Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti

0.232.145.1Multilateral International Treaty19 ago 1981

Conchiuso a Budapest il 28 aprile 1977
Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 19811
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 19 maggio 1981
Entrato in vigore per la Svizzera il 19 agosto 1981

(Stato 19 giugno 2025)

Disposizioni introduttive

Art. 1 Costituzione di una unione

Gli Stati che fanno parte del presente Trattato (qui appresso denominati «gli Stati contraenti») sono costituiti in Unione per il riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Trattato e del Regolamento d’esecuzione: i) ogni riferimento ad un «brevetto» va inteso quale riferimento ai brevetti d’invenzione, ai certificati di autore d’invenzione, ai certificati di utilità, ai modelli di utilità, ai brevetti o certificati completivi, ai certificati di autore d’invenzione completivi e ai certificati di utilità completivi; ii) si deve intendere per «deposito di un microrganismo», secondo il contesto nel quale figurano queste parole, gli atti seguenti, compiuti conformemente al presente Trattato e al Regolamento d’esecuzione: la trasmissione di un microrganismo ad un’autorità internazionale di deposito, che lo riceve e lo accetta, o la conservazione di un tale microrganismo da parte dell’autorità internazionale di deposito, o detta trasmissione e detta conservazione assieme; iii) si deve intendere per «procedura in materia di brevetti» qualsiasi procedura amministrativa o giudiziaria relativa ad una domanda di brevetto o ad un brevetto; iv) si deve intendere per «pubblicazione ai fini della procedura in materia di brevetti» la pubblicazione ufficiale, o la messa a disposizione ufficiale del pubblico per ispezione, di una domanda di brevetto o di un brevetto; v) si deve intendere per «organizzazione intergovernativa di proprietà industriale» un’organizzazione che ha presentato una dichiarazione in virtù dell’articolo 9.l); vi) si deve intendere per «ufficio della proprietà industriale» un’autorità di uno Stato contraente o di un’organizzazione intergovernativa di proprietà industriale competente per il rilascio di brevetti; vii) si deve intendere per «istituzione di deposito» un’istituzione che assicura il ricevimento, l’accettazione e la conservazione dei microrganismi e la consegna di campioni di tali microrganismi; viii) si deve intendere per «autorità internazionale di deposito» un’istituzione di deposito che ha acquisito lo status di autorità internazionale di deposito conformemente all’articolo 7; ix) si deve intendere per «depositante» la persona fisica o giuridica che trasmette un microrganismo ad un’autorità internazionale di deposito, la quale lo riceve e lo accetta, ed ogni avente causa di tale persona; x) si deve intendere per «Unione» l’Unione di cui all’articolo 1; xi) si deve intendere per «Assemblea» l’Assemblea di cui all’articolo 10; xii) si deve intendere per «Organizzazione» l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale; xiii) si deve intendere per «Ufficio internazionale» l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione e, finché esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI); xiv) si deve intendere per «Direttore generale» il Direttore generale dell’Organizzazione; xv) si deve intendere per «Regolamento d’esecuzione» il Regolamento d’esecuzione2di cui all’articolo 12.

Capitolo I Disposizioni di diritto materiale

Art. 3 Riconoscimento ed effetti del deposito dei microrganismi
    1. Gli Stati contraenti che permettono od esigono il deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti riconoscono, ai fini di questa procedura, il deposito di un microrganismo effettuato presso una autorità internazionale di deposito. Questo riconoscimento comprende il riconoscimento del fatto e della data del deposito come indicati dall’autorità internazionale di deposito, nonché il riconoscimento del fatto che ciò che è consegnato come campione è un campione del microrganismo depositato.
    2. Ogni Stato contraente può esigere una copia della ricevuta del deposito contemplato al comma a), rilasciata dall’autorità internazionale di deposito.

2)  Per quanto concerne le materie disciplinate dal presente Trattato e dal Regolamento d’esecuzione, nessuno Stato contraente può esigere che siano soddisfatte esigenze diverse da quelle previste dal presente Trattato e dal Regolamento d’esecuzione o esigenze supplementari.

Art. 4 Nuovo deposito
  1. a) Quando, per una ragione qualsiasi, l’autorità internazionale di deposito non può consegnare campioni del microrganismo depositato, in particolare i) quando il microrganismo non è più vitale, o ii) quando la consegna di campioni necessitasse il loro invio all’estero e restrizioni all’esportazione o all’importazione impediscono l’invio o il ricevimento dei campioni all’estero,

questa autorità notifica al depositante, immediatamente dopo aver costatato di essere nell’impossibilità di consegnare dei campioni, tale impossibilità e gliene indica il motivo; fatto salvo il paragrafo 2) e conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, il depositante ha il diritto di effettuare un nuovo deposito del microrganismo oggetto del deposito iniziale.

  1. Il nuovo deposito è effettuato presso l’autorità internazionale di deposito presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale; tuttavia:
  2. è effettuato presso un’altra autorità internazionale di deposito se l’istituzione presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale non possiede più lo status di autorità internazionale di deposito, sia totalmente, sia per il tipo di microrganismo al quale appartiene il microrganismo depositato, o se l’autorità internazionale di deposito presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale cessa, temporaneamente o definitivamente, l’esercizio delle sue funzioni per quanto riguarda il microrganismo depositato;

ii) può essere effettuato presso un’altra autorità internazionale di deposito nel caso contemplato al comma a) ii).

c) Ogni nuovo deposito è accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante, ai termini della quale questi afferma che il microrganismo oggetto del nuovo deposito è lo stesso di quello oggetto del deposito iniziale. Se l’affermazione del depositante è contestata, l’onere della prova è disciplinato dal diritto applicabile.

d) Fatti salvi i commi da a) a c) e il comma e), il nuovo deposito è trattato come se fosse stato effettuato alla data in cui era stato effettuato il deposito iniziale se tutte le dichiarazioni anteriori sulla vitalità del microrganismo, oggetto del deposito iniziale, avevano indicato che il microrganismo era vitale e se il nuovo deposito è stato effettuato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui il depositante ha ricevuto la notificazione prevista al comma a).

e) Quando il comma b) i) è applicabile e il depositante non riceve la notificazione prevista al comma a) entro sei mesi dalla data in cui la cessazione, la limitazione o l’interruzione dell’esercizio delle funzioni, di cui al comma b) i), è stata pubblicata da parte dell’Ufficio internazionale, il termine di tre mesi di cui al comma d) è computato a decorrere dalla data di tale pubblicazione.

2)  Qualora il microrganismo depositato sia stato trasferito ad un’altra autorità internazionale di deposito, il diritto previsto al paragrafo 1) a) non esiste fintanto che tale autorità è in grado di consegnare dei campioni di tale microrganismo.

Art. 5 Restrizioni all’esportazione e all’importazione

Ciascuno Stato contraente riconosce altamente auspicabile che, se e nella misura in cui l’esportazione dal suo territorio o l’importazione sul suo territorio di taluni tipi di microrganismi è limitata, una tale restrizione non si applichi ai microrganismi depositati o destinati ad essere depositati in virtù del presente Trattato se non quando la restrizione è necessaria in considerazione della sicurezza nazionale o dei rischi per la salute o l’ambiente.

Art. 6 Status di autorità internazionale di deposito

1)  Per aver diritto allo status di autorità internazionale di deposito, un’istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato contraente e deve beneficiare di assicurazioni fornite da tale Stato ai termini delle quali questa istituzione soddisfa e continuerà a soddisfare le condizioni elencate nel paragrafo 2). Queste assicurazioni possono essere anche fornite da un’organizzazione intergovernativa di proprietà industriale; in tal caso, l’istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato membro di questa organizzazione.

2)  L’istituzione di deposito deve, in qualità di autorità internazionale di deposito: i) avere un’esistenza permanente; ii) possedere, conformemente al Regolamento d’esecuzione, il personale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei compiti scientifici ed amministrativi che gli incombono in virtù del presente Trattato; iii) essere imparziale e oggettiva; iv) essere, ai fini del deposito, a disposizione di tutti i depositanti alle stesse condizioni; v) accettare in deposito tutti i tipi o taluni tipi di microrganismi, esaminare la loro vitalità e conservarli, conformemente al Regolamento d’esecuzione; vi) rilasciare una ricevuta al depositante e qualsiasi dichiarazione richiesta sulla vitalità, conformemente al Regolamento d’esecuzione; vii) osservare il segreto in merito ai microrganismi depositati, conformemente al Regolamento d’esecuzione; viii) consegnare, alle condizioni e secondo la procedura prescritte nel Regolamento d’esecuzione, campioni di qualsiasi microrganismo depositato.

3)  Il Regolamento d’esecuzione prevede i provvedimenti da prendere: i) quando un’autorità internazionale di deposito cessa, temporaneamente o definitivamente, l’esercizio delle sue funzioni per quanto riguarda microrganismi depositati o rifiuta di accettare taluni tipi di microrganismi che essa dovrebbe accettare in virtù delle assicurazioni fornite; ii) in caso di cessazione o di limitazione dello status di autorità internazionale di deposito di un’autorità internazionale di deposito.

Art. 7 Acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito
    1. Un’istituzione di deposito acquisisce lo status di autorità internazionale di deposito in virtù di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale dallo Stato contraente sul territorio del quale è situata l’istituzione di deposito e comprendente una dichiarazione contenente assicurazioni ai termini delle quali tale istituzione soddisfa e continuerà a soddisfare le condizioni elencate nell’articolo 6.2). Tale status può parimenti essere acquisito in virtù di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale da un’organizzazione intergovernativa di proprietà industriale e comprendente detta dichiarazione.
    2. La comunicazione contiene anche informazioni sull’istituzione di deposito, conformemente al Regolamento d’esecuzione, e può indicare la data alla quale dovrebbe prendere effetto lo status di autorità internazionale di deposito.
    1. Se il Direttore generale constata che la comunicazione comprende la dichiarazione richiesta e che tutte le informazioni richieste sono state ricevute, la comunicazione viene pubblicata a breve scadenza dall’Ufficio internazionale.
    2. Lo status di autorità internazionale di deposito si acquista a decorrere dalla data della pubblicazione della comunicazione o, qualora sia stata indicata una data in virtù del paragrafo 1) b) e questa sia posteriore alla data della pubblicazione della comunicazione, a decorrere da tale data.

3)  Il Regolamento d’esecuzione prevede i dettagli della procedura contemplata ai paragrafi 1) e 2).

Art. 8 Cessazione e limitazione dello status di autorità internazionale di deposito
    1. Ogni Stato contraente o ogni organizzazione intergovernativa di proprietà industriale può richiedere all’Assemblea di porre fine allo status di autorità internazionale di deposito di un’autorità o di limitarlo a taluni tipi di microrganismi, in virtù del fatto che le condizioni elencate nell’articolo 6 non sono state soddisfatte o non lo sono più. Tuttavia, una tale richiesta non può essere presentata da uno Stato contraente o da un’organizzazione intergovernativa di proprietà industriale riguardo ad un’autorità internazionale di deposito per la quale questo Stato o questa organizzazione ha fatto la dichiarazione di cui all’articolo 7.1) a).
    2. Prima di presentare la richiesta in virtù del comma a), lo Stato contraente o l’organizzazione intergovernativa di proprietà industriale notifica, tramite il Direttore generale, allo Stato contraente o all’organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la comunicazione di cui all’articolo 7.1) i motivi della richiesta prevista, in modo che tale Stato o tale organizzazione possa prendere, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di tale notificazione, i provvedimenti appropriati affinché la presentazione della richiesta non sia più necessaria.
    3. Qualora constati la fondatezza della richiesta, l’Assemblea decide di porre fine allo status di autorità internazionale di deposito dell’autorità di cui al comma a) o di limitarlo a taluni tipi di microrganismi. La decisione dell’Assemblea esige che una maggioranza dei due terzi dei voti espressi sia in favore della richiesta.
    1. Lo Stato contraente o l’organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la dichiarazione di cui all’articolo 7.1) a) può, mediante una comunicazione indirizzata al Direttore generale, ritirare questa dichiarazione interamente o soltanto per quanto riguarda taluni tipi di microrganismi e deve farlo in ogni caso quando e nella misura in cui le sue assicurazioni non sono più applicabili.
    2. A decorrere dalla data prevista nel Regolamento d’esecuzione, una tale comunicazione provoca, se essa si riferisce all’intera dichiarazione, la cessazione dello status di autorità internazionale di deposito o, se essa si riferisce soltanto a taluni tipi di microrganismi una limitazione corrispondente di questo status.

3)  Il Regolamento d’esecuzione prevede i dettagli della procedura contemplata ai paragrafi 1) e 2).

Art. 9 Organizzazioni intergovernative di proprietà industriale
    1. Ogni organizzazione intergovernativa alla quale più Stati hanno affidato il compito di rilasciare brevetti di carattere regionale e della quale tutti gli Stati membri sono membri dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi), può presentare al Direttore generale una dichiarazione ai termini della quale essa accetta l’obbligo di riconoscimento previsto all’articolo 3.1) a), l’obbligo concernente le esigenze di cui all’articolo 3.2) e tutti gli effetti delle disposizioni del presente Trattato e del Regolamento d’esecuzione che sono applicabili alle organizzazioni intergovernative di proprietà industriale. Se è presentata prima dell’entrata in vigore del presente Trattato conformemente all’articolo 16.1), la dichiarazione di cui alla frase precedente prende effetto alla data di detta entrata in vigore. Se essa è presentata dopo detta entrata in vigore, tale dichiarazione prende effetto tre mesi dopo la sua presentazione, a meno che una data ulteriore sia indicata nella dichiarazione. In quest’ultimo caso, la dichiarazione prende effetto alla data in tal modo indicata.
    2. Tale organizzazione ha il diritto previsto all’articolo 3.1) b).

2)  In caso di revisione o di modificazione di qualsiasi disposizione del presente Trattato o del Regolamento d’esecuzione che tocca le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale, ogni organizzazione intergovernativa di proprietà industriale può ritirare la sua dichiarazione di cui al paragrafo 1) mediante notificazione al Direttore generale. Il ritiro ha effetto: i) alla data dell’entrata in vigore della revisione o della modificazione, se la notificazione è stata ricevuta prima di tale data; ii) alla data indicata nella notificazione o, in mancanza di tale indicazione, tre mesi dopo la data in cui è stata ricevuta la notificazione, se questa è stata ricevuta dopo la data contemplata al punto i).

3)  Oltre al caso contemplato al paragrafo 2), ogni organizzazione di proprietà industriale può ritirare la sua dichiarazione di cui al paragrafo 1) a) mediante notificazione al Direttore generale. Il ritiro prende effetto due anni dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione. Nessuna notificazione di ritiro secondo il presente paragrafo è ricevibile durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la dichiarazione ha preso effetto.

4)  Il ritiro, di cui al paragrafo 2) o 3), da parte di un’organizzazione intergovernativa di proprietà industriale, la cui comunicazione secondo l’articolo 7.1) ha condotto all’acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito da parte di un’istituzione di deposito, comporta la cessazione di tale status un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione di ritiro.

5)  La dichiarazione di cui al paragrafo 1) a), la notificazione di ritiro di cui al paragrafo 2) o 3), le assicurazioni fornite in virtù dell’articolo 6.1), seconda frase, e comprese in una dichiarazione fatta conformemente all’articolo 7.1) a), la richiesta presentata in virtù dell’articolo 8.1) e la comunicazione di ritiro di cui all’articolo 8.2) richiedono la previa approvazione esplicita dell’organo sovrano dell’organizzazione intergovernativa di proprietà industriale, i cui membri sono tutti gli Stati membri di detta organizzazione ed in cui le decisioni sono prese dai rappresentanti ufficiali dei governi di questi Stati.

Capitolo II Disposizioni amministrative

Art. 10 Assemblea
    1. L’Assemblea è composta degli Stati contraenti.
    2. Ciascuno Stato contraente è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti.
    3. Ciascuna organizzazione intergovernativa di proprietà industriale è rappresentata da osservatori speciali alle riunioni dell’Assemblea e di qualsiasi comitato e gruppo di lavoro istituito dall’Assemblea.
    4. Ogni Stato non membro dell’Unione ma membro dell’Organizzazione o dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) e ogni organizzazione intergovernativa specializzata nel campo dei brevetti che non è un’organizzazione intergovernativa di proprietà industriale ai sensi dell’articolo 2. v), possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni dell’Assemblea e, se l’Assemblea decide in tal senso, alle riunioni di qualsiasi comitato o gruppo di lavoro istituito dall’Assemblea.
    1. L’Assemblea:
    2. tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell’Unione e l’applicazione del presente Trattato;
    ii) esercita i diritti che le sono particolarmente conferiti e svolge i compiti che le sono particolarmente attribuiti dal presente Trattato; iii) impartisce al Direttore generale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione; iv) esamina e approva i rapporti e le attività del Direttore generale relativi all’Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni di competenza dell’Unione; v) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che ritiene utili per facilitare le attività dell’Unione; vi) decide, fatto salvo il paragrafo 1) d), quali Stati che non sono Stati contraenti, quali organizzazioni intergovernative che non sono organizzazioni intergovernative di proprietà industriale ai sensi dell’articolo 2. v) e quali organizzazioni internazionali non governative sono ammessi come osservatori alle sue riunioni, e in che misura le autorità internazionali di deposito sono ammesse come osservatori alle sue riunioni; vii) intraprende qualsiasi altra azione appropriata intesa al conseguimento degli scopi dell’Unione; viii) svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro del presente Trattato. b) Sulle questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall’Organizzazione, l’Assemblea delibera dopo aver sentito il parere del Comitato di cordinamento dell’Organizzazione.

3)  Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.

4)  Ciascun Stato contraente dispone di un voto.

    1. La metà degli Stati contraenti costituisce il quorum.
    2. Se il quorum non è raggiunto, l’Assemblea può deliberare; tuttavia le deliberazioni, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutive solo se il quorum e la maggioranza richiesti sono ottenuti mediante il voto per corrispondenza previsto dal Regolamento d’esecuzione.
    1. Fatti salvi gli articoli 8.1) c), 12.4) e 14.2) b), l’Assemblea decide con la maggioranza dei voti espressi.
    2. L’astensione non è considerata voto.
    1. L’Assemblea si riunisce una volta ogni due3anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, preferibilmente durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l’Assemblea generale dell’Organizzazione.
    2. L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione fatta dal Direttore generale, sia di sua iniziativa, sia a domanda di un quarto degli Stati contraenti.

8)  L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.

Art. 11 Ufficio internazionale

1)  L’Ufficio internazionale: i) svolge i compiti amministrativi spettanti all’Unione, in particolare quelli che gli sono specificamente attribuiti dal presente Trattato e dal Regolamento d’esecuzione o dall’Assemblea; ii) funge da segreteria delle conferenze di revisione, dell’Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall’Assemblea e di qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l’Unione.

2)  Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Unione e la rappresenta.

3)  Il Direttore generale convoca tutte le riunioni che trattano questioni concernenti l’Unione.

    1. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall’Assemblea e a qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l’Unione.
    2. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario dell’Assemblea e dei comitati, gruppi di lavoro e altre riunioni citate nel comma a).
    1. Il Direttore generale prepara le conferenze di revisione in base alle direttive dell’Assemblea.
    2. Il Direttore generale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative in merito alla preparazione delle conferenze di revisione.
    3. Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione.
    4. Il Direttore generale o qualsiasi membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di qualsiasi conferenza di revisione.
Art. 12 Regolamento d’esecuzione

1)  Il Regolamento d’esecuzione contiene regole concernenti: i) le questioni in merito alle quali il presente Trattato rinvia esplicitamente al Regolamento d’esecuzione o prevede esplicitamente che esse formano o formeranno oggetto di prescrizioni; ii) tutte le condizioni, questioni o procedure di carattere amministrativo; iii) tutti i dettagli utili per l’attuazione delle disposizioni del presente Trattato.

2)  Il Regolamento d’esecuzione è adottato contemporaneamente al presente Trattato e vi è annesso.

3)  L’Assemblea può modificare il Regolamento d’esecuzione.

    1. Fatto salvo il comma b), l’adozione di qualsiasi modificazione del Regolamento d’esecuzione esige i due terzi dei voti espressi.
    2. L’adozione di qualsiasi modificazione concernente la consegna, da parte delle autorità internazionali di deposito, di campioni dei microrganismi depositati, esige che nessun Stato contraente voti contro la modificazione proposta.

5)  In caso di divergenza tra il testo del presente Trattato e quello del Regolamento d’esecuzione, fa fede il testo del Trattato.

Capitolo III Revisione e modificazione

Art. 13 Revisione del Trattato

1)  Il presente Trattato può essere riveduto periodicamente mediante conferenze degli Stati contraenti.

2)  La convocazione delle conferenze di revisione è decisa dall’Assemblea.

3)  Gli articoli 10 e 11 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione sia conformemente all’articolo 14.

Art. 14 Modificazione di talune disposizioni del Trattato
    1. Proposte di modificazione degli articoli 10 e 11, fatte in virtù del presente articolo, possono essere presentate da ogni Stato contraente o dal Direttore generale.
    2. Il Direttore generale comunica queste proposte agli Stati contraenti almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame dell’Assemblea.
    1. Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) è adottata dall’Assemblea.
    2. L’adozione di qualsiasi modificazione dell’articolo 10 esige i quattro quinti dei voti espressi; l’adozione di qualsiasi modificazione dell’articolo 11 richiede i tre quarti dei voti espressi.
    1. Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni di accettazione, effettuate conformemente alle loro rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti degli Stati contraenti che erano membri dell’Assemblea nel momento in cui quest’ultima ha adottato la modificazione.
    2. Qualsiasi modificazione di detti articoli accettata in tal modo vincola tutti gli Stati contraenti che erano Stati contraenti nel momento in cui l’Assemblea ha adottato la modificazione, restando inteso che qualsiasi modificazione che crei obblighi finanziari per detti Stati contraenti o che accresca questi obblighi vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
    3. Qualsiasi modificazione accettata ed entrata in vigore conformemente al comma a) vincola tutti gli Stati che divengono Stati contraenti dopo la data in cui la modificazione è stata adottata dall’Assemblea.

Capitolo IV Clausole finali

Art. 15 Modalità per divenire parte al Trattato

1)  Ogni Stato membro dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) può divenire parte al presente Trattato: i) con la sua firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, oppure ii) con il deposito di uno strumento di adesione.

2)  Gli strumenti di ratifica o di adesione vengono depositati presso il Direttore generale.

Art. 16 Entrata in vigore del Trattato

1)  Il presente Trattato entra in vigore, nei confronti dei primi cinque Stati che hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, tre mesi dopo la data in cui è stato depositato il quinto strumento di ratifica o di adesione.

2)  Il presente Trattato entra in vigore nei confronti di ogni altro Stato tre mesi dopo la data in cui tale Stato ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione, a meno che una data posteriore sia indicata nello strumento di ratifica o di adesione. In quest’ultimo caso, il presente Trattato entra in vigore per tale Stato alla data in tal modo indicata.

Art. 17 Denuncia del Trattato

1)  Ogni Stato contraente può denunciare il presente Trattato mediante notificazione al Direttore generale.

2)  La denuncia ha effetto due anni dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione.

3)  Uno Stato contraente non può far uso della facoltà di denuncia prevista al paragrafo 1) prima della scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui egli è divenuto parte al presente Trattato.

4)  La denuncia del presente Trattato da parte di uno Stato contraente che ha fatto una dichiarazione di cui all’articolo 7.1) a) riguardo ad un’istituzione di deposito che ha in tal modo acquisito lo status di autorità internazionale di deposito, comporta la cessazione di tale status un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione di cui al paragrafo 1).

Art. 18 Firma e lingue del Trattato
    1. Il presente Trattato è firmato in un solo originale nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede.
    2. Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali del presente Trattato, previa consultazione dei governi interessati ed entro i due mesi che seguono la firma del presente Trattato, nelle altre lingue nelle quali è stata firmata la Convenzione istituente l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale4.
    3. Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali del presente Trattato, previa consultazione dei governi interessati, nelle lingue araba, giapponese, italiana, portoghese e tedesca, e nelle altre lingue che l’Assemblea potrà indicare.

2)  Il presente Trattato rimane aperto alla firma, a Budapest, fino al 31 dicembre 1977.

Art. 19 Deposito del Trattato; trasmissione di copie; registrazione del Trattato

1)  L’originale del presente Trattato, quando non è più aperto alla firma, è depositato presso il Direttore generale.

2)  Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del presente Trattato e del Regolamento d’esecuzione ai governi di tutti gli Stati di cui all’articolo 15.1) e alle organizzazioni intergovernative che possono presentare una dichiarazione in virtù dell’articolo 9.1) a), nonché al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.

3)  Il Direttore generale fa registrare il presente Trattato presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

4)  Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di qualsiasi modificazione del presente Trattato e del Regolamento d’esecuzione a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale, nonché, su richiesta, al governo di ogni altro Stato e ad ogni altra organizzazione intergovernativa che può presentare una dichiarazione in virtù dell’articolo 9.1) a).

Art. 20 Notificazioni

Il Direttore generale notifica agli Stati contraenti, alle organizzazioni intergovernative di proprietà industriale e agli Stati non membri dell’Unione ma membri dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi): i) le firme apposte secondo l’articolo 18; ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l’articolo 15.2); iii) le dichiarazioni presentate secondo l’articolo 9.1) a) e le notificazioni di ritiro secondo l’articolo 9.2) o 3); iv) la data d’entrata in vigore del presente Trattato secondo l’articolo 16.1); v) le comunicazioni secondo gli articoli 7 e 8 e le decisioni secondo l’articolo 8; vi) le accettazioni di modificazioni del presente Trattato secondo l’articolo 14.3); vii) le modificazioni del Regolamento d’esecuzione; viii) le date d’entrata in vigore delle modificazioni del Trattato o del Regolamento d’esecuzione; ix) qualsiasi denuncia notificata secondo l’articolo 17.

In fede di che i sottoscritti, all’uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato.Fatto a Budapest, il ventotto aprile millenovecentosettantasette.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania19 giugno2003 A19 settembre2003
Antigua e Barbuda25 marzo2019 A25 giugno2019
Arabia Saudita16 ottobre2020 A16 gennaio2021
Armenia6 dicembre2004 A6 marzo2005
Australia7 aprile1987 A7 luglio1987
Austria26 gennaio198426 aprile1984
Azerbaigian14 luglio2003 A14 ottobre2003
Bahamas3 giugno2025 A3 settembre2025
Bahrein20 agosto2012 A20 novembre2012
Belarus19 luglio2001 A19 ottobre2001
Belgio15 settembre1983 A15 dicembre1983
Bosnia ed Erzegovina27 ottobre2008 A27 gennaio2009
Brunei24 aprile2012 A24 luglio2012
Bulgaria19 luglio197819 agosto1980
Canada21 giugno1996 A21 settembre1996
Ceca, Repubblica18 dicembre1992 S1° gennaio1993
Cile5 maggio20115 agosto2011
Cina1° aprile1995 A1° luglio1995
Colombia*26 aprile2016 A26 luglio2016
Corea (Nord)21 novembre2001 A21 febbraio2002
Corea (Sud)28 dicembre1987 A28 marzo1988
Costa Rica30 giugno2008 A30 settembre2008
Croazia25 novembre1999 A25 febbraio2000
Cuba19 novembre1993 A19 febbraio1994
Danimarca1° aprile19851° luglio1985
Dominicana, Repubblica3 aprile2007 A3 luglio2007
El Salvador17 maggio2006 A17 agosto2006
Emirati Arabi Uniti17 febbraio2021 A17 maggio2021
Estonia14 giugno1996 A14 settembre1996
Filippine21 luglio1981 A21 ottobre1981
Finlandia1° giugno19851° settembre1985
Francia21 febbraio198019 agosto1980
Georgia30 maggio2005 A30 settembre2005
Germania20 ottobre198020 gennaio1981
Giappone19 maggio1980 A19 agosto1980
Giordania14 agosto2008 A14 novembre2008
Grecia30 luglio1993 A30 ottobre1993
Guatemala14 luglio2006 A14 ottobre2006
Honduras20 marzo2006 A20 giugno2006
India17 settembre2001 A17 dicembre2001
Indonesia13 luglio2022 A13 ottobre2022
Irlanda15 settembre1999 A15 dicembre1999
Islanda23 dicembre1994 A23 marzo1995
Israele26 gennaio1996 A26 aprile1996
Italia23 dicembre198523 marzo1986
Kazakstan24 gennaio2002 A24 aprile2002
Kirghizistan17 febbraio2003 A17 maggio2003
Lettonia29 settembre1994 A29 dicembre1994
Liechtenstein19 maggio1981 A19 agosto1981
Lituania9 febbraio1998 A9 maggio1998
Lussemburgo29 aprile201029 luglio2010
Macedonia del Nord30 maggio2002 A30 agosto2002
Malaysia31 marzo2022 A30 giugno2022
Marocco20 aprile2011 A20 luglio2011
Messico21 dicembre2000 A21 marzo2001
Moldova14 febbraio1994 S25 dicembre1991
Monaco23 ottobre1998 A23 gennaio1999
Montenegro4 dicembre2006 S3 giugno2006
Nicaragua10 maggio2006 A10 agosto2006
Norvegia1° ottobre19851° gennaio1986
Nuova Zelanda*17 dicembre2018 A17 marzo2019
Oman16 luglio2007 A16 ottobre2007
Organisation eurasienne
des brevets (OEAB)*
5 gennaio20005 aprile2000
Organisation européenne
des brevets (OEB)*
26 agosto198026 novembre1980
Organisation régionale africaine
de la propriété intellectuelle
(ARIPO)*
10 agosto199810 novembre1998
Organizzazione africana
della proprietà intellettuale
(OAPI)*
15 dicembre202215 marzo2023
Paesi Bassi2 aprile19872 luglio1987
Aruba2 aprile19872 luglio1987
Curaçao2 aprile19872 luglio1987
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
2 aprile19872 luglio1987
Sint Maarten2 aprile19872 luglio1987
Panama7 giugno2012 A7 settembre2012
Paraguay5 maggio2023 A5 agosto2023
Perù20 ottobre2008 A20 gennaio2009
Polonia22 giugno1993 A22 settembre1993
Portogallo16 luglio1997 A16 ottobre1997
Qatar6 dicembre2013 A6 marzo2014
Regno Unito29 settembre198029 dicembre1980
Gibilterra1° gennaio20211° gennaio2021
Guernesey1° gennaio20211° gennaio2021
Man, Isola di1° gennaio20211° gennaio2021
Romania25 giugno1999 A25 settembre1999
Ruanda4 settembre2023 A4 dicembre2023
Russia22 gennaio198122 aprile1981
Serbia25 novembre1993 A25 febbraio1994
Singapore23 novembre1994 A23 febbraio1995
Slovacchia30 dicembre1992 S1° gennaio1993
Slovenia12 dicembre1997 A12 marzo1998
Spagna19 dicembre198019 marzo1981
Stati Uniti24 settembre197919 agosto1980
Sudafrica14 aprile1997 A14 luglio1997
Svezia23 giugno19831° ottobre1983
Svizzera19 maggio198119 agosto1981
Tagikistan14 febbraio1994 S25 dicembre1991
Trinidad e Tobago10 dicembre1993 A10 marzo1994
Tunisia23 febbraio2004 A23 maggio2004
Turchia31 agosto1998 A30 novembre1998
Ucraina2 aprile1997 A2 luglio1997
Ungheria11 luglio197819 agosto1980
Uruguay7 ottobre2024 A7 gennaio2025
Uzbekistan12 ottobre2001 A12 gennaio2002
Vietnam1° marzo2021 A1° giugno2021
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI):www.wipo.int> Français > Trouver et découvrir > Traités administrés par l’OMPI, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. RU 1981 1261

  2. RS 0.232.145.11

  3. Nuovo testo giusta gli emendamenti del 26 set. 1980, in vigore per la Svizzera dal 24 mag. 1984 (RU 1984 609).

  4. RS 0.230

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