Accordo relativo all’applicazione dell’articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo

0.232.142.202Multilateral International Treaty1 mag 2008

(Accordo sulle lingue)

Concluso a Londra il 17 ottobre 2000
Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 20051

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 12 giugno 2006

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° maggio 2008

(Stato 17 luglio 2023)

Preambolo

Gli Stati contraenti del presente Accordo,

in qualità di Stati contraenti della Convenzione del 5 ottobre 19732sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo);

riaffermando il loro desiderio di rafforzare la cooperazione tra gli Stati europei nel campo della protezione delle invenzioni;

visto l’articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo;

riconoscendo l’importanza dell’obiettivo teso a ridurre i costi legati alla traduzione dei brevetti europei;

sottolineando la necessità di un’ampia adesione a tale obiettivo e determinati a contribuire efficacemente alla riduzione dei costi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Rinuncia alle esigenze in materia di traduzione

(1). Ogni Stato contraente del presente Accordo con una lingua ufficiale uguale a una delle lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti rinuncia alle esigenze in materia di traduzione previste all’articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione del 29 novembre 20003sul brevetto europeo. (2). Ogni Stato contraente del presente Accordo con una lingua ufficiale diversa dalle lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti rinuncia alle esigenze in materia di traduzione previste all’articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto europeo, se il brevetto europeo è stato concesso nella lingua ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti scelta dallo Stato in questione oppure tradotto in tale lingua e depositato nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto europeo. (3). Gli Stati di cui al paragrafo 2 mantengono il diritto di esigere che una traduzione delle rivendicazioni in una delle loro lingue ufficiali sia fornita nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto europeo. (4). Il presente Accordo non va inteso quale limitazione del diritto degli Stati contraenti del presente Accordo di rinunciare a ogni esigenza in materia di traduzione o di applicare in materia di traduzione regole meno rigide di quelle previste ai paragrafi 2 e 3.

Art. 2 Traduzioni in caso di controversia

Il presente Accordo non va inteso quale limitazione del diritto degli Stati contraenti del presente Accordo di disporre che, in caso di controversia relativa a un brevetto europeo, il titolare del brevetto fornisca, a proprie spese:

  1. su richiesta del presunto contraffattore, una traduzione completa del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione;
  2. nell’ambito di una procedura, su richiesta del tribunale competente o di un’autorità quasi giurisdizionale, una traduzione completa del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato interessato.
Art. 3 Firma – Ratifica

(1). Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo fino al 30 giugno 2001. (2). Il presente Accordo è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica federale di Germania.

Art. 4 Adesione

Scaduto il termine per la firma di cui all’articolo 3 paragrafo 1, il presente Accordo è aperto all’adesione degli Stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo e degli Stati abilitati ad aderire a detta convenzione. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica federale di Germania.

Art. 5 Divieto di formulare riserve

Nessuno Stato contraente del presente Accordo può formulare riserve.

Art. 6 Entrata in vigore

(1). Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del quarto mese dopo il deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di adesione di otto Stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo, ivi compresi i tre Stati in cui nel 1999 ha prodotto effetto il maggior numero di brevetti europei. (2). Ogni ratifica o adesione successiva all’entrata in vigore del presente Accordo produce effetto il primo giorno del quarto mese dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Art. 7 Durata dell’Accordo

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata.

Art. 8 Denuncia

Ogni Stato contraente del presente Accordo può denunciarlo in qualsiasi momento, dopo che è stato in vigore per tre anni. La denuncia è notificata al Governo della Repubblica federale di Germania. Produce effetto un anno dopo la ricezione della notifica. I diritti acquisiti prima che la denuncia producesse effetto restano inviolati.

Art. 9 Campo d’applicazione

Il presente Accordo si applica ai brevetti europei per i quali la menzione della concessione è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti dopo l’entrata in vigore dell’Accordo nello Stato interessato.

Art. 10 Lingue dell’Accordo

Il presente Accordo è redatto in un esemplare nelle lingue tedesca, inglese e francese, in tre testi facenti ugualmente fede, ed è depositato presso il Governo della Repubblica federale di Germania.

Art. 11 Trasmissioni e notifiche

(1). Il Governo della Repubblica federale di Germania prepara copie certificate conformi del presente Accordo e le trasmette ai Governi degli Stati firmatari o aderenti.

(2). Il Governo della Repubblica federale di Germania notifica ai Governi degli Stati di cui al paragrafo 1:

  1. ogni firma avvenuta;
  2. l’avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
  3. la data dell’entrata in vigore del presente Accordo;
  4. ogni denuncia pervenutagli in applicazione dell’articolo 8 e la data in cui tale denuncia produce effetto.

(3). Il Governo della Repubblica federale di Germania fa registrare il presente Accordo presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che , i plenipotenziari designati a tale scopo, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Londra il 17 ottobre 2000 in un esemplare originale nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti ugualmente fede.(Seguono le firme )

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Albania31 maggio2013 A1° settembre2013
Belgio2 maggio2019 A1° settembre2019
Croazia31 ottobre2007 A1° maggio2008
Danimarca18 gennaio20081° maggio2008
Finlandia25 luglio2011 A1° novembre2011
Francia29 gennaio20081° maggio2008
Germania19 febbraio20041° maggio2008
Irlanda25 novembre2013 A1° marzo2014
Islanda31 agosto2004 A1° maggio2008
Lettonia5 aprile2005 A1° maggio2008
Liechtenstein23 novembre20061° maggio2008
Lituania22 gennaio2009 A1° maggio2009
Lussemburgo18 settembre20071° maggio2008
Macedonia del Nord20 ottobre2011 A1° febbraio2012
Monaco12 novembre20031° maggio2008
Norvegia*26 settembre2014 A1° gennaio2015
Paesi Bassi5 ottobre20061° maggio2008
Regno Unito15 agosto20051° maggio2008
Slovenia18 settembre2002 A1° maggio2008
Svezia29 aprile20081° maggio2008
Svizzera12 giugno20061° maggio2008
Ungheria28 settembre2010 A1° gennaio2011
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa:www.coe.int> Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, op-pure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. Art. 1 del DCF del 16 dic. 2008 (RU 2005 1739).

  2. RU 1977 1711

  3. RS 0.232.142.2

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.