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0.274.186.181•Scambio di note del 24 marzo/26 maggio 1965 tra la Svizzera e l’Uganda concernente il mantenimento, nei loro rapporti, della convenzione del 3 dicembre 1937 tra la Svizzera e la Gran Bretagna in materia di procedura civile
0.274.186.181Bilateral International Treaty1 gen 1965
Entrato in vigore il 1° gennaio 1965
(Stato 1° gennaio 1965)
Con scambio di note del 24 marzo/26 maggio 1965, la Svizzera e l’Uganda hanno convenuto di mantenere in vigore, nei loro reciproci rapporti e a contare dal 1° gennaio 1965, la convenzione tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 3 dicembre 19371in materia di procedura civile, che fu resa applicabile al territorio dell’Uganda in virtù dell’articolo 8 e il cui mantenimento in vigore provvisorio, sino al 31 dicembre 1964, era stato confermato dal Governo dell’Uganda dopo l’acquisto dell’indipendenza.
RS 0.274.183.671 ↩
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