Atto aggiuntivo di Stoccolma del 14 luglio 1967 all’Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza

0.232.111.131Multilateral International Treaty26 apr 1970

Conchiuso a Stoccolma il 14 luglio 1967
Approvato dall’Assemblea federale il 2 dicembre 19691
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 1970
Entrato in vigore per la Svizzera il 26 aprile 1970

(Stato 15 luglio 2024)

Art. 1 [Trasferimento delle funzioni di depositario per quanto concerne l’accordo di Madrid]

Gli strumenti d’adesione all’Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza del 14 aprile 18912(denominato in seguito: «Accordo di Madrid»), nel tenore riveduto a Washington il 2 giugno 19113, all’Aja il 6 novembre 19254, a Londra il 2 giugno 19345e a Lisbona il 31 ottobre 19586(denominato in seguito: «Atto di Lisbona»), vanno depositati presso il Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (denominato in seguito: «Direttore generale»), il quale notificherà tali depositi ai paesi partecipi dell’Accordo.

Art. 2 [Adeguamento dei riferimenti dell’accordo di Madrid a talune disposizioni della Convenzione di Parigi]

Il riferimento, negli articoli 5 e 6.2) dell’Atto di Lisbona, agli articoli 16, 16bise 17bisdella Convenzione generale7sarà considerato come un riferimento alle disposizioni dell’Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale8che corrispondono a detti articoli.

Art. 3 [Firma e ratifica dell’Atto aggiuntivo e adesione al medesimo]

1)  Ciascun paese partecipe dell’Accordo di Madrid può firmare il presente Atto aggiuntivo e ogni paese che abbia ratificato l’Atto di Lisbona o vi abbia aderito può ratificare il presente Atto o aderirvi.

2)  Gli strumenti di ratifica o d’adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

Art. 4 [Accettazione automatica degli articoli 1 e 2 da parte dei paesi che hanno aderito all’Atto di Lisbona]

I paesi che non hanno ratificato l’Atto di Lisbona o non vi hanno aderito saranno parimente vincolati dagli articoli 1 e 2 del presente Atto aggiuntivo a decorrere dalla data in cui entrerà in vigore la loro adesione all’Atto di Lisbona; resta tuttavia riservato che, ove il presente Atto aggiuntivo, alla data suddetta, non sia ancora entrato in vigore in virtù dell’articolo 5.1), tali paesi saranno invece vincolati dagli articoli 1 e 2 del presente Atto aggiuntivo solo a contare dalla data in cui esso entrerà in vigore, giusta l’articolo 5.1).

Art. 5 [Entrata in vigore dell’Atto aggiuntivo]

1)  Il presente Atto aggiuntivo entra in vigore alla data in cui sarà entrata in vigore la Convenzione di Stoccolma del 14 luglio 19679, istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, resta tuttavia riservato che, ove a tale data non siano ancora state depositate almeno due ratifiche del presente Atto o due adesioni al medesimo, esso entrerà invece in vigore nel giorno in cui saranno state depositate due ratifiche del presente Atto o due adesioni al medesimo.

2)  Nei riguardi di qualsiasi paese che abbia depositato il suo strumento di ratifica o d’adesione dopo la data d’entrata in vigore, in virtù dell’alinea precedente, del presente Atto aggiuntivo, questo entra in vigore tre mesi dopo la data nella quale la sua ratifica o la sua adesione è stata notificata dal Direttore generale.

Art. 6 [Firma, ecc., dell’Atto aggiuntivo]

1)  Il presente Atto è firmato in un esemplare, in lingua francese, e depositato presso il Governo della Svezia.

2)  Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino alla data della sua entrata in vigore in virtù dell’articolo 5.1).

3)  Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i paesi partecipi dell’Accordo di Madrid e al Governo di ogni altro paese che ne faccia domanda.

4)  Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

5)  Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i paesi partecipi dell’Accordo di Madrid le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, l’entrata in vigore e le altre notificazioni necessarie.

Art. 7 [Disposizione transitoria]

Fino all’entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali al Direttore generale vanno intesi come fatti al Direttore degli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto aggiuntivo.Fatto a Stoccolma, il 14 luglio 1967.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Algeria24 marzo1972 A5 luglio1972
Bosnia ed Erzegovina22 marzo2013 A22 giugno2013
Bulgaria29 aprile1975 A12 agosto1975
Ceca, Repubblica18 dicembre1992 S1° gennaio1993
Cuba4 luglio19807 ottobre1980
Egitto3 dicembre1974 A6 marzo1975
Francia2 maggio197512 agosto1975
Dipartimenti europei e
d’oltremare e territori
d’oltremare
2 maggio197512 agosto1975
Germania19 giugno197019 settembre1970
Giappone20 gennaio197524 aprile1975
Iran18 marzo2004 A18 giugno2004
Irlanda27 marzo196826 aprile1970
Israele30 luglio196926 aprile1970
Italia20 gennaio197724 aprile1977
Liechtenstein21 febbraio197225 maggio1972
Moldova5 gennaio2001 A5 aprile2001
Monaco27 giugno19754 ottobre1975
Montenegro4 dicembre2006 S3 giugno2006
Regno Unito26 febbraio196926 aprile1970
San Marino26 marzo1991 A26 giugno1991
Serbia18 febbraio2000 A18 maggio2000
Slovacchia30 dicembre1992 S1° gennaio1993
Spagna8 maggio197314 agosto1973
Svezia12 agosto196926 aprile1970
Svizzera26 gennaio197026 aprile1970
Ungheria18 dicembre196926 aprile1970

Footnotes

  1. Art. 1 n. 4 del DF del 2 dic. 1969 (RU 1970 601).

  2. [RU 12 1008]

  3. [CS 11 971]

  4. RS 0.232.111.11

  5. RS 0.232.111.12

  6. RS 0.232.111.13

  7. RS 0.232.03

  8. RS 0.232.04

  9. RS 0.230

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