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0.274.181.361•Dichiarazione tra la Svizzera e l’Impero Germanico relativamente alla corrispondenza immediata tra le autorità giudiziarie de’ due paesi
0.274.181.361Bilateral International Treaty1 gen 1879
Data il 1°/13 dicembre 1878
Entrata in vigore il 1° gennaio 1879
(Stato 1° gennaio 2013)
Tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Impero Germanico, affine di agevolare dall’una e dall’altra Parte l’amministrazione della giustizia, è stato fatto il seguente accordo:
Le autorità giudiziarie svizzere e germaniche potranno tener corrispondenza d’officio immediata in tutti i casi in cui non è dai Trattati prescritta la corrispondenza diplomatica, o in cui ciò si mostri conveniente per causa di speciali circostanze.1
La presente Dichiarazione entra in vigore col primo gennaio 1879 e rimane vigente sino a che siano scorsi sei mesi dalla dinunzia data dall’una o dall’altra delle due Parti.
Contemporaneamente coll’esecuzione della medesima cessano d’aver vigore: la Convenzione conchiusa nell’anno 18682tra la Svizzera e la Prussia, nell’anno 1872 estesa all’Alsazia‑Lorena, relativamente alla corrispondenza immediata tra le autorità giudiziarie dell’una e dell’altra Parte, come pure gli Accordi intervenuti nell’anno 18573tra la Svizzera da una parte e la Baviera, il Württemberg e Baden dall’altra parte per il medesimo oggetto.
La presente Dichiarazione sarà scambiata con una Dichiarazione corrispondente del Dicastero degli affari esteri dell’Impero Germanico.
| Berna, 13 dicembre 1878. | Berlino, 1° dicembre 1878. |
|---|---|
| In nome del Consiglio fed. svizzero, Il Presidente della Confederazione: Schenk Il Cancelliere della Confederazione: Schiess | Per il Cancelliere dell’Impero Germanico: v. Bülow |
L’autorità giudiziaria tedesca territorialmente competente può essere ricercata in internet al seguente indirizzo: www.justiz.de/OrtsGerichtsverzeichnis/index.php ↩
Non pubblicata nella RU. ↩
Non pubblicati nella RU. ↩
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