Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale

0.274.131Multilateral International Treaty1 gen 1995

Conclusa all’Aja il 15 novembre 1965
Approvata dall’Assemblea federale il 9 giugno 19941
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 2 novembre 1994
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1995

(Stato 12 giugno 2023)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

desiderando creare i mezzi idonei affinché gli atti giudiziari e extragiudiziari che devono essere notificati o comunicati all’estero siano conosciuti dai loro destinatari in tempo utile,

nell’intento di migliorare a tale scopo l’assistenza reciproca giudiziaria semplificando ed accelerando la procedura,

hanno deciso di concludere una Convenzione al riguardo ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

La presente Convenzione è applicabile, in materia civile e commerciale, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere trasmesso all’estero per esservi notificato o comunicato.

La Convenzione non si applica quando l’indirizzo del destinatario dell’atto non è conosciuto.

Capitolo I: Atti giudiziari

Art. 2

Ciascuno Stato contraente designa una Autorità centrale che assume, in conformità agli articoli da 3 a 6, l’onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito.

L’Autorità centrale è organizzata secondo le modalità previste dallo Stato richiesto.

Art. 3

L’Autorità o l’ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all’Autorità centrale dello Stato richiesto una richiesta in conformità al modulo modello allegato alla presente Convenzione, senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti né altra formalità equivalente.

La richiesta deve essere accompagnata dall’atto giudiziario o dalla copia, il tutto in duplice esemplare.

Art. 4

Se l’Autorità centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non sono state rispettate, ne informa immediatamente il richiedente articolando i motivi di rilievo che riguardano la richiesta.

Art. 5

L’Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto:

  1. o secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;
  2. o secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto.

Salvo il caso previsto al comma precedente lettera b), l’atto può sempre essere consegnato al destinatario che lo accetti volontariamente.

Se l’atto deve essere notificato o comunicato in conformità al primo comma, l’Autorità centrale può chiedere che l’atto sia redatto o tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali del suo Paese.

La parte della richiesta conforme al modulo modello allegato alla presente Convenzione, che contiene gli elementi essenziali dell’atto, viene consegnata al destinatario.

Art. 6

L’Autorità centrale dello Stato richiesto o ogni autorità che esso abbia designato a tal fine, redige un’attestazione secondo il modulo modello allegato alla presente Convenzione.

L’attestazione dà atto dell’esecuzione della richiesta; indica la forma, il luogo e la data dell’esecuzione nonché la persona alla quale l’atto è stato consegnato. Se del caso, precisa il fatto che ne ha impedito l’esecuzione.

Il richiedente può chiedere che l’attestazione che non sia redatta dall’Autorità centrale o da un’autorità giudiziaria venga vistata da una di queste autorità.

L’attestazione è direttamente indirizzata al richiedente.

Art. 7

Le annotazioni stampate nel modulo modello allegato alla presente Convenzione sono obbligatoriamente redatte o in lingua francese, o in lingua inglese. Possono, inoltre, essere redatte nella lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato d’origine.

Gli spazi bianchi corrispondenti a tali annotazioni sono riempiti o nella lingua dello Stato richiesto o in lingua francese o in lingua inglese.

Art. 8

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, alle persone che si trovano all’estero.

Ogni Stato può dichiarare di opporsi all’uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l’atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato di origine.

Art. 9

Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facoltà di utilizzare la via consolare per trasmettere, per la notifica o la comunicazione, atti giudiziari alle autorità di un altro Stato contraente che quest’ultimo ha designato.

Se circostanze eccezionali lo esigono, ogni Stato contraente ha la facoltà di utilizzare, per gli stessi fini, la via diplomatica.

Art. 10

La presente Convenzione non è di ostacolo, salvo se lo Stato di destinazione dichiara di opporvisi:

  1. alla facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all’estero;
  2. alla facoltà, per gli ufficiali ministeriali, i funzionari o le altre persone competenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione;
  3. alla facoltà, per ogni persona interessata ad un procedimento giudiziario, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione.
Art. 11

La presente Convenzione non si oppone a che degli Stati contraenti si accordino per ammettere, ai fini della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari, vie di trasmissione diverse da quelle previste dagli articoli che precedono ed in particolare la comunicazione diretta tra le loro rispettive autorità.

Art. 12

Le notificazioni o comunicazioni degli atti giudiziari provenienti da uno Stato contraente non possono dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato richiesto.

Il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate da:

  1. l’intervento di un ufficiale ministeriale o di una persona competente secondo la legge dello stato di destinazione;
  2. l’adozione di una forma particolare.
Art. 13

L’esecuzione di una richiesta di notifica o di comunicazione in conformità alle disposizioni della presente Convenzione non può essere rifiutata se non quando lo Stato richiesto ritiene che l’esecuzione sia tale da arrecare pregiudizio alla propria sovranità o sicurezza.

L’esecuzione non può essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto rivendica la competenza giudiziaria esclusiva nell’affare in causa o non conosce mezzi legali che rispondano all’oggetto della domanda.

In caso di rifiuto, l’autorità centrale ne informa immediatamente il richiedente indicandone i motivi.

Art. 14

Le difficoltà che potrebbero sorgere in occasione della trasmissione, a scopo di notifica o di comunicazione, di atti giudiziari saranno appianate per via diplomatica.

Art. 15

Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso all’estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione, e il convenuto non compaia, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

  1. o che l’atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale Paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;
  2. o che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un’altra procedura prevista dalla presente Convenzione,

e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o la comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che i propri giudici, nonostante le disposizioni del primo comma, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni, benché nessuna attestazione che dia atto della notificazione o comunicazione, o della consegna, sia stata ricevuta:

  1. l’atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente Convenzione;
  2. dalla data di invio dell’atto è trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun caso particolare e che sarà di almeno sei mesi;
  3. malgrado ogni diligenza utile presso le autorità competenti dello Stato richiesto, non è stata ottenuta un’attestazione.

Il presente articolo non osta a che, in caso di urgenza, il giudice ordini ogni misura provvisoria conservativa.

Art. 16

Quando un atto introduttivo o un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso all’estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione, e una decisione è stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

  1. il convenuto, senza che vi sia colpa da parte sua, non ha avuto conoscenza dell’atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla;
  2. i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione è inammissibile se non è formulata entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che tale richiesta è inammissibile se è formulata dopo lo scadere di un termine che esso preciserà nella propria dichiarazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

Il presente articolo non si applica alle decisioni che riguardano lo stato delle persone.

Capitolo II: Atti extragiudiziari

Art. 17

Gli atti extragiudiziari delle autorità e degli ufficiali «ministeriali» di uno Stato contraente possono essere trasmessi per la notificazione o la comunicazione in un altro Stato contraente nei modi ed alle condizioni previste dalla presente Convenzione.

Capitolo III: Disposizioni generali

Art. 18

Ogni Stato contraente può designare, oltre alla Autorità centrale, altre autorità, di cui determinerà le competenze.

Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all’Autorità centrale.

Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più Autorità centrali.

Art. 19

La presente Convenzione non si oppone a che la legge interna di uno Stato contraente permetta altre forme di trasmissione non previste negli articoli precedenti, per fini di notifica o di comunicazione, sul proprio territorio, degli atti che provengono dall’estero.

Art. 20

La presente Convenzione non si oppone a che taluni Stati contraenti si accordino per derogare:

  1. all’articolo 3 comma 2, per quanto concerne l’esigenza del duplice esemplare degli atti trasmessi;
  2. all’articolo 5 comma 3, e all’articolo 7, per quanto concerne l’uso delle lingue;
  3. all’articolo 5 comma 4;
  4. all’articolo 12 comma 2.
Art. 21

Ciascuno Stato contraente notificherà al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d’adesione, o successivamente:

  1. la designazione delle autorità previste dagli articoli 2 e 18;
  2. la designazione delle autorità competenti a redigere l’attestazione prevista dall’articolo 6;
  3. la designazione dell’autorità competente a ricevere gli atti trasmessi per via consolare secondo l’articolo 9.

Notificherà, se del caso, alle stesse condizioni:

  1. la propria opposizione alla adozione delle vie di trasmissione previste dagli articoli 8 e 10;
  2. la dichiarazione prevista dall’articolo 15 comma 2, e dall’articolo 16 comma 3;
  3. ogni modifica delle designazioni, dell’opposizione e delle dichiarazioni di cui sopra.
Art. 22

La presente Convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati che l’avranno ratificata, gli articoli da 1 a 7 delle Convenzioni relative alla procedura civile, rispettivamente firmate all’Aja il 17 luglio 19052e il 1° marzo 19543, purché detti Stati siano Parti all’una o all’altra di dette Convenzioni.

Art. 23

La presente Convenzione non pregiudica l’applicazione dell’articolo 23 della Convenzione relativa alla procedura civile, firmata all’Aja, il 17 luglio 1905, né dell’articolo 24 di quella firmata all’Aja il 1° marzo 1954.

Detti articoli non sono tuttavia applicabili se non nel caso in cui si faccia uso di modi di comunicazione identici a quelli previsti da dette Convenzioni.

Art. 24

Gli accordi aggiuntivi alle dette Convenzioni del 1905 e del 1954, conclusi dagli Stati contraenti, sono considerati egualmente applicabili alla presente Convenzione, a meno che gli Stati interessati non convengano diversamente.

Art. 25

Senza pregiudizio dell’applicazione degli articoli 22 e 24, la presente Convenzione non deroga alle Convenzioni in cui gli Stati contraenti siano o saranno Parti e che contengano delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione.

Art. 26

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Decima sessione della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato.

Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

Art. 27

La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo al deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall’articolo 26 comma 2.

La Convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il 60° giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.

Art. 28

Ciascuno Stato non rappresentato alla Decima sessione della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell’articolo 27 comma 1. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore per detto Stato solo in mancanza di opposizione da parte di uno Stato che ha ratificato la Convenzione prima di tale deposito, notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi entro un termine di 6 mesi a partire dalla data nella quale il Ministero gli avrà notificato detta adesione.

In mancanza di opposizione, la Convenzione entrerà in vigore per lo Stato aderente il primo giorno del mese che segue la scadenza dell’ultimo dei termini menzionati all’articolo precedente.

Art. 29

Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all’insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.

Successivamente, ogni estensione di tale natura sarà notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore, per i territori contemplati dall’estensione, il 60° giorno successivo alla notificazione di cui al comma precedente.

Art. 30

La presente Convenzione avrà la durata di 5 anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformità all’articolo 27 comma 1, anche per gli Stati che l’avranno notificata o vi avranno aderito successivamente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni 5 anni, salvo denuncia.

La denuncia sarà notificata, almeno 6 mesi prima dello scadere del termine di 5 anni, al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

Essa potrà limitarsi a taluni territori ai quali si applica la Convenzione.

La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l’avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Art. 31

Il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati di cui all’articolo 26, nonché agli Stati che avranno aderito in conformità alle disposizioni dell’articolo 28:

  1. le firme e le ratifiche di cui all’articolo 26;
  2. la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell’articolo 27 comma 1;
  3. le adesioni di cui all’articolo 28 e la data in cui esse avranno effetto;
  4. le estensioni di cui all’articolo 29 e la data in cui esse avranno effetto;
  5. le designazioni, l’opposizione e le dichiarazioni di cui all’articolo 21;
  6. le denunce di cui all’articolo 30 comma 3.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto all’Aja, il 15 novembre 1965, in lingua francese e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e una copia del quale, munita di certificazione di conformità, sarà consegnata, per la via diplomatica, a ciascuno degli Stati rappresentati alla Decima sessione della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato.(Seguono le firme)

Modulo di domanda e di attestazioneAnnexe
Formules de demande et d’attestation

Domanda ai fini della notifica o della comunicazione all’estero di un atto giudiziario o extragiudiziario Demande aux fins de signification ou de notification à l’étranger d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire

Convenzione relativa alla notificazione ed alla comunicazione all’estero
degli atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale, firmata all’Aja il 15 novembre 1965
Convention relative à la signification et à la notification à l étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965

Identità e indirizzo
del richiedente
Identité et adresse du requérant
Indirizzo dell’autorità destinataria
Adresse de l’autorité destinataire

Il richiedente sottoscritto si pregia far pervenire, in duplice esemplare, all’autorità destinataria i documenti sopra indicati, chiedendo in conformità all’articolo 5 della Convenzione citata, di far consegnare senza ritardo un esemplare al destinatario, precisamente:

Le requérant soussigné a l’honneur de faire parvenir – en double exemplaire – à l’autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant, conformément à l’art. 5 de la Convention précitée, d’en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, à savoir:

(identità e indirizzo)

(identité et adresse)

a) secondo le forme di legge (art. 5 comma 1 lett. a)1.

selon les formes légales (art. 5, alinéa premier, let. a1.

b) secondo la forma particolare seguente (art. 5 comma 1 lett. b)1:

selon la forme particulière suivante (art. 5, alinéa premier, let. b)1: c) se del caso, mediante semplice consegna (art. 5 comma 2)1.

le cas échéant, par remise simple (art. 5, al. 2)1.

Detta autorità è pregata di restituire o far restituire al richiedente un esemplare
dell’atto – e relativi allegati1– con l’attestazione che figura sul verso.

Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l’acte – et de ses annexes1– avec l’attestation figurant au verso.

Elenco degli atti

Enumération des pièces

Fatto a . , il .
Fait à . , le .
Firma e/o timbro
Signature et/ou cachet
1Cancellare le annotazioni inutili.
Rayer les mentions inutiles

Verso della domanda

Verso de la demande

Attestazione
Attestation

L’autorità sottoscritta si pregia attestare in conformità all’art. 6 di detta Convenzione,

L autorité soussignée a l honneur d attester conformément à l art. 6 de ladite Convention,

  1. che la domanda è stata eseguita1 que la demande a été exécutée 1 – il (data) – le (date) – a (località, via, numero) à (localité, rue, numéro) – in una delle seguenti forme previste dall’articolo 5: – dans une des formes suivantes prévues à l’art. 5: a) secondo le forme di legge (art. 5 comma 1 lett. a)1. selon les formes légales (art. 5, al. 1, let. a) 1. b) secondo la forma particolare seguente1: selon la forme particulière suivante 1: c) mediante semplice consegna1. par remise simple 1.
1Cancellare le annotazioni inutili.
Rayer les mentions inutiles

I documenti di cui alla domanda sono stati consegnati a: Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à: – (identità e qualità della persona): (identité et qualité de la personne): – rapporto di parentela, di subordinazione od altro, con il destinatario
dell’atto: liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l’acte: 2. che la domanda non è stata eseguita, per i seguenti motivi1: que la demande n’a pas été exécutée, en raison des faits suivants 1:

In conformità all’articolo 12 comma 2 di detta Convenzione, il richiedente è pregato di pagare o rimborsare le spese indicate dettagliatamente nella memoria allegata1.

Conformément à l’art. 12, al. 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint1.

Allegati

Annexes

Atti restituiti:

Pièces renvoyées:

Se del caso, gli atti che ne comprovano l’esecuzione:

Le cas échéant, les documents justificatifs de l’exécution:

Fatto a . , il .
Fait à . , le .
Firma e/o timbro
Signature et/ou cachet
1Cancellare le annotazioni inutili.
Rayer les mentions inutiles

Elementi essenziali dell’atto Eléments essentiels de l’acte

Convenzione relativa alla notifica e alla comunicazione all’estero degli atti
giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale firmata all’Aja,
il 15 novembre 1965

(art. 5 comma 4)
Convention relative à la signification et à la notification à l étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965

(art. 5, al. 4)

Nome e indirizzo dell’autorità richiedente:

Nom et adresse de l autorité requérante:

Identità delle parti1:

Identité des parties 1:

Atto giudiziario2
Acte judiciaire 2

Natura e oggetto dell’atto:

Nature et objet de l acte:

Natura e oggetto del procedimento, se del caso, ammontare della controversia:

Nature et objet de l instance, le cas échéant, le montant du litige:

Data e luogo della comparizione2:

Date et lieu de la comparution 2:

1C Se del caso, identità e indirizzo della persona interessata alla trasmission dell’atto.
S il y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l acte.
2Cancellare le annotazioni inutili.
Rayer les mentions inutiles

Autorità che ha pronunciato la decisione2:

Juridiction qui a rendu la décision 2:

Data della decisione2:

Date de la décision 2:

Indicazione dei termini che figurano nell’atto2:

Indication des délais figurant dans l acte 2:

Atto extragiudiziario^2^^
^Acte extrajudiciaire 2

Natura e oggetto dell’atto:

Nature et objet de l acte:

Indicazione dei termini che figurano nell’atto2:

Indication des délais figurant dans l acte 2:

2Cancellare le annotazioni inutili.
Rayer les mentions inutiles
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania1° novembre2006 A1° luglio2007
Andorra*26 aprile2017 A1° dicembre2017
Antigua e Barbuda17 maggio1985 S1° novembre1981
Argentina*2 febbraio2001 A1° dicembre2001
Armenia27 giugno2012 A1° febbraio2013
Australia*15 marzo2010 A1° novembre2010
Isola Christmas12 agosto20101° novembre2010
Isola di Norfolk12 agosto20101° novembre2010
Isole Ashmore e Cartier12 agosto20101° novembre2010
Isole Cocos12 agosto20101° novembre2010
Territorio australiano
dell’Antartico
12 agosto20101° novembre2010
Territorio dell’Isola di Heard
e delle Isole McDonald
12 agosto20101° novembre2010
Territorio delle Isole del mare
di Corallo
12 agosto20101° novembre2010
Austria*14 luglio202012 settembre2020
Azerbaigian*17 febbraio2023 A1° settembre2023
Bahamas17 giugno1997 A1° febbraio1998
Barbados10 febbraio1969 A1° ottobre1969
Belgio*19 novembre197018 gennaio1971
Belize8 settembre2009 A1° maggio2010
Bielorussia6 giugno1997 A1° febbraio1998
Bosnia ed Erzegovina16 giugno2008 A1° febbraio2009
Botswana*10 febbraio1969 A1° settembre1969
Brasile*29 novembre2018 A1° giugno2019
Bulgaria*23 novembre1999 A1° agosto2000
Canada*26 settembre1988 A1° maggio1989
Cina*6 maggio1991 A1° gennaio1992
Hong Kong*16 giugno19971° luglio1997
Macao*10 dicembre199920 dicembre1999
Cipro*26 ottobre1982 A1° giugno1983
Colombia*10 aprile2013 A1° novembre2013
Corea (Sud)*13 gennaio2000 A1° agosto2000
Costa Rica16 marzo2016 A1° ottobre2016
Croazia*28 febbraio2006 A1° novembre2006
Danimarca*2 agosto19691° ottobre1969
Egitto*12 dicembre196810 febbraio1969
Estonia*2 febbraio1996 A1° ottobre1996
Filippine*4 marzo2020 A1° ottobre2020
Finlandia*11 settembre196910 novembre1969
Francia*3 luglio19721° settembre1972
Tutti i Territori della Repubblica
Francese
3 luglio19721° settembre1972
Georgia*31 maggio2021 A1° gennaio2022
Germania*27 aprile197926 giugno1979
Giappone*28 maggio197027 luglio1970
Grecia*20 luglio198318 settembre1983
India*23 novembre2006 A1° agosto2007
Irlanda*5 aprile19944 giugno1994
Islanda*10 novembre2008 A1° luglio2009
Isole Marshall*29 luglio2020 A1° febbraio2021
Israele*14 agosto197213 ottobre1972
Italia*25 novembre198124 gennaio1982
Kazakistan*15 ottobre2015 A1° giugno2016
Kuwait*8 maggio2002 A1° dicembre2002
Lettonia*28 marzo1995 A1° novembre1995
Lituania*2 agosto2000 A1° giugno2001
Lussemburgo*9 luglio19757 settembre1975
Macedonia del Nord*23 dicembre2008 A1° settembre2009
Malawi24 aprile1972 A1° dicembre1972
Malta*24 febbraio2011 A1° ottobre2011
Marocco24 marzo2011 A1° novembre2011
Messico*2 novembre1999 A1° giugno2000
Moldova*4 luglio2012 A1° febbraio2013
Monaco*1° marzo2007 A1° novembre2007
Montenegro*16 gennaio2012 A1° settembre2012
Nicaragua*24 luglio2019 A1° febbraio2020
Norvegia*2 agosto19691° ottobre1969
Paesi Bassi*3 novembre19752 gennaio1976
Aruba3 novembre19752 gennaio1976
Pakistan*6 luglio1989 A1° agosto1989
Polonia*13 febbraio1996 A1° settembre1996
Portogallo*27 dicembre197325 febbraio1974
Regno Unito*17 novembre196710 febbraio1969
Anguilla30 luglio198228 settembre1982
Bermuda20 maggio197019 luglio1970
Gibilterra20 maggio197019 luglio1970
Guernesey20 maggio197019 luglio1970
Isola di Man20 maggio197019 luglio1970
Isole Cayman20 maggio197019 luglio1970
Isole Falkland20 maggio197019 luglio1970
Isole Turche e Caicos20 maggio197019 luglio1970
Isole Vergini britanniche20 maggio197019 luglio1970
Jersey20 maggio197019 luglio1970
Montserrat20 maggio197019 luglio1970
Sant’Elena20 maggio197019 luglio1970
Gruppo Isole Pitcairn (Ducie,
Oeno, Henderson e Pitcairn)
20 maggio197019 luglio1970
Repubblica Ceca*28 gennaio1993 S1° gennaio1993
Romania*21 agosto2003 A1° aprile2004
Russia*1° maggio2001 A1° dicembre2001
Saint Vincent e Grenadine*6 gennaio2005 S27 ottobre1979
San Marino*15 aprile2002 A1° novembre2002
Seycelles*18 novembre1980 A1° luglio1981
Serbia*2 luglio2010 A1° febbraio2011
Slovacchia*26 aprile1993 S1° gennaio1993
Slovenia*18 settembre2000 A1° giugno2001
Spagna***4 giugno19873 agosto1987
Sri Lanka*31 agosto2000 A1° giugno2001
Stati Uniti*24 agosto196710 febbraio1969
Commonwealth delle Isole
Marianne Settentrionali
31 marzo199430 maggio1994
Guam24 agosto196710 febbraio1969
Isole Vergini americane24 agosto196710 febbraio1969
Portorico24 agosto196710 febbraio1969
Svezia*2 agosto19691° ottobre1969
Svizzera*2 novembre19941° gennaio1995
Tunisia*10 luglio2017 A1° febbraio2018
Turchia*28 febbraio197228 aprile1972
Ucraina*1° febbraio2001 A1° dicembre2001
Ungheria*13 luglio2004 A1° aprile2005
Venezuela*29 ottobre1993 A1° luglio1994
Vietnam*16 marzo2016 A1° ottobre2016
* Riserve e dichiarazioni. Le dichiarazioni degli Stati partecipanti sulle autorità centrali, ai sensi degli art. 2 e 18 della Conv., non sono incluse nel campo d’applicazione di cui
sopra. ** Obiezioni. Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi, in inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi:www.overheid.nl> English > Treaty Database > 004235 oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Svizzera

1. Ad Articolo 1

1.  Riferendosi all’articolo 1, la Svizzera ritiene che la Convenzione si applichi in maniera esclusiva tra Stati contraenti. In particolare ritiene che gli atti il cui destinatario effettivo è domiciliato all’estero non possano essere notificati o comunicati a un’entità giuridica non autorizzata a riceverli nel Paese in cui sono stati redatti senza derogare in particolare agli articoli 1 e 15 comma 1 lettera b) della Convenzione.

2. Ad Articoli 2 e 18

2.  Conformemente all’articolo 21 comma 1 lettera a), la Svizzera designa le autorità cantonali elencate qui appresso in quanto autorità centrali ai sensi degli articoli 2 e 18. Le richieste di notifica o comunicazione di atti potranno essere parimenti inviate al Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna che le trasmetterà alle competenti autorità centrali.

3. Ad Articolo 5 comma 3

3.  La Svizzera dichiara che qualora il destinatario non accetti volontariamente la consegna dell’atto, quest’ultimo potrà essergli notificato o comunicato formalmente in conformità dell’articolo 5 comma 1 se redatto nella lingua dell’autorità richiesta, vale a dire nelle lingue tedesca, francese o italiana, o corredato di una traduzione in una di queste lingue secondo la regione di Svizzera nella quale l’atto deve essere notificato o comunicato (cfr. elenco delle autorità svizzere qui appresso).

4. Ad Articolo 6

4.  Per redigere l’attestazione prevista nell’articolo 6 la Svizzera, in conformità dell’articolo 21 comma 1 lettera b), designa il tribunale cantonale competente o l’autorità centrale cantonale.

5. Ad Articoli 8 e 10

5.  Conformemente all’articolo 21 comma 2 lettera a) la Svizzera dichiara di opporsi all’uso, sul proprio territorio, delle vie di trasmissione previste negli articoli 8 e 10.

6. Ad Articolo 9

6.  Conformemente all’articolo 21 comma 1 lettera c), la Svizzera designa le autorità centrali cantonali come autorità competenti a ricevere gli atti trasmessi per via consolare ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione.

Elenco delle autorità svizzere

a) Autorità centrali cantonali

Una lista aggiornata delle autorità centrali cantonali con gli indirizzi completi può essere consultata all’indirizzo seguente:

www.rhf.admin.ch> Diritto civile > autorità > Lista delle autorità centrali cantonali

b) Autorità federali

Dipartimento federale di giustizia e polizia, Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 del DF del 9 giu. 1994 (RU 1994 2807).

  2. [CS 12 257.RU 2009 7101]

  3. RS 0.274.12

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