Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione

0.231.171Multilateral International Treaty24 set 1993

Conclusa a Roma il 26 ottobre 1961
Appprovata dall’Assemblea federale il 4 giugno 19921
Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 24 giugno 1993

Entrata in vigore per la Svizzera il 24 settembre 1993

(Stato 22 maggio 2026)

Gli Stati contraenti,

animati dal desiderio di proteggere i diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La protezione prevista dalla presente convenzione lascia intatta la protezione del diritto di autore sulle opere letterarie ed artistiche e non influisce in alcun modo su di essa. Di conseguenza, nessuna disposizione della presente convenzione potrà essere interpretata come lesiva di tale protezione.

Art. 2
  1. Ai fini della presente convenzione, si intende per trattamento nazionale il trattamento che lo Stato contraente, nel territorio del quale la protezione è richiesta, accorda, a norma della legislazione nazionale:
    1. agli artisti interpreti o esecutori, che siano suoi cittadini, per le esecuzioni realizzate, fissate per la prima volta o radiodiffuse nel suo territorio;
    2. ai produttori di fonogrammi, che siano suoi cittadini, per i fonogrammi per la prima volta pubblicati o fissati nel suo territorio;
    3. agli organismi di radiodiffusione aventi la loro sede sociale nel suo territorio, per le emissioni radiodiffuse da stazioni emittenti situate in tale territorio.
  2. Il trattamento nazionale sarà accordato tenuto conto della protezione espressamente assicurata e delle limitazioni espressamente previste nella presente convenzione.
Art. 3

Ai fini della presente convenzione, si intende per:

  1. «artisti interpreti o esecutori», gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche;
  2. «fonogramma», qualunque fissazione esclusivamente sonora dei suoni di un’esecuzione o di altri suoni;
  3. «produttore di fonogrammi», la persona fisica o giuridica che, per prima, fissa i suoni di un’esecuzione od altri suoni;
  4. «pubblicazione», la messa a disposizione del pubblico di esemplari di un fonogramma in quantità sufficiente;
  5. «riproduzione», la realizzazione di un esemplare o di più esemplari di una fissazione;
  6. «emissione di radiodiffusione», la diffusione di suoni o di immagini e di suoni per mezzo di onde radioelettriche, al fine della ricezione da parte del pubblico;
  7. «reemissione», l’emissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di una emissione effettuata da un altro organismo di radiodiffusione.
Art. 4

Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale agli artisti interpreti o esecutori ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

  1. l’esecuzione abbia luogo in un altro Stato contraente;
  2. l’esecuzione sia registrata su di un fonogramma protetto a norma del successivo articolo 5;
  3. l’esecuzione non fissata su fonogramma sia diffusa mediante un’emissione protetta a norma dell’articolo 6.
Art. 5
  1. Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale ai produttori di fonogrammi ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:
    1. il produttore di fonogrammi sia cittadino di un altro Stato contraente (criterio della nazionalità);
    2. la prima fissazione del suono sia stata realizzata in un altro Stato contraente (criterio della fissazione);
    3. il fonogramma sia stato pubblicato per la prima volta in un altro Stato contraente (criterio della pubblicazione).
  2. Quando la prima pubblicazione abbia avuto luogo in uno Stato non contraente ma il fonogramma sia stato egualmente pubblicato, entro trenta giorni dalla prima pubblicazione, in uno Stato contraente (pubblicazione simultanea), il predetto fonogramma sarà considerato come se fosse stato pubblicato per la prima volta nello Stato contraente.
  3. Ogni Stato contraente può, con una notifica depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che non applicherà né il criterio della pubblicazione, né il criterio della fissazione. Tale notificazione può essere depositata al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’adesione, ovvero in qualunque altro momento; in quest’ultimo caso, essa prenderà effetto sei mesi dopo il deposito.
Art. 6
  1. Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale agli organismi di radiodiffusione ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:
    1. la sede sociale dell’organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato contraente;
    2. l’emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio di un altro Stato contraente.
  2. Ogni Stato contraente può, con una notificazione depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che non accorderà protezione alle emissioni se non quando la sede sociale dell’organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato contraente e l’emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio dello stesso Stato contraente. Questa notificazione può essere fatta al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’adesione, ovvero in qualunque altro momento; in quest’ultimo caso, essa prenderà effetto sei mesi dopo il suo deposito.
Art. 7
  1. La protezione prevista dalla presente convenzione a favore degli artisti interpreti o esecutori dovrà consentire di porre ostacolo:
    1. alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico della loro esecuzione senza il loro consenso, salvo quando l’esecuzione utilizzata per la radiodiffusione o la comunicazione al pubblico sia già essa stessa un’esecuzione radiodiffusa o sia fatta con l’impiego di una fissazione;
    2. alla fissazione senza loro consenso sopra un supporto materiale della loro esecuzione non fissata;
    3. alla riproduzione senza loro consenso di una fissazione della loro esecuzione:
    4. quando la prima fissazione sia stata fatta essa stessa senza loro consenso;
    ii) quando la riproduzione sia fatta a fini diversi da quelli per i quali sia stato dato il consenso; iii) quando la prima fissazione sia stata fatta a norma delle disposizioni dell’articolo 15 e sia stata riprodotta a fini diversi da quelli previsti da tali disposizioni.
  2. (1) Spetta alla legislazione nazionale dello Stato contraente nel territorio del quale la protezione è richiesta di provvedere alla protezione contro la reemissione, la fissazione a fini di radiodiffusione e la riproduzione di tale fissazione a fini di radiodiffusione, quando l’artista interprete o esecutore abbia permesso la radiodiffusione. (2) Le modalità di utilizzazione da parte degli organismi di radiodiffusione delle fissazioni fatte ai fini delle emissioni radiodiffuse saranno regolate dalla legislazione nazionale dello Stato contraente nel territorio del quale la protezione è richiesta. (3) Tuttavia la legislazione nazionale, nei casi previsti ai commi (1) e (2) del presente paragrafo, non potrà avere l’effetto di privare gli artisti interpreti o esecutori della capacità di regolare, in via contrattuale, i loro rapporti con gli organismi di radiodiffusione.
Art. 8

Ogni Stato contraente può, con la propria legislazione nazionale, determinare le modalità secondo le quali gli artisti interpreti o esecutori saranno rappresentati, per quanto attiene all’esercizio dei loro diritti, quando molti di essi partecipano ad una stessa esecuzione.

Art. 9

Ogni Stato contraente può, con la propria legislazione nazionale, estendere la protezione prevista dalla presente convenzione ad artisti che non eseguono opere letterarie od artistiche.

Art. 10

I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi.

Art. 11

Quando uno Stato contraente esige, a norma della propria legislazione nazionale, l’adempimento di formalità, a titolo di condizione per la protezione, in materia di fonogrammi, dei diritti sia dei produttori di fonogrammi, sia degli artisti interpreti o esecutori, sia degli uni e degli altri, tali esigenze saranno considerate come soddisfatte se tutti gli esemplari in commercio del fonogramma pubblicato, ovvero l’involucro che lo contiene, portano una menzione costituita dal simbolo (P) accompagnato dall’indicazione dell’anno della prima pubblicazione, apposta in modo tale da mostrare chiaramente che la protezione è riservata. Inoltre, se gli esemplari o il loro involucro non permettono di identificare il produttore del fonogramma o il titolare della licenza accordata dal produttore (mediante il nome, il marchio od ogni altra adeguata indicazione), la menzione dovrà comprendere egualmente il nome del titolare dei diritti del produttore del fonogramma. Infine, se gli esemplari o il loro involucro non permettono di identificare i principali interpreti o esecutori, la menzione dovrà comprendere egualmente il nome della persona che, nel Paese in cui ha avuto luogo la fissazione, è titolare dei diritti dei predetti artisti.

Art. 12

Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio, ovvero una riproduzione di tale fonogramma, è utilizzato direttamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, un compenso equo ed unico sarà versato dall’utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori, o ai produttori di fonogrammi, ovvero ad entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso.

Art. 13

Gli organismi di radiodiffusione godono del diritto di autorizzare o di interdire:

  1. la reemissione delle loro emissioni;
  2. la fissazione sopra un supporto materiale delle loro emissioni;
  3. la riproduzione:
  4. delle fissazioni, fatte senza il loro consenso, delle loro emissioni;

ii) delle fissazioni delle loro emissioni fatte a norma delle disposizioni dell’articolo 15 e riprodotte a fini diversi da quelli previsti nelle predette disposizioni;

d) la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive quando sia fatta in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto di ingresso; spetta alla legislazione nazionale del Paese dove la protezione di tale diritto è richiesta la determinazione delle condizioni di esercizio del diritto stesso.

Art. 14

La durata della protezione da concedere in base alla presente convenzione non potrà essere inferiore ad un periodo di venti anni a decorrere:

  1. dalla fine dell’anno della fissazione, per i fonogrammi e le esecuzioni fissate su di essi;
  2. dalla fine dell’anno in cui l’esecuzione ha avuto luogo, per le esecuzioni che non sono fissate su fonogrammi;
  3. dalla fine dell’anno in cui l’emissione ha avuto luogo, per le emissioni di radiodiffusione.
Art. 15
  1. Ogni Stato contraente ha la facoltà di prevedere nella propria legislazione nazionale eccezioni alla protezione garantita dalla presente convenzione nei casi seguenti:
    1. quando si tratti di utilizzazione privata;
    2. quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità;
    3. quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;
    4. quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.
  2. Senza pregiudizio delle disposizioni del precedente paragrafo 1, ogni Stato contraente ha la facoltà di prevedere nella propria legislazione nazionale, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, limitazioni della stessa natura di quelle previste nella predetta legislazione per quanto riguarda la protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie ed artistiche. Tuttavia, non possono essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui esse sono compatibili con le disposizioni della presente convenzione.
Art. 16
  1. Nel partecipare alla presente convenzione, ogni Stato accetta tutti gli obblighi ed è ammesso a tutti i vantaggi che essa prevede. Tuttavia, uno Stato potrà in qualunque momento specificare, mediante notifica depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:
    1. per quanto riguarda l’articolo 12:
    2. che non applicherà nessuna delle disposizioni di questo articolo;
    ii) che non applicherà le disposizioni di tale articolo per quanto riguarda determinate utilizzazioni; iii) che non applicherà le disposizioni di tale articolo per quanto riguarda i fonogrammi il cui produttore non sia cittadino di uno Stato contraente; iv) che per quanto concerne i fonogrammi il cui produttore sia cittadino di un altro Stato contraente, limiterà l’estensione e la durata della protezione prevista in tale articolo a quelle relative alla protezione che quest’ultimo Stato contraente accorda ai fonogrammi fissati per la prima volta dal cittadino dello Stato autore della dichiarazione; tuttavia, quando lo Stato contraente del quale il produttore è cittadino non accorda la protezione allo stesso beneficiario o agli stessi beneficiari cui la protezione è accordata dallo Stato contraente autore della dichiarazione, questo fatto non pregiudicherà in alcun modo l’estensione della protezione stessa; b) per quanto riguarda l’articolo 13, che non applicherà le disposizioni del comma d) di tale articolo; se uno Stato contraente fa una simile dichiarazione, gli altri Stati contraenti non saranno tenuti ad accordare il diritto previsto nel comma d) dell’articolo 13 agli organismi di radiodiffusione aventi la loro sede. sociale nel territorio dello Stato predetto.
  2. Se la notifica prevista nel paragrafo 1 del presente articolo è depositata in una data posteriore a quella del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, essa non prenderà effetto che sei mesi dopo il suo deposito.
Art. 17

Ogni Stato la cui legislazione nazionale, in vigore alla data del 26 ottobre 1961, accordi ai produttori di fonogrammi una protezione stabilita in funzione del solo criterio della fissazione potrà, mediante una notifica depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite contemporaneamente allo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare che applicherà soltanto il criterio della fissazione ai fini dell’articolo 5, e questo stesso criterio della fissazione in luogo del criterio della nazionalità del produttore ai fini del paragrafo 1 comma a) numeri iii) e iv) dell’articolo 16.

Art. 18

Ogni Stato che abbia fatto una delle dichiarazioni previste all’articolo 5 paragrafo 3, all’articolo 6 paragrafo 2, all’articolo 16 paragrafo 1, o all’articolo 17, può, mediante una nuova notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, ridurne la portata o ritirarla.

Art. 19

Nonostante ogni altra disposizione della presente convenzione, l’articolo 7 cesserà di essere applicabile ogni qualvolta un artista interprete o esecutore abbia dato il suo consenso all’inclusione della sua esecuzione in una fissazione di immagini o di immagini e di suoni.

Art. 20
  1. La presente convenzione non lede i diritti acquisiti in uno qualunque degli Stati contraenti anteriormente alla data dell’entrata in vigore della convenzione per tale Stato.
  2. Nessuno Stato contraente sarà tenuto ad applicare le disposizioni della presente convenzione alle esecuzioni o alle emissioni di radiodiffusione effettuate, ovvero ai fonogrammi registrati, anteriormente alla data di entrata in vigore della convenzione per tale Stato.
Art. 21

La protezione prevista nella presente convenzione non potrà inficiare quella della quale possano altrimenti beneficiare gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione.

Art. 22

Gli Stati contraenti si riservano il diritto di concludere tra di loro accordi particolari, purché tali accordi conferiscano agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi o agli organismi di radiodiffusione diritti più estesi di quelli accordati dalla presente convenzione ovvero contengano altre disposizioni non contrarie a detta convenzione.

Art. 23

La presente convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa rimarrà aperta, fino alla data del 30 giugno 1962, alla firma degli Stati invitati alla Conferenza diplomatica sulla protezione internazionale degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, che partecipano alla Convenzione universale sul diritto di autore2o sono membri dell’Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

Art. 24
  1. La presente convenzione sarà sottoposta a ratifica o accettazione degli Stati firmatari.
  2. La presente convenzione sarà aperta all’adesione degli Stati invitati alla Conferenza indicata nell’articolo 23, nonché all’adesione di qualunque Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a condizione che lo Stato aderente partecipi alla convenzione universale sul diritto di autore3ovvero sia membro dell’Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.
  3. La ratifica, l’accettazione o l’adesione avverrà mediante il deposito di apposito strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 25
  1. La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.
  2. In seguito, la convenzione entrerà in vigore, per ogni altro Stato, tre mesi dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.
Art. 26
  1. Ciascuno degli Stati contraenti s’impegna ad adottare, in conformità delle disposizioni della propria Costituzione, le misure necessarie per assicurare l’applicazione della presente convenzione.
  2. All’atto del deposito del proprio strumento di ratifica, d’accettazione o di adesione, ciascuno Stato dovrà essere in grado, in conformità della propria legislazione nazionale, di applicare le disposizioni della presente convenzione.
Art. 27
  1. Ciascuno Stato potrà, all’atto della ratifica, dell’accettazione o dell’adesione, o in qualsiasi altro ulteriore momento, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che la presente convenzione si estenderà a tutti o ad uno qualsiasi dei territori di cui esso curi le relazioni internazionali, a condizione che la convenzione universale sul diritto d’autore4o la convenzione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche5sia applicabile a tali territori. Tale notifica produrrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.
  2. Le dichiarazioni e le notifiche previste all’articolo 5 paragrafo 3, all’articolo 6 paragrafo 2, all’articolo 16 paragrafo 1, all’articolo 17 o all’articolo 18, possono estendersi a tutti o ad uno qualsiasi dei territori di cui al paragrafo precedente.
Art. 28
  1. Ciascuno degli Stati contraenti avrà la facoltà di denunciare la presente Convenzione, sia in nome proprio, sia a nome di uno qualunque o di tutti i territori considerati all’articolo 27.
  2. La denuncia si effettuerà mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica stessa.
  3. La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non potrà essere esercitata da uno Stato contraente prima della scadenza di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la convenzione è entrata in vigore nei riguardi di detto Stato.
  4. Ciascuno degli Stati contraenti cesserà di partecipare alla presente convenzione dal momento in cui esso non sarà né parte della convenzione universale sul diritto d’autore6né membro dell’Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.
  5. La presente convenzione cessa di essere applicabile a ciascuno dei territori considerati all’articolo 27 dal momento in cui né la convenzione universale sul diritto d’autore, né la convenzione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche7, potranno essere ulteriormente applicate a tale territorio.
Art. 29
  1. Dopo che la presente convenzione sarà rimasta in vigore per cinque anni, ciascuno degli Stati contraenti potrà, mediante una notifica indirizzata al Segretariato generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza allo scopo di revisionare la convenzione. Il Segretario notificherà tale richiesta a tutti gli Stati contraenti. Se, entro il termine di sei mesi dalla data della notifica indirizzata dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, almeno la metà degli Stati contraenti esprimerà il proprio assenso alla richiesta stessa, il Segretario generale ne informerà il Direttore generale dell’Ufficio internazionale dei lavoro, il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e il Direttore dell’Ufficio dell’Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, i quali convocheranno una conferenza di revisione in collaborazione con il Comitato intergovernativo previsto all’articolo 32.
  2. Ogni revisione della presente convenzione dovrà essere adottata con la maggioranza dei due terzi degli Stati presenti alla Conferenza di revisione a condizione che tale maggioranza comprenda i due terzi degli Stati che, alla data della Conferenza di revisione, fanno parte della convenzione.
  3. Nel caso in cui sia adottata una nuova convenzione comportante revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione disponga altrimenti:
    1. la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica, all’accettazione o all’adesione a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione revisionata;
    2. la presente convenzione resterà in vigore per ciò che concerne i rapporti con gli Stati contraenti che non parteciperanno alla nuova convenzione.
Art. 30

Qualsiasi controversia tra due o più Stati contraenti concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione, che non sarà regolata per mezzo di negoziati, sarà, a richiesta di una delle parti in causa, portata per la sua decisione dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, a meno che gli Stati in causa convengano su un diverso modo per regolarla.

Art. 31

Senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 3, dell’articolo 6 paragrafo 2, dell’articolo 16 paragrafo 1 e dell’articolo 17, non è ammessa alcuna riserva alla presente convenzione.

Art. 32
  1. È istituito un Comitato intergovernativo con il compito:
    1. di esaminare le questioni relative all’applicazione e la funzionamento della presente convenzione;
    2. di raccogliere le proposte e di preparare la documentazione concernente le eventuali revisioni della convenzione.
  2. Il Comitato sarà composto da rappresentanti degli Stati contraenti, scelti tenendo conto di un’equa ripartizione geografica. Il numero dei membri del Comitato sarà di sei se quello degli Stati contraenti è inferiore o uguale a dodici, di nove se il numero degli Stati contraenti è da tredici a diciotto, e di dodici se il numero degli Stati contraenti supera i diciotto.
  3. Il Comitato sarà costituito dodici mesi dopo l’entrata in vigore della convenzione, in seguito ad uno scrutinio organizzato tra gli Stati contraenti – i quali disporranno ciascuno di un voto – dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, dal Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, e dal Direttore dell’Ufficio dell’Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, conformemente alle norme che saranno state previamente approvate dalla maggioranza assoluta degli Stati contraenti.
  4. Il Comitato eleggerà il suo presidente e il suo ufficio. Esso stabilirà un regolamento interno concernente in particolare il suo futuro funzionamento e il suo modo di rinnovamento; detto regolamento dovrà soprattutto assicurare l’avvicendamento tra i diversi Stati contraenti.
  5. Il segretario del Comitato sarà composto di funzionari dell’Ufficio internazionale del lavoro, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e dell’Ufficio dell’Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche designati rispettivamente dai Direttori generali e dal Direttore delle tre istituzioni interessate.
  6. Le riunioni del Comitato, che sarà convocato ogni qualvolta la maggioranza dei suoi membri lo riterrà utile, saranno tenute successivamente presso le sedi rispettive dell’Ufficio internazionale del lavoro, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e dell’Ufficio dell’Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.
  7. Le spese dei membri del Comitato saranno a carico dei rispettivi Governi.
Art. 33
  1. La presente convenzione è redatta in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede.
  2. Saranno inoltre redatti i testi ufficiali della presente convenzione in lingua tedesca, italiana e portoghese.
Art. 34
  1. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informerà gli Stati invitati alla Conferenza indicata all’articolo 23 e ciascuno degli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nonché il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e il Direttore dell’Ufficio dell’Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche:
    1. del deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
    2. della data di entrata in vigore della convenzione;
    3. delle notifiche, delle dichiarazioni e di ogni altra comunicazione prevista nella presente convenzione;
    4. di ogni caso in cui si verificasse una delle situazioni prevista ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 28.
  2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informerà del pari il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e il Direttore dell’Ufficio dell’Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche delle domande che gli verranno notificate ai termini dell’articolo 29, come pure di qualsiasi altra comunicazione pervenuta dagli Stati contraenti in merito alla revisione della presente convenzione.

In fede di che i sottoscritti*,* debitamente autorizzati a tale effetto, hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Roma, il 26 ottobre 1961, in un solo esemplare in francese, in inglese e in spagnolo. Copie conformi saranno inviate a cura del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a tutti gli Stati inviati alla Conferenza indicata all’articolo 23 e ad ogni Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, come pure al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e al Direttore dell’Ufficio dell’Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione
di successione (S)
Entrata in vigore
Albania1° giugno2000 A1° settembre2000
Algeria*22 gennaio2007 A22 aprile2007
Andorra25 febbraio2004 A25 maggio2004
Argentina2 dicembre19912 marzo1992
Armenia31 ottobre2002 A31 gennaio2003
Australia*30 giugno1992 A30 settembre1992
Austria*9 marzo19739 giugno1973
Azerbaigian*8 luglio2005 A8 ottobre2005
Bahrein18 ottobre2005 A18 gennaio2006
Barbados18 giugno1983 A18 settembre1983
Belarus*27 febbraio2003 A27 maggio2003
Belgio*2 luglio19992 ottobre1999
Belize9 novembre2018 A9 febbraio2019
Bolivia24 agosto1993 A24 novembre1993
Bosnia e Erzegovina19 febbraio200919 maggio2009
Brasile29 giugno196529 settembre1965
Bulgaria*31 maggio1995 A31 agosto1995
Burkina Faso14 ottobre1987 A14 gennaio1988
Canada*4 marzo1998 A4 giugno1998
Capo Verde3 aprile1997 A3 luglio1997
Ceca, Repubblica*30 settembre1993 S1° gennaio1993
Cile5 giugno19745 settembre1974
Cipro17 marzo2009 A17 giugno2009
Colombia17 giugno1976 A17 settembre1976
Congo (Brazzaville)*29 giugno1962 A18 maggio1964
Corea (Sud)*18 dicembre2008 A18 marzo2009
Costa Rica9 giugno1971 A9 settembre1971
Croazia*20 gennaio2000 A20 aprile2000
Danimarca*23 giugno196523 settembre1965
Dominica9 agosto1999 A9 novembre1999
Dominicana, Repubblica27 ottobre1986 A27 gennaio1987
Ecuador19 dicembre196318 maggio1964
El Salvador29 marzo1979 A29 giugno1979
Emirati Arabi Uniti14 ottobre2004 A14 gennaio2005
Estonia*28 gennaio2000 A28 aprile2000
Figi*11 gennaio1972 A11 aprile1972
Filippine25 giugno1984 A25 settembre1984
Finlandia*21 luglio198321 ottobre1983
Francia*3 aprile19873 luglio1987
Georgia14 maggio2004 A14 agosto2004
Germania*21 luglio196621 ottobre1966
Giamaica27 ottobre1993 A27 gennaio1994
Giappone*26 luglio1989 A26 ottobre1989
Grecia6 ottobre1992 A6 gennaio1993
Guatemala14 ottobre1976 A14 gennaio1977
Honduras16 novembre1989 A16 febbraio1990
Irlanda*19 giugno197919 settembre1979
Islanda*15 marzo199415 giugno1994
Israele*30 settembre200230 dicembre2002
Italia*8 gennaio19758 aprile1975
Kazakistan30 marzo2012 A30 giugno2012
Kirghizistan13 maggio2003 A13 agosto2003
Lesotho*26 ottobre1989 A26 gennaio1990
Lettonia*20 maggio1999 A20 agosto1999
Libano12 maggio199712 agosto1997
Liberia16 settembre2005 A16 dicembre2005
Liechtenstein*12 luglio1999 A12 ottobre1999
Lituania*22 aprile1999 A22 luglio1999
Lussemburgo*25 novembre1975 A25 febbraio1976
Macedonia del Nord*2 dicembre1997 A2 marzo1998
Messico17 febbraio196418 maggio1964
Moldova*5 settembre1995 A5 dicembre1995
Monaco*6 settembre19856 dicembre1985
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Nicaragua10 maggio2000 A10 agosto2000
Niger*5 aprile1963 A18 maggio1964
Nigeria*29 luglio1993 A29 ottobre1993
Norvegia*10 aprile1978 A10 luglio1978
Paesi Bassi*7 luglio1993 A7 ottobre1993
Panama2 giugno1983 A2 settembre1983
Paraguay26 novembre196926 febbraio1970
Perù7 maggio1985 A7 agosto1985
Polonia*13 marzo1997 A13 giugno1997
Portogallo17 aprile2002 A17 luglio2002
Qatar23 giugno2017 A23 settembre2017
Regno Unito*30 marzo196318 maggio1964
Bermuda*10 marzo197010 giugno1970
Gibilterra*20 dicembre196620 marzo1967
Guernesey30 settembre202030 dicembre2020
Isola di Man*28 aprile199928 luglio1999
Jersey30 settembre202030 dicembre2020
Romania*22 luglio1998 A22 ottobre1998
Russia*26 febbraio2003 A26 maggio2003
Saint Kitts e Nevis6 novembre2025 A6 febbraio2026
Saint Lucia*17 maggio1996 A17 agosto1996
Serbia10 marzo200310 giugno2003
Siria13 febbraio2006 A13 maggio2006
Slovacchia*28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia*9 luglio1996 A9 ottobre1996
Spagna*14 agosto199114 novembre1991
Svezia*13 luglio196218 maggio1964
Svizzera*24 giugno1993 A24 settembre1993
Tagikistan19 febbraio2008 A19 maggio2008
Togo10 marzo2003 A10 giugno2003
Trinidad e Tobago9 dicembre2019 A9 marzo2020
Tunisia13 aprile2023 A13 luglio2023
Turchia8 gennaio2004 A8 aprile2004
Turkmenistan31 agosto2020 A30 novembre2020
Ucraina12 marzo2002 A12 giugno2002
Ungheria10 novembre199410 febbraio1995
Uruguay4 aprile1977 A4 luglio1977
Uzbekistan*16 luglio2024 A16 ottobre2024
Venezuela30 ottobre1995 A30 gennaio1996
Vietnam*1° dicembre2006 A1° marzo2007
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): https://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
SvizzeraArt. 5Il Governo svizzero dichiara, conformemente all’articolo 5 paragrafo 3 della convenzione, che il criterio della prima fissazione non è applicabile quale condizione per il trattamento dei cittadini svizzeri. Applicherà pertanto il criterio della prima pubblicazione.Art. 12Conformemente alle disposizioni dell’articolo 16 paragrafo 1 della convenzione il Governo svizzero dichiara che non applicherà le disposizioni dell’articolo 12 ai fonogrammi il cui produttore non è cittadino di uno Stato contraente.Il Governo svizzero dichiara inoltre che, per quanto concerne i fonogrammi il cui produttore è cittadino di un altro Stato contraente, limiterà l’estensione e la durata della protezione prevista all’articolo 12 a quelle relative alla protezione che quest’ultimo Stato contraente accorda ai fonogrammi fissati per la prima volta da un cittadino svizzero, conformemente alle disposizioni dell’articolo 16 paragrafo 1 comma a) iv) della convenzione.

Footnotes

  1. Art. 2 cpv. I del DF del 4 giu. 1992 (RU 1993 2634).

  2. RS 0.231.0 , 0.231.01

  3. RS 0.231.0 , 0.231.01

  4. RS 0.231.0 , 0.231.01

  5. RS 0.231.12 , 0.231.13 , 0.231.14 , 0.231.15

  6. RS 0.231.0 , 0.231.01

  7. RS 0.231.12 , 0.231.13 , 0.231.14 , 0.231.15

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