Accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali

0.232.121.3Multilateral International Treaty27 apr 1971

Conchiuso a Locarno l’8 ottobre 1968

Approvato dall’Assemblea federale il 15 dicembre 19701

Istrumento di ratificazione depositato il 27 gennaio 1971

Entrato in vigore per la Svizzera il 27 aprile 1971

(Stato 31 agosto 2022)

Art. 1 Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classificazione internazionale

1)  I paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare.

2)  Essi adottano, per classificare disegni e modelli industriali, una identica classificazione (denominata in seguito «classificazione internazionale»).

3)  La classificazione internazionale comprende: i) una lista delle classi e sottoclassi; ii) un elenco alfabetico dei prodotti incorporanti disegni e modelli, con l’indicazione delle classi e sottoclassi alle quali essi sono assegnati; iii) note esplicative.

4)  La lista delle classi e sottoclassi è quella annessa al presente Accordo, con riserva delle modificazioni e aggiunte che il Comitato di esperti istituito dall’articolo 3 (denominato in seguito «Comitato di esperti») potrebbe introdurvi.

5)  L’elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative saranno adottati dal Comitato di esperti secondo la procedura stabilita dall’articolo 3.

6)  La classificazione internazionale potrà essere modificata o completata dal Comitato di esperti secondo la procedura stabilita dall’articolo 3.

    1. La classificazione internazionale è redatta nelle lingue inglese e francese.
    2. Testi ufficiali della classificazione internazionale saranno stabiliti, previa consultazione dei Governi interessati, in altre lingue su decisione dell’Assemblea contemplata dall’articolo 5, a cura dell’Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (denominato in seguito «Ufficio internazionale») contemplato nella Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale2(denominata in seguito «Organizzazione»).
Art. 2 Applicazione e portata giuridica della classificazione internazionale

1)  Riservati gli obblighi imposti dal presente Accordo, la classificazione internazionale ha di per sé carattere esclusivamente amministrativo. Tuttavia, ciascun paese può attribuirle la portata giuridica che ritiene conveniente. In particolare, la classificazione internazionale non vincola i paesi dell’Unione particolare quanto alla natura e ai limiti della protezione del disegno o modello in questi paesi.

2)  Ciascun paese dell’Unione particolare si riserva la facoltà di applicare la classificazione internazionale a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.

3)  Le Amministrazioni dei paesi dell’Unione faranno figurare nei titoli ufficiali dei depositi o delle registrazioni dei disegni o modelli e nelle relative pubblicazioni ufficiali, qualora queste vengano effettuate, i numeri delle classi e sottoclassi della classificazione internazionale alle quali appartengono i prodotti incorporanti disegni o modelli.

4)  Nella scelta delle denominazioni da includere nell’elenco alfabetico dei prodotti, il Comitato di esperti eviterà, per quanto possibile, di usare denominazioni per le quali esistessero diritti esclusivi. Tuttavia, l’inclusione di una qualsiasi denominazione nell’elenco alfabetico non potrà essere interpretata quale espressione dell’opinione del Comitato di esperti circa l’esistenza o meno di diritti esclusivi.

Art. 3 Comitato di esperti

1)  È istituito, presso l’Ufficio internazionale, un Comitato di esperti incaricato di svolgere i compiti contemplati nell’articolo 1.4), 1.5) e 1.6). Ciascun paese dell’Unione particolare è rappresentato nel Comitato di esperti, il quale si organizza mediante un regolamento interno adottato con la maggioranza semplice dei paesi rappresentati.

2)  Il Comitato di esperti adotta, con la maggioranza semplice dei paesi dell’Unione particolare, l’elenco alfabetico e le note esplicative.

3)  Proposte di modificazioni o di aggiunte da apportare alla classificazione internazionale possono essere fatte dall’Amministrazione di ciascun paese dell’Unione particolare o dall’Ufficio internazionale. Le Amministrazioni comunicano ogni loro proposta all’Ufficio internazionale. Quest’ultimo trasmette le sue proposte e quelle delle Amministrazioni ai membri del Comitato di esperti almeno due mesi prima che questo si riunisca per esaminarle.

4)  Le decisioni del Comitato di esperti, relative alle modificazioni e aggiunte da apportare alla classificazione internazionale sono prese con la maggioranza semplice dei paesi dell’Unione particolare. Tuttavia, se esse implicano la creazione d’una nuova classe o il trasferimento di prodotti da una classe a un’altra la decisione deve essere unanime.

5)  Gli esperti hanno la facoltà di votare per corrispondenza.

6)  Qualora un paese non abbia designato un esperto per rappresentarlo ad una sessione dei Comitato di esperti oppure l’esperto designato non abbia espresso il suo voto seduta stante o entro un termine stabilito dal regolamento interno del Comitato si riterrà che il paese in questione ha accettato la decisioni del Comitato.

Art. 4 Notificazione e pubblicazione della classificazione e delle sue modificazioni e aggiunte

1)  L’elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative adottate dal Comitato di esperti nonché qualsiasi modificazione o aggiunta alla classificazione internazionale decisa dal Comitato stesso sono notificate alle Amministrazioni dei paesi dell’Unione particolare a cura dell’Ufficio internazionale. Le decisioni del Comitato di esperti entreranno in vigore alla ricezione della notificazione. Tuttavia, se esse implicano la creazione di una nuova classe o il trasferimento di prodotti da una classe a un’altra, esse entrano in vigore entro sei mesi dalla data d’invio della notificazione.

2)  L’Ufficio internazionale, nella sua qualità di depositario della classificazione internazionale, vi inserisce le modificazioni e aggiunte entrate in vigore. Queste modificazioni e aggiunte formeranno oggetto di avvisi pubblicati nei periodici che l’Assemblea designerà.

Art. 5 Assemblea dell’Unione
    1. L’Unione particolare ha un’Assemblea composta dei paesi dell’Unione particolare.
    2. Il Governo di ogni paese dell’Unione particolare è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
    3. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.
    1. Riservate le disposizioni dell’articolo 3; l’Assemblea:
    2. tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell’Unione particolare e l’applicazione del presente Accordo;
    ii) impartisce all’Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione; iii) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale dell’Organizzazione (denominato in seguito: «Direttore generale») relative all’Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell’Unione particolare; iv) stabilisce il programma, adotta il bilancio biennale3dell’Unione particolare e ne approva i conti di chiusura; v) adotta il regolamento finanziario dell’Unione particolare; vi) decide che vengano stabiliti testi ufficiali della classificazione internazionale in lingue diverse dall’inglese e dal francese; vii) istituisce, oltre il Comitato di esperti indicato nell’articolo 3, gli altri comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell’Unione particolare; viii) decide quali paesi non membri dell’Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle riunioni come osservatori; ix) adotta le modificazioni da apportare agli articoli 5 a 8; x) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell’Unione particolare; xi) svolge qualsiasi altro compito che il presente Accordo comporta. b) L’Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall’Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
    1. Ciascun membro dell’Assemblea dispone di un voto.
    2. La metà dei paesi membri dell’Assemblea costituisce il quorum.
    3. Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei paesi membri dell’Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell’Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai paesi membri dell’Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.
    4. Riservate le disposizioni dell’articolo 8.2), l’Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
    5. L’astensione non è considerata voto.
    6. Un delegato può rappresentare un solo paese e votare soltanto a nome di esso.
    1. L’Assemblea si riunisce una volta ogni due anni4in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l’Assemblea generale dell’Organizzazione.
    2. L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta di un quarto dei paesi membri dell’Assemblea.
    3. L’ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.

5)  L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.

Art. 6 Ufficio internazionale
    1. I compiti amministrativi spettanti all’Unione particolare sono svolti dall’Ufficio internazionale.
    2. In particolare, l’Ufficio internazionale prepara le riunioni e assume la segreteria dell’Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro che l’Assemblea o il Comitato di esperti avessero istituito.
    3. Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Unione particolare e la rappresenta.

2)  Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro, che l’Assemblea o il Comitato di esperti avessero istituito. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi.

    1. L’Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell’Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell’Accordo, eccettuate quelle degli articoli 5 a 8.
    2. L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
    3. Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.

4)  L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

Art. 7 Finanze
    1. L’Unione particolare ha un bilancio preventivo.
    2. Il bilancio preventivo dell’Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell’Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell’Organizzazione.
    3. Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all’Unione particolare bensì anche a un’altra o ad altre Unioni amministrate dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all’interesse che le medesime presentano per essa.

2)  Il bilancio dell’Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione.

3)  Il bilancio dell’Unione particolare è finanziato dalle seguenti risorse: i) i contributi dei paesi dell’Unione particolare; ii) le tasse e le somme riscosse per i servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare; iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale, concernenti l’Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni; iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni; v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi. 4) a) Per determinare la quota contributiva secondo l’alinea 3) i), i paesi dell’Unione particolare sono assegnati alla classe cui appartengono secondo l’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e pagano contributi annui in rapporto al numero di unità stabilito per tale classe in quell’Unione. b) Il rapporto tra l’ammontare del contributo annuo di ciascuno dei paesi dell’Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell’Unione particolare pagati da questi paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il paese è posto e il numero totale di unità dell’insieme dei paesi. c) I contributi sono esigibili al I’ gennaio di ogni anno. d) Un paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto in nessuno degli organi dell’Unione particolare, se l’ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale paese può essere autorizzato a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili. e) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.

5)  L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all’Assemblea.

    1. L’Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun paese dell’Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l’Assemblea ne decide l’aumento.
    2. L’ammontare del pagamento iniziale di ciascun paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del paese per l’anno in cui il fondo di cassa è costituito o l’aumento è deciso.
    3. La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall’Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
    1. L’accordo di sede concluso con il paese sul cui territorio l’Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo paese conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo paese e l’Organizzazione.
    2. Il paese contemplato nel comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è stata notificata.

8)  La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più paesi dell’Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall’Assemblea.

Art. 8 Modificazione degli articoli 5 a 8

1)  Proposte di modificazione degli articoli 5, 6 e 7 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun paese dell’Unione particolare o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte ai paesi dell’Unione particolare almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame dell’Assemblea.

2)  Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) va adottata dall’Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell’articolo 5 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

3)  Ogni modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione, effettuate conformemente alle rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti dei paesi che erano membri dell’Unione particolare al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli accettata in tal modo vincola tutti i paesi che sono membri dell’Unione nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei paesi dell’Unione particolare vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

Art. 9 Ratifica, adesione; entrata in vigore

1)  Qualsiasi paese partecipe della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale5può ratificare il presente Accordo, se lo ha firmato, oppure aderirvi.

2)  Gli strumenti di ratifica e di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

    1. Nei riguardi dei primi cinque paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o di adesione, il presente Accordo entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d’adesione.
    2. Nei riguardi di qualsiasi altro paese, il presente Accordo entra in vigore tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, della ratifica o dell’adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d’adesione. In quest’ultimo caso, il presente Accordo entra in vigore, nei riguardi di detto paese, alla data così indicata.

4)  La ratifica o l’adesione implica, di pieno diritto, l’accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente Accordo.

Art. 10 Valore e durata dell’Accordo

Il presente Accordo ha lo stesso valore e la stessa durata della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale6.

Art. 11 Revisione degli articoli 1 a 4 e 9 a 15

1)  Gli articoli 1 a 4 e 9 a 15 del presente Accordo potranno essere riveduti allo scopo di introdurvi i miglioramenti auspicati.

2)  Ogni revisione sarà oggetto d’una conferenza dei delegati dei paesi dell’Unione particolare.

Art. 12 Denuncia

1)  Ciascun paese potrà denunciare il presente Accordo mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia avrà effetto solo nei riguardi del paese che l’avrà fatta, l’Accordo rimanendo in vigore ed esecutivo per gli altri paesi dell’Unione particolare.

2)  La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.

3)  La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata prima che sia trascorso un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il paese è divenuto membro dell’Unione particolare.

Art. 13 Territori

Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell’articolo 24 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale7.

Art. 14 Firma, lingue, notificazioni
    1. Il presente Accordo è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo egualmente fede; esso è depositato presso il Governo della Svizzera.
    2. Il presente Accordo rimane aperto alla firma, a Berna, fino al 30 giugno 1969.

2)  Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l’Assemblea potrà indicare.

3)  Il Direttore generale trasmette due copie, certificate conformi dal Governo della Svizzera, del testo firmato del presente Accordo ai Governi che l’hanno firmato e al Governo di qualsiasi altro paese che ne faccia domanda.

4)  Il Direttore generale fa registrare il presente Accordo presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

5)  Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i paesi dell’Unione particolare la data d’entrata in vigore dell’Accordo, le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, le accettazioni di modificazioni del presente Accordo e le date in cui queste modificazioni entrano in vigore, nonché le notificazioni di denuncia.

Art. 15 Disposizione transitoria

Fino all’entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente agli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI) o al loro Direttore.

In fede di che, i sottoscritti, all’uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto in Locarno, l’8 ottobre 1968.(Seguono le firme)

Lista delle classi e delle sottoclassi della classificazione internazionale

Risoluzione

Adottata dalla Conferenza di Locarno il 7 ottobre 1968

1)  È istituito presso l’Ufficio internazionale un Comitato provvisorio di esperti. Questo Comitato comprende un rappresentante di ciascun Paese firmatario dell’Accordo di Locarno istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali.

2)  Il Comitato provvisorio è incaricato di sottoporre all’Ufficio internazionale progetti dell’elenco alfabetico dei prodotti e delle note esplicative menzionate nell’articolo 1.5) dell’Accordo. Esso riesaminerà inoltre la lista delle classi e sottoclassi annessa all’Accordo e sottoporrà all’Ufficio internazionale, ove sia il caso, progetti di modificazioni e di aggiunte da apportare a tale lista.

3)  L’Ufficio internazionale è invitato a preparare i lavori del Comitato provvisorio e a convocarlo al più presto.

4)  Appena l’Accordo sarà entrato in vigore, il Comitato di esperti previsto nell’articolo 3 prenderà una decisione in merito ai progetti elencati nel precedente alinea 2).

5)  Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Comitato provvisorio sono a carico dei paesi che essi rappresentano.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania16 ottobre2018 A16 gennaio2019
Arabia Saudita3 settembre2020 A3 dicembre2020
Argentina9 febbraio2009 A9 maggio2009
Armenia13 aprile0207 A13 luglio2007
Austria22 giugno199026 settembre1990
Azerbaigian14 luglio2003 A14 ottobre2003
Belarus24 aprile1998 A24 luglio1998
Belgio23 marzo200423 giugno2004
Bosnia e Erzegovina2 giugno1993 S1° marzo1992
Bulgaria27 novembre2000 A27 febbraio2001
Ceca, Repubblica18 dicembre1992 S1° gennaio1993
Cina17 giugno1996 A19 settembre1996
Corea (Nord)6 marzo1997 A6 giugno1997
Corea del Sud17 gennaio2011 A17 aprile2011
Croazia28 luglio1992 S8 ottobre1991
Cuba9 luglio1998 A9 ottobre1998
Danimarcaa27 gennaio197127 aprile1971
Danimarca*27 gennaio197127 aprile1971
Estonia31 luglio1996 A31 ottobre1996
Finlandia15 febbraio197216 maggio1972
Francia11 giugno197513 settembre1975
Guadalupa11 giugno197513 settembre1975
Guayana francese11 giugno197513 settembre1975
Isole Wallis e Futuna11 giugno197513 settembre1975
Martinica11 giugno197513 settembre1975
Nuova Caledonia11 giugno197513 settembre1975
Polinesia francese11 giugno197513 settembre1975
Riunione11 giugno197513 settembre1975
St. Pierre e Miquelon11 giugno197513 settembre1975
Territori Australi e
Antartici Francesi
11 giugno197513 settembre1975
Germania25 luglio199025 ottobre1990
Giappone24 giugno2014 A24 settembre2014
Grecia4 giugno1999 A4 settembre1999
Guinea5 agosto1996 A5 novembre1996
India7 giugno2019 A7 settembre2019
Iran12 aprile201812 luglio2018
Irlanda9 luglio1970 A27 aprile1971
Islanda23 dicembre1994 A9 aprile1995
Italia2 maggio197512 agosto1975
Kazakstan7 agosto2002 A7 novembre2002
Kirghizistan10 settembre1998 A10 dicembre1998
Lettonia14 gennaio2005 A14 aprile2005
Macedonia del Nord23 luglio1993 S8 settembre1991
Malawi24 luglio1995 A24 ottobre1995
Marocco22 aprile202222 luglio2022
Messico26 ottobre2000 A26 gennaio2001
Moldova1° settembre1997 A1° dicembre1997
Mongolia16 marzo2001 A16 giugno2001
Montenegro4 dicembre2006 S3 giugno2006
Norvegia27 gennaio197127 aprile1971
Paesi Bassi23 dicembre197630 marzo1977
Aruba8 novembre19868 novembre1986
Paraguay31 maggio2021 A31 agosto2021
Perù*18 luglio2022 A18 ottobre2022
Polonia22 ottobre2013 A22 gennaio2014
Regno Unito21 luglio2003 A21 ottobre2003
Isola di Man23 dicembre202023 marzo2021
Romania31 marzo1998 A30 giugno1998
Russia*8 settembre197215 dicembre1972
Serbia14 giugno2001 S27 aprile1992
Singapore19 dicembre2019 A19 marzo2020
Slovacchia30 dicembre1992 S1° gennaio1993
Slovenia12 giugno1992 S25 giugno1991
Spagna10 agosto197317 novembre1973
Svezia7 luglio197027 aprile1971
Svizzera27 gennaio197127 aprile1971
Tagikistan*14 febbraio1994 S21 dicembre1991
Trinidad e Tobago20 dicembre1995 A20 marzo1996
Turchia31 agosto1998 A30 novembre1998
Turkmenistan7 marzo2006 A7 giugno2006
Ucraina7 aprile2009 A7 luglio2009
Ungheria28 settembre19731° gennaio1974
Uruguay19 ottobre1999 A19 gennaio2000
Uzbekistan19 aprile2006 A19 luglio2006
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi in francese ed in inglese si possono consultare sul sito internet
dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI): www.wipo.int/ > Français > Sources d’information > Traités administrés par l’OMPI > Classification, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. a L’Acc. non si applica alle Isole Faroe.

Footnotes

  1. RU 1971 377

  2. RS 0.230

  3. Nuovo testo giusta gli emendamenti del 2 ott. 1979, in vigore per la Svizzera dal 23 nov. 1981 (RU 1983 1092).

  4. Nuovo testo giusta gli emendamenti del 2 ott. 1979, in vigore per là Svizzera dal 23 nov. 1981 (RU 1983 1092).

  5. RS 0.232.01 , 0.232.02 , 0.232.03 , 0.232.04

  6. RS 0.232.01 , 0.232.02 , 0.232.03 , 0.232.04

  7. RS 0.232.04 e 00.232.01 , 0.232.02 , 0.232.03 art. 16bis.

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