hanno risolto di conchiudere una convenzione ed hanno a ciò designato i loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, sono addivenuti alle seguenti disposizioni:

Art. 1

Ai fini della presente convenzione rimane convenuto che: 1° la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi; 2° la tratta degli schiavi comprende qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione d’un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o cambio di uno schiavo acquistato per essere venduto o cambiato, così come, in generale, qualunque atto di commercio o di trasporto di schiavi.

Art. 2

Le alte parti contraenti s’impegnano, in quanto non abbiano già preso i provvedimenti necessari, ed ognuna per quanto concerna i territori posti sotto la sua sovranità, giurisdizione, protezione, signorìa o tutela:

  1. a prevenire e reprimere la tratta degli schiavi;
  2. a proseguire la soppressione completa della schiavitù sotto tutte le sue forme, in modo progressivo ed al più presto possibile.
Art. 3

Le alte parti contraenti s’impegnano a prendere tutti i provvedimenti utili a prevenire e reprimere l’imbarco, lo sbarco ed il trasporto degli schiavi nelle loro acque territoriali, come in generale su tutte le navi inalberanti le loro rispettive bandiere.

Le alte parti contraenti s’impegnano a negoziare, al più presto possibile, una convenzione generale sulla tratta degli schiavi che dia loro diritti ed imponga loro obblighi simili a quelli previsti nella convenzione del 17 giugno 19252concernente il commercio internazionale delle armi (art. 12, 20, 21, 22, 23, 24 e paragrafi 3, 4, 5 della sezione II dell’allegato II), con riserva dei necessari adattamenti, rimanendo inteso che questa convenzione generale non porrà le navi (anche di piccolo tonnellaggio) di nessuna delle alte parti contraenti in una posizione diversa da quella delle navi delle altre alte parti contraenti.

Resta parimente inteso che tanto prima quanto dopo l’entrata in vigore della detta convenzione generale, le alte parti contraenti conservano la massima libertà di concludere tra loro, senza tuttavia derogare ai principi del precedente capoverso, quegli accordi particolari che, a motivo della loro speciale situazione, sembrassero loro convenienti per giungere il più prontamente che sia possibile alla soppressione completa della tratta.

Art. 4

Le alte parti contraenti si presteranno mutua assistenza per conseguire la soppressione della schiavitù e della tratta degli schiavi.3

Art. 5

Le alte parti contraenti riconoscono che il ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio può avere gravi conseguenze e si impegnano, ognuna per quanto concerna i territori soggetti alla sua sovranità, giurisdizione, protezione, signorìa o tutela, a prendere i provvedimenti atti ad evitare che il lavoro forzato od obbligatorio conduca a condizioni analoghe alla schiavitù.

Resta inteso: 1° che, con riserva delle disposizioni transitorie enunciate al paragrafo 2 qui sotto, il lavoro forzato od obbligatorio non può essere richiesto se non per fini pubblici; 2° che, nei territori nei quali il lavoro forzato od obbligatorio, per fini che non siano pubblici, esiste tuttora, le alte parti contraenti si sforzeranno di porvi progressivamente fine, al più presto possibile, e che, fino a tanto che questo lavoro forzato od obbligatorio esisterà, esso non sarà usato che a titolo eccezionale, verso rimunerazione adeguata ed alla condizione che un cambiamento del luogo abituale di residenza non possa essere imposto: 3° e che, in ogni caso, le autorità centrali competenti del territorio interessato assumeranno la responsabilità dell’uso del lavoro forzato od obbligatorio.

Art. 6

Le alte parti contraenti, la cui legislazione non fosse fin d’ora sufficiente per reprimere le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti emanati allo scopo di dare effetto ai fini della presente convenzione, si impegnano di prendere i necessari provvedimenti perché queste infrazioni siano punite con pene severe.

Art. 7

Le alte parti contraenti s’impegnano a comunicarsi tra loro ed a comunicare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite4le leggi ed i regolamenti che emaneranno per applicare le stipulazioni della presente convenzione.

Art. 8

Le alte parti contraenti convengono che tutti i conflitti che potessero sorgere tra loro circa l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione, se non potranno essere risolti mediante negoziati diretti, saranno deferiti per la decisione alla Corte internazionale di Giustizia5. Se gli Stati tra i quali sorge un conflitto, od uno di essi, non fosse parte nello Statuto della Corte internazionale di Giustizia67, il conflitto verrà sottoposto, a loro gradimento ed in conformità delle regole costituzionali di ognuno di essi, od alla Corte internazionale di Giustizia8, od a un tribunale arbitrale costituito in conformità della convenzione del 18 ottobre 19079per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, oppure a qualunque altro tribunale arbitrale.

Art. 9

Ognuna delle alte parti contraenti può dichiarare, tanto al momento della firma, quanto al momento della sua ratifica od adesione, che, per quanto concerne l’applicazione delle stipulazioni della presente convenzione o di talune di esse, la sua accettazione non vincola sia l’insieme, sia tali o tali altri dei territori soggetti alla sua sovranità, giurisdizione, protezione, signorìa o tutela, e può successivamente aderire separatamente, in tutto od in parte, in nome di uno qualunque di essi.

Art. 10

Se accadesse che una delle alte parti contraenti volesse disdire la presente convenzione, la disdetta dovrà essere notificata per iscritto al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite10, che comunicherà immediatamente una copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre alte parti contraenti, facendo loro sapere la data alla quale egli l’ha ricevuta.

La disdetta non avrà effetto che nei confronti dello Stato che l’avrà notificata, e cioè un anno dopo che la notificazione ne sarà pervenuta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite11.

La disdetta potrà parimente essere data separatamente per qualsiasi territorio posto sotto la sua sovranità, giurisdizione, protezione, signorìa o tutela.

Art. 11

La presente convenzione, che porterà la data d’oggi ed i cui testi francese ed inglese faranno parimente fede, resterà aperta fino al 1° aprile 1927 per la firma degli Stati membri della Società delle Nazioni.

La presente convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati compresi gli Stati non membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, ai quali il Segretario generale avrà trasmesso una copia certificata conforme della convenzione.12

L’adesione avviene mediante il deposito di uno strumento formale presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa tutti gli Stati che fanno parte della convenzione e tutti gli altri Stati contemplati nel presente articolo e comunicherà loro la data del deposito di ciascuno strumento di adesione.13

Art. 12

La presente convenzione sarà ratificata e gli atti della ratificazione saranno depositati presso l’ufficio del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite14, che ne darà notizia alle alte parti contraenti.

La convenzione produrrà i suoi effetti per ogni Stato dalla data del deposito della sua ratificazione od adesione.

In fede di che, i plenipotenziari hanno apposto alla presente convenzione la loro firma.Fatto a Ginevra, il venticinque settembre millenovecentoventisei, in un solo esemplare, che resterà depositato presso gli archivi della Società delle Nazioni15, ed una copia certificata conforme sarà trasmessa ad ogni Stato firmatario.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan9 novembre1935 A9 novembre1935
Albania2 luglio1957 A2 luglio1957
Algeria20 novembre1963 A20 novembre1963
Antigua e Barbuda25 ottobre1988 S1° novembre1981
Arabia Saudita5 luglio1973 A5 luglio1973
Australia18 giugno192718 giugno1927
Austria19 agosto192719 agosto1927
Azerbaigian16 agosto1996 A16 agosto1996
Bahamas10 giugno1976 S10 luglio1973
Bahrein*27 marzo1990 A27 marzo1990
Bangladesh7 gennaio1985 A7 gennaio1985
Barbados22 luglio197630 novembre1966
Belarus13 settembre1956 A13 settembre1956
Belgio23 settembre192723 settembre1927
Benin4 aprile1962 S1° agosto1960
Bolivia6 ottobre1983 A6 ottobre1983
Bosnia e Erzegovina1° settembre1993 S6 marzo1992
Brasile6 gennaio1966 A6 gennaio1966
Bulgaria9 marzo19279 marzo1927
Camerun7 marzo1962 S1° gennaio1960
Canada6 agosto19286 agosto1928
Ceca, Repubblica22 febbraio1993 S1° gennaio1993
Cile20 giugno1995 A20 giugno1995
Cina
Hong Konga10 giugno19971° luglio1997
Macaob19 ottobre199920 dicembre1999
Cipro21 aprile1986 S16 agosto1960
Congo (Brazzaville)15 ottobre1962 S15 agosto1960
Côte d’Ivoire8 dicembre1961 S7 agosto1960
Croazia12 ottobre1992 S8 ottobre1991
Cuba6 luglio19316 luglio1931
Danimarca17 maggio192717 maggio1927
Dominica17 agosto1994 S3 novembre1978
Ecuador26 marzo1928 A26 marzo1928
Egitto25 gennaio1928 A25 gennaio1928
Estonia16 maggio192916 maggio1929
Etiopia21 gennaio196921 gennaio1969
Figi12 giugno1972 S10 ottobre1970
Filippine12 luglio1955 A12 luglio1955
Finlandia29 settembre192729 settembre1927
Francia28 marzo193128 marzo1931
Germania12 marzo192912 marzo1929
Ghana3 maggio1963 S5 marzo1957
Giamaica30 luglio1964 S6 agosto1962
Giordania5 maggio1959 A5 maggio1959
Grecia4 luglio19304 luglio1930
Guatemala11 novembre1983 A11 novembre1983
Guinea30 marzo1962 S2 ottobre1958
Haiti3 settembre1927 A3 settembre1927
India18 giugno192718 giugno1927
Iraq18 gennaio1929 A18 gennaio1929
Irlanda18 luglio1930 A18 luglio1930
Israele**6 gennaio1955 A6 gennaio1955
Italia25 agosto192825 agosto1928
Kazakistan1° maggio2008 A1° maggio2008
Kirghizistan5 settembre1997 A5 settembre1997
Kuwait28 maggio1963 A28 maggio1963
Lesotho4 novembre1974 S4 ottobre1966
Libano25 giugno1931 A25 giugno1931
Liberia17 maggio193017 maggio1930
Libia14 febbraio1957 A14 febbraio1957
Macedonia18 gennaio1994 S17 settembre1991
Madagascar12 febbraio1964 A12 febbraio1964
Malawi2 agosto1965 A2 agosto1965
Mali2 febbraio1973 S22 settembre1960
Malta3 gennaio196621 settembre1964
Marocco11 maggio195611 maggio1956
Mauritania6 giugno1986 A6 giugno1986
Maurizio18 luglio1969 S12 marzo1968
Messico8 settembre1934 A8 settembre1934
Monaco17 gennaio1928 A17 gennaio1928
Mongolia20 dicembre1968 A20 dicembre1968
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Myanmar18 giugno192718 giugno1927
Nepal7 gennaio1963 A7 gennaio1963
Nicaragua3 ottobre1927 A3 ottobre1927
Niger25 agosto1961 S3 agosto1960
Nigeria26 giugno1961 S1° ottobre1960
Norvegia10 settembre192710 settembre1927
Nuova Zelanda18 giugno192718 giugno1927
Paesi Bassi7 gennaio19287 gennaio1928
Aruba7 gennaio19287 gennaio1928
Curaçao7 gennaio19287 gennaio1928
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
7 gennaio19287 gennaio1928
Sint Maarten7 gennaio19287 gennaio1928
Pakistan30 settembre1955 A30 settembre1955
Papua Nuova Guinea27 gennaio1982 A27 gennaio1982
Paraguay27 settembre2007 A27 settembre2007
Polonia17 settembre193017 settembre1930
Portogallo4 ottobre19274 ottobre1927
Regno Unito18 giugno192718 giugno1927
Rep. Centrafricana4 settembre1962 S13 agosto1960
Romania22 giugno193122 giugno1931
Russia8 agosto1956 A8 agosto1956
Saint Lucia14 febbraio1990 S22 febbraio1979
Saint Vincent e Grenadine9 novembre1981 A9 novembre1981
Salomone, Isole3 settembre1981 S7 luglio1978
Seicelle5 maggio1992 A5 maggio1992
Senegal2 maggio1963 S20 giugno1960
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Sierra Leone13 marzo1962 S27 aprile1961
Siria25 giugno1931 A25 giugno1931
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Spagna12 settembre192712 settembre1927
Sri Lanka21 marzo1958 A21 marzo1958
Stati Uniti21 marzo1929 A21 marzo1929
Sudafrica18 giugno192718 luglio1927
Sudan9 settembre1957 S1° gennaio1956
Suriname12 ottobre1979 S25 novembre1975
Svezia17 dicembre192717 dicembre1927
Svizzera1° novembre1930 A1° novembre1930
Tanzania28 novembre1962 A28 novembre1962
Togo27 febbraio1962 S27 aprile1960
Trinidad e Tobago11 aprile1966 S31 agosto1962
Tunisia15 luglio1966 A15 luglio1966
Turchia24 luglio1933 A24 luglio1933
Turkmenistan1° maggio1997 A1° maggio1997
Ucraina27 gennaio1959 A27 gennaio1959
Uganda12 agosto1964 A12 agosto1964
Ungheria17 febbraio1933 A17 febbraio1933
Uruguay7 giugno2001 A7 giugno2001
Vietnam14 agosto1956 A14 agosto1956
Yemen (Aden)9 febbraio1987 A9 febbraio1987
Zambia26 marzo1973 S24 ottobre1964
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU):http://treaties.un.org> Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. b Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 1° dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

Footnotes

  1. RU 46 723

  2. Questa Conv. non è mai entrata in vigore.

  3. Per l’assistenza giudiziaria fra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America, vedi l’art. 36 della LF del 3 ott. 1975 relativa al Trattato concluso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale (RS 351.93 ).

  4. Nuovo testo giusta il Prot. d’emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).

  5. Nuovo testo giusta il Prot. d’emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).

  6. Nuovo testo giusta il Prot. d’emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).

  7. RS 0.193.501

  8. Nuovo testo giusta il Prot. d’emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).

  9. RS 0.193.212

  10. Nuovo testo giusta il Prot. d’emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).

  11. RS 0.193.501

  12. Nuovo testo giusta il Prot. d’emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).

  13. Nuovo testo giusta il Prot. d’emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).

  14. Nuovo testo giusta il Prot. d’emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).

  15. Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).