Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite

0.231.173Multilateral International Treaty24 set 1993

Conclusa a Bruxelles il 21 maggio 1974
Approvata dall’Assemblea federale il 4 giugno 19922
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 24 giugno 1993
Entrata in vigore per la Svizzera il 24 settembre 1993

(Stato 31  maggio 2017)

Gli Stati contraenti,

constatando che l’utilizzazione di satelliti per la distribuzione di segnali portatori di programmi sta aumentando rapidamente sia per l’importanza che per quanto concerne l’estensione delle zone geografiche servite;

preoccupati perché non esiste un sistema, su scala mondiale, che permetta di ostacolare la distribuzione di segnali portatori di programmi trasmessi via satellite da parte di distributori ai quali non sono destinati e perché la mancanza di un tale sistema rischia di ostacolare l’uso delle comunicazioni via satellite;

riconoscendo a questo riguardo l’importanza degli interessi degli autori, degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;

convinti che deve essere fissato un sistema internazionale, che comporti delle misure atte ad ostacolare la distribuzione di segnali portatori di programmi trasmessi via satellite da parte di distributori ai quali essi non sono destinati;

coscienti della necessità di non pregiudicare in alcun modo le convenzioni internazionali già in vigore, ivi compresa la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni ed il Regolamento delle radiocomunicazioni allegato a detta convenzione, ed in particolare di non ostacolare in alcun modo una più ampia accettazione della Convenzione di Roma dei 26 ottobre 19613che concede una protezione agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi e agli organismi di radiodiffusione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini della presente convenzione: i) per «segnale» si intende qualunque vettore prodotto elettronicamente ed atto a trasmettere dei programmi; ii) per «programma» si intende qualunque insieme di immagini, di suoni o di immagini e suoni, registrato o non, incorporato in segnali destinati ad essere distribuiti; iii) per «satellite» si intende qualunque dispositivo situato nello spazio extraterrestre e atto a trasmettere dei segnali; iv) per «segnale emesso» si intende qualunque segnale portatore di programmi che si dirige verso un satellite o che passa attraverso un satellite; v) per «segnale derivato», si intende qualunque segnale ottenuto modificando le caratteristiche tecniche del segnale emesso, sia che vi siano stati o meno uno o più fissaggi intermediari; vi) per «organismo di origine» si intende la persona fisica o giuridica che decide di quale programma i segnali emessi saranno portatori; vii) per «distributore», si intende la persona fisica o giuridica che decide della trasmissione dei segnali derivati al pubblico in generale o a qualunque parte di quest’ultimo; viii) per «distribuzione», si intende qualunque operazione con la quale un distributore trasmette dei segnali derivati al pubblico in generale o a qualunque parte di quest’ultimo.

Art. 2
  1. Ogni Stato contraente si impegna di adottare delle misure adeguate per impedire la distribuzione sul suo territorio, o dal suo territorio, di segnali portatori di programmi da parte di qualunque distributore al quale i segnali emessi verso il satellite o che passano per il satellite, non sono destinati. Tale impegno vale anche nel caso in cui l’organismo di origine appartenga ad un altro Stato contraente e nel caso in cui i segnali distribuiti siano dei segnali derivati.
  2. In ogni Stato contraente in cui l’applicazione delle misure previste al precedente paragrafo 1) è limitata nel tempo, la durata di tale applicazione viene fissata dalla legislazione nazionale. Tale durata verrà notificata per iscritto al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’adesione, oppure se la relativa legislazione nazionale entrerà in vigore o verrà modificata successivamente, entro un termine di sei mesi dall’entrata in vigore di tale legislazione o della sua modifica.
  3. L’impegno previsto al precedente paragrafo 1) non viene esteso alla distribuzione di segnali derivati provenienti da segnali già distribuiti da un distributore al quale i segnali emessi erano destinati.
Art. 3

La presente convenzione non è applicabile qualora i segnali emessi dall’organismo di origine, o per suo conto, siano destinati alla ricezione diretta, proveniente dal satellite, da parte del pubblico in generale.

Art. 4

Nessuno Stato contraente è obbligato ad applicare le misure previste dall’articolo 2 paragrafo 1), qualora i segnali distribuiti sul suo territorio, da parte di un distributore al quale i segnali emessi non sono destinati: i) portino dei brevi estratti del programma portato dai segnali emessi, contenente resoconti di avvenimenti di attualità, ma soltanto nella misura giustificata dal fine informativo degli estratti stessi; oppure ii) portino, a titolo di citazione, brevi estratti del programma portato dai segnali emessi, con riserva che tali citazioni siano conformi ai buoni usi e siano giustificati dal loro fine informativo; oppure iii) portino, nel caso in cui il territorio sia quello di uno Stato contraente considerato come un Paese in via di sviluppo conformemente alla pratica stabilita dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, un programma portato dai segnali emessi, sempre che la distribuzione sia fatta unicamente a fini istruttivi, anche per adulti, o di ricerca scientifica.

Art. 5

Nessuno Stato contraente sarà obbligato ad applicare la presente convenzione per quanto concerne i segnali emessi prima dell’entrata in vigore di detta convenzione nei confronti dello Stato considerato.

Art. 6

La presente convenzione non dovrà in alcun modo essere interpretata come limitativa o lesiva della protezione concessa agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi o agli organismi di radiodiffusione, in virtù delle legislazioni nazionali o delle convenzioni internazionali.

Art. 7

La presente convenzione non dovrà in alcun modo essere interpretata come limitativa della competenza di ogni Stato contraente di applicare la legislazione nazionale per impedire qualunque abuso di monopolio.

Art. 8
  1. Fatta eccezione per le disposizioni dei paragrafi 2) e 3), non è ammessa alcuna riserva alla presente convenzione.

  2. Ciascuno Stato contraente, la cui legislazione nazionale, in vigore alla data del 21 maggio 1974, lo preveda, può, mediante notifica scritta depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che per la sua applicazione la condizione prevista all’articolo 2 paragrafo 1) («nel caso in cui l’organismo di origine appartenga ad un altro Stato contraente»), verrà considerata come sostituita dalla seguente condizione: «nel caso in cui i segnali emessi provengano dal territorio di un altro Stato contraente».

    1. Ciascuno Stato contraente che, alla data del 21 maggio 1974, limiti o escluda la protezione nei confronti della distribuzione dei segnali portatori di programmi mediante fili, cavi o altre vie analoghe di comunicazione, distribuzione che è limitata ad un pubblico di abbonati, può, mediante notifica scritta depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che, nella misura in cui e fin tanto che la sua legislazione nazionale limita o esclude la protezione, non applicherà la presente convenzione alle distribuzioni effettuate in tal modo.
    2. Ciascuno Stato, che ha depositato una notifica in applicazione del sottoparagrafo a), notificherà per iscritto al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, entro sei mesi dalla loro entrata in vigore, tutte le modifiche apportate alla sua legislazione nazionale ed in virtù delle quali la riserva fatta ai sensi di detto sottoparagrafo diventa inapplicabile oppure è limitata nella sua portata.
Art. 9
  1. La presente convenzione verrà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa rimarrà aperta fino al 31 marzo 1975 alla firma di ogni Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di ognuna delle istituzioni specializzate collegate all’Organizzazione delle Nazioni Unite o dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica o parte contraente dello Statuto della Corte internazionale di giustizia4.
  2. La presente convenzione sarà sottoposta alla ratifica o all’accettazione degli Stati firmatari e sarà aperta all’adesione degli Stati di cui al paragrafo 1).
  3. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o di adesione verranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  4. È inteso che nel momento in cui uno Stato viene vincolato dalla presente convenzione, deve essere in grado, in conformità con la sua legislazione nazionale, di dare effetto alle disposizioni della convenzione.
Art. 10
  1. La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.
  2. La presente convenzione entrerà in vigore, nei confronti di ciascuno Stato che ratifichi o accetti la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, tre mesi dopo il deposito del suo strumento.
Art. 11
  1. Ogni Stato contraente avrà la facoltà di denunciare la presente convenzione mediante una notifica scritta depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica prevista al paragrafo 1).
Art. 12
  1. La presente convenzione è firmata in un unico esemplare nelle lingue francese, inglese, russa e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede.
  2. Testi ufficiali verranno stabiliti dal Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’istruzione, la scienza e la cultura, e dal Direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, dopo aver consultato i Governi interessati, nelle lingue araba, italiana, olandese, portoghese e tedesca.
  3. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà agli Stati menzionati all’articolo 9 paragrafo 1), nonché al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’istruzione, la scienza e la cultura, al Direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro ed al Segretario generale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni: i) le firme della presente convenzione; ii) il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione; iii) la data dell’entrata in vigore della presente convenzione ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 1); iv) il deposito di qualunque notifica prevista dall’articolo 2 paragrafo 2), o dall’articolo 8 paragrafo 2) o 3), nonché il testo della notifica; v) la ricezione delle notifiche di denuncia.
  4. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà due esemplari certificati conformi della presente convenzione a ciascuno Stato menzionato all’articolo 9 paragrafo 1).

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Bruxelles il 21 maggio 1974.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Armenia13 settembre1993 A13 dicembre1993
Australia26 luglio1990 A26 ottobre1990
Austria6 maggio19826 agosto1982
Bahrein1° febbraio2007 A1° maggio2007
Benin18 maggio2017 A18 agosto2017
Bosnia e Erzegovina12 gennaio1994 S6 marzo1992
Cile8 marzo2011 A8 giugno2011
Colombia20 dicembre2013 A20 marzo2014
Corea del Sud19 dicembre2011 A19 marzo2012
Costa Rica25 marzo1999 A25 giugno1999
Croazia26 luglio1993 S8 ottobre1991
El Salvador22 aprile2008 A22 luglio2008
Germania*25 maggio197925 agosto1979
Giamaica12 ottobre1999 A12 gennaio2000
Grecia22 luglio1991 A22 ottobre1991
Honduras7 gennaio2008 A7 aprile2008
Italia*7 aprile19817 luglio1981
Kenya6 gennaio197625 agosto1979
Macedonia2 settembre1997 S17 novembre1991
Marocco31 marzo198330 giugno1983
Messico18 marzo197625 agosto1979
Moldova28 luglio2008 A28 ottobre2008
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Nicaragua1° dicembre1975 A25 agosto1979
Oman18 dicembre2007 A18 marzo2008
Panama25 giugno1985 A25 settembre1985
Perù7 maggio1985 A7 agosto1985
Portogallo11 dicembre1995 A11 marzo1996
Ruanda25 aprile2001 A25 luglio2001
Russia20 ottobre1988 A20 gennaio1989
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Singapore27 gennaio2005 A27 aprile2005
Slovenia3 novembre1992 S25 giugno1991
Stati Uniti7 dicembre19847 marzo1985
Svizzera24 giugno199324 settembre1993
Togo10 marzo2003 A10 giugno2003
Trinidad e Tobago*1° agosto1996 A1° novembre1996
Vietnam12 ottobre2005 A12 gennaio2006
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si
possono consultare sul sito Internet dell'Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale: www.ompi.org/treaties/index-fr.html od ottenere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. Stabilito in virtù dell’art. 12 par. 2.

  2. Art. 1 cpv. 1 lett. d del DF deL 4 giu. 1992 (RU 1993 2634).

  3. RS 0.231.171

  4. RS 0.193.501