0.274.187.631Bilateral International Treaty8 giu 1935
0.274.187.631
CS 12 321; FF 1933 II 17 ediz. ted. 17 ediz. franc.
Traduzione
Conchiusa il 1° giugno 1933
Approvata dall’Assemblea federale il 12 ottobre 19331
Istrumenti di ratificazione scambiati l’8 maggio 1935
Entrata in vigore l’8 giugno 1935
(Stato 8 giugno 1935)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Turca,
allo scopo di regolare i rapporti giudiziari in materia civile e commerciale tra la Svizzera e la Turchia, hanno risolto di conchiudere una Convenzione ed hanno a questo scopo nominato quali loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, scambiatisi i loro Pieni Poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Nessuna cauzione o deposito, sotto qualsiasi denominazione, può essere imposta, a ragione sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di domicilio o di residenza nel paese, ai cittadini d’uno degli Stati Contraenti, aventi il loro domicilio nella Svizzera o nella Turchia, che siano attori o intervenienti davanti i tribunali dell’Altro.
La stessa regola è applicabile al versamento che fosse esatto dagli attori o intervenienti per garantire le spese giudiziarie.
Le condanne nelle spese processuali, pronunciate in uno degli Stati Contraenti contro l’attore o l’interveniente dispensati dalla cauzione, dal deposito o dal versamento in virtù sia dell’articolo 1, sia della legge dello Stato dove l’azione è intentata, saranno, a domanda fatta in via diplomatica, dichiarate gratuitamente esecutive dall’autorità competente dell’altro Stato.
La stessa regola è applicabile alle decisioni giudiziarie per le quali l’ammontare delle spese del processo è fissato ulteriormente.
Le decisioni relative alle spese saranno dichiarate esecutorie senza sentire le parti, ma salvo ricorso ulteriore della parte condannata, in conformità della legislazione del paese ove la esecuzione ha luogo.
L’autorità competente per statuire sulla domanda d’exequatur si limiterà ad esaminare:
Per adempiere le condizioni prescritte dal cpv. 2, lett. a, del presente articolo, basterà una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato richiedente che constati che la decisione ha acquistato forza di cosa giudicata. La competenza di questa autorità sarà certificata dal più alto funzionario preposto all’amministrazione della giustizia nello Stato richiedente. La dichiarazione certificata come sopra dovrà esser tradotta in conformità del cpv. 2, lett. b.
L’autorità competente a statuire sulla domanda d’exequatur valuterà, semprechè la parte contemporaneamente lo domandi, l’ammontare delle spese di traduzione e di legalizzazione di cui al cpv. 2, lett. b. Queste spese saranno considerate come spese del processo.
I cittadini d’uno degli Stati Contraenti saranno ammessi nell’Altro al beneficio del patrocinio gratuito, come gli stessi nazionali, conformandosi alla legislazione di questo Stato.
Il certificato di indigenza deve essere rilasciato dalle autorità della residenza abituale del richiedente, o, in mancanza di queste, dalle autorità della sua residenza attuale. Se il richiedente non risiede in uno degli Stati Contraenti, basterà un certificato rilasciato da un agente diplomatico o consolare del paese al quale appartiene il richiedente.
Se il richiedente non risiede nel paese dove è fatta la domanda, il certificato di indigenza sarà legalizzato gratuitamente da un agente diplomatico o consolare del paese dove il documento deve essere prodotto.
L’autorità competente a rilasciare il certificato di indigenza potrà prendere informazioni sulle condizioni finanziarie del richiedente presso le autorità dell’altro Stato.
L’autorità che deve decidere sulla domanda di patrocinio gratuito conserva, nei limiti delle sue attribuzioni, il diritto di controllare il certificato e le informazioni che le sono fornite dalle autorità dell’altro Stato, e di farsi dare, se lo reputi necessario, delle informazioni complementari.
In materia civile o commerciale, la notificazione di atti emananti dalle autorità di uno degli Stati Contraenti e destinati a persone che risiedono nel territorio dell’altro Stato si farà a domanda di un rappresentante diplomatico consolare dello Stato richiedente, diretta all’autorità designata dallo Stato richiesto. La domanda indicherà l’autorità da cui emana l’atto trasmesso, il nome la qualità delle parti, l’indirizzo del destinatario, la natura dell’atto, e dovrà essere redatta nella lingua dell’autorità richiesta. Alla domanda dovrà essere allegata una traduzione legalizzata dell’atto da notificarsi.
L’autorità alla quale è diretta la domanda invierà al rappresentante diplomatico o consolare l’atto constatante che la notificazione è stata fatta o indicante il fatto che l’ha impedita. In caso di incompetenzaratione loci, essa trasmetterà d’ufficio la domanda all’autorità competente e ne informerà il rappresentante diplomatico o consolare.
La notificazione sarà fatta per cura dell’autorità competente dello Stato richiesto. Eccettuati i casi previsti al capoverso secondo dei presente articolo, detta autorità potrà limitarsi a fare la notificazione consegnando l’atto al destinatario, se questo si dichiara disposto ad accettarlo.
A richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità richiesta farà la notificazione nelle forme prescritte dalla legislazione interna per le notificazioni analoghe, o in una forma speciale se questa non è contraria alla sua legislazione.
La prova della notificazione si fa per mezzo, sia di una ricevuta datata e legalizzata dal destinatario, sia di un’attestazione dell’autorità dello Stato richiesto da cui risulti il fatto, la forma e la data della notificazione.
In materia civile o commerciale, l’autorità giudiziaria di uno degli Stati Contraenti potrà, conformemente alle disposizioni della sua legislazione, rivolgersi per mezzo di commissioni rogatorie all’autorità competente dell’altro Stato per chiedergli di fare, nella sua giurisdizione, sia un atto di procedura, sia altri atti giudiziari.
Il rappresentante diplomatico o consolare dello Stato richiedente trasmetterà la commissione rogatoria all’autorità designata dallo Stato richiesto. Egli vi aggiungerà una traduzione nella lingua dell’autorità richiesta. Questa traduzione dovrà esser certificata conforme da un agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente o da un traduttore giurato dello Stato richiedente o di quello richiesto.
L’autorità alla quale viene mandata la commissione rogatoria invierà al rappresentante diplomatico o consolare gli atti che constatano l’esecuzione della commissione o gli indicherà i motivi per cui l’esecuzione non si è potuta fare. In caso di incompetenzaratione loci, essa trasmetterà d’ufficio la commissione rogatoria all’autorità competente e ne informerà immediatamente il rappresentante diplomatico o consolare.
L’autorità giudiziaria cui è diretta la commissione rogatoria sarà obbligata ad eseguirla, servendosi degli stessi mezzi coercitivi che per l’esecuzione di una commissione rogatoria delle autorità dei suo paese. L’uso di tali mezzi coercitivi non è necessario ove si tratti della comparsa personale di parti in causa.
Per quanto concerne la procedura da seguire nell’esecuzione della commissione rogatoria, l’autorità richiesta applicherà le leggi dei suo paese. Essa potrà tuttavia, accogliendo la domanda dello Stato richiedente, procedere in conformità di norme speciali, allorchè questa procedura non è contraria alla legislazione dello Stato richiesto.
L’autorità richiedente sarà informata, se lo chiede, della data e del luogo di esecuzione della commissione rogatoria, affinchè la parte interessata sia in grado di assistervi.
Tutte le difficoltà che potessero sorgere da una notificazione chiesta dal rappresentante diplomatico o consolare, o da una commissione rogatoria trasmessa da questo rappresentante, saranno regolate per via diplomatica.
L’esecuzione di una notificazione o di una commissione rogatoria potrà essere rifiutata, se lo Stato sul territorio del quale essa avrebbe dovuto aver luogo la giudica di tal natura da portar pregiudizio alla sua sovranità, alla sua sicurezza o all’ordine pubblico. Inoltre, l’esecuzione di una commissione rogatoria potrà essere ricusata se l’autenticità del documento non è accertata o se, nel territorio dello Stato richiesto, questa esecuzione non entra nelle attribuzioní dei potere giudiziario.
Per l’esecuzione delle notificazioni e delle commissioni rogatorie non potranno essere riscosse spese o tasse di qualsiasi natura.
Tuttavia lo Stato richiesto avrà diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso:
Ciascuno degli Stati Contraenti avrà facoltà di far eseguire le notificazioni dai suoi rappresentanti diplomatici o consolari, direttamente e senza uso di coercizione, ai suoi cittadini che si trovano nel territorio dell’altro Stato. In caso di difficoltà nell’applicazione del presente articolo, sarà proceduto in conformità delle disposizioni dell’articolo 7.
La presente Convenzione sarà ratificata e gli atti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile.
Essa entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli atti di ratificazione e produrrà i suoi effetti ancora sei mesi dopo la disdetta che potrà aver luogo in ogni tempo.
In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l’hanno munita dei loro sigilli.Fatto ad Ankara il 1° giugno 1933.
| Henri Martin | M. Numan |
|---|
RU 51 469 ↩
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