Convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere

0.277.12Multilateral International Treaty30 ago 1965

Conchiusa a Nuova York il l0 giugno 1958
Approvata dall’Assemblea federale il 2 marzo 19651
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il l° giugno 1965
Entrata in vigore per la Svizzera il 30 agosto 1965

(Stato 6 maggio 2026)

Art. I
  1. La presente Convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze arbitrali emesse, sul territorio di uno Stato diverso da quello dove sono domandati il riconoscimento e l’esecuzione, in controversie tra persone fisiche e giuridiche. Essa è parimente applicabile alle sentenze arbitrali non considerate nazionali nello Stato in cui il riconoscimento e l’esecuzione sono domandati.
  2. Per «sentenze arbitrali» non s’intendono soltanto quelle emesse da arbitri designati in determinati casi, bensì anche quelle emesse da organi d’arbitrato permanenti, cui le parti si siano sottoposte.
  3. Al momento della firma o della ratificazione della presente Convenzione, dell’adesione alla stessa o della notificazione d’estensione, di cui all’articolo X, ogni Stato potrà dichiarare, fondandosi sulla reciprocità, che applicherà la Convenzione unicamente al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze emesse sul territorio d’un altro Stato contraente. Esso avrà parimente la facoltà di dichiarare che applicherà la Convenzione soltanto alle controversie derivanti da rapporti giuridici,
    contrattuali o non contrattuali, considerati commerciali dalla sua legge nazionale.
Art. II
  1. Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettiva d’essere regolata in via
    arbitrale.
  2. Per «convenzione scritta» s’intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso2, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi.
  3. Il tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una questione, per la quale le parti hanno conchiuso una convenzione secondo il presente articolo, rinvierà le medesime, a domanda d’una di esse, a un arbitrato, sempreché non riscontri che la detta convenzione sia caduca, inoperante o non sia suscettiva d’essere applicata.
Art. III

Ciascuno Stato contraente riconoscerà l’autorità d’una sentenza e ne accorderà l’esecuzione, conformemente alle norme di procedura osservate nel territorio, dove la sentenza è invocata, secondo le condizioni stabilite negli articoli seguenti. Il riconoscimento o l’esecuzione di sentenze arbitrali, cui si applica la presente Convenzione, non devono soggiacere a condizioni considerevolmente più rigorose, ne a tasse di procedura notevolmente più elevate di quelle applicate per il riconoscimento o l’esecuzione di sentenze arbitrali nazionali.

Art. IV
  1. Per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione menzionati nell’articolo precedente, la parte che li domanda deve fornire, nel tempo stesso della domanda:
    1. l’originale della sentenza, debitamente autenticato, o una copia dell’originale che soddisfi alle condizioni richieste per l’autenticità;
    2. l’originale della convenzione, di cui all’articolo II, oppure una copia che soddisfi alle condizioni richieste per l’autenticità.
  2. Ove la sentenza o la detta convenzione non sia compilata in una lingua ufficiale del paese in cui la sentenza è invocata, la parte che domanda il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza deve presentare una traduzione di tali documenti in quella lingua. La traduzione deve essere certificata da un traduttore ufficiale o
    giurato, oppure da un agente diplomatico o consolare.
Art. V
  1. Il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca all’autorità competente del paese, ove sono domandati il riconoscimento e l’esecuzione, la prova che:
    1. le parti nella convenzione di cui all’articolo II, erano, secondo la legge loro applicabile, affette da incapacità, o che la detta convenzione non è valida, secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta o, in mancanza d’una indicazione a tale riguardo, secondo la legge del paese dove la sentenza è stata emessa; o
    2. la parte contro la quale è invocata la sentenza non è stata debitamente informata della designazione dell’arbitro o della procedura d’arbitrato, oppure non sia stata in grado per altro motivo, di far valere i suoi mezzi; o
    3. la sentenza concerne una controversia non contemplata nel compromesso o non prevista nella clausola compromissoria, oppure contiene delle decisioni che superano i limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, ove le disposizioni della sentenza concernenti questioni sottoposte all’arbitrato possano essere disgiunte da quelle concernenti questioni non sottoposte all’arbitrato, le prime possono essere riconosciute ed eseguite; o
    4. la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura d’arbitrato non è stata conforme alla convenzione delle parti oppure, in mancanza d’una convenzione, alla legge del paese dove è avvenuto l’arbitrato; o
    5. la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti, oppure è stata
      annullata o sospesa da un’autorità competente del paese, nel quale, o
      secondo la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza.
  2. Il riconoscimento e l’esecuzione d’una sentenza arbitrale potranno essere negati, se l’autorità competente del paese dove sono domandati, riscontra che:
    1. l’oggetto della controversia, secondo la legge di tali paesi, non può essere
      regolato in via arbitrale; o
    2. il riconoscimento o l’esecuzione della sentenza sia contrario all’ordine pubblico.
Art. VI

Ove l’annullamento o la sospensione della sentenza siano domandati all’autorità competente, di cui all’articolo V, paragrafo 1e , l’autorità davanti alla quale è invocata la sentenza, può, se crede opportuno, soprassedere alla decisione circa l’esecuzione della sentenza; a richiesta della parte che domanda l’esecuzione della sentenza, essa può parimente esigere che l’altra fornisca garanzie adeguate.

Art. VII
  1. Le disposizioni della presente Convenzione non toccano gli accordi multilaterali o bilaterali, conchiusi dagli Stati contraenti, sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze arbitrali, ne privano alcuna parte del diritto di valersi di una sentenza arbitrale nella maniera e nella misura ammesse dalla legislazione o dai trattati del paese dove la sentenza è invocata.
  2. Il Protocollo di Ginevra del 19233, relativo alle clausole d’arbitrato e la Convenzione di Ginevra del 19274per l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere cessano d’avere effetti tra gli Stati contraenti, nel momento e nella misura in cui saranno vincolati dalla presente Convenzione.
Art. VIII
  1. La presente Convenzione è aperta, sino al 31 dicembre 1958, alla firma di
    ciascuno Stato Membro delle Nazioni Unite e di ogni altro Stato che è o diverrà membro di una o più istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, oppure parte allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia5, o che sarà invitato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
  2. La presente Convenzione dev’essere ratificata e gli strumenti di ratificazione
    depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. IX
  1. Ciascuno Stato, di cui all’articolo VIII, può aderire alla presente Convenzione.
  2. L’adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento d’adesione presso il
    Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. X
  1. Ciascuno Stato potrà dichiarare, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, che la presente Convenzione s’estenderà a tutti o a parte dei territori che rappresenta nell’ambito internazionale. Tale dichiarazione avrà effetto al
    momento dell’entrata in vigore della Convenzione per tale Stato.
  2. In seguito, ogni estensione di questa natura avverrà mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e avrà effetto a contare dal novantesimo giorno da quello in cui il Segretario dell’Organizzazione avrà ricevuto la notificazione, o da quello della entrata in vigore della Convenzione per tale Stato, se questo giorno è successivo al primo.
  3. Riguardo ai territori cui la presente Convenzione non si applica al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, ciascuno Stato interessato esaminerà la possibilità di prendere le misure volute per estendere la Convenzione a tali territori, con riserva del consenso dei loro governi, ove sia necessario per ragioni costituzionali.
Art. XI

Le disposizioni seguenti si applicano agli Stati federativi o non unitari:

  1. riguardo agli articoli della presente Convenzione attenenti alla competenza legislativa del potere federale, gli obblighi del governo federale sono uguali a quelli degli Stati contraenti che non siano federativi;
  2. riguardo agli articoli della presente Convenzione che disciplinano la
    competenza legislativa di ciascuno degli Stati o di ciascuna delle provincie costituenti, che, in virtù del sistema costituzionale della federazione, non siano tenuti a prendere delle misure legislative, il governo federale indicherà il più presto e con il suo parere favorevole, tali articoli alle autorità competenti degli Stati o delle provincie costituenti;
  3. uno Stato federativo partecipe alla presente Convenzione comunicherà, a domanda di qualsiasi altro Stato contraente, trasmessagli dal Segretario
    generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, una relazione sulla legislazione e sulle pratiche vigenti nella federazione e nelle unità che la costituiscono, circa una o un’altra disposizione della Convenzione, indicando la misura, legislativa o altra, che ha dato effetto a tale disposizione.
Art. XII
  1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno da quello del deposito del terzo strumento di ratificazione o d’adesione.
  2. Per ciascuno Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del terzo strumento di ratificazione o d’adesione, essa entrerà in vigore il novantesimo giorno da quello del deposito del suo strumento di ratificazione o d’adesione.
Art. XIII
  1. Ciascuno Stato contraente potrà disdire la presente Convenzione mediante notificazione scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La disdetta avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notificazione.
  2. Ciascuno Stato contraente, che avrà fatto una dichiarazione o una notificazione conformemente all’articolo X, potrà notificare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che la Convenzione cesserà d’applicarsi al territorio del quale si tratta, un anno dopo il giorno in cui il Segretario generale avrà ricevuto tale notificazione.
  3. La presente Convenzione rimarrà applicabile alle sentenze arbitrali, la cui procedura di riconoscimento o d’esecuzione sia stata promossa prima dell’entrata in vigore della disdetta.
Art. XIV

Nessuno Stato contraente potrà invocare a suo favore, contro altri Stati contraenti, alcuna norma della presente Convenzione, se non nella misura in cui sia tenuto ad applicare la Convenzione.

Art. XV

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite deve notificare a tutti gli Stati indicati nell’articolo VIII:

  1. le firme e le ratificazioni, di cui all’articolo VIII;
  2. le adesioni, di cui all’articolo IX;
  3. le dichiarazioni e le notificazioni, di cui agli articoli I, X e XI;
  4. il giorno in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all’articolo XII;
  5. le disdette e le notificazioni, di cui all’articolo XIII.
Art. XVI
  1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositata nell’archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà agli Stati, di cui all’articolo VIII, una copia, certificata conforme, della presente Convenzione.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan*30 novembre2004 A28 febbraio2005
Albania27 giugno2001 A25 settembre2001
Algeria*7 febbraio1989 A8 maggio1989
Andorra19 giugno2015 A17 settembre2015
Angola6 marzo2017 A4 giugno2017
Antigua e Barbuda*2 febbraio1989 A3 maggio1989
Arabia Saudita*19 aprile1994 A18 luglio1994
Argentina*14 marzo198912 giugno1989
Armenia*29 dicembre1997 A29 marzo1998
Australia26 marzo1975 A24 giugno1975
Austria2 maggio1961 A31 luglio1961
Azerbaigian29 febbraio2000 A29 maggio2000
Bahamas20 dicembre2006 A20 marzo2007
Bahrein*6 aprile1988 A5 luglio1988
Bangladesh6 maggio1992 A4 agosto1992
Barbados*16 marzo1993 A14 giugno1993
Belarus*15 novembre196013 febbraio1961
Belgio*18 agosto197516 novembre1975
Belize*15 marzo2021 A13 giugno2021
Benin16 maggio1974 A14 agosto1974
Bhutan*25 settembre2014 A24 dicembre2014
Bolivia28 aprile1995 A27 luglio1995
Bosnia e Erzegovina*1° settembre1993 S6 marzo1992
Botswana*20 dicembre1971 A19 marzo1972
Brasile7 giugno2002 A5 settembre2002
Brunei*25 luglio1996 A23 ottobre1996
Bulgaria*10 ottobre19618 gennaio1962
Burkina Faso23 marzo1987 A21 giugno1987
Burundi*23 giugno2014 A21 settembre2014
Cambogia5 gennaio1960 A4 aprile1960
Camerun19 febbraio1988 A19 maggio1988
Canada*12 maggio1986 A10 agosto1986
Capo Verde22 marzo2018 A20 giugno2018
Ceca, Repubblica*30 settembre1993 S1° gennaio1993
Cile4 settembre1975 A3 dicembre1975
Cina*22 gennaio1987 A22 aprile1987
Hong Kong6 giugno19971° luglio1997
Macao19 luglio200519 luglio2005
Cipro*29 dicembre1980 A29 marzo1981
Colombia25 settembre1979 A24 dicembre1979
Comore28 aprile2015 A27 luglio2015
Congo (Kinshasa)5 novembre2014 A3 febbraio2015
Cook, Isole12 gennaio2009 A12 aprile2009
Corea (Sud)*8 febbraio1973 A9 maggio1973
Costa Rica26 ottobre198724 gennaio1988
Côte d’Ivoire1° febbraio1991 A2 maggio1991
Croazia26 luglio1993 S8 ottobre1991
Cuba*30 dicembre1974 A30 marzo1975
Danimarca*22 dicembre1972 A22 marzo1973
Groenlandia12 novembre1975 A10 febbraio1976
Isole Faeröer12 novembre1975 A10 febbraio1976
Dominica28 ottobre1988 A26 gennaio1989
Dominicana, Repubblica11 aprile2002 A10 luglio2002
Ecuador*3 gennaio19623 aprile1962
Egitto9 marzo1959 A7 giugno1959
El Salvador26 febbraio199827 maggio1998
Emirati Arabi Uniti21 agosto2006 A19 novembre2006
Estonia30 agosto1993 A28 novembre1993
Etiopia*24 agosto2020 A22 novembre2020
Figi27 settembre2010 A26 dicembre2010
Filippine*6 luglio19674 ottobre1967
Finlandia19 gennaio196219 aprile1962
Francia*26 giugno195924 settembre1959
Tutti i territori della Repubblica
francese
26 giugno195924 settembre1959
Gabon15 dicembre2006 A15 marzo2007
Georgia2 giugno1994 A31 agosto1994
Germania***30 giugno196128 settembre1961
Ghana9 aprile1968 A8 luglio1968
Giamaica*10 luglio2002 A8 ottobre2002
Giappone*20 giugno1961 A18 settembre1961
Gibuti14 giugno1983 S27 giugno1977
Giordania*15 novembre197913 febbraio1980
Grecia*16 luglio1962 A14 ottobre1962
Guatemala*21 marzo1984 A19 giugno1984
Guinea23 gennaio1991 A23 aprile1991
Guyana25 settembre2014 A24 dicembre2014
Haiti5 dicembre1983 A4 marzo1984
Honduras3 ottobre2000 A1° gennaio2001
India*13 luglio196011 ottobre1960
Indonesia*7 ottobre1981 A5 gennaio1982
Iran*15 ottobre2001 A13 gennaio2002
Iraq*11 novembre2021 A9 febbraio2022
Irlanda*12 maggio1981 A10 agosto1981
Islanda24 gennaio2002 A24 aprile2002
Isole Marshall21 dicembre2006 A21 marzo2007
Israele*5 gennaio19597 giugno1959
Italia31 gennaio1969 A1° maggio1969
Kazakstan20 novembre1995 A18 febbraio1996
Kenya*10 febbraio1989 A11 maggio1989
Kirghizistan18 dicembre1996 A18 marzo1997
Kuwait*28 aprile1978 A27 luglio1978
Laos17 giugno1998 A15 settembre1998
Lesotho13 giugno1989 A11 settembre1989
Lettonia14 aprile1992 A13 luglio1992
Libano*11 agosto1998 A9 novembre1998
Liberia16 settembre2005 A15 dicembre2005
Liechtenstein*7 luglio2011 A5 ottobre2011
Lituania*14 marzo1995 A12 giugno1995
Lussemburgo*9 settembre19838 dicembre1983
Macedonia del Nord10 marzo1994 S17 novembre1991
Madagascar*16 luglio1962 A14 ottobre1962
Malawi*4 marzo2021 A2 giugno2021
Malaysia*5 novembre1985 A3 febbraio1986
Maldive17 settembre2019 A16 dicembre2019
Mali8 settembre1994 A7 dicembre1994
Malta*22 giugno2000 A20 settembre2000
Marocco*12 febbraio1959 A7 giugno1959
Mauritania30 gennaio1997 A30 aprile1997
Maurizio*19 giugno1996 A17 settembre1996
Messico14 aprile1971 A13 luglio1971
Moldova*18 settembre1998 A17 dicembre1998
Monaco*2 giugno198231 agosto1982
Mongolia*24 ottobre1994 A22 gennaio1995
Montenegro*23 ottobre2006 S3 giugno2006
Mozambico*11 giugno1998 A9 settembre1998
Myanmar16 aprile2013 A15 luglio2013
Nepal*4 marzo1998 A2 giugno1998
Nicaragua24 settembre2003 A23 dicembre2003
Niger14 ottobre1964 A12 gennaio1965
Nigeria*17 marzo1970 A15 giugno1970
Norvegia*14 marzo1961 A12 giugno1961
Nuova Zelanda*6 gennaio1983 A6 aprile1983
Oman25 febbraio1999 A26 maggio1999
Paesi Bassi*24 aprile196423 luglio1964
Curaçao24 aprile196423 luglio1964
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
24 aprile196423 luglio1964
Sint Maarten24 aprile196423 luglio1964
Pakistan*14 luglio200512 ottobre2005
Palau*31 marzo2020 A29 giugno2020
Palestina2 gennaio2015 A2 aprile2015
Panama10 ottobre1984 A8 gennaio1985
Papua Nuova Guinea17 luglio2019 A15 ottobre2019
Paraguay8 ottobre1997 A6 gennaio1998
Perù7 luglio1988 A5 ottobre1988
Polonia*3 ottobre19611° gennaio1962
Portogallo*18 ottobre1994 A16 gennaio1995
Qatar30 dicembre2002 A30 marzo2003
Regno Unito*24 settembre1975 A23 dicembre1975
Bermuda*14 novembre1979 A12 febbraio1980
Caimane, Isole*26 novembre1980 A24 febbraio1981
Gibilterra*24 settembre1975 A23 dicembre1975
Guernesey*19 aprile1985 A18 luglio1985
Jersey28 maggio200228 maggio2002
Man, Isola di*22 febbraio1979 A23 maggio1979
Vergini Britanniche, Isole24 febbraio201425 maggio2014
Rep. Centrafricana*15 ottobre1962 A13 gennaio1963
Romania*13 settembre1961 A12 dicembre1961
Ruanda31 ottobre2008 A29 gennaio2009
Russia*24 agosto196022 novembre1960
Saint Vincent e Grenadine*12 settembre2000 A11 dicembre2000
San Marino17 maggio1979 A15 agosto1979
Santa Sede*14 maggio1975 A12 agosto1975
São Tomé e Príncipe20 novembre2012 A18 febbraio2013
Seicelle*3 febbraio2020 A3 maggio2020
Senegal17 ottobre1994 A15 gennaio1995
Serbia*12 marzo2001 S27 aprile1992
Sierra Leone*28 ottobre2020 A26 gennaio2021
Singapore*21 agosto1986 A19 novembre1986
Siria9 marzo1959 A7 giugno1959
Slovacchia*28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia6 luglio1992 S25 giugno1991
Spagna12 maggio1977 A10 agosto1977
Sri Lanka9 aprile19628 luglio1962
Stati Uniti*30 settembre1970 A29 dicembre1970
Tutti i territori di cui gli Stati
Uniti garantiscono le relazioni
internazionali
3 novembre1970 A1° febbraio1971
Sudafrica3 maggio1976 A1° agosto1976
Sudan26 marzo2018 A24 giugno2018
Suriname*10 novembre2022 A8 febbraio2023
Svezia28 gennaio197227 aprile1972
Svizzera1° giugno196530 agosto1965
Tagikistan*14 agosto2012 A12 novembre2012
Tanzania*13 ottobre1964 A11 gennaio1965
Thailandia21 dicembre1959 A20 marzo1960
Timor-Leste17 gennaio2023 A17 aprile2023
Tonga*12 giugno2020 A10 settembre2020
Trinidad e Tobago*14 febbraio1966 A15 maggio1966
Tunisia*17 luglio1967 A15 ottobre1967
Turchia*2 luglio1992 A30 settembre1992
Turkmenistan*4 maggio2022 A2 agosto2022
Ucraina*10 ottobre19608 gennaio1961
Uganda*12 febbraio1992 A12 maggio1992
Ungheria*5 marzo1962 A3 giugno1962
Uruguay30 marzo1983 A28 giugno1983
Uzbekistan7 febbraio1996 A7 maggio1996
Venezuela*8 febbraio1995 A9 maggio1995
Vietnam*12 settembre1995 A11 dicembre1995
Zambia14 marzo2002 A12 giugno2002
Zimbabwe29 settembre1994 A28 dicembre1994
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e in-glese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto interna-zionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. RU 1965 791

  2. RU 1982 1496

  3. RS 0.277.11

  4. [CS 12 370;RU 2005 1513.RU 2009 4239]

  5. RS 0.193.501

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