Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi

0.231.172Multilateral International Treaty30 set 1993

Conclusa a Ginevra il 29 ottobre 1971
Approvata dall’Assemblea federale il 4 giugno 19921
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 24 giugno 1993
Entrata in vigore per la Svizzera il 30 settembre 1993

(Stato 23 gennaio 2024)

Gli Stati contraenti,

preoccupati dell’espansione crescente della riproduzione non autorizzata dei fonogrammi e per il danno che ne risulta per gli interessi degli autori, degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi;

convinti che la protezione dei produttori di fonogrammi contro atti del genere favorirà anche gli interessi degli artisti interpreti o esecutori e degli autori le cui esecuzioni e opere sono registrate sui detti fonogrammi;

riconoscendo il valore del lavoro effettuato in questo campo dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e dall’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale;

preoccupati di non arrecare pregiudizio in alcun modo alle convenzioni internazionali in vigore e, in particolare, di non ostacolare minimamente una più vasta accettazione della Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 che concede protezione agli artisti interpreti o esecutori e agli organismi di radiodiffusione, nonché ai produttori di fonogrammi;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini della presente convenzione, s’intende per:

  1. «fonogramma», qualsiasi registrazione esclusivamente sonora dei suoni provenienti da un’esecuzione o da altri suoni;
  2. «produttore di fonogrammi», la persona fisica o morale che, per prima, registra i suoni provenienti da un’esecuzione o da altri suoni;
  3. «copia», un supporto contenente dei suoni ripresi direttamente o indirettamente da un fonogramma e che incorpora la totalità o una parte sostanziale dei suoni registrati in tale fonogramma;
  4. «distribuzione al pubblico», qualunque atto il cui scopo sia di offrire delle copie, direttamente o indirettamente, al pubblico in genere o a una qualsiasi parte di esso.
Art. 2

Ogni Stato contraente s’impegna a proteggere i produttori di fonogrammi che sono cittadini di altri Stati contraenti contro la produzione di copie fatte senza il consenso del produttore e contro l’importazione di tali copie, allorché la produzione o l’importazione viene fatta in vista di una distribuzione al pubblico, nonché contro la distribuzione di tali copie al pubblico.

Art. 3

Spetta alla legislazione nazionale di ogni Stato contraente adottare le misure con le quali sarà applicata la presente convenzione e che comprenderanno una o più delle misure seguenti: la protezione tramite la concessione di un diritto d’autore o di un altro diritto specifico; la protezione tramite la legislazione relativa alla concorrenza sleale; la protezione tramite sanzioni penali.

Art. 4

Spetta alla legislazione nazionale di ogni Stato contraente stabilire la durata della protezione concessa. Tuttavia, se la legge nazionale prevede una durata specifica per la protezione, tale durata non dovrà essere inferiore a venti anni a decorrere dalla fine, o dell’anno nel corso del quale i suoni incorporati nel fonogramma sono stati registrati per la prima volta, o dell’anno nel corso del quale il fonogramma è stato pubblicato per la prima volta.

Art. 5

Allorché uno Stato contraente esige, in virtù della sua legislazione nazionale, l’adempimento di formalità quale condizione per la protezione dei produttori di fonogrammi, tale condizione sarà considerata soddisfatta se tutte le copie autorizzate del fonogramma che sono distribuite al pubblico o l’astuccio che le contiene recano una menzione costituita dal simbolo (P) accompagnato dall’indicazione dell’anno della prima pubblicazione, apposta in modo da mostrare chiaramente che la protezione è riservata; se le copie o il loro astuccio non permettono d’identificare il produttore, il suo avente diritto o il titolare della licenza esclusiva (tramite il nome, il marchio, o qualsiasi altra designazione appropriata), la menzione dovrà comprendere anche il nome del produttore, del suo avente diritto o del titolare della licenza esclusiva.

Art. 6

Qualsiasi Stato contraente che assicuri la protezione tramite il diritto d’autore o un altro diritto specifico, o altrimenti per mezzo di sanzioni penali, può nella sua legislazione nazionale, porre delle limitazioni alla protezione dei produttori di fonogrammi, dello stesso tipo di quelle che sono ammesse in materia di protezione degli autori di opere letterarie e artistiche. Tuttavia, nessuna licenza obbligatoria potrà essere prevista se non previo adempimento delle condizioni seguenti:

  1. la riproduzione è destinata ad uso esclusivo dell’insegnamento o della ricerca scientifica;
  2. la licenza sarà valida soltanto per la riproduzione sul territorio dello Stato contraente la cui autorità competente ha concesso la licenza e non si estenderà all’esportazione delle copie;
  3. la riproduzione fatta in base alla licenza dà diritto a un’equa remunerazione che è stabilita dalla suddetta autorità tenendo conto, tra gli altri elementi, del numero delle copie che saranno eseguite.
Art. 7
  1. La presente convenzione non dovrà in alcun modo essere interpretata come limitativa o arrecante pregiudizio alla protezione concessa agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi, o agli organismi di radiodiffusione, in virtù delle leggi nazionali o delle convenzioni internazionali.
  2. La legislazione nazionale di ogni Stato contraente stabilirà, all’occorrenza, la durata della protezione concessa agli artisti interpreti o esecutori la cui esecuzione è registrata su un fonogramma, nonché le condizioni alle quali essi beneficeranno di tale protezione.
  3. Nessuno Stato contraente è tenuto ad applicare le disposizioni della presente convenzione per quel che concerne i fonogrammi registrati prima che quest’ultima sia entrata in vigore nei confronti dello Stato considerato.
  4. Ogni Stato la cui legislazione nazionale in vigore al 29 ottobre 1971 assicuri ai produttori di fonogrammi una protezione stabilita soltanto in funzione del luogo della prima registrazione può, con una notifica depositata presso il Direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, dichiarare che applicherà tale criterio invece di quello della nazionalità del produttore.
Art. 8
  1. L’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale raccoglie e pubblica le informazioni concernenti la protezione dei fonogrammi. Ogni Stato contraente comunica non appena possibile all’Ufficio internazionale il testo di ogni nuova legge nonché tutti i testi ufficiali concernenti tale questione.
  2. L’Ufficio internazionale fornisce a ogni Stato contraente, dietro sua richiesta, informazioni sulle questioni relative alla presente convenzione; esso procede anche a degli studi e fornisce dei servizi destinati a facilitare la protezione prevista dalla convenzione.
  3. L’Ufficio internazionale esercita le funzioni previste nei paragrafi 1) e 2) qui sopra in collaborazione, per le questioni riguardanti le loro competenze rispettive, con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e l’Organizzazione internazionale del lavoro.
Art. 9
  1. La presente convenzione viene depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa resta aperta fino alla data del 30 aprile 1972 alla firma di ogni Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle Istituzioni specializzate collegate all’Organizzazione delle Nazioni Unite o dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, o parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia2.
  2. La presente convenzione sarà sottoposta alla ratifica o all’accettazione degli Stati firmatari. Essa è aperta all’adesione degli Stati indicati nel paragrafo 1) del presente articolo.
  3. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’adesione verranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  4. Resta inteso che nel momento in cui uno Stato viene vincolato dalla presente convenzione esso deve essere in grado, in conformità con la sua legislazione interna, di dare effetto alle disposizioni della convenzione.
Art. 10

Non è ammessa alcuna riserva alla presente convenzione.

Art. 11
  1. La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, d’accettazione o d’adesione.
  2. Nei confronti di ciascuno Stato che ratifica o accetta la presente convenzione o vi aderisce dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, d’accettazione o d’adesione, la presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale avrà informato gli Stati, in conformità con l’articolo 13 paragrafo 4) del deposito del suo strumento.
  3. Qualsiasi Stato può, al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’adesione, o in qualsiasi successivo momento, dichiarare mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che la presente convenzione vie applicata all’insieme o a uno qualsiasi dei territori di cui esso assicura le relazioni internazionali. Tale notifica avrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.
  4. Tuttavia, il paragrafo precedente non dovrà in alcun caso essere interpretato come se sottintendesse il riconoscimento o l’accettazione tacita, da parte di uno qualunque degli Stati contraenti, della situazione di fatto di qualsiasi territorio al quale la presente convenzione viene applicata da parte di un altro Stato contraente in virtù di detto paragrafo.
Art. 12
  1. Qualsiasi Stato contraente ha la facoltà di denunciare la presente convenzione, sia in nome proprio sia in nome di uno qualunque o dell’insieme dei territori previsti nell’articolo 11 paragrafo 3), mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. La denuncia entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notifica.
Art. 13
  1. La presente convenzione viene firmata in un solo esemplare, nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, i quattro testi facenti egualmente fede.
  2. Saranno redatti dal Direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, dopo aver consultato i Governi interessati, testi ufficiali nelle lingue tedesca, araba, italiana, olandese e portoghese.
  3. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica al Direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e al Direttore generale dell’Ufficio internazionale dei lavoro:
    1. le firme della presente convenzione;
    2. il deposito degli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’adesione;
    3. la data d’entrata in vigore della presente convenzione;
    4. qualunque dichiarazione notificata ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 3);
    5. il ricevimento delle notifiche di denuncia.
  4. Il Direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale informa gli Stati previsti nell’articolo 9, paragrafo 1), delle notifiche ricevute in applicazione del paragrafo precedente, nonché delle dichiarazioni fatte ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 4). Egli notifica dette dichiarazioni anche al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro.
  5. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà due copie certificate conformi della presente convenzione agli Stati previsti nell’articolo 9 paragrafo 1).

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra il 29 ottobre 197 l.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania26 marzo200126 giugno2001
Arabia Saudita4 aprile2023 A4 luglio2023
Argentina19 marzo1973 A30 giugno1973
Armenia31 ottobre2002 A31 gennaio2003
Australia12 marzo1974 A22 giugno1974
Austria6 maggio198221 agosto1982
Azerbaigian1° giugno2001 A1° settembre2001
Barbados23 marzo1983 A29 luglio1983
Belarus17 gennaio2003 A17 aprile2003
Bosnia ed Erzegovina19 febbraio200925 maggio2009
Brasile6 agosto197528 novembre1975
Bulgaria31 maggio1995 A6 settembre1995
Burkina Faso14 ottobre1987 A30 gennaio1988
Ceca, Repubblica30 settembre1993 S1° gennaio1993
Cile15 dicembre1976 A24 marzo1977
Cina*5 gennaio1993 A30 aprile1993
Hong Konga17 giugno19971° luglio1997
Cipro25 giugno1993 A30 settembre1993
Colombia14 febbraio199416 maggio1994
Congo (Kinshasa)25 luglio1977 A29 novembre1977
Corea (Sud)1° luglio1987 A10 ottobre1987
Costa Rica1° marzo1982 A17 giugno1982
Croazia20 gennaio2000 A20 aprile2000
Danimarca7 dicembre197624 marzo1977
Ecuador4 giugno197414 settembre1974
Egitto15 dicembre1977 A23 aprile1978
El Salvador25 ottobre1978 A9 febbraio1979
Estonia28 febbraio2000 A28 maggio2000
Figi15 giugno1972 A18 aprile1973
Finlandia*18 dicembre197218 aprile1973
Francia12 settembre197218 aprile1973
Germania7 febbraio197418 maggio1974
Ghana4 novembre2016 A10 febbraio2017
Giamaica7 ottobre1993 A11 gennaio1994
Giappone19 giugno197814 ottobre1978
Grecia2 novembre1993 A9 febbraio1994
Guatemala14 ottobre1976 A1° febbraio1977
Honduras16 novembre1989 A6 marzo1990
India1° novembre197412 febbraio1975
Israele10 gennaio19781° maggio1978
Italia*20 dicembre197624 marzo1977
Kazakstan3 maggio2001 A3 agosto2001
Kenya6 gennaio197621 aprile1976
Kirghizistan12 luglio2002 A12 ottobre2002
Lettonia29 aprile1997 A23 agosto1997
Liberia16 settembre2005 A16 dicembre2005
Liechtenstein12 luglio199912 ottobre1999
Lituania27 ottobre1999 A27 gennaio2000
Lussemburgo25 novembre19758 marzo1976
Macedonia del Nord2 dicembre1997 A2 marzo1998
Messico11 settembre197321 dicembre1973
Moldova17 aprile2000 A17 luglio2000
Monaco21 agosto19742 dicembre1974
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Nicaragua10 maggio200010 agosto2000
Norvegia10 aprile19781° agosto1978
Nuova Zelanda3 maggio1976 A13 agosto1976
Paesi Bassi*b7 luglio1993 A12 ottobre1993
Panama20 marzo197429 giugno1974
Paraguay30 ottobre1978 A13 febbraio1979
Perù7 maggio1985 A24 agosto1985
Regno Unito5 dicembre197218 aprile1973
Bermuda4 dicembre19744 marzo1975
Gibilterra4 dicembre19744 marzo1975
Isola di Man4 dicembre19744 marzo1975
Isole Caimane4 dicembre19744 marzo1975
Isole Vergini britanniche4 dicembre19744 marzo1975
Montserrat4 dicembre19744 marzo1975
Romania1° luglio1998 A1° ottobre1998
Russia9 dicembre1994 A13 marzo1995
Saint Lucia2 gennaio2001 A2 aprile2001
Santa Sede4 aprile197718 luglio1977
Serbia10 marzo200310 giugno2003
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia9 luglio1996 A15 ottobre1996
Spagna16 maggio197424 agosto1974
Stati Uniti26 novembre197310 marzo1974
Svezia18 gennaio197318 aprile1973
Svizzera24 giugno199330 settembre1993
Tagikistan26 novembre2012 A26 febbraio2013
Togo10 marzo2003 A10 giugno2003
Trinidad e Tobago27 giugno1988 A1° ottobre1988
Ucraina18 novembre1999 A18 febbraio2000
Ungheria24 febbraio1975 A28 maggio1975
Uruguay6 ottobre198218 gennaio1983
Uzbekistan25 gennaio2019 A25 aprile2019
Venezuela30 luglio1982 A18 novembre1982
Vietnam6 aprile2005 A6 luglio2005
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve, dichiarazioni, non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI):www.wipo.int> Français > Savoirs > Traités administrés par l’OMPI, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Dal 4 mar. 1975 al 30 giu. 1997 la Conv. è stata applicata a Hong Kong sulla base di una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è divenuta una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 17 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. b Per il Regno in Europa.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 4 giu. 1992 (RU 1993 2634).

  2. RS 0.193.501

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