Convenzione sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero

0.274.15Multilateral International Treaty4 nov 1977

Conchiusa a New York il 20 giugno 1956
Approvata dall’Assemblea federale il 17 dicembre 19752
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 5 ottobre 1977
Entrata in vigore per la Svizzera il 4 novembre 1977

(Stato 29  gennaio 2016)

Preambolo

Considerata l’urgenza di risolvere il problema umanitario delle persone nel bisogno il cui sostegno legale si trova all’estero;

considerato che il procedimento in materia di azioni alimentari o l’esecuzione delle decisioni all’estero si imbatte in gravi difficoltà legali e pratiche;

decise a prevedere i mezzi che consentono di risolvere questi problemi e di superare queste difficoltà,

le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto della Convenzione
  1. La presente Convenzione ha lo scopo di agevolare a una persona, appresso creditore, che si trova sul territorio di una Parte contraente l’esazione degli alimenti cui pretende aver diritto da parte di una persona, appresso debitore, che si trova sotto la giurisdizione di un’altra Parte contraente. Gli organismi impiegati a tal fine sono appresso designati Autorità speditrici e Istituzioni intermediarie.
  2. Le vie di diritto previste nella presente Convenzione completano, senza sostituirla, qualsiasi altra via di diritto esistente secondo il diritto interno o internazionale.
Art. 2 Designazione delle Istituzioni
  1. Ogni Parte contraente, al momento del deposito dello strumento di ratificazione o d’adesione, designa una o più autorità amministrative o giudiziarie che eserciteranno sul suo territorio le funzioni d’Autorità speditrici.
  2. Ogni Parte contraente, al momento del deposito dello strumento di ratificazione o d’adesione, designa un organismo pubblico o privato che eserciterà sul suo territorio le funzioni di Istituzione intermediaria.
  3. Ogni Parte contraente comunica senza indugio al Segretario generale delle Nazioni Unite le designazioni fatte in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e qualsiasi modificazione in riguardo.
  4. Le Autorità speditrici e le Istituzioni intermediarie possono mettersi direttamente in contatto con le Autorità speditrici e le Istituzioni intermediarie delle altre Parti contraenti.
Art. 3 Presentazione della domanda all’Autorità speditrice
  1. Se un creditore si trova sul territorio di una Parte contraente, appresso Stato del creditore, e se il debitore si trova sotto la giurisdizione di un’altra Parte contraente, appresso Stato del debitore, il primo può indirizzare una domanda a un’Autorità speditrice dello Stato in cui si trova per ottenere gli alimenti da parte del debitore.
  2. Ogni Parte contraente informa il Segretario generale degli elementi di prova normalmente richiesti a sostegno delle domande alimentari della legge dello Stato dell’Istituzione intermediaria, delle condizioni in cui quest’ultimi devono essere prodotti per essere ricevibili e delle altre condizioni stabilite dalla legge in parola.
  3. La domanda dev’essere corredata di tutti i documenti pertinenti e segnatamente, all’occorrenza, di una procura autorizzante l’Istituzione intermediaria ad agire in nome del creditore o a designare una persona abilitata ad agire in nome del creditore; dev’essere pure allegata una fotografia del creditore e, se possibile, una del debitore.
  4. L’Autorità speditrice prende tutti i provvedimenti possibili per garantire l’osservanza delle esigenze poste dalla legge dello Stato dell’Istituzione intermediaria; riservate le disposizioni di quest’ultima legge, la domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
    1. cognome e nomi, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e professione del creditore, come anche, all’occorrenza, cognome e indirizzo del suo rappre-sentante legale;
    2. cognome e nomi e, nella misura in cui il creditore ne è a conoscenza, indirizzi successivi durante gli ultimi cinque anni, data di nascita, cittadinanza e professione del debitore;
    3. una motivazione particolareggiata della domanda, l’oggetto di quest’ultima e qualsiasi altra pertinente indicazione inerente segnatamente alle risorse e alle condizioni familiari del creditore e del debitore.
Art. 4 Trasmissione dell’inserto
  1. L’Autorità speditrice trasmette l’inserto all’Istituzione intermediaria designata dallo Stato del debitore, salvo che consideri la domanda temeraria.
  2. Prima di trasmettere l’inserto, l’Autorità speditrice accerta che i documenti da produrre siano in buona e debita forma secondo la legge dello Stato del creditore.
  3. L’Autorità speditrice può comunicare all’Istituzione intermediaria la sua opinione quanto alla fondatezza della domanda e raccomandare che il creditore benefici dell’assistenza giudiziaria e dell’esenzione dalle spese.
Art. 5 Trasmissione delle sentenze e di altri atti giudiziari
  1. L’Autorità speditrice, a richiesta del creditore e conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, trasmette tutte le decisioni provvisorie o definitive o tutti gli altri atti giudiziari d’ordine alimentare intervenuti in favore del creditore da parte di un tribunale competente d’una Parte contraente e, se è necessario e possibile, il rendiconto dei dibattiti nel corso dei quali tale decisione è stata presa.
  2. Le decisioni e gli atti giudiziari di cui al paragrafo precedente possono sostituire o completare i documenti menzionati nell’articolo 3.
  3. La procedura prevista nell’articolo 6 può, secondo la legge dello Stato del debitore, essere sia una procedura d’exequatur o di registrazione, sia una nuova azione fondata sulla decisione trasmessa in virtù delle disposizioni del paragrafo 1.
Art. 6 Funzioni dell’Istituzione intermediaria
  1. Operando nei limiti dei poteri conferitele dal creditore, l’Istituzione intermediaria prende, in nome del creditore, tutti i provvedimenti atti a garantire l’esazione degli alimenti. Segnatamente, essa transige e, ove sia necessario, intenta e prosegue un’azione alimentare e fa eseguire qualsiasi sentenza, ordinanza o altro atto giudiziario.
  2. L’Istituzione intermediaria tiene al corrente l’Autorità speditrice. Se non può agire, deve fornirne i motivi e rinviare l’inserto all’Autorità speditrice.
  3. Nonostante qualsiasi disposizione della presente Convenzione, la legge disciplinante le dette azioni e qualsiasi questione connessa è quella dello Stato del debitore, segnatamente in materia di diritto internazionale privato.
Art. 7 Commissioni rogatorie

Nel caso in cui la legge delle due Parti contraenti interessate ammetta commissioni rogatorie, le disposizioni seguenti sono applicabili:

  1. Il tribunale investito dell’azione alimentare può, per ottenere documenti o altre prove, domandare l’esecuzione di una commissione rogatoria sia al tribunale competente dell’altra Parte contraente sia a qualsiasi altra autorità o istituzione designata dalla Parte contraente in cui la commissione dev’essere eseguita.
  2. Affinchè le Parti contraenti possano assistervi o farsi rappresentare, l’Autorità richiesta è obbligata ad informare l’Autorità speditrice e l’Istituzione intermediaria interessate come anche il debitore della data e del luogo in cui si procederà al provvedimento sollecitato.
  3. La Commissione rogatoria deve essere eseguita con tutta la diligenza voluta; se non è eseguita entro quattro mesi a contare dal ricevimento della commissione da parte dell’autorità richiesta, l’autorità richiedente dovrà essere informata dei motivi della mancata esecuzione o del ritardo.
  4. L’esecuzione della commissione rogatoria non può ingenerare rimborso di tasse o di spese di qualsiasi natura.
  5. L’esecuzione della commissione rogatoria può essere negata soltanto:

1. se l’autenticità del documento non è accertata,

2. se la Parte contraente sul cui territorio doveva avvenire l’esecuzione la giudica tale da pregiudicare la sua sovranità o la sua sicurezza.

Art. 8 Modificazione delle decisioni giudiziarie

Le disposizioni della presente Convenzione sono parimenti applicabili alle domande intese alla modificazione delle decisioni giudiziarie rese in materia d’obbligazioni alimentari.

Art. 9 Esenzioni e agevolazioni
  1. Nei procedimenti retti dalla presente Convenzione, i creditori beneficiano del trattamento e delle esenzioni concessi ai creditori risiedenti nello Stato in cui l’azione è intentata o del quale sono cittadini.
  2. I creditori stranieri o non residenti non possono essere tenuti a prestare cauzione judicatum solvi, né a far alcun altro pagamento o deposito.
  3. Nessuna rimunerazione può essere percepita dalle Autorità speditrici e dalle Istituzioni intermediarie per i servizi resi conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 10 Trasferimenti di fondi

Le Parti contraenti la cui legge impone restrizioni ai trasferimenti di fondi all’estero concedono la massima priorità ai trasferimenti di fondi destinati ad essere pagati come alimenti o a compensare le spese sopportate per qualsiasi azione in giustizia retta dalla presente Convenzione.

Art. 11 Clausola federale

Nel caso di uno Stato federativo o non unitario, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. Per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui attuazione ricade nella competenza dell’operato legislativo del potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale sono, in questa misura, gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federativi;
  2. Per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione ricade nella competenza dell’operato legislativo dei singoli Stati, province o Cantoni costituenti, che non sono, in virtù del sistema costituzionale della Federazione, tenuti a prendere provvedimenti legislativi, il Governo federale deve, il più presto possibile e con il proprio parere favorevole, comunicare i detti articoli alle autorità competenti degli Stati, province o Cantoni;
  3. Uno Stato federativo partecipe della presente Convenzione deve, a richiesta di qualsiasi altra Parte contraente trasmessagli dal Segretario generale, comunicare un esposto della legislazione e delle pratiche in vigore nella Federazione e nelle sue unità costituenti per quanto concerne tal o tal’altra disposizione della Convenzione indicante la misura in cui è stato dato effetto, con un’azione legislativa o d’altra natura, alla detta disposizione.
Art. 12 Applicazione territoriale

Le disposizioni della presente Convenzione si estendono o si applicano, nelle stesse condizioni, ai territori non autonomi, sotto tutela o a qualsiasi territorio di cui una Parte contraente assicura le relazioni internazionali, salvo che detta Parte contraente, ratificando la presente Convenzione o aderendovi, dichiari che la Convenzione non si applicherà a tale o tal altro dei suoi territori. Qualsiasi Parte contraente che avrà fatto tale dichiarazione potrà in qualsiasi momento, con notificazione indirizzata al Segretario generale, estendere l’applicazione della Convenzione ai territori così esclusi o a uno qualsiasi d’essi.

Art. 13 Firma, ratificazione e adesione
  1. La presente Convenzione è, fino al 31 dicembre 1956, aperta alla firma di qualsiasi Stato Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di qualsiasi Stato non membro partecipe dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia3o membro di un’istituzione specializzata, come anche di qualsiasi altro Stato non membro invitato dal Consiglio economico e sociale a divenire Parte contraente.
  2. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale.
  3. Qualsiasi Stato citato nel paragrafo 1 del presente articolo potrà, in qualsiasi momento, aderire alla presente Convenzione. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale.
Art. 14 Entrata in vigore
  1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del terzo strumento di ratificazione o di adesione, effettuato conformemente alle disposizioni dell’articolo 13.
  2. Riguardo ad ogni Stato che la ratificherà o vi avrà aderito dopo il deposito del terzo strumento di ratificazione o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito, da parte di questo Stato, dello strumento di ratificazione o d’adesione.
Art. 15 Disdetta
  1. Qualsiasi Parte contraente potrà disdire la presente Convenzione con notificazione indirizzata al Segretario generale. La disdetta potrà parimente applicarsi a uno qualsiasi o all’insieme dei territori citati nell’articolo 12.
  2. La disdetta avrà effetto un anno dopo la data in cui la notificazione sarà giunta al Segretario generale, restando inteso che essa non s’applicherà agli affari in corso nel momento in cui avrà effetto.
Art. 16 Composizione delle controversie

Se fra due Parti contraenti sorge una controversia inerente all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione e se tale controversia non sia stata altrimenti composta, essa sarà deferita alla Corte internazionale di Giustizia. Quest’ultima è adita sia con la notificazione di un accordo speciale sia con la richiesta di una delle Parti in causa.

Art. 17 Riserve
  1. Se al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione uno Stato fa una riserva a un articolo della presente Convenzione, il Segretario generale ne comunicherà il testo a tutti gli Stati partecipi della presente Convenzione e agli altri Stati menzionati nell’articolo 13. Qualsiasi Parte contraente che non accetti la detta riserva può, entro novanta giorni a contare da questa comunicazione, notificare al Segretario generale che essa non accetta la riserva e, in questo caso, la Convenzione non entrerà in vigore tra lo Stato che muove l’obiezione e quello che ha fatto la riserva. Qualsiasi Stato che aderirà successivamente alla Convenzione potrà, al momento della sua adesione, procedere a una notificazione di tal genere.
  2. Una Parte contraente può in qualsiasi momento ritirare una riserva fatta e deve notificare tale ritiro al Segretario generale.
Art. 18 Reciprocità

Una Parte contraente può avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione contro altre Parti contraenti soltanto nella misura in cui essa sia vincolata dalla presente Convenzione.

Art. 19 Notificazioni da parte del Segretario generale
  1. Il Segretario generale notifica a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e gli Stati non membri citati nell’articolo 13:
    1. le comunicazioni previste nel paragrafo 3 dell’articolo 2;
    2. le indicazioni fornite conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 3;
    3. le dichiarazioni e notificazioni fatte conformemente alle disposizioni dell’articolo 12;
    4. le firme, ratificazioni e adesioni fatte conformemente alle disposizioni dell’articolo 13;
    5. la data d’entrata in vigore conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 14;
    6. le disdette fatte conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 15;
    7. le riserve e notificazioni fatte conformemente alle disposizioni dell’articolo 17.
  2. Il Segretario generale notifica pure a tutte le Parti contraenti le domande di revisione e le risposte fatte a queste domande in virtù dell’articolo 20.
Art. 20 Revisione
  1. Ogni Parte contraente può domandare in qualsiasi tempo, mediante notificazione al Segretario generale, la revisione della presente Convenzione.
  2. Il Segretario generale trasmette tale notificazione ad ogni Parte contraente invitandola a comunicargli entro quattro mesi se essa sia favorevole alla riunione di una conferenza d’esame della revisione proposta. Se la maggioranza delle Parti contraenti risponde affermativamente, il Segretario generale convoca la conferenza.
Art. 21 Deposito della Convenzione e lingue

L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale che ne farà tenere copie certificate conformi a tutti gli Stati menzionati nell’articolo 13.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Algeria*10 settembre1969 A10 ottobre1969
Argentina*29 novembre1972 A29 dicembre1972
Australia*12 febbraio1985 A14 marzo1985
Isola di Norfolk12 febbraio1985 A14 marzo1985
Austria16 luglio196915 agosto1969
Barbados18 giugno1970 A18 luglio1970
Belarus14 novembre1996 A14 dicembre1996
Belgio1° luglio1966 A31 luglio1966
Bosnia e Erzegovina1° settembre1993 S6 marzo1992
Brasile14 novembre196014 dicembre1960
Burkina Faso27 agosto1962 A26 settembre1962
Capo Verde13 settembre1985 A13 ottobre1985
Ceca, Repubblica**30 settembre1993 S1° gennaio1993
Cile9 gennaio1961 A8 febbraio1961
Cipro8 maggio1986 A7 giugno1986
Colombia10 novembre199910 dicembre1999
Croazia20 settembre1993 S8 ottobre1991
Danimarca22 giugno195922 luglio1959
Ecuador4 giugno19744 luglio1974
Estonia8 gennaio1997 A7 febbraio1997
Filippine21 marzo196820 aprile1968
Finlandia13 settembre1962 A13 ottobre1962
Francia*24 giugno196024 luglio1960
Guadalupa24 giugno1960 A24 luglio1960
Guayana francese24 giugno1960 A24 luglio1960
Martinica24 giugno1960 A24 luglio1960
Nuova Caledonia24 giugno1960 A24 luglio1960
Polinesia francese24 giugno1960 A24 luglio1960
Riunione24 giugno1960 A24 luglio1960
St. Pierre e Miquelon24 giugno1960 A24 luglio1960
Germania20 luglio195919 agosto1959
Grecia1° novembre19651° dicembre1965
Guatemala25 aprile195725 maggio1957
Haiti12 febbraio195814 marzo1958
Irlanda26 ottobre1995 A25 novembre1995
Israele*4 aprile195725 maggio1957
Italia28 luglio195827 agosto1958
Kazakstan28 marzo2000 A27 aprile2000
Kirghizistan27 maggio2004 A26 giugno2004
Liberia16 settembre2005 A16 ottobre2005
Lussemburgo1° novembre1971 A1° dicembre1971
Macedonia10 marzo1994 S17 novembre1991
Marocco18 marzo1957 A25 maggio1957
Messico23 luglio199222 agosto1992
Moldova*24 luglio2006 A23 agosto2006
Monaco28 giugno196128 luglio1961
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Niger15 febbraio1965 A17 marzo1965
Norvegia25 ottobre1957 A24 novembre1957
Nuova Zelandaa26 febbraio1986 A28 marzo1986
Paesi Bassi*31 luglio196230 agosto1962
Curaçao12 agosto1969 A12 agosto1969
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
12 agosto1969 A12 agosto1969
Sint Maarten12 agosto1969 A12 agosto1969
Pakistan14 luglio1959 A13 agosto1959
Polonia**13 ottobre1960 A12 novembre1960
Portogallo25 gennaio1965 A24 febbraio1965
Regno Unito* **13 marzo1975 A12 aprile1975
Isola di Man29 novembre1984 A1° dicembre1984
Jersey30 luglio200330 luglio2003
Rep. Centrafricana15 ottobre1962 A14 novembre1962
Romania10 aprile1991 A10 maggio1991
Santa Sede5 ottobre19644 novembre1964
Seicelle*1° novembre2004 A1° dicembre2004
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Slovacchia**28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia6 luglio1992 S25 giugno1991
Spagna6 ottobre1966 A5 novembre1966
Sri Lanka7 agosto19586 settembre1958
Suriname12 ottobre1979 A11 novembre1979
Svezia*1° ottobre195831 ottobre1958
Svizzera5 ottobre1977 A4 novembre1977
Taipei cinese (Taiwan)25 giugno195725 luglio1957
Tunisia*16 ottobre1968 A15 novembre1968
Turchia2 giugno1971 A2 luglio1971
Ucraina*19 settembre2006 A19 ottobre2006
Ungheria23 luglio1957 A22 agosto1957
Uruguay18 settembre1995 A18 ottobre1995
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU.
Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a La Conv. non è applicabile alle isole Cook, Nioué e Tokelau

Footnotes

  1. Dal testo originale francese.

  2. RU 1977 1909

  3. RS 0.193.501