Scambio di note del 24 dicembre 1929 fra la Svizzera e la Germania concernente la dichiarazione di esecutività delle decisioni giudiziarie relative alle spese

0.274.181.368Bilateral International Treaty1 gen 1930

Entrato in vigore il 1° gennaio 1930

(Stato 1° gennaio 1930)

Con Scambio di note 24 dicembre 1929 la Svizzera e la Germania hanno conchiuso un Accordo nel senso dell’articolo 18 capoverso 3, della Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile1. Le disposizioni dell’Accordo sono le seguenti:

La domanda intesa a far dichiarare esecutiva una decisione giudiziaria relativa alle spese processuali, pronunziata in uno dei due Stati (art. 18 della Convenzione internazionale dell’Aja sulla procedura civile, del 17 lug. 19052), va presentata, nell’altro Stato, dal creditore delle spese direttamente all’autorità competente.

Footnotes

  1. RS 0.274.11 . Tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania è attualmente applicabile la Conv. del 1° mar. 1954 (RS 0.274.12 ).

  2. RS 0.274.11 . Tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania è attualmente applicabile la Conv. del 1° mar. 1954 (RS 0.274.12 ).

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