Convenzione d’esecuzione del Trattato tra la Svizzera e il Liechtenstein sui brevetti

0.232.149.514.1Bilateral International Treaty1 apr 1980

Conclusa il 10 dicembre 1979
Entrata in vigore il l° aprile 1980

(Stato 1° aprile 1980)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,

visto l’articolo 18 capoverso 1 del Trattato del 22 dicembre 19782sui brevetti,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Indicazione relativa al territorio unitario di protezione
  1. L’indicazione relativa al territorio unitario di protezione di cui all’articolo 9 del trattato è fatta nel Foglio svizzero dei brevetti, disegni e marchi, nel catalogo annuale nonché sui fascicoli dei brevetti e delle domande pubblicati dall’Ufficio federale della proprietà intellettuale.
  2. L’Ufficio federale della proprietà intellettuale e l’Ufficio della proprietà intellettuale del Liechtenstein designano di comune accordo gli stampati, utilizzati nella procedura di rilascio dei brevetti, sui quali dovrà pure figurare tale indicazione.
Art. 2 Mandatari liechtensteinesi
  1. L’Ufficio dell’economia nazionale del Principato del Liechtenstein tiene un elenco delle persone fisiche e giuridiche che giusta l’articolo 8 del trattato sono autorizzate ad assicurare a titolo professionale la rappresentanza in materia di brevetti.
  2. Esso comunica all’Ufficio federale della proprietà intellettuale le iscrizioni nell’elenco nonché le successive modificazioni di tali iscrizioni e, per le persone giuridiche, i nomi delle persone fisiche abilitate.
Art. 3 Documentazione
  1. L’Ufficio federale della proprietà intellettuale mette gratuitamente a disposizione dell’Ufficio della proprietà intellettuale del Liechtenstein le seguenti pubblicazioni:
    1. un’edizione completa del Foglio svizzero dei brevetti, disegni e marchi (parti I–V);
    2. un esemplare supplementare della parte generale (parte I) del Foglio svizzero dei brevetti, disegni e marchi;
    3. il catalogo annuale.
  2. A richiesta, le autorità giudiziarie e amministrative del Liechtenstein ricevono gratuitamente dall’Ufficio federale della proprietà intellettuale singoli esemplari di fascicoli dei brevetti e delle domande.
  3. Se una collezione di fascicoli dei brevetti ordinati secondo la classificazione internazionale dei brevetti è resa accessibile al pubblico nel Principato del Liechtenstein, l’Ufficio federale della proprietà intellettuale consegna gratuitamente, a richiesta delle autorità liechtensteinesi, i documenti di brevetto necessari da esso pubblicati.
  4. L’Ufficio della proprietà intellettuale del Liechtenstein riceve gratuitamente i moduli e i fogli d’informazione che occorrono ai richiedenti.
Art. 4 Esecuzione amministrativa

L’Ufficio federale della proprietà intellettuale e l’Ufficio della proprietà intellettuale del Liechtenstein sono autorizzati a risolvere di comune accordo le questioni che potrebbero sorgere dall’esecuzione amministrativa del trattato e della presente convenzione d’esecuzione.

Art. 5 Disposizione finale
  1. La presente convenzione entra in vigore contemporaneamente al Trattato del 22 dicembre 19783sui brevetti e rimane applicabile fintanto che questo resta in vigore.
  2. Essa può venir modificata in ogni momento di comune accordo.

La presente convenzione è stata firmata a Berna il 10 dicembre 1979, in due esemplari.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il Governo
del Principato del Liechtenstein:
Paul BraendliA. F. Gerliczy‑Burian

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

  2. RS 0.232.149.514

  3. RS 0.232.149.514

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