Dichiarazione fra la Svizzera e l’Impero Germanico circa la corrispondenza diretta fra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative dei due paesi negli affari concernenti la proprietà industriale

0.274.181.364Bilateral International Treaty1 gen 1900

Data l’8/28 novembre 1899
Entrata in vigore il 1° gennaio 1900

Dichiarazione del Consiglio federale

A facilitare l’amministrazione della giustizia, il Consiglio federale svizzero e il Governo Imperiale Germanico hanno convenuto quanto segue: Le autorità giudiziarie germaniche hanno facoltà di corrispondere direttamente coll’Ufficio federale della protezione intellettuale nei casi di diritti concernenti la protezione della proprietà industriale. L’Ufficio imperiale dei brevetti di invenzione*(Kaiserliches Patentamt)* è autorizzato a corrispondere direttamente colle autorità giudiziarie svizzere nei casi di diritti concernenti la protezione della proprietà industriale. L’Ufficio imperiale dei brevetti di invenzione è autorizzato inoltre a corrispondere direttamente coll’Ufficio federale della proprietà intellettuale nei casi concernenti la protezione della proprietà industriale che non richiedono in modo assoluto l’assistenza della giustizia. La presente Dichiarazione entrerà in vigore il 1° gennaio 1900 ed avrà effetto finchè siano spirati sei mesi dal giorno in cui l’una o l’altra delle due Parti contraenti l’avrà disdetta. Berna, 28 novembre 1899 In nome del Consiglio federale svizzero,
Il Presidente della Confederazione: Müller Il Cancelliere della Confederazione: Ringier

Dichiarazione dell’Impero Germanico

A facilitare l’amministrazione della giustizia, il Governo imperiale germanico e il Consiglio federale svizzero hanno convenuto quanto segue: Le autorità giudiziarie svizzere hanno facoltà di corrispondere direttamente coll’Ufficio imperiale dei brevetti di invenzione nei casi di diritti concernenti la protezione della proprietà industriale. Ove la legislazione svizzera venga col tempo a conferire delle competenze giudiziarie all’Ufficio federale della proprietà intellettuale, sarà lecito a quest’Ufficio di corrispondere direttamente colle autorità giudiziarie germaniche nei casi di diritti concernenti la protezione della proprietà industriale. L’Ufficio federale della proprietà intellettuale è inoltre autorizzato a corrispondere direttamente coll’Ufficio imperiale dei brevetti di invenzione nei casi concernenti la protezione della proprietà industriale che non richiedono in modo assoluto l’assistenza della giustizia. La presente Dichiarazione entrerà in vigore il 1° gennaio 1900 ed avrà effetto finchè siano spirati sei mesi dal giorno in cui l’una o l’altra delle due Parti contraenti l’avrà disdetta. Berlino, 8 novembre 1899 Per il Cancelliere dell’Impero: Bülow

Footnotes

  1. CS 12 307

  2. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

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