Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche

0.311.32Multilateral International Treaty1 feb 1926

Conchiusa a Parigi il 4 maggio 1910
Approvata dall’Assemblea federale il 19 giugno 19251

Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 30 gennaio 1926
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° agosto 1926
Emendata mediante Protocollo firmato a Lake Success il 4 maggio 19492

(Stato 5 aprile 2017)

I Sovrani, Capi di Stato e Governi degli Stati qui appresso designati,
Gran Bretagna, Germania, Austria, Ungheria, Belgio, Brasile, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Russia e Svezia,

animati dal comune desiderio di dare la maggior efficacia possibile alla repressione del traffico conosciuto sotto il nome di «Tratta delle bianche» hanno risolto a questo scopo di conchiudere una Convenzione e, dopo averne preparato un disegno in una prima Conferenza riunita a Parigi dal 15 al 25 luglio 1902, hanno designato i loro Plenipotenziari, che si sono riuniti in una seconda Conferenza a Parigi dal 18 aprile al 4 maggio 1910

ed hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

Chiunque, allo scopo di favorire l’altrui libidine, arrola, sottrae o rapisce una donna o una fanciulla minorenne, sia pure col loro consenso, deve essere punito anche se i vari atti che sono elementi costitutivi del reato siano stati commessi in diversi Stati.3

Art. 2

Chiunque, con inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o altro mezzo di costrizione, arrola, sottrae o rapisce, per favorire l’altrui libidine, una donna o una maggiorenne deve essere punito anche se i diversi atti che sono elementi costitutivi del reato siano stati commessi in diversi Stati.4

Art. 3

Le Parti Contraenti, di cui la legislazione attualmente non bastasse per reprimere i reati previsti nei due articoli precedenti si impegnano a prendere o a proporre ai loro rispettivi legislatori i provvedimenti necessari affinché questi reati siano puniti secondo la loro gravità.

Art. 4

Le Parti Contraenti si comunicheranno, per il tramite del Governo della Repubblica Francese, le leggi che fossero già state adottate o divenissero in seguito adottate nei loro Stati e concernenti l’oggetto della presente Convenzione.

Art. 5

I reati previsti negli articoli 1 e 2 precedenti, a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, saranno considerati come enumerati di pieno diritto tra i reati che danno luogo all’estradizione giusta le Convenzioni già esistenti fra le Parti Contraenti.

Nel caso in cui la stipulazione che precede non potesse aver effetto senza modificare la legislazione esistente, le Parti Contraenti si impegnano a prendere o a proporre ai loro rispettivi legislatori i provvedimenti necessari.

Art. 6

La trasmissione delle commissioni rogatorie relative ai reati previsti nella presente Convenzione si farà: 1° sia per comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie; 2° sia per il tramite dell’agente diplomatico o consolare del paese richiedente nel paese richiesto. Quest’agente manderà direttamente la commissione rogatoria all’autorità giudiziaria competente e riceverà direttamente da questa autorità i documenti accertanti l’esecuzione della commissione rogatoria;
(in questi due casi5, copia della commissione rogatoria sarà sempre contemporaneamente mandata all’autorità superiore delle Stato richiesto); 3° sia per via diplomatica.

Ciascuna Parte Contraente farà conoscere, con una comunicazione diretta ad ognuna delle altre Parti Contraenti, quello o quelli dei modi di trasmissione previsti sopra ch’essa ammette per le commissioni rogatorie di quella Parte.

Tutte le difficoltà che nascessero in occasione delle trasmissioni fatte nei casi dei numeri 1° e 2° del presente articolo saranno risolte in via diplomatica.

Salvo intesa contraria, la commissione rogatoria deve essere stesa o nella lingua dell’autorità richiesta o nella lingua convenuta fra i due Stati interessati, oppure essa dev’essere accompagnata d’una traduzione fatta in una di queste due lingue e certificata conforme da un agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente o da un traduttore giurato dello Stato richiesto.

L’esecuzione delle commissioni rogatorie non potrà dar luogo a rimborso di tasse o spese di qualsiasi natura.

Art. 7

Le Parti Contraenti si impegnano a comunicarsi le notizie del casellario penale, allorché si tratta di reati previsti dalla presente Convenzione di cui i fatti che ne sono gli elementi costitutivi siano stati commessi in diversi paesi.

Questi documenti saranno trasmessi direttamente dalle autorità designate, in conformità dell’articolo 1 dell’Accordo conchiuso a Parigi il 18 maggio 19046, alle autorità corrispondenti degli altri Stati contraenti.

Art. 8

Gli Stati che non hanno firmato la presente Convenzione possono aderirvi. A questo scopo essi notificheranno la loro intenzione con un atto che sarà deposto negli archivi del Governo della Repubblica francese. Questo ne manderà, per via diplomatica, copia certificata conforme ad ognuno degli Stati contraenti e comunicherà loro contemporaneamente la data del deposito. Nell’atto di comunicazione menzionato sarà anche data comunicazione delle leggi emanate nello Stato aderente per quanto concerne l’oggetto della presente Convenzione.

Sei mesi dopo la data del deposito dell’atto di notificazione, la Convenzione entrerà in vigore per tutto il territorio dello Stato aderente, il quale diventerà così Stato contraente.

L’adesione alla Convenzione stabilisce di pieno diritto e senz’altra notificazione speciale l’adesione concomitante e intiera all’Accordo del 18 maggio 19041), che entrerà in vigore alla medesima data della Convenzione stessa per tutto il territorio dello Stato aderente.

Con la disposizione che precede non viene tuttavia derogato all’articolo 7 dell’Accordo menzionato del 18 maggio 1904 che resta applicabile nel caso in cui uno Stato preferisce aderire solo a quest’Accordo.

Art. 9

La presente Convenzione, completata da un Protocollo finale che ne costituisce parte integrante, sarà ratificata e le ratificazioni saranno depositate a Parigi dopo che sei degli Stati contraenti saranno in grado di farlo.

All’atto del deposito di ogni ratificazione sarà steso un processo verbale di cui una copia certificata conforme sarà mandata, per via diplomatica, ad ognuno degli Stati contraenti.

La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data del deposito delle ratificazioni.

Art. 10

Nel caso in cui uno degli Stati contraenti denunciasse la Convenzione, questa denuncia non avrà effetto che per quanto concerne questo Stato.

La denuncia sarà notificata con un atto che resterà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese. Questo ne manderà, per via diplomatica, copia certificata conforme ad ognuno degli Stati e comunicherà loro contemporaneamente la data del deposito.

Dodici mesi dopo questa data, la Convenzione cesserà di essere in vigore per tutto il territorio dello Stato che l’avrà denunciata.

La denuncia della Convenzione non implicherà di pieno diritto la denuncia concomitante dell’Accordo del 18 maggio 19047, salvo che non ne sia fatta menzione espressa nell’atto di notificazione; in quest’ultimo caso, lo Stato contraente dovrà, per denunciare il detto Accordo, procedere conformemente all’articolo 8 di esso.

Art. 11

Lo Stato contraente che desideri far entrare in vigore la presente Convenzione in una o più delle sue colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie notificherà a questo scopo la sua intenzione con un atto che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese. Questo ne manderà, per via diplomatica, copia certificata conforme a ciascuno degli Stati contraenti e comunicherà loro in pari tempo la data del deposito.

Nell’atto di notificazione menzionato, per queste colonie, possedimenti o circoscrizioni consolari giudiziarie, sarà altresì data comunicazione delle leggi che vi si sono emanate per quanto concerne l’oggetto della presente Convenzione. Le leggi che venissero emanate in seguito daranno parimente luogo a comunicazioni agli Stati contraenti in conformità dell’articolo 4.

Sei mesi dopo la data del deposito dell’atto di notificazione, la Convenzione entrerà in vigore nelle colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie cui si riferisce l’atto di notificazione.

Lo Stato richiedente farà conoscere, con comunicazione da darsi ad ognuno degli Stati contraenti, quello o quelli dei modi di trasmissione sopra indicati che esso ammette per le commissioni rogatorie a destinazione delle colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie che sono oggetto della notificazione di cui al primo capoverso del presente articolo.

La denuncia della Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti per una o più delle sue colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie si farà nelle forme e condizioni determinate al primo capoverso del presente articolo. Essa avrà effetto dodici mesi dopo la data del deposito dell’atto di denuncia negli archivi del Governo della Repubblica francese.

L’adesione alla Convenzione da parte di uno Stato contraente per una o più delle sue colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie stabilisce di pieno diritto e senz’altra notificazione speciale l’adesione concomitante e intiera all’accordo del 18 maggio 19048. Il detto accordo entrerà in vigore alla medesima data della Convenzione stessa. Tuttavia la denuncia della Convenzione da parte di uno Stato contraente per una o più delle sue colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie non stabilirà di pieno diritto, salvo che ne sia fatta espressa menzione nell’atto di notificazione, la denuncia concomitante dell’Accordo del 18 maggio 1904; del resto vengono mantenute le dichiarazioni che gli Stati firmatari dell’Accordo del 18 maggio 1904 hanno potuto fare per quanto riguarda l’accessione delle loro colonie al detto Accordo.

Tuttavia, a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, le adesioni o denunzie che concernono questo Accordo e relative alle colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie degli Stati contraenti saranno fatte in conformità del presente articolo.

Art. 12

La presente Convenzione, che recherà la data del 4 maggio 1910, potrà essere firmata a Parigi fino al 31 luglio seguente dai Plenipotenziari degli Stati rappresentati alla seconda Conferenza per la repressione della Tratta delle Bianche.

Fatto a Parigi il quattro maggio millenovecentodieci, in un solo esemplare di cui copia certificata conforme sarà trasmessa a ciascuno degli Stati firmatari.

Protocollo finale

All’atto di procedere alla firma della Convenzione odierna, i sottoscritti Plenipotenziari stimano utile indicare con quale spirito vanno intesi gli Articoli 1, 2 e 3 della presente Convenzione e secondo cui è desiderabile che, nell’esercizio della loro sovranità legislativa, gli Stati contraenti provvedano all’esecuzione delle stipulazioni convenute o a compimento delle stesse.

  1. – Le disposizioni degli Articoli 1 e 2 devono essere considerate come un minimo nel senso che, beninteso, i Governi contraenti abbiano assoluta facoltà di punire altre infrazioni analoghe, tali, per esempio, l’arrolamento di una maggiorenne, se non vi fosse l’elemento dell’inganno o della coercizione.
  2. – Per la repressione delle infrazioni previste negli Articoli 1 e 2 resta inteso che le denominazioni «donna o fanciulla minorenne, donna o fanciulla maggiorenne» designano le donne o le fanciulle di età inferiore o superiore ai venti anni compiti9. Una legge può tuttavia elevare il limite dell’età protetta, a condizione che ciò comprenda le donne o le fanciulle di qualsiasi nazionalità.
  3. – Per la repressione delle stesse infrazioni la legge dovrebbe in tutti i casi comminare una pena privativa della libertà, senza pregiudizio delle altre pene principali o accessorie; essa dovrebbe tener conto, indipendentemente dall’età della vittima, delle diverse circostanze aggravanti che possono verificarsi in ispecie, come quelle previste nell’Articolo 2 o il fatto che la vittima fosse stata fornita alla libidine altrui.
  4. – Il caso del ritenere una donna o una fanciulla, contro sua volontà, in una casa di prostituzione non ha potuto figurare, malgrado la sua gravità, nella presente Convenzione, perchè esso dipende esclusivamente dalla legislazione interna.

Il presente Protocollo finale sarà considerato come facente parte integrante della Convenzione odierna e avrà lo stesso valore, la stessa forza e durata.

Steso e firmato in un solo esemplare a Parigi, il 4 maggio 1910.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Algeria31 ottobre1963 A30 aprile1964
Australia18 febbraio1914 A18 agosto1914
Isola di Norfolk18 febbraio1914 A18 agosto1914
Austria8 agosto19128 febbraio1913
Bahamas10 giugno1976 S10 luglio1973
Belgio30 luglio191430 gennaio1915
Benin4 aprile1962 S1° agosto1960
Brasile3 giugno19243 dicembre1924
Bulgaria15 giugno1921 A15 dicembre1921
Camerun3 novembre1961 S1° gennaio1960
Canada25 aprile1913 A25 ottobre1913
Ceca, Repubblica30 dicembre1993 S1° gennaio1993
Cile27 settembre1934 A27 marzo1935
Cina6 novembre1925 A6 maggio1926
Hong Konga6 giugno19971° luglio1997
Cipro16 maggio1963 S16 agosto1960
Colombia16 febbraio1937 A16 agosto1937
Congo (Brazzaville)15 ottobre1962 S15 agosto1960
Côte d’Ivoire8 dicembre1961 S7 agosto1960
Cuba5 aprile1923 A5 ottobre1923
Danimarca3 giugno19313 dicembre1931
Egitto11 ottobre1932 A11 aprile1933
Estonia15 aprile1930 A15 ottobre1930
Figi12 giugno1972 S10 ottobre1970
Finlandia27 settembre1922 A27 marzo1923
Francia8 agosto19128 febbraio1913
Dipartimenti e territori
d’oltremare
1° gennaio19221° luglio1922
Germania23 agosto191223 febbraio1913
Ghana7 aprile1958 S5 marzo1957
Giamaica17 marzo1965 S6 agosto1962
Giappone20 ottobre1925 A20 aprile1926
India30 marzo1922 A30 settembre1922
Iran27 aprile1933 A27 ottobre1933
Iraq7 maggio1925 A7 novembre1925
Irlanda8 giugno1934 A8 dicembre1934
Italia28 maggio192428 novembre1924
Libano22 settembre1949 A22 marzo1950
Lituania30 ottobre1931 A30 aprile1932
Lussemburgo22 maggio1928 A22 novembre1928
Madagascar9 ottobre1963 S26 giugno1960
Malawi10 giugno1965 A10 dicembre1965
Mali2 febbraio1973 S22 settembre1960
Malta24 marzo196721 settembre1964
Marocco7 novembre19562 marzo1956
Maurizio18 luglio196912 marzo1968
Messico21 febbraio1956 A21 agosto1956
Monaco2 luglio1921 A2 gennaio1922
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Myanmar30 aprile1939 S1° aprile1937
Niger25 agosto1961 S3 agosto1960
Norvegia16 dicembre1921 A16 giugno1922
Nuova Zelanda1° ottobre1913 A1° aprile1914
Paesi Bassi8 agosto19128 febbraio1913
Antille olandesi5 marzo1913 A5 settembre1913
Pakistan16 giugno1952 S15 agosto1947
Polonia12 gennaio1921 A12 luglio1921
Portogallo9 settembre19139 marzo1914
Regno Unito8 agosto19228 febbraio1913
Curaçao5 marzo1913 A5 settembre1913
Gibilterra4 novembre1921 A4 maggio1922
Guernesey21 settembre1923 A21 marzo1924
Isola di Man21 settembre1923 A21 marzo1924
Isole Falkland30 aprile1924 A30 ottobre1924
Jersey21 settembre1923 A21 marzo1924
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
5 marzo1913 A5 settembre1913
Sint Maarten5 marzo1913 A5 settembre1913
Rep. Centrafricana4 settembre1962 S13 agosto1960
Russia8 agosto19128 febbraio1913
Senegal2 maggio1963 S20 giugno1960
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Sierra Leone13 marzo1962 S27 aprile1961
Singapore7 giugno1966 S9 agosto1965
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Spagna8 agosto19128 febbraio1913
Sri Lanka14 luglio1949 S4 febbraio1948
Sudafrica19 settembre1913 A19 marzo1914
Sudan27 giugno1932 A27 dicembre1932
Svezia30 giugno192530 dicembre1925
Svizzera30 gennaio1926 A1° agosto1926
Tanzania18 marzo1963 A18 settembre1963
Thailandia28 dicembre1921 A28 giugno1922
Trinidad e Tobago11 aprile1966 S31 agosto1962
Turchia19 dicembre1934 A19 giugno1935
Ungheria8 agosto19128 febbraio1913
Uruguay30 giugno1920 A30 dicembre1920
Zambia26 marzo1973 S24 ottobre1964
Zimbabwe1° dicembre1998 S18 aprile1980
a Dal 4 mag. 1921 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base ad una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

Footnotes

  1. RU 42 193. L’approvazione ha effetto dal 1° feb. 1926, data dell’entrata in vigore della LF del 30 set. 1925 concernente la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli e la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene [RU 42 9. RS 3 193 art. 398 cpv. 2 let. m], sostituita ora dal CP (RS 311.0 ).

  2. Sono state emendate solamente le disposizioni relative alla funzione del depositario, trasferita dalla Francia al Segretario generale delle Nazioni Unite.

  3. Vedi l’art. 196 CP (RS 311.0 ).

  4. Vedi l’art. 196 CP (RS 311.0 ).

  5. Correzione della traduzione italiana pubblicata nella RU.

  6. RS 0.311.31

  7. RS 0.311.31

  8. RS 0.311.31

  9. Nei rapporti fra gli Stati partecipanti alla Conv. del 30 set. 1921 (RS 0.311.33 art. 5), le parole «venti anni compiti» sono sostituite dalle parole «ventun anni compiti».