Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli

0.311.33Multilateral International Treaty1 feb 1926

Conchiusa a Ginevra il 30 settembre 1921
Approvata dall’Assemblea federale il 19 giugno 19252
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 gennaio 1926
Entrata in vigore per la Svizzera il l° febbraio 1926

(Stato 23  giugno 2016)

L’Africa del Sud, l’Albania, l’Australia, l’Austria, il Belgio, il Brasile, l’Impero britannico, il Canada, il Cile, la Colombia, Costarica, l’Estonia, la Grecia, l’Italia, il Giappone, la Lettonia, la Lituania, la Norvegia, la Persia, il Portogallo, il Siam, la Svizzera e la Nuova Zelanda,

animati dal desiderio di assicurare in modo più completo la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, designata nel preambolo dell’Accordo del 18 maggio 19043e della Convenzione del 4 maggio 19104Sotto il nome di «Tratta delle bianche»; presa conoscenza delle raccomandazioni inserite nell’Atto finale della Conferenza internazionale che si riunì dal 30 giugno al 5 luglio 1921 a Ginevra, convocata dal Consiglio della Società delle Nazioni, e avendo risolto di conchiudere una Convenzione addizionale all’Accordo ed alla Convenzione menzionata sopra;

hanno designato a questo scopo quali loro plenipotenziari

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

La Alte Parti contraenti convengono, per quanto esse non siano ancora Parti dell’Accordo del 18 maggio 19045e della Convenzione del 4 maggio 19106di trasmettere, il più presto possibile e nella forma prevista dall’Accordo e dalla Convenzione menzionati sopra, le loro ratificazioni di detti Atti o le loro adesioni agli stessi.

Art. 2

Le Alte Parti contraenti convengono di prendere tutte le misure che sono necessarie per scoprire e punire gli individui che si danno alla tratta dei fanciulli dell’uno e dell’altro sesso, essendo questa infrazione intesa nel senso dell’articolo 1 della Convenzione del 4 maggio 19107.

Art. 3

Le Alte Parti contraenti convengono di prendere le misure necessarie allo scopo di punire i tentativi di infrazioni e, nei limiti legali, gli atti preparatori delle infrazioni previste negli articoli 1 e 2 della Convenzione del 4 maggio 19108.

Art. 4

Le Alte Parti contraenti convengono, qualora non esistessero fra esse Convenzioni di estradizione, di prendere tutte le misure che sono in loro potere per estradare gli individui imputati delle infrazioni previste negli articoli 1 e 2 della Convenzione del 4 maggio 19109o condannati per queste infrazioni.

Art. 5

Al paragrafo B del protocollo finale della Convenzione del 191010, le parole «venti anni compiti» saranno sostituite dalle parole «ventun anni compiti».

Art. 6

Le Alte Parti contraenti convengono, pel caso che esse non avessero ancora preso delle misure legislative o amministrative per l’autorizzazione e la vigilanza delle agenzie e degli uffici di collocamento, di emanare dei regolamenti in questo senso per assicurare la protezione delle donne e dei fanciulli che cercano lavoro in un altro Stato.11

Art. 7

Le Alte Parti contraenti convengono, per quanto riguarda i loro uffici di immigrazione e di emigrazione, di prendere le misure amministrative e legislative destinate a combattere la tratta delle donne e dei fanciulli. Esse convengono, in particolare, di emanare i regolamenti necessari per la protezione delle donne e dei fanciulli che viaggiano su navi che trasportano emigranti, non solo alla partenza ed all’arrivo, ma anche nel corso della navigazione e a prendere delle disposizioni per far affiggere, nelle stazioni e nei porti, avvisi che mettano in guardia le donne e i fanciulli contro i pericoli della tratta ed indichino i luoghi ove essi possono trovare alloggio, aiuto ed assistenza.

Art. 8

La presente Convenzione, di cui fanno egualmente stato il testo francese e quello inglese porterà la data d’oggi e potrà essere firmata fino al 31 marzo 1922.

Art. 9

La presente Convenzione è soggetta a ratificazione. Gli atti di ratificazione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni che ne notificherà il ricevimento agli altri Membri della Società ed agli Stati ammessi a firmare la Convenzione. Gli atti di ratificazione saranno depositati negli archivi del Segretariato12.

In conformità delle disposizioni dell’articolo 18 del Patto della Società delle Nazioni13, il Segretario generale registrerà la presente Convenzione non appena sia stato fatto il deposito della prima ratificazione.

Art. 10

I Membri della Società delle Nazioni che non hanno firmato la presente Convenzione avanti il 1° aprile 1922, potranno aderirvi.

Lo stesso vale per gli Stati che non sono Membri della Società ai quali il Consiglio della Società potrà decidere di comunicare ufficialmente la presente Convenzione.

Le adesioni saranno notificate al Segretario generale della Società14che ne avviserà gli Stati interessati indicando la data della notificazione.

Art. 11

La presente Convenzione entrerà in vigore, per ciascuna delle Parti, alla data del deposito della sua ratificazione o del suo atto di adesione.

Art. 12

La presente Convenzione potrà essere denunciata da ogni Membro della Società o da ogni Stato con un termine di disdetta di dodici mesi. La denuncia dev’essere fatta con comunicazione scritta al Segretario generale della Società15. Questi comunicherà copia della denuncia a tutte le altre Parti contraenti indicando la data di ricevimento.

La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la data della notificazione al Segretario generale e sarà valida solo per lo Stato che l’avrà notificata.

Art. 13

Il Segretario generale della Società16terrà un elenco di tutte le Parti che avranno firmato, ratificato o denunciato la presente Convenzione o che vi avranno aderito. Questo elenco potrà essere consultato in ogni tempo dai membri della Società; esso sarà pubblicato più spesso che sia possibile secondo le istruzioni del Consiglio.

Art. 14

Ciascun Membro o Stato firmatario può dichiarare che la sua firma non vincola sia tutte, sia talune delle sue colonie, possedimenti d’oltre mare, protettorati o territori sottoposti alla sua sovranità o alla sua autorità, e può, ulteriormente, aderire separatamente in nome di qualcuna delle sue colonie, dei suoi possedimenti d’oltre mare, protettorati o territori esenti con questa dichiarazione.

La denuncia potrà parimente farsi separatamente per ogni colonia, possedimento d’oltre mare, protettorato o territorio sottoposto alla sua sovranità o autorità; si applicheranno a questa denuncia le disposizioni dell’articolo 12.

Fatto a Ginevra, il trenta settembre millenovecentoventuno in un sol esemplare, che resta depositato negli archivi della Società delle Nazioni17.

(Seguono le firme)

Atto finale

La Conferenza internazionale sulla Tratta delle donne e dei fanciulli, convocata in conformità della risoluzione del Consiglio della Società delle Nazioni del 22 febbraio 1921, s’è riunita il 30 giugno 1921 nella sede della Società a Ginevra . La Conferenza è stata incaricata, con una risoluzione dell’Assemblea del 15 dicembre 1920, di sforzarsi di conseguire un’unità fra le vedute dei diversi governi che renda possibile un’azione comune. Il Consiglio della Società ha designato, come Presidente della Conferenza, il sig. Michele Levie, Ministro di Stato. La Conferenza ha scelto, come Vicepresidente, la signorina Henni Forchhammer. Il Segretario generale della Società delle Nazioni ha nominato Rachele Crowdy, come Segretaria generale della Conferenza, e il sig. Giorgio Kaeckenbeeck, come Consigliere giuridico. La Segretaria generale e il Consigliere giuridico sono stati aggiunti dalla Conferenza al Presidente e al Vicepresidente per costituire l’Ufficio. Gli Stati enumerati nell’elenco seguente hanno preso parte alla Conferenza e, a questo scopo, hanno designato come loro delegati e periti: (Seguono i nomi dei delegati e dei periti dei diversi Stati) Dopo aver coordinate, in un rapporto allegato al presente Atto, le risposte ricevute dal Segretariato al questionario spedito il 16 febbraio 1921 ai singoli Stati, e prese le deliberazioni consegnate nei processi verbali delle sue sedute, la Conferenza ha adottato le risoluzioni e i voti seguenti: I. La Conferenza: considerando che una repressione efficace della tratta delle donne e dei fanciulli sarà agevolata dall’adozione, nel maggior numero possibile di Stati, di principi comuni e di provvedimenti analoghi; considerando che sarebbe, in particolare, necessario a questo scopo, che le infrazioni fossero punibili da tutte le legislazioni; considerando che l’Accordo del 18 maggio 190418e la Convenzione del 4 maggio 191019contengono i principi e i provvedimenti essenziali in questa materia e che una applicazione la più compiuta e generale possibile di questi Atti sarebbe tale da portare un serio rimedio alla situazione presente; raccomanda al Consiglio della Società delle Nazioni: d’invitare istantemente tutti i membri della Società e gli altri Stati che non hanno ancora ratificato l’Accordo del 18 maggio 1904 e la Convenzione del 4 maggio 1910, o che non vi hanno aderito, a dare la loro ratificazione o la loro adesione a questi Atti. II. La Conferenza, animata dal proposito d’assicurare la protezione delle donne e dei fanciulli, qualunque siano la loro razza ed il loro colore, esprime il voto che il Consiglio della Società delle Nazioni voglia invitare gli Stati contraenti degli Atti del 18 maggio 1904 e del 4 maggio 1910, concernenti la tratta delle donne e dei fanciulli, come pure gli altri Stati che non vi hanno ancora aderito, a dare la loro adesione anche per le loro colonie e dipendenze. III. La Conferenza esprime il voto che il Consiglio della Società delle Nazioni inviti i governi ad adottare delle prescrizioni che permettano di punire i tentativi e, nei limiti legali, gli atti preparatori dei delitti previsti negli articoli 1 e 2 della Convenzione del 4 maggio 1910. IV. La Conferenza esprime il voto che il Consiglio della Società delle Nazioni abbia a domandare agli Stati contraenti degli Atti del 1904 e del 1910, e a quelli che stanno per aderirvi, di portare ai 21 anni compiti l’età indicata alla lettera B del Protocollo finale del 191020e di prevedere che questa età sia considerata come un minimo, raccomandando agli Stati di elevarlo ancora. V. La Conferenza, riferendosi all’articolo 5 della Convenzione del 4 maggio 1910, e desiderando di veder assicurata nel modo più completo la repressione delle infrazioni previste negli articoli 1 e 2 di essa Convenzione, esprime il voto che, nel caso in cui non esistessero convenzioni d’estradizione tra le parti contraenti, queste prendano tutte le misure che sono in loro potere per l’estradizione delle persone perseguite o condannate per le infrazioni di cui sopra. VI. La Conferenza esprime il voto che tutti gli Stati adottino, nelle questioni d’emigrazione e d’immigrazione, dei provvedimenti amministrativi e legislativi intesi a combattere la tratta delle donne e dei fanciulli. Essa richiama specialmente l’attenzione dei governi sulla necessità d’assicurare la protezione delle donne e dei fanciulli che viaggiano soli, tanto al momento della partenza e dell’arrivo, quanto durante il viaggio. VIbis. La Conferenza richiama l’attenzione della Commissione internazionale dell’emigrazione sulla questione della tratta e sull’interesse di adottare delle disposizioni precise che potrebbero, eventualmente, essere inserite in un accordo internazionale. VII. La Conferenza esprime il voto che le associazioni internazionali competenti siano invitate a concertarsi sui provvedimenti che esse devono prendere per assicurare il viaggio, fino al paese di destinazione, delle donne o delle giovinette espulse dalle autorità di un altro paese o che non sono state autorizzate a soggiornarvi. VIII. Riferendosi all’articolo 2 dell’Accordo del 1904, la Conferenza esprime il voto che i governi intervengano presso le amministrazioni e le società di trasporto per assicurare l’affissione gratuita, nelle stazioni delle strade ferrate e nei porti, di annunci che richiamino l’attenzione delle donne e delle giovinette sui pericoli della tratta e che loro indichino dove possono trovare rifugio ed assistenza. IX. La Conferenza esprime il voto che gli Stati che non hanno ancora preso dei provvedimenti legislativi od amministrativi concernenti l’autorizzazione e la vigilanza delle agenzie e degli uffici di collocamento, s’impegnino ad emanare dei regolamenti in questo senso, per assicurare la protezione delle donne e dei fanciulli che cercano lavoro in un altro paese. X. La Conferenza esprime il voto che il Consiglio della Società delle Nazioni, in applicazione dell’articolo 23 (c) del Patto21, incarichi il Segretariato generale della Società di domandare a tutti i Membri della Società e agli Stati contraenti dell’Accordo del 1904 e della Convenzione del 1910, che gli forniscano ogni anno un rapporto sui provvedimenti da essi presi o previsti nell’intento di reprimere la tratta delle donne e dei fanciulli. Questi rapporti saranno comunicati inextenso o in riassunto a tutti i Membri della Società e alle parti contraenti degli atti suddetti, perchè ciascun paese possa profittare dell’esperienza degli altri. Il Segretario generale potrà, a questo scopo, preparare un disegno di questionario da mandare ai governi. La Conferenza esprime parimente il voto che le associazioni internazionali per la repressione della tratta siano invitate ad inviare al Segretariato generale un rapporto annuale sulla loro attività. Questi rapporti saranno comunicati nello stesso modo di quelli dei governi.22 XI. La Conferenza esprime il voto che sia istituita una Commissione composta di cinque a sei rappresentanti degli Stati e di tre a cinque assessori, la quale deve fungere da organo consultivo presso la Società delle Nazioni, allo scopo di fornire dei pareri al Consiglio sul «controllo generale degli accordi relativi alla tratta delle donne e dei fanciulli», come pure su tutte le questioni internazionali concernenti questa materia, che potessero essergli sottoposti per esame. Questa Commissione non avrebbe nessuna autorità né poteri diretti. Spetterà al Consiglio della Società delle Nazioni di designare i membri. Tuttavia, la Conferenza reputa opportuno esprimere le raccomandazioni seguenti: che il Consiglio tenga conto, per quanto è possibile, degli interessi generali e delle rappresentanze geografiche nella designazione degli Stati rappresentati e che uno dei membri sia un rappresentante della Francia, paese che, in virtù degli Atti del 1904 e del 1910 ha assunto certe funzioni speciali e che, inoltre, fornirà al Segretariato generale tutta la documentazione che si è incaricato di raccogliere in virtù di questi Atti; che gli assessori rappresentino:

  1. l’Ufficio internazionale per la repressione della tratta;
  2. un’organizzazione internazionale femminile;
  3. le società internazionali seguenti, individualmente o collettivamente:
    1. Associazione ebrea per la protezione delle giovinette,
    2. Associazione cattolica internazionale delle opere di protezione della giovinetta,
    3. Federazione delle Unioni nazionali delle Amiche della giovinetta.
    Che la Commissione consultiva si riunisca secondo i bisogni su invito del Consiglio della Società delle Nazioni. Che le spese di ciascun rappresentante siano a carico dello Stato o dell’Associazione che esso rappresenta. Che la Commissione si tenga in istretto contatto, per mezzo degli assessori, con le organizzazioni nazionali ed internazionali, allo scopo di assicurare la unione e la cooperazione degli sforzi ufficiali o no fatti per reprimere la tratta. XII. La Conferenza esprime il voto che i governi esaminino la questione della tratta dei fanciulli e provochino le ricerche necessarie per scoprire coloro che la praticano e deferirli ai tribunali repressivi. Essa esprime pure il voto che i governi modifichino le disposizioni delle loro leggi civili sull’adozione, se queste disposizioni sono di natura tale da dar luogo ad abusi. XIII. La Conferenza esprime il voto che le parole «tratta delle bianche» siano sostituite nei testi degli accordi internazionali con le parole «tratta delle donne e dei fanciulli». XIV. Essendo stata richiamata l’attenzione della Conferenza sulle conseguenze che derivano, dal punto di vista della tratta, dalle deportazioni individuali o collettive delle donne e dei fanciulli, che rivestono un carattere politico o militare, la Conferenza ha il dovere di domandare alla Società delle Nazioni di accordare il suo intervento allo scopo di sopprimere tali pratiche contrarie alle leggi umanitarie. XV. La Conferenza prega il Segretariato generale delle Società delle Nazioni di ringraziare, in suo nome, le diverse associazioni di cui le sono stati trasmessi i voti e di informarle che essi sono stati sottoposti all’esame di una Commissione speciale e che le questioni a cui si riferiscono sono state oggetto sia di deliberazioni, sia di decisioni della Conferenza. La Conferenza decide che saranno stesi due esemplari originali dell’atto finale, firmati dai delegati. Uno di questi esemplari sarà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni23e l’altro sarà messo a disposizione del Consiglio. La Conferenza esprime il voto che il Consiglio della Società delle Nazioni trasmetta il secondo esemplare originale al Governo francese, che conserva nei suoi archivi l’Accordo del 1904 e la Convenzione del 1910. Delle copie certificate conformi saranno consegnate ai Membri della Società e agli Stati rappresentati alla Conferenza.

In fede di che, i delegati hanno firmato il presente Atto.Fatto a Ginevra, il cinque luglio millenovecentoventuno, in due esemplari originali.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan10 aprile1935 A10 aprile1935
Albania13 ottobre192413 ottobre1924
Algeria31 ottobre1963 A31 ottobre1963
Australia28 giugno192228 giugno1922
Isola di Norfolk2 settembre19362 settembre1936
Austria9 agosto19229 agosto1922
Bahamas10 giugno1976 S10 luglio1973
Belarus21 maggio1948 A21 maggio1948
Belgio15 giugno192215 giugno1922
Brasile18 agosto193318 agosto1933
Bulgaria29 aprile1925 A29 aprile1925
Canada28 giugno192228 giugno1922
Ceca, Repubblica30 dicembre1993 S1° gennaio1993
Cile15 gennaio192915 gennaio1929
Cina24 febbraio192624 febbraio1926
Hong Konga6 giugno19971° luglio1997
Macaob13 dicembre199920 dicembre1999
Cipro16 maggio1963 S16 agosto1960
Colombia8 novembre19348 novembre1934
Cuba7 maggio19237 maggio1923
Danimarca23 aprile1931 A1° gennaio1933
Egitto13 aprile1932 A13 aprile1932
Figi12 giugno1972 S10 ottobre1970
Filippine30 settembre1954 A30 settembre1954
Finlandia16 agosto1926 A16 agosto1926
Francia1° marzo1926 A1° marzo1926
Germania8 luglio19248 luglio1924
Ghana7 aprile1958 S5 marzo1957
Giamaica30 luglio1964 S6 agosto1962
Giappone15 dicembre192515 dicembre1925
Grecia9 aprile19239 aprile1923
India*28 giugno192228 giugno1922
Iran28 marzo193328 marzo1933
Iraq*15 maggio1925 A15 maggio1925
Irlanda18 maggio1934 A18 maggio1934
Italia*30 giugno192430 giugno1924
Libano2 giugno1930 A2 giugno1930
Libia17 febbraio1959 A17 febbraio1959
Lussemburgo31 dicembre1929 A31 dicembre1929
Macedonia18 gennaio1994 S17 novembre1991
Madagascar18 febbraio1963 A18 febbraio1963
Malawi25 febbraio1966 A25 febbraio1966
Malta24 marzo1967 S21 settembre1964
Maurizio18 luglio1969 S12 marzo1968
Messico10 maggio1932 A10 maggio1932
Monaco18 luglio1931 A18 luglio1931
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Myanmar*3 aprile1939 S1° aprile1937
Nicaragua12 dicembre1935 A12 dicembre1935
Norvegia16 agosto192216 agosto1922
Nuova Zelanda28 giugno192228 giugno1922
Paesi Bassi19 settembre192319 settembre1923
Aruba19 settembre192319 settembre1923
Curaçao19 settembre192319 settembre1923
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
19 settembre192319 settembre1923
Sint Maarten19 settembre192319 settembre1923
Pakistan12 novembre1947 S15 agosto1947
Polonia8 ottobre19248 ottobre1924
Portogallo1° dicembre19231° dicembre1923
Regno Unito28 giugno192228 giugno1922
Gibilterra18 settembre1922 A18 settembre1922
Isole Falkland8 maggio1924 A8 maggio1924
Romania5 settembre19235 settembre1923
Russia18 dicembre1947 A18 dicembre1947
Serbia2 maggio1929 A2 maggio1929
Sierra Leone13 marzo1962 S27 aprile1961
Singapore7 giugno1966 S9 agosto1965
Siria2 giugno1930 A2 giugno1930
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Spagna12 maggio1924 A12 maggio1924
Sudafrica28 giugno192228 giugno1922
Sudan1° giugno1932 A1° giugno1932
Svezia9 giugno19259 giugno1925
Svizzera20 gennaio19261° febbraio1926
Thailandia*13 luglio192213 luglio1922
Trinidad e Tobago11 aprile1966 S31 agosto1962
Turchia15 aprile1937 A15 aprile1937
Ungheria25 aprile192525 aprile1925
Uruguay21 ottobre1924 A21 ottobre1924
Zambia26 marzo1973 S24 ottobre1964
Zimbabwe1° dicembre1998 S18 aprile1980
* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.
a Dal 18 set. 1922 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1°lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 dic. 1984, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b Dall’11 ago. 1999 al 19 dic. 1999, la Conve. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 30 dic. 1985, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

India

La Birmania si riserva interamente il diritto di sostituire l’età di sedici anni od altra maggiore età che potrà essere stabilita ulteriormente al limite d’età prescritto nel paragrafo B del protocollo finale della Convenzione del 4 maggio 191024e nell’articolo 5 della Convenzione del 1921.

Iraq

Il Governo dell’Iraq desidera riservarsi il diritto di stabilire un’età limite inferiore a quella specificata nell’articolo 5 della Convenzione.

Italia

Con la riserva che il limite d’età delle donne e dei fanciulli indigeni, menzionata nell’articolo 5, sia ridotto da 21 anni compiuti a 16 anni compiuti.

Myanmar

La stessa riserva dell’India.

Thailandia

La Thailandia formula la riserva sul limite d’età prescritto nel paragrafo B del protocollo finale della Convenzione del 191025e nell’articolo 5 della presente Convenzione in quanto s’applicano ai cittadini del Siam (Thailandia).

Footnotes

  1. Dal testo originale francese.

  2. RU 42 193. L’approvazione ha effetto dal 1° feb. 1926, data dell’entrata in vigore della LF del 30 set. 1925 concernente la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli e la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene [RU 42 9. CS 3 283, art. 398 cpv. 2 lett. m], sostituita ora dal CP (RS 311.0 ).

  3. RS 0.311.31

  4. RS 0.311.32

  5. RS 0.311.31

  6. RS 0.311.32

  7. RS 0.311.32

  8. RS 0.311.32

  9. RS 0.311.32

  10. RS 0.311.32 , in fine

  11. Vedi la LF del 6 ott. 1989 sul collocamento (RS 823.11 ) e l’O del 16 gen. 1991 sul collocamento (RS 823.111 ).

  12. Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

  13. [RU 36 631]

  14. Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

  15. Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

  16. Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

  17. Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

  18. RS 0.311.31

  19. RS 0.311.32

  20. RS 0.311.32 , in fine

  21. [RU 36 631]

  22. Questo cpv. mancava nella traduzione italiana pubblicata nella RU ed è stato qui introdotto per conformare il presente testo a quello originale.

  23. Vedi la nota all’art. 9 cpv. 1 della Conv.

  24. RS 0.311.32 , in fine

  25. RS 0.311.32 , in fine

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.