Convenzione concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni

0.311.34Multilateral International Treaty15 set 1934

Conchiusa a Ginevra l’11 ottobre 1933
Approvata dall’Assemblea federale il 13 giugno 19341
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 17 luglio 1934
Entrata in vigore per la Svizzera il 15 settembre 1934

(Stato 4 novembre 2016)

Sua Maestà il Re dell’Albania; il Presidente del Reich Germanico; il Presidente federale della Repubblica Austriaca; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re della Gran Bretagna, dell’Irlanda e dei Domini britannici d’oltre mare, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re dei Bulgari; il Presidente della Repubblica del Cile; il Presidente del Governo Nazionale della Repubblica Cinese; il Presidente della Repubblica di Polonia, per la Città libera di Danzica; il Presidente della Repubblica Spagnuola; il Presidente della Repubblica Francese; il Presidente della Repubblica Ellenica; Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno d’Ungheria; il Presidente della Repubblica di Lettonia; il Presidente della Repubblica di Lituania; Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco; Sua Maestà il Re di Norvegia; il Presidente della Repubblica di Panama; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica di Polonia; il Presidente della Repubblica Portoghese; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; il Presidente della Repubblica Cecoslovacca; Sua Maestà il Re di Jugoslavia,

animati dal desiderio di dare la maggior efficacia possibile alla repressione della tratta delle donne e dei fanciulli;

presa conoscenza delle raccomandazioni contenute nel rapporto presentato al Consiglio della Società delle Nazioni dal Comitato contro la tratta delle donne e dei fanciulli sui lavori della dodicesima sessione;

avendo risolto di completare, con una convenzione nuova, l’Accordo del 18 maggio 19042e le Convenzioni del 4 maggio 19103e del 30 settembre 19214, concernenti la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli,

hanno designato a questo scopo come loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

Chiunque, allo scopo di favorire l’altrui libidine, arruola, rapisce o svia, anche col suo consenso, una donna o una giovane maggiorenne per trarla alla prostituzione in un altro paese, dev’essere punito, anche se i vari atti che sono elementi costitutivi del reato siano stati commessi in diversi paesi.5

È punibile anche il tentativo. Lo stesso dicasi, nei limiti legali, degli atti preparatori.

Nel senso del presente articolo, l’espressione «paese» comprende le colonie ed i protettorati dell’Alta Parte contraente interessata, come pure i territori sotto la sua sovranità e quelli per i quali le è stato affidato un mandato.

Art. 2

Le Alte Parti contraenti la cui legislazione attualmente non basti per reprimere i reati previsti nell’articolo precedente, si impegnano a prendere i provvedimenti necessari, affinché questi reati siano puniti secondo la loro gravità.

Art. 3

Per ogni individuo dell’uno o dell’altro sesso che abbia commesso o tentato di commettere uno dei reati previsti nella presente Convenzione o nelle Convenzioni del 19106e 19217concernenti la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, le Alte Parti contraenti si impegnano, allorché i fatti che costituiscono gli elementi del reato sono stati o dovevano essere attuati in diversi paesi, a comunicarsi le informazioni seguenti (o informazioni analoghe consentite dalle leggi o dai regolamenti interni):

  1. le sentenze di condanna con tutte le altre informazioni utili che potessero essere ottenute sul delinquente, per esempio, i dati dello stato civile, i connotati, le impronte digitali, la fotografia, il casellario giudiziario, le indicazioni sul modo di agire, ecc.;
  2. l’indicazione delle misure di respingimento al confine o di espulsione di cui fosse stato oggetto.

Questi documenti e informazioni saranno mandati direttamente e senza indugio alle autorità dei paesi interessati, per ciascun caso particolare, dalle autorità designate conformemente all’articolo 1 dell’Accordo conchiuso a Parigi il 18 maggio 19048. Quest’invio avrà luogo, per quanto possibile, in tutti i casi di accertamento di reato, di condanna, di respingimento al confine o di espulsione.

Art. 4

Se fra le Alte Parti contraenti dovesse sorgere una divergenza qualsiasi circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione o delle Convenzioni del 19109e 192110, e se questa divergenza non potesse essere risolta in modo soddisfacente per via diplomatica, essa sarà regolata conformemente alle disposizioni in vigore fra le parti e concernenti il regolamento delle divergenze internazionali.

Nel caso in cui fra le parti non esistessero disposizioni siffatte, esse sottoporranno la divergenza ad una procedura arbitrale o giudiziaria. Non intervenendo un accordo sulla scelta di un altro tribunale, la divergenza verrà sottoposta, a domanda di una delle parti, alla Corte permanente di Giustizia internazionale11se le parti in causa hanno aderito tutte al Protocollo del 16 dicembre 1920 relativo allo Statuto di detta Corte; altrimenti ad un tribunale arbitrale costituito conformemente alla Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 190712per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.

Art. 5

La presente Convenzione, di cui fanno egualmente fede il testo francese e quello inglese, porterà la data di oggi e potrà essere firmata fino al 1° aprile 1934, da tutti i Membri della Società delle Nazioni o da tutti gli Stati non membri che si sono fatti rappresentare alla Conferenza che ha elaborato la presente Convenzione, o ai quali il Consiglio della Società delle Nazioni abbia comunicato copia della presente Convenzione a questo scopo.

Art. 6

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli atti di ratificazione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà il ricevimento a tutti i Membri della Società, come pure agli Stati non membri di cui all’articolo precedente.

Art. 7

A contare dal 1° aprile 1934, ogni Membro della Società delle Nazioni e ogni Stato non membro di cui all’articolo 5 potrà aderire alla presente Convenzione. Gli atti di adesione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni13che ne notificherà il ricevimento a tutti i Membri della Società, come pure agli Stati non membri di cui al detto articolo.

Art. 8

La presente Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo che il Segretario generale della Società delle Nazioni avrà ricevuto due ratificazioni o adesioni.

Essa sarà registrata dal Segretario generale il giorno della sua entrata in vigore.

Le ratificazioni o adesioni ulteriori avranno effetto allo spirare di un termine di sessanta giorni, a contare dal giorno del loro ricevimento da parte del Segretario generale.

Art. 9

La presente Convenzione potrà essere disdetta mediante notificazione al Segretario generale della Società delle Nazioni14. Questa disdetta avrà effetto un anno dopo il suo ricevimento e solo in confronto dell’Alta Parte contraente che l’avrà notificata.

Art. 10

Ciascun’Alta Parte contraente potrà dichiarare, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, che, accettando la presente Convenzione, essa non assume alcun obbligo per l’insieme o una parte delle sue colonie, protettorati, territori d’oltre mare, territori posti sotto la sua sovranità o territori per i quali le è stato affidato un mandato.

Ciascun’Alta Parte contraente potrà ulteriormente dichiarare al Segretario generale della Società delle Nazioni15che la presente Convenzione si applica all’insieme o ad una parte dei territori che hanno formato l’oggetto d’una dichiarazione nel senso del capoverso precedente. La detta dichiarazione avrà effetto sessanta giorni dopo il suo ricevimento.

Ciascun’Alta Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, ritirare interamente o in parte la dichiarazione di cui al capoverso 2. In tal caso, questa dichiarazione di ritiro avrà effetto un anno dopo il suo ricevimento da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni16.

Il Segretario generale comunicherà a tutti i Membri della Società delle Nazioni, come pure agli Stati non membri di cui all’articolo 5, le disdette previste nell’articolo 9 e le dichiarazioni ricevute in virtù del presente articolo.

Nonostante la dichiarazione fatta in virtù del primo capoverso del presente articolo, il capoverso 3 dell’articolo 1 resta applicabile.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, l’undici ottobre millenovecentotrentatrè, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni17e di cui le copie certificate conformi saranno consegnate a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri di cui all’articolo 5.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione
di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan10 aprile1935 A9 giugno1935
Algeria31 ottobre1963 A31 dicembre1963
Australia2 settembre19361° novembre1936
Isola di Norfolk2 settembre19361° novembre1936
Austria7 agosto19366 ottobre1936
Belarus21 maggio1948 A20 luglio1948
Belgio11 giugno193610 agosto1936
Benin4 aprile1962 S1° agosto1960
Brasile24 giugno1938 A23 agosto1938
Bulgaria19 dicembre193417 febbraio1935
Camerun27 ottobre1961 S1° gennaio1960
Cile20 marzo193519 maggio1935
Cina
Macaoa13 dicembre199920 dicembre1999
Congo (Brazzaville)15 ottobre1962 S15 agosto1960
Côte d’Ivoire8 dicembre1961 S7 agosto1960
Cuba25 giugno1936 A24 agosto1936
Filippine30 settembre1954 A29 novembre1954
Finlandia21 dicembre1936 A19 febbraio1937
Francia8 gennaio19479 marzo1947
Grecia20 agosto193719 ottobre1937
Iran12 aprile1935 A11 giugno1935
Irlanda25 maggio1938 A24 luglio1938
Libia17 febbraio1959 A18 aprile1959
Lussemburgo14 marzo1955 A13 maggio1955
Madagascar12 febbraio1964 A12 aprile1964
Mali2 febbraio1973 A2 aprile1973
Messico3 maggio1938 A2 luglio1938
Nicaragua12 dicembre1935 A10 febbraio1936
Niger25 agosto1961 S3 agosto1960
Norvegia26 giugno193525 agosto1935
Paesi Bassi20 settembre193519 novembre1935
Aruba20 settembre193519 novembre1935
Curaçao20 settembre193519 novembre1935
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
20 settembre193519 novembre1935
Sint Maarten20 settembre193519 novembre1935
Polonia8 dicembre19376 febbraio1938
Portogallo7 gennaio19378 marzo1937
Rep. Centrafricana4 settembre1962 S13 agosto1960
Repubblica Ceca30 dicembre1993 S1° gennaio1993
Romania6 giugno1935 A5 agosto1935
Russia18 dicembre1947 A16 febbraio1948
Senegal2 maggio1963 S20 giugno1960
Singapore26 ottobre1966 A25 dicembre1966
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Sudafrica20 novembre193519 gennaio1936
Sudan13 giugno1934 A24 agosto1934
Svezia25 giugno193424 agosto1934
Svizzera17 luglio193415 settembre1934
Turchia19 marzo1941 A18 maggio1941
Ungheria12 agosto193511 ottobre1935
a Dal 21 ott. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

Footnotes

  1. RU 50 643

  2. RS 0.311.31

  3. RS 0.311.32

  4. RS 0.311.33

  5. Vedi l’art. 196 CP (RS 311.0 ).

  6. RS 0.311.32

  7. RS 0.311.33

  8. RS 0.311.31

  9. RS 0.311.32

  10. RS 0.311.33

  11. Ora: alla Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia;RS 0.193.501 ).

  12. RS 0.193.212

  13. Dopo lo scioglimento delle Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

  14. Vedi la nota all’art. 7.

  15. Vedi la nota all’art. 7.

  16. Vedi la nota all’art. 7.

  17. Vedi la nota all’art. 7.