Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati

0.235.11Multilateral International Treaty1 apr 2008

Concluso a Strasburgo l’8 novembre 2001

Approvato dall’Assemblea federale il 24 marzo 20061

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 2007

Entrato in vigore per la Svizzera il 1oaprile 2008

(Stato 12 luglio 2023)

Preambolo

Le Parti al presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale, aperta alla firma a Strasburgo, il 28 gennaio 19812(in seguito detta «la Convenzione»),

convinte che le autorità di controllo, esercitando le loro funzioni in assoluta indipendenza, sono un elemento della protezione effettiva delle persone in relazione al trattamento dei dati a carattere personale;

considerando l’importanza della circolazione dell’informazione fra i popoli;

considerando che, con l’intensificarsi degli scambi internazionali di dati a carattere personale, è necessario assicurare la protezione effettiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e, segnatamente del diritto al rispetto della vita privata, in relazione con tali scambi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Autorità di controllo
  1. Ogni Parte prevede che una o più autorità siano incaricate di vegliare al rispetto dei provvedimenti che danno effetto, nel suo diritto interno, ai principi enunciati nei capitoli II e III della Convenzione e nel presente Protocollo.

    1. A tal fine, dette autorità dispongono segnatamente di poteri d’indagine e d’intervento così come di quello di stare in giudizio o di portare alla conoscenza della competente autorità giudiziaria le violazioni alle disposizioni del diritto interno che danno effetto ai principi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 1 del presente Protocollo.
    2. Ogni autorità di controllo può essere adita da chiunque con una domanda relativa alla protezione dei suoi diritti e libertà fondamentali in relazione al trattamento di dati a carattere personale attinente alla propria competenza.
  2. Le autorità di controllo esercitano le loro funzioni in assoluta indipendenza.

  3. Le decisioni delle autorità di controllo che danno adito a controversie possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.

  4. Conformemente alle disposizioni del capitolo IV e senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 13 della Convenzione, le autorità di controllo cooperano fra loro nella misura necessaria all’adempimento del loro mandato, segnatamente scambiandosi ogni informazione utile.

Art. 2 Flusso internazionale di dati a carattere personale verso un destinatario non soggetto alla giurisdizione di una Parte alla Convenzione
  1. Ogni Parte prevede che il trasferimento di dati a carattere personale verso un destinatario soggetto alla giurisdizione di uno Stato o di un’organizzazione che non è Parte alla Convenzione possa essere effettuato unicamente se tale Stato od organizzazione assicura un livello di protezione adeguato per il trasferimento in questione.
  2. In deroga al paragrafo 1 dell’articolo 2 del presente Protocollo, ogni Parte può autorizzare un trasferimento di dati a carattere personale, se: a. il diritto interno lo prevede: – per interessi specifici della persona interessata, o – quando prevalgono interessi legittimi, in particolare interessi pubblici rilevanti; o b. la persona responsabile del trasferimento fornisce garanzie che possono segnatamente risultare da clausole contrattuali e tali garanzie sono valutate sufficienti dalle competenti autorità, conformemente al diritto interno.
Art. 3 Disposizioni finali
  1. Le Parti considerano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

  2. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione. Dopo aver aderito alla Convenzione alle condizioni fissate da quest’ultima, la Comunità europea può firmare il presente Protocollo. Un Firmatario del presente Protocollo non può ratificarlo, accettarlo o approvarlo, se precedentemente o simultaneamente non ha ratificato, accettato o approvato la Convenzione oppure non vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo vanno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

    1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data in cui cinque dei suoi Firmatari hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni del suo articolo 3 paragrafo 2.
    2. Per ogni Firmatario del presente Protocollo che esprime ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
    1. Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che ha aderito alla Convenzione potrà aderire anche al presente Protocollo.
    2. L’adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento di adesione che ha effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data del deposito dello strumento di adesione.
    1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo, indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
    2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  3. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità europea e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo:

    1. ogni firma;
    2. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
    3. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente al suo articolo 3;
    4. ogni altro atto, notifica o comunicazione che hanno riguardo al presente Protocollo.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Strasburgo l’8 novembre 2001 in francese e in inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Albania14 febbraio20051° giugno2005
Andorra6 maggio20081° settembre2008
Argentina25 febbraio20191° giugno2019
Armenia9 maggio20121° settembre2012
Austria4 aprile20081° agosto2008
Bosnia e Erzegovina31 marzo20061° luglio2006
Bulgaria8 luglio20101° novembre2010
Capo Verde*19 giugno2018 A1° ottobre2018
Ceca, Repubblica24 settembre20031° luglio2004
Cipro17 marzo20041° luglio2004
Croazia21 giugno20051° ottobre2005
Danimarcaa16 marzo20151° luglio2015
Estonia28 luglio20091° novembre2009
Finlandia11 luglio20121° novembre2012
Francia22 maggio20071° settembre2007
Georgia10 gennaio201410 maggio2014
Germania*12 marzo20031° luglio2004
Irlanda5 maggio20091° settembre2009
Lettonia21 novembre20071° marzo2008
Liechtenstein28 gennaio20101° maggio2010
Lituania2 marzo20041° luglio2004
Lussemburgo23 gennaio20071° maggio2007
Macedonia del Nord26 settembre20081° gennaio2009
Marocco24 maggio2019 A1° settembre2019
Maurizio*17 giugno2016 A1° ottobre2016
Messico29 giugno2018 A1° ottobre2018
Moldova28 settembre20111° gennaio2012
Monaco24 dicembre20081° aprile2009
Montenegro3 marzo20101° luglio2010
Paesi Bassib8 settembre20041° gennaio2005
Parte caraibica
(Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)
10 ottobre201010 ottobre2010
Polonia12 luglio20051° novembre2005
Portogallo11 gennaio20071° maggio2007
Romania15 febbraio20061° giugno2006
Senegal25 agosto2016 A1° dicembre2016
Serbia8 dicembre20081° aprile2009
Slovacchia24 luglio20021° luglio2004
Spagna*3 giugno20101° ottobre2010
Svezia8 novembre20011° luglio2004
Svizzera20 dicembre20071° aprile2008
Tunisia18 luglio2017 A1° novembre2017
Turchia*11 luglio20161° novembre2016
Ucraina30 settembre20101° gennaio2011
Ungheria4 maggio20051° settembre2005
Uruguay10 aprile2013 A1° agosto2013
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa:www.coe.int> Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna
a Il Prot. aggiuntivo non si applica alle Isole Faeröer e alla Groenlandia.
b Per il Regno in Europa.

Footnotes

  1. RU 2008 729

  2. RS 0.235.1

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