Accordo internazionale inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche

0.311.31Multilateral International Treaty18 lug 1905

Conchiuso a Parigi il 18 maggio 1904
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 gennaio 1905
Entrato in vigore per la Svizzera il 18 luglio 1905
Emendato mediante Protocollo firmato a Lake Success il 4 maggio 19491

(Stato 2 dicembre 2016)

Il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell’Impero Germanico; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re
di Danimarca; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica
Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e d’Irlanda e dei possedimenti britannici di là dai mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà la Regina d’Olanda; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi; Sua Maestà l’Imperatore di tutte le Russie, e Sua Maestà il Re di Svezia e Norvegia,

desiderando assicurare alle donne maggiorenni, indotte al mal costume coll’inganno o colla forza, nonché alle donne o fanciulle minorenni, una efficace protezione contro il traffico criminoso conosciuto sotto il nome di «tratta delle bianche», hanno risolto di conchiudere un accordo per concertare provvedimenti atti a conseguire questo scopo, e hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma,

sono addivenuti alla stipulazione degli articoli seguenti:

Art. 1

Ciascuno dei governi contraenti si obbliga a istituire o a designare un’autorità incaricata di accentrare tutte le informazioni sull’incetta delle donne e fanciulle a scopo di prostituzione all’estero; questa autorità potrà corrispondere direttamente colle autorità congeneri istituite in ciascuno degli Stati contraenti.2

Art. 2

Ciascuno dei governi si obbliga a far esercitare vigilanza, allo scopo di ricercare, specialmente nelle stazioni, nei porti di imbarco e durante il viaggio, i conduttori di donne e fanciulle destinate alla prostituzione. A questo effetto, saranno mandate istruzioni ai funzionari o a qualsiasi altra persona a ciò qualificata, per ottenere, dentro i limiti legali, tutte le informazioni di tal natura da mettere sulla traccia di un traffico criminoso.

L’arrivo di persone che appariscano evidentemente essere gli autori, i complici o le vittime di un simil traffico, sarà notificato, se occorre, sia alle autorità del luogo di destinazione, sia agli agenti diplomatici o consolari interessati, sia a qualunque altra autorità competente.

Art. 3

I governi si obbligano a far raccogliere, se occorre, e dentro i limiti legali, le dichiarazioni delle donne o fanciulle di nazionalità straniera che si danno alla prostituzione, affine di stabilire la loro identità e il loro stato civile, e a ricercare chi le abbia determinate ad abbandonare la patria. Le informazioni raccolte saranno notificate alle autorità del paese d’origine di dette donne o fanciulle, per potere, al caso, farle rimpatriare.

I governi si obbligano, dentro i limiti legali e per quanto è possibile, ad affidare provvisoriamente e per un eventuale rimpatrio, le vittime di un traffico criminoso, quando sieno sprovviste di mezzi, a istituzioni di beneficenza pubblica o privata o a particolari che offrano le necessarie garanzie.

I governi si obbligano parimente, nei limiti legali e per quanto è possibile, a rimandare nel loro paese d’origine quelle di tali donne o fanciulle che domandano di essere rimpatriate o che fossero reclamate dalle persone che hanno sopra esse autorità. Il rimpatrio non seguirà che previa intesa sull’identità e la nazionalità, nonché sul luogo e la data dell’arrivo alla frontiera. Ciascuno degli Stati contraenti faciliterà il transito sul proprio territorio.

La corrispondenza relativa ai rimpatri si farà, per quanto è possibile, direttamente.

Art. 4

Qualora la donna o fanciulla da rimpatriare non potesse rimborsare ella stessa le spese del suo trasporto e non avesse né un marito, né parenti, né un tutore che pagassero per lei, le spese del rimpatrio saranno a carico del paese sul cui territorio ella risiede, fino al prossimo confine o porto di imbarco in direzione del paese d’origine, e di lì avanti a carico del paese d’origine.

Art. 5

Con le disposizioni degli articoli 3 e 4 non è derogato alle convenzioni particolari che fossero in vigore fra i governi contraenti.

Art. 6

I governi contraenti si obbligano, entro i limiti legali, a esercitare, per quanto è possibile, una vigilanza sugli uffici o agenzie che si occupano del collocamento di donne o fanciulle all’estero.

Art. 7

Gli Stati che non hanno sottoscritto il presente accordo possono sempre essere ammessi ad accedervi. A tale effetto dovranno notificare, in via diplomatica, la loro intenzione al governo francese, il quale ne darà contezza a tutti gli Stati contraenti.

Art. 8

Il presente accordo entrerà in vigore sei mesi dopo lo scambio delle ratificazioni. Qualora una delle parti contraenti lo disdicesse, la disdetta non avrà effetto che per essa, e soltanto dopo dodici mesi dal giorno in cui l’avrà data.

Art. 9

Il presente accordo sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Parigi il più presto possibile.

In fede di che, i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in Parigi, il 18 maggio 1904, in un solo esemplare che è stato depositato nell’archivio del ministero degli affari esteri della Repubblica francese, e una copia del quale sarà consegnata a ciascuno degli Stati contraenti.(Seguono le firme)

I sottoscritti plenipotenziari, radunatisi quest’oggi per procedere alla sottoscrizione dell’accordo concernente la repressione della «tratta delle bianche», si sono scambiati la seguente dichiarazione per quanto riguarda l’applicazione di detto accordo alle colonie degli Stati contraenti:

Art. 1

Gli Stati contraenti hanno il diritto di accedere in qualunque tempo all’accordo di cui sopra per le loro colonie o possedimenti all’estero.

A questo scopo, essi possono fare sia una dichiarazione generale colla quale tutte le loro colonie o possedimenti vengono compresi nell’accessione, sia nominare espressamente quelli che vi sono compresi, sia limitarsi a indicare quelli che ne sono esclusi.

Art. 2

Il governo della Germania dichiara di riservare le sue risoluzioni rispetto alle sue colonie.

Il governo della Danimarca dichiara che si riserva il diritto di accedere all’accordo per le colonie danesi.

Il governo della Spagna dichiara di riservare le sue risoluzioni riguardo alle sue colonie.

Il governo della Francia dichiara che l’accordo sarà applicato a tutte le colonie francesi.

Il governo di Sua Maestà britannica dichiara di riservarsi il diritto di accedere all’accordo e di disdirlo per ciascuna delle colonie o possedimenti britannici, separatamente.

Il governo italiano dichiara che l’accordo sarà applicato alla colonia Eritrea.

Il governo d’Olanda dichiara che l’accordo sarà applicato a tutte le colonie olandesi.

Il governo del Portogallo dichiara di riservarsi il decidere se l’accordo sarà messo in vigore in alcune delle colonie portoghesi.

Il governo russo dichiara che l’accordo sarà applicato integralmente a tutto il territorio dell’impero in Europa e in Asia.

Art. 3

I governi che intendessero fare più tardi delle dichiarazioni riguardo alle loro colonie, le faranno nella forma prevista all’articolo 7 dell’accordo.

Sul punto di procedere alla sottoscrizione dell’accordo, S.A.S. il principe di Radolin, ambasciatore della Germania, domanda, in nome del suo governo, di fare la seguente dichiarazione:

A parere del governo della Germania, i regolamenti che fossero in vigore fra l’Impero germanico e il paese d’origine, in ordine alla mutua assistenza degli indigenti, non sono applicabili alle persone che saranno rimpatriate, in virtù del presente accordo, passando dalla Germania.

In fede di che, i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente protocollo.

Fatto in Parigi, il 18 maggio 1904.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Algeriaa31 ottobre1963 A30 aprile1964
Australia3 luglio1906 A3 luglio1906
Isola di Norfolk18 febbraio1914 A18 agosto1914
Austria18 gennaio1905 A18 luglio1905
Bahamas10 giugno1976 S10 luglio1973
Belgio18 maggio190518 luglio1905
Benin4 aprile1962 S1° agosto1960
Brasile12 maggio1905 A18 luglio1905
Bulgaria15 giugno1921 A15 giugno1921
Camerun3 novembre19611° gennaio1960
Canada3 luglio1906 A3 luglio1906
Ceca, Repubblica30 dicembre1993 S1° gennaio1993
Cilea27 settembre1934 A27 marzo1935
Cinaa6 novembre1925 A6 maggio1926
Hong Kongb6 giugno19971° luglio1997
Cipro16 maggio1963 S16 agosto1960
Colombia16 febbraio1937 A16 febbraio1937
Congo (Brazzaville)15 ottobre1962 S15 agosto1960
Côte d’Ivoire8 dicembre1961 S7 agosto1960
Cubaa5 aprile1923 A5 ottobre1923
Danimarca18 gennaio190518 luglio1905
Egitto11 ottobre1932 A11 aprile1933
Estonia15 aprile1930 A15 ottobre1930
Figi12 giugno1972 A10 ottobre1970
Finlandiaa27 settembre1922 A27 marzo1923
Francia18 gennaio190518 luglio1905
Dipartimenti e territori
d’oltremare
18 gennaio190518 luglio1905
Germania18 gennaio190518 luglio1905
Ghana7 aprile1958 S5 marzo1957
Giamaica30 luglio1964 S6 agosto1962
Giapponea20 ottobre1925 A20 aprile1926
India8 febbraio19208 agosto1920
Irana27 aprile1933 A27 ottobre1933
Iraqa7 maggio1925 A7 novembre1925
Irlandaa8 giugno1934 A8 dicembre1934
Italia18 gennaio190518 luglio1905
Libano20 giugno1949 A20 giugno1949
Lituania30 ottobre1931 A30 aprile1932
Lussemburgo4 luglio1910 A4 luglio1910
Madagascar9 ottobre1963 S26 giugno1960
Malawia10 giugno1965 A10 dicembre1965
Mali2 febbraio1973 S22 settembre1960
Malta24 marzo1967 S21 settembre1964
Marocco7 novembre1956 S2 marzo1956
Maurizio18 luglio1969 S12 marzo1968
Messicoa21 febbraio1956 A21 agosto1956
Monacoa2 luglio1921 A2 gennaio1922
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Myanmar4 aprile1939 S1° aprile1937
Niger25 agosto1961 S3 agosto1960
Nigeria26 giugno1961 S1° ottobre1960
Norvegia18 gennaio190518 luglio1905
Nuova Zelanda24 agosto1907 A24 agosto1907
Paesi Bassi14 gennaio190714 luglio1907
Curaçao14 gennaio190714 luglio1907
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
14 gennaio190714 luglio1907
Sint Maarten14 gennaio190714 luglio1907
Pakistan16 giugno1952 S15 agosto1947
Polonia28 febbraio1922 A28 febbraio1922
Portogallo12 luglio190518 luglio1905
Regno Unito18 gennaio190518 luglio1905
Gibilterra23 settembre1905 A23 settembre1905
Guernesey21 settembre192321 marzo1924
Isola di Man21 settembre192321 marzo1924
Isole Falkland30 aprile192430 ottobre1924
Jersey21 settembre192321 marzo1924
Sant’Elena18 marzo1907 A18 marzo1907
Rep. Centrafricana4 settembre1962 S13 agosto1960
Russia18 gennaio190518 luglio1905
Senegal2 maggio1963 S20 giugno1960
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Sierra Leone13 marzo1962 S27 aprile1961
Singapore7 giugno1966 S9 agosto1965
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Spagna18 gennaio190518 luglio1905
Sri Lanka14 luglio1949 S4 febbraio1948
Stati Uniti6 giugno1908 A6 giugno1908
Sudafricaa19 settembre1913 A19 marzo1914
Sudana27 giugno1932 A27 dicembre1932
Svezia18 gennaio190518 luglio1905
Svizzera18 gennaio190518 luglio1905
Tanzaniaa18 marzo1963 A18 settembre1963
Thailandiaa28 dicembre1921 A28 giugno1922
Trinidad e Tobago11 aprile1966 S31 agosto1962
Tunisiaa1° gennaio1922 A1° luglio1922
Turchiaa19 dicembre1934 A19 giugno1935
Ungheria18 gennaio1905 A18 luglio1905
Uruguaya30 giugno1920 A30 dicembre1920
Zambia26 marzo1973 S24 ottobre1964
Zimbabwe1° dicembre1998 S18 aprile1980
a È parte del presente Acc. in seguito all’adesione alla Conv. del 4 mag. 1910 (RS 0.311.32 , art. 8 cpv. 3). b Dal 18 mar. 1907 al 30 giu. 1997 l’Acc. era applicabile a Hong Kong in base ad una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, l’Acc. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

Footnotes

  1. Sono emendate solamente le disposizioni relative alla funzione del depositario, trasferita dalla Francia al Segretario generale delle nazioni Unite.

  2. L’Ufficio federale di polizia ha la direzione degli uffici centrali incaricati di lottare contro le pubblicazioni oscene, nonché la tratta delle donne, delle ragazze e dei fanciulli (art. 1 lett. e dell’O del 30 nov. 2001 sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia –RS 360.1 ).

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