Trattato OMPI sul diritto d’autore

0.231.151WCTMultilateral International Treaty1 lug 2008

(WCT)

Concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996
Approvato dall’Assemblea federale il 5 ottobre 20071
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 31 marzo 2008
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2008

(Stato 4 marzo 2025)

Le Parti contraenti,

desiderose di proteggere nel modo più efficace e uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie e artistiche;

riconoscendo la necessità di istituire nuove norme internazionali e chiarire l’interpretazione di talune norme esistenti, per risolvere in maniera adeguata le questioni attinenti ai recenti sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici;

riconoscendo quanto profondamente incidano sulla creazione e sull’utilizzazione delle opere letterarie e artistiche lo sviluppo e la convergenza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

sottolineando l’importanza capitale che riveste la protezione del diritto d’autore in quanto incentivo alla creazione artistica e letteraria;

riconoscendo la necessità di un equilibrio fra i diritti degli autori e un superiore pubblico interesse, in particolare in materia di istruzione, ricerca e accesso all’informazione, quale si desume dalla Convenzione di Berna,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Rapporto con la Convenzione di Berna
  1. Il presente trattato è un accordo particolare ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche2concluso fra Parti contraenti che sono paesi dell’Unione istituita dalla Convenzione. Il presente trattato non rimanda ad alcun altro trattato, salvo alla Convenzione di Berna, e lascia del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi nascenti da altri trattati.
  2. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci che incombono alle Parti contraenti in forza della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche.
  3. Per «Convenzione di Berna» si intende la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con l’Atto di Parigi del 24 luglio 1971.
  4. Le Parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all’annesso della Convenzione di Berna.
Art. 2 Oggetto della protezione del diritto d’autore

La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.

Art. 3 Applicazione degli articoli da 2 a 6 della Convenzione di Berna

Ai fini della protezione contemplata dal presente trattato le Parti contraenti applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 2 a 6 della Convenzione di Berna.

Art. 4 Programmi per elaboratore

I programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi modo o forma di espressione di un programma per elaboratore.

Art. 5 Compilazione di dati (banche dati)

Le compilazioni di dati o altro materiale, in qualsiasi forma, che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali sono protette in quanto tali. La protezione non copre i dati o il materiale stesso e non pregiudica i diritti d’autore eventualmente esistenti sui dati o sul materiale contenuti nella compilazione.

Art. 6 Diritto di distribuzione
  1. Gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà.
  2. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo l’esaurimento del diritto di cui al paragrafo 1 dopo la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell’opera originale o di una copia della stessa con il consenso dell’autore.
Art. 7 Diritto di noleggio
  1. Gli autori di: i. programmi per elaboratore; ii. opere cinematografiche; iii. opere incluse in fonogrammi, secondo le disposizioni legislative delle Parti contraenti,

hanno il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio al pubblico, a scopo di lucro, delle loro opere originali o di copie delle stesse. 2. Il paragrafo 1 non si applica: i. ai programmi per elaboratore che non costituiscano l’oggetto essenziale del noleggio; ii. alle opere cinematografiche, a meno che il noleggio a scopo di lucro non abbia dato luogo a una diffusa riproduzione di tali opere che comprometta sostanzialmente il diritto esclusivo di riproduzione. 3. In deroga al paragrafo 1, la Parte contraente che al 15 aprile 1994 applicava un sistema di equa remunerazione degli autori per il noleggio di copie delle loro opere fissate in fonogrammi e lo applica tuttora, può mantenerlo in vigore purché il noleggio di dette opere non comprometta in modo sostanziale il diritto esclusivo di riproduzione degli autori.

Art. 8 Diritto di comunicazione al pubblico

Fermo il disposto degli articoli 11 paragrafo 1 punto 2), 11bisparagrafo 1 punti 1) e 2), 11terparagrafo 1 punto 2), 14 paragrafo 1 punto 2) e 14bisparagrafo 1 della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e artistiche hanno i1 diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.

Art. 9 Durata della protezione delle opere fotografiche

Per quanto attiene alle opere fotografiche, le Parti contraenti non applicano l’articolo 7, paragrafo 4 della Convenzione di Berna.

Art. 10 Limitazioni e eccezioni
  1. Le Parti contraenti hanno la facoltà di prevedere, nella propria legislazione, limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi degli autori di opere letterarie e artistiche contemplati dal presente trattato, in taluni casi speciali che non siano in conflitto con la normale utilizzazione economica dell’opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.
  2. Le Parti contraenti, nell’applicare la Convenzione di Berna, circoscrivono le limitazioni o le eccezioni di cui sopra a taluni casi speciali che non contrastino con la normale utilizzazione economica dell’opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.
Art. 11 Obblighi in materia di misure tecnologiche

Le Parti contraenti prevedono un’adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi di ricorso efficaci contro l’elusione delle misure tecnologiche utilizzate dagli autori nell’esercizio dei diritti contemplati dal presente trattato o dalla Convenzione di Berna, allo scopo di impedire che vengano commessi, nei confronti delle loro opere, atti non autorizzati dagli autori stessi o vietati per legge.

Art. 12 Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti
  1. Le Parti contraenti prevedono un’adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi di ricorso efficaci contro chiunque compia deliberatamente uno degli atti sottoindicati sapendo (ovvero, ai fini dei rimedi civili, dovendo ragionevolmente sapere) che il suo agire può indurre, consentire, facilitare o occultare una violazione dei diritti contemplati dal presente trattato o dalla Convenzione di Berna: i. rimuovere o alterare qualunque informazione elettronica sulla gestione dei diritti senza previo consenso; ii. distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere o comunicare al pubblico, senza previo consenso, opere o copie di opere ben sapendo che sono state sottratte o alterate informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti senza previo consenso.
  2. Ai sensi del presente articolo, per «informazioni sulla gestione dei diritti» si  intende qualunque informazione che identifichi l’opera, l’autore, il titolare di qualsiasi diritto sull’opera, ovvero qualunque informazione circa le condizioni di utilizzazione dell’opera e qualunque numero o codice che racchiuda tali informazioni, qualora anche uno soltanto di questi elementi di informazione figuri su una copia dell’opera o compaia in una qualche comunicazione al pubblico ad essa relativa.
Art. 13 Efficacia temporale

Le Parti contraenti applicano l’articolo 18 della Convenzione di Berna a ogni forma di protezione prevista dal presente trattato.

Art. 14 Applicazione dei diritti
  1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare, conformemente alla propria legislazione, i provvedimenti necessari per l’applicazione del presente trattato.
  2. Le Parti contraenti fanno in modo che le loro legislazioni prevedano adeguate procedure di applicazione in modo da consentire un’azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti contemplati dal presente trattato, ivi compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni.
Art. 15 Assemblea
    1. Le Parti contraenti hanno un’Assemblea.
    2. Ciascuna Parte è rappresentata da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri e esperti.
    3. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della Parte contraente che l’ha designata. L’Assemblea può chiedere che l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (denominata in seguito «OMPI») fornisca l’assistenza finanziaria necessaria per agevolare la partecipazione di delegazioni di Parti contraenti considerate paesi in via di sviluppo, secondo la prassi dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, o che sono paesi in transizione verso un’economia di mercato.
    1. L’Assemblea tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo, nonché l’applicazione del presente trattato.
    2. L’Assemblea esercita le funzioni assegnatele dall’articolo 17 paragrafo 2 concernente i requisiti per l’adesione di talune organizzazioni intergovernative.
    3. L’Assemblea convoca le conferenze diplomatiche di revisione del presente trattato e impartisce al direttore generale dell’OMPI le direttive concernenti la preparazione di tali conferenze.
    1. Ciascuna Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio.
    2. Ciascuna Parte contraente che è un’organizzazione intergovernativa può partecipare al voto in luogo e vece dei suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che sono Parti del presente trattato. Nessuna siffatta organizzazione intergovernativa può partecipare al voto, quando uno solo dei suoi membri eserciti il diritto di voto e viceversa.
  1. L’Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del direttore generale dell’OMPI.
  2. L’assemblea adotta il suo regolamento interno, riguardo in particolare alla convocazione delle sessioni straordinarie, al quorum e, fatte salve le disposizioni del presente trattato, alla maggioranza necessaria per adottare le varie decisioni.
Art. 16 Ufficio internazionale

L’Ufficio internazionale svolge i compiti amministrativi discendenti dal trattato stesso.

Art. 17 Requisiti per l’adesione
  1. Ogni Stato membro dell’OMPI può diventare parte del presente trattato.
  2. L’Assemblea delibera sull’adesione al trattato di qualsiasi organizzazione intergovernativa che si dichiari competente per la materia ivi disciplinata e la cui legislazione vincoli tutti i suoi Stati membri quando sia stata autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare Parte del presente trattato.
  3. La Comunità europea, avendo fatto la dichiarazione di cui al precedente paragrafo durante la Conferenza diplomatica che ha adottato il trattato stesso, è Parte del presente trattato.
Art. 18 Diritti e obblighi

Salvo disposizioni contrarie previste dal presente trattato, ciascuna Parte contraente gode dei diritti e si fa carico degli obblighi ivi sanciti.

Art. 19 Firma

Il presente trattato rimane aperto alla firma di tutti gli Stati membri dell’OMPI e della Comunità europea fino al 31 dicembre 1997.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente trattato entra in vigore allo scadere di tre mesi dalla data in cui sarà avvenuto il deposito di trenta strumenti di ratifica o d’adesione di Stati presso il direttore generale dell’OMPI.

Art. 21 Data effettiva di adesione

Sono vincolati dal presente trattato: i. i trenta Stati di cui all’articolo 20, a partire dalla data di entrata in vigore del trattato; ii. ogni altro Stato, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del proprio strumento presso il direttore generale dell’OMPI; iii. la Comunità europea, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, ove detto strumento sia stato depositato dopo l’entrata in vigore del trattato a norma dell’articolo 20, ovvero allo scadere di tre mesi dalla data di entrata in vigore del trattato, ove lo strumento sia stato depositato prima di tale data; iv. qualunque altra organizzazione intergovernativa che sia ammessa a diventare parte del presente trattato, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 22 Esclusione di riserve

Non sono ammesse riserve al presente trattato.

Art. 23 Denuncia

Ciascuna Parte contraente ha la facoltà di denunciare il presente trattato mediante notifica indirizzata al direttore generale dell’OMPI. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica stessa.

Art. 24 Lingue
  1. Il presente trattato è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, le quali fanno tutte ugualmente fede.
  2. Il direttore generale dell’OMPI cura la preparazione del testo ufficiale del trattato nelle lingue diverse da quelle di cui al paragrafo 1, su richiesta di una parte interessata e previa consultazione di tutte le parti interessate. Ai fini del presente paragrafo, per «parte interessata» si intende ogni Stato membro dell’OMPI la cui lingua ufficiale, ovvero una delle cui lingue ufficiali, sia interessata, nonché la Comunità europea e qualsiasi altra organizzazione intergovernativa che sia parte del presente trattato, ove sia interessata una delle sue lingue ufficiali.
Art. 25 Organo depositario

Depositario del presente trattato è il direttore generale dell’OMPI.

(Seguono le firme)

In merito all’art. 1 par. 4Il diritto di riproduzione sancito dall’articolo 9 della Convenzione di Berna e le eccezioni ivi previste si applicano di diritto all’ambiente digitale, in particolare all’utilizzazione dell’opera in formato digitale. Resta inteso che il caricamento su supporto elettronico di un’opera protetta in formato digitale costituisce riproduzione ai sensi dell’articolo 9 citato.In merito all’art. 3Resta inteso che, nell’applicare l’articolo 3 del presente trattato, l’espressione «Paese dell’Unione» di cui agli articoli da 2 a 6 della Convenzione di Berna, si intende riferita a una Parte contraente del presente trattato ogni qual volta i suddetti articoli vengano applicati ai fini della protezione contemplata dal presente trattato. Resta altresì inteso che l’espressione «Paese estraneo all’Unione» di cui ai citati articoli della Convenzione di Berna va riferita ai paesi che non sono Parti contraenti del presente trattato e che il riferimento alla «presente Convenzione», di cui all’articolo 2 paragrafo 8, all’articolo 2bisparagrafo 2 e agli articoli 3, 4 e 5 della Convenzione di Berna, si intende fatto alla Convenzione stessa e al presente trattato. Infine, resta inteso che l’espressione «autori appartenenti a uno dei Paesi dell’Unione» di cui agli articoli da 3 a 6 della Convenzione di Berna in quanto applicabili al presente trattato va riferita, nel caso di un’organizzazione intergovernativa che è Parte contraente del trattato stesso, agli autori di uno degli Stati membri di tale organizzazione.In merito all’art. 4L’oggetto della protezione per quanto riguarda i programmi per elaboratore di cui all’articolo 4, in combinato disposto con l’articolo 2 del presente trattato, corrisponde all’articolo 2 della Convenzione di Berna e alle pertinenti disposizioni dell’accordo TRIPS3.In merito all’art. 5L’oggetto della protezione per quanto riguarda la compilazione di dati (banche dati) di cui all’articolo 5, in combinato disposto con l’articolo 2 del presente trattato, corrisponde all’articolo 2 della Convenzione di Berna e alle pertinenti disposizioni dell’accordo TRIPS.In merito agli art. 6 e 7Per «copie» e «opere originali o copia delle stesse», in quanto oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi degli articoli in questione, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili.In merito all’art. 7Resta inteso che l’obbligo di cui all’articolo 7 paragrafo 1 non implica che una Parte contraente debba riconoscere un diritto esclusivo di noleggio a scopo di lucro agli autori che, secondo la legislazione di detta Parte, non godano di analoghi diritti sui fonogrammi. Resta altresì inteso che tale obbligo è conforme all’articolo 14 paragrafo 4 dell’accordo TRIPS.In merito all’art. 8Resta inteso che la semplice messa a disposizione di infrastrutture atte a consentire o effettuare una comunicazione non costituisce di per sé una comunicazione ai sensi del presente trattato e della Convenzione di Berna. Resta altresì inteso che l’articolo 8 non impedisce in alcun modo alle Parti contraenti di applicare l’articolo 11bisparagrafo 2 della Convenzione di Berna.In merito all’art. 10Resta inteso che l’articolo 10 dà facoltà alle Parti contraenti di inserire ed estendere nei modi appropriati nell’ambiente digitale le limitazioni e eccezioni di diritto interno ritenute accettabili ai sensi della Convenzione di Berna. Parimenti, l’articolo 10 va inteso nel senso che consente alle Parti contraenti di contemplare nuove limitazioni e eccezioni adeguate al settore delle reti digitali.Resta altresì inteso che l’articolo 10 paragrafo 2 non riduce né amplia l’ambito di applicazione delle limitazioni e eccezioni contemplate dalla Convenzione di Berna.In merito all’art. 12Resta inteso che l’espressione «qualsiasi violazione dei diritti contemplati dal presente trattato o dalla Convenzione di Berna» si intende riferita tanto ai diritti esclusivi quanto al diritto a un’equa remunerazione.Resta altresì inteso che le Parti contraenti non potranno avvalersi di questo articolo per ideare e attuare sistemi di gestione dei diritti aventi l’effetto di imporre formalità non ammesse né dalla Convenzione di Berna né dal presente trattato, di ostacolare la libera circolazione delle merci e impedire il godimento dei diritti protetti in forza del trattato.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan9 novembre2020 A9 febbraio2021
Albania6 maggio2005 A6 agosto2005
Algeria31 ottobre2013 A31 gennaio2014
Argentina19 novembre19996 marzo2002
Armenia6 dicembre2004 A6 marzo2005
Australia26 aprile2007 A26 luglio2007
Austria14 dicembre200914 marzo2010
Azerbaigian11 gennaio2006 A11 aprile2006
Bahrein15 settembre2005 A15 dicembre2005
Barbados13 settembre2019 A13 dicembre2019
Belarus15 luglio19986 marzo2002
Belgio30 maggio200630 agosto2006
Belize9 novembre2018 A9 febbraio2019
Benin16 gennaio2006 A16 aprile2006
Bosnia ed Erzegovina25 agosto2009 A25 novembre2009
Botswana27 ottobre2004 A27 gennaio2005
Brunei2 febbraio2017 A2 maggio2017
Bulgaria29 marzo2001 A6 marzo2002
Burkina Faso19 luglio19996 marzo2002
Burundi12 gennaio2016 A12 aprile2016
Camerun9 gennaio2025 A9 aprile2025
Canada13 maggio201413 agosto2014
Capo Verde22 febbraio2019 A22 maggio2019
Ceca, Repubblica10 ottobre2001 A6 marzo2002
Cile11 aprile20016 marzo2002
Cina9 marzo2007 A9 giugno2007
Hong Kong23 settembre20081° dicembre2008
Macao6 agosto20136 novembre2013
Cipro4 agosto2003 A4 novembre2003
Colombia29 novembre20006 marzo2002
Comore25 gennaio2021 A25 aprile2021
Corea del Nord30 gennaio2024 A30 aprile2024
Corea del Sud24 marzo2004 A24 giugno2004
Costa Rica23 maggio20006 marzo2002
Croazia3 luglio20006 marzo2002
Danimarca14 dicembre200914 marzo2010
Faeröer, Isole30 gennaio201830 aprile2018
Dominicana, Repubblica10 ottobre2005 A10 gennaio2006
Ecuador21 giugno20006 marzo2002
El Salvador20 ottobre1998 A6 marzo2002
Emirati Arabi Uniti14 aprile2004 A14 luglio2004
Estonia14 dicembre200914 marzo2010
Filippine4 luglio2002 A4 ottobre2002
Finlandia14 dicembre200914 marzo2010
Francia14 dicembre200914 marzo2010
Gabon6 dicembre2001 A6 marzo2002
Georgia4 luglio2001 A6 marzo2002
Germania14 dicembre200914 marzo2010
Ghana18 agosto200618 novembre2006
Giamaica12 marzo2002 A12 giugno2002
Giappone6 giugno2000 A6 marzo2002
Giordania27 gennaio2004 A27 aprile2004
Grecia14 dicembre200914 marzo2010
Guatemala4 novembre2002 A4 febbraio2003
Guinea25 febbraio2002 A25 maggio2002
Honduras20 febbraio2002 A20 maggio2002
India25 settembre2018 A25 dicembre2018
Indonesia5 giugno19976 marzo2002
Irlanda14 dicembre200914 marzo2010
Isole Cook19 marzo2019 A19 giugno2019
Italia14 dicembre200914 marzo2010
Kazakstan12 agosto200412 novembre2004
Kirghizistan10 settembre19986 marzo2002
Kiribati22 marzo2021 A22 giugno2021
Lettonia22 marzo2000 A6 marzo2002
Liechtenstein30 gennaio2007 A30 aprile2007
Lituania18 giugno2001 A6 marzo2002
Lussemburgo14 dicembre200914 marzo2010
Macedonia del Nord4 novembre2003 A4 febbraio2004
Madagascar24 novembre2014 A24 febbraio2015
Malaysia27 settembre2012 A27 dicembre2012
Mali24 gennaio2002 A24 aprile2002
Malta14 dicembre2009 A14 marzo2010
Marocco20 aprile2011 A20 luglio2011
Messico18 maggio20006 marzo2002
Moldova13 marzo19986 marzo2002
Mongolia25 luglio200225 ottobre2002
Montenegro4 dicembre2006 S3 giugno2006
Nauru11 maggio2020 A11 agosto2020
Nicaragua6 dicembre2002 A6 marzo2003
Nigeria4 ottobre20174 gennaio2018
Nuova Zelanda17 dicembre2018 A17 marzo2019
Tokelau17 dicembre201817 marzo2019
Oman20 giugno2005 A20 settembre2005
Paesi Bassi14 dicembre200914 marzo2010
Panama17 marzo19996 marzo2002
Paraguay29 novembre2000 A6 marzo2002
Perù30 luglio2001 A6 marzo2002
Polonia23 dicembre2003 A23 marzo2004
Portogallo14 dicembre200914 marzo2010
Qatar28 luglio2005 A28 ottobre2005
Regno Unito14 dicembre200914 marzo2010
Gibilterra2 marzo202217 maggio2022
Guernesey1° gennaio20211° gennaio2021
Man, Isola di1° gennaio20211° gennaio2021
Romania1° febbraio20016 marzo2002
Russia5 novembre2008 A5 febbraio2009
Saint Kitts e Nevis8 luglio2024 A8 ottobre2024
Saint Lucia24 novembre1999 A6 marzo2002
Saint Vincent e Grenadine6 aprile2023 A6 luglio2023
San Marino2 giugno2020 A2 settembre2020
São Tomé e Príncipe27 gennaio2020 A27 aprile2020
Senegal18 febbraio200218 maggio2002
Serbia13 marzo2003 A13 giugno2003
Singapore17 gennaio2005 A17 aprile2005
Slovacchia14 gennaio20006 marzo2002
Slovenia19 novembre19996 marzo2002
Spagna14 dicembre200914 marzo2010
Stati Uniti14 settembre19996 marzo2002
Svezia14 dicembre200914 marzo2010
Svizzera31 marzo20081° luglio2008
Tagikistan5 gennaio2009 A5 aprile2009
Thailandia13 luglio2022 A13 ottobre2022
Togo21 febbraio200321 maggio2003
Trinidad e Tobago28 agosto2008 A28 novembre2008
Tunisia16 marzo2023 A16 giugno2023
Turchia28 agosto2008 A28 novembre2008
Ucraina29 novembre2001 A6 marzo2002
Uganda28 gennaio2022 A28 aprile2022
Ungheria27 novembre19986 marzo2002
Unione europea14 dicembre200914 marzo2010
Uruguay5 marzo20095 giugno2009
Vanuatu6 maggio2020 A6 agosto2020
Vietnam17 novembre2021 A17 febbraio2022

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 5 ott. 2008 (RU 2008 2497).

  2. RS 0.231.15

  3. RS 0.632.20 , All. 1C