Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche riveduta a Parigi il 24 luglio 1971

0.231.15Multilateral International Treaty25 set 1993

Conclusa a Parigi il 24 luglio 1971
Approvata dall’Assemblea federale il 4 giugno 19922
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 25 giugno 1993
Entrata in vigore per la Svizzera il 25 settembre 1993

(Stato 6 giugno 2024)

I Paesi dell’Unione,

parimenti animati dal desiderio di proteggere nel modo più efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche,

Riconoscendo l’importanza dei lavori della Conferenza di revisione tenuta a Stoccolma nel 1967,

Hanno deciso di rivedere l’Atto3adottato dalla Conferenza di Stoccolma, lasciando invariati gli articoli da 1 a 20 e da 22 a 26 di questo Atto.

Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.

Art. 2

1)  L’espressione «opere letterarie ed artistiche» comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all’architettura o alle scienze.

2)  È tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più categorie di tali opere non sono protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale.

3)  Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un’opera letteraria e artistica.

4)  È riservato alle legislazioni dei Paesi dell’Unione di determinare la protezione da accordare ai testi ufficiali d’ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, come anche alle traduzioni ufficiali di questi testi.

5)  Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d’autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse.

6)  Le opere sopraindicate sono protette in tutti i Paesi dell’Unione. Tale protezione si esercita nell’interesse dell’autore e dei suoi aventi causa.

7)  È riservato alle legislazioni dei Paesi dell’Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 7.4) della presente Convenzione. Per le opere protette, nel Paese d’origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell’Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche.

8)  La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno od a fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa.

Art. 2bis

1)  È riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di escludere parzialmente o integralmente dalla protezione prevista dall’articolo precedente i discorsi politici ed i discorsi pronunciati ’ nei dibattimenti giudiziari.

2)  È del pari riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di determinare le condizioni alle quali conferenze, allocuzioni, ed opere analoghe pronunciate in pubblico, possono essere riprodotte dalla stampa, radiodiffuse, trasmesse per filo al pubblico, od essere oggetto delle comunicazioni al pubblico contemplate dall’articolo 11bis.1) della presente Convenzione, qualora una tale utilizzazione appaia giustificata dallo scopo informativo perseguito.

3)  Soltanto l’autore ha tuttavia il diritto di compilare una raccolta delle proprie opere indicate negli alinea precedenti.

Art. 3

1)  Sono protetti in forza della presente Convenzione:

  1. gli autori appartenenti a uno dei Paesi dell’Unione, per le loro opere, siano esse pubblicate oppure no;
  2. gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell’Unione, per le opere che essi pubblicano per la prima volta in uno di tali Paesi o simultaneamente in un Paese estraneo all’Unione e in un Paese dell’Unione.

2)  Gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell’Unione ma aventi la loro residenza abituale in uno di essi sono assimilati, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, agli autori appartenenti al predetto Paese.

3)  Per «opere pubblicate» si devono intendere le opere edite col consenso dei loro autori, qualunque sia il modo di fabbricazione degli esemplari, purché questi, tenendo conto della natura dell’opera, siano messi a disposizione del pubblico in modo tale da soddisfarne i ragionevoli bisogni. Non costituiscono pubblicazione la rappresentazione di un’opera drammatica, drammatico-musicale o cinematografica, l’esecuzione di un’opera musicale, la recitazione pubblica di un’opera letteraria, la trasmissione o la radiodiffusione di opere letterarie od artistiche, l’esposizione di un’opera d’arte e la costruzione di un’opera di architettura.

4)  Si considera come pubblicata simultaneamente in più Paesi l’opera che appaia in due o più Paesi entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione.

Art. 4

Sono protetti in forza della presente Convenzione, anche se le condizioni previste dall’articolo 3 non risultano adempiute:

  1. gli autori di opere cinematografiche, il cui produttore abbia sede o residenza abituale in uno dei Paesi dell’Unione;
  2. gli autori di opere di architettura edificate in un Paese dell’Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell’Unione.
Art. 5

1)  Nei Paesi dell’Unione diversi da quello di origine dell’opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione.

2)  Il godimento e l’esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall’esistenza della protezione nel Paese d’origine dell’opera. Per conseguenza, al di fuori delle clausole della presente Convenzione, l’estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all’autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta.

3)  La protezione nel Paese di origine è regolata dalla legislazione nazionale. Tuttavia l’autore, allorché non appartenga al Paese d’origine dell’opera per la quale è protetto dalla presente Convenzione, avrà, in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.

4)  Si reputa Paese d’origine:

  1. per le opere pubblicate per la prima volta in uno dei Paesi dell’Unione, tale Paese; tuttavia, per le opere pubblicate simultaneamente in più Paesi dell’Unione che concedono durate di protezione diverse, quello la cui legislazione accorda la durata di protezione più breve;
  2. per le opere pubblicate simultaneamente in un Paese estraneo all’Unione e in un Paese dell’Unione, quest’ultimo Paese;
  3. per le opere non pubblicate o per quelle pubblicate per la prima volta in un Paese estraneo all’Unione, senza pubblicazione simultanea in un Paese dell’Unione, il Paese dell’Unione cui l’autore appartiene; tuttavia, i) se si tratta di opere cinematografiche, il cui produttore ha sede o residenza abituale in un Paese dell’Unione, si reputa quest’ultimo come Paese d’origine, e

ii) se si tratta di opere architettoniche edificate in un Paese dell’Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell’Unione, si reputa quest’ultimo Paese d’origine.

Art. 6

1)  Quando un Paese estraneo all’Unione non protegge in misura sufficiente le opere degli autori appartenenti ad un Paese dell’Unione, quest’ultimo potrà limitare la protezione delle opere i cui autori, al momento della prima pubblicazione delle medesime, appartengano al Paese estraneo e non risiedano abitualmente in un Paese dell’Unione. Se il Paese della prima pubblicazione fa uso di questa facoltà, gli altri Paesi dell’Unione non saranno tenuti ad accordare alle opere, in tal modo soggette a particolare disciplina, una protezione più larga di quella loro accordata nel Paese di prima pubblicazione.

2)  Nessuna limitazione, stabilita in forza dell’alinea precedente, dovrà pregiudicare i diritti acquisiti da un autore su di un’opera pubblicata in un Paese dell’Unione, prima che siffatta limitazione sia stata posta in esecuzione.

3)  I Paesi dell’Unione che, in forza del presente articolo, limiteranno la protezione dei diritti degli autori, ne daranno notificazione scritta al Direttore Generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in seguito designato «Direttore Generale»), indicando i Paesi rispetto ai quali si limita la protezione e del pari le limitazioni cui sono soggetti i diritti degli autori appartenenti a questi Paesi. Il Direttore Generale comunicherà immediatamente il fatto a tutti i Paesi dell’Unione.

Art. 6bis

1)  Indipendentemente dai diritti patrimoniali d’autore, ed anche dopo la cessione di detti diritti, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione.

2)  I diritti riconosciuti all’autore in forza dell’alinea precedente sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all’estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione nazionale del Paese in cui la protezione è richiesta. Tuttavia, i Paesi la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente Atto o dell’adesione ad esso, non contiene disposizioni assicuranti la protezione, dopo la morte dell’autore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza dell’alinea precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non siano mantenuti dopo la morte dell’autore.

3)  I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono regolati dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta.

Art. 7

1)  La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita dell’autore e un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte.

2)  Tuttavia, per le opere cinematografiche, i Paesi dell’Unione hanno la facoltà di stabilire che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo che l’opera sia stata resa accessibile al pubblico col consenso dell’autore, o, qualora ciò non si verifichi, nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell’opera, che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo tale realizzazione.

3)  Per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione concessa dalla presente Convenzione termina cinquanta anni dopo che l’opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, allorché lo pseudonimo adottato dall’autore non lascia dubbi sulla sua identità, la durata della protezione è quella prevista all’alinea 1). Ove l’autore di un’opera anonima o pseudonima riveli la propria identità entro il periodo sopra indicato, il termine di protezione applicabile sarà quello previsto all’alinea 1). I Paesi dell’Unione non hanno l’obbligo di proteggere le opere anonime e pseudonime, allorché è presumibile che il loro autore sia morto da cinquanta anni.

4)  È riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di stabilire la durata della protezione delle opere fotografiche e di quelle delle arti applicate, protette in qualità di opere artistiche; tuttavia questa durata non potrà essere inferiore a venticinque anni computati dalla data della realizzazione di una tale opera.

5)  Il termine di protezione postuma e i termini di cui ai precedenti alinea 2), 3) e 4) decorrono dalla data della morte dell’autore o da quella dell’evento contemplato in quest’alinea, ma la loro durata va nondimeno computata soltanto dal primo gennaio dell’anno successivo a quello della morte o dell’evento.

6)  I Paesi dell’Unione hanno la facoltà di concedere una durata di protezione superiore a quelle previste negli alinea precedenti.

7)  I Paesi dell’Unione vincolati dall’Atto di Roma4della presente Convenzione e la cui legislazione, in vigore al momento della firma del presente Atto, concede durate inferiori a quelle previste negli alinea precedenti, hanno la facoltà di mantenerle aderendo a questo Atto o ratificandolo.

8)  La durata è comunque regolata dalla legge del Paese dove è richiesta la protezione; tuttavia, salvo diversa disposizione legislativa del medesimo, la durata della protezione non può eccedere quella stabilita nel Paese d’origine dell’opera.

Art. 7bis

Le disposizioni dell’articolo precedente sono del pari applicabili quando il diritto d’autore spetta in comune ai collaboratori di un’opera con la riserva che i termini successivi alla morte dell’autore vanno computati dalla data della morte dell’ultimo collaboratore superstite.

Art. 8

Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno, per tutta la durata dei loro diritti sull’opera originale, il diritto esclusivo di fare od autorizzare la traduzione delle loro opere.

Art. 9

1)  Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.

2)  È riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell’opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell’autore.

3)  Qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione.

Art. 10

1)  Sono lecite le citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampa, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.

2)  Restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi dell’Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne la facoltà d’utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell’insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purché una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.

3)  Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dell’autore.

Art. 10bis

1)  È riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di permettere la riproduzione per mezzo della stampa, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico di articoli di attualità su argomenti economici, politici, religiosi, pubblicati in giornali o riviste periodiche, oppure di opere radiodiffuse aventi lo stesso carattere, nei casi in cui la riproduzione, la radiodiffusione o la predetta trasmissione non ne siano espressamente riservate. Tuttavia, la fonte deve essere sempre chiaramente indicata; la sanzione di questo obbligo è stabilita dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta.

2)  È del pari riservato alla legislazione dei Paesi della Unione di stabilire le condizioni alle quali, nei resoconti di avvenimenti di attualità mediante la fotografia, la cinematografia, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico, le opere letterarie od artistiche viste o udite durante l’avvenimento possono, nella misura giustificata dalle finalità informative, essere riprodotte e rese accessibili al pubblico.

Art. 11

1)  Gli autori di opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° la rappresentazione e l’esecuzione pubbliche delle loro opere, comprese la rappresentazione e l’esecuzione pubbliche con qualsiasi mezzo o procedimento; 2° la trasmissione pubblica, con qualsiasi mezzo, della rappresentazione e dell’esecuzione delle loro opere.

2)  Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere drammatiche o drammatico-musicali per tutta la durata dei loro diritti sulla opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.

Art. 11bis

1)  Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od immagini; 2° ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell’opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario; 3° la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini dell’opera radiodiffusa.

2)  Spetta alle legislazioni dei Paesi dell’Unione di determinare le condizioni per l’esercizio dei diritti previsti nel precedente alinea 1), ma tali condizioni avranno effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite. In nessun caso esse possono ledere il diritto morale dell’autore, né il diritto spettante all’autore stesso di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall’autorità competente.

3)  Salvo patto contrario, l’autorizzazione rilasciata in conformità dell’alinea 1) del presente articolo non implica quella di registrare, mediante strumenti riproduttori di suoni od immagini, l’opera radiodiffusa. È tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la disciplina delle registrazioni effimere effettuate da un ente di radiodiffusione coi propri mezzi e per le sue emissioni. Dette legislazioni possono autorizzare la conservazione di siffatte registrazioni in archivi ufficiali, in considerazione del loro eccezionale carattere documentario.

Art. 11ter

1)  Gli autori di opere letterarie hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° la recitazione pubblica delle loro opere, inclusa la recitazione pubblica mediante qualsiasi mezzo o procedimento; 2° la trasmissione pubblica mediante qualsiasi mezzo della recitazione delle loro opere.

2)  Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere letterarie per tutta la durata dei loro diritti sull’opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.

Art. 12

Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere.

Art. 13

1)  Ciascun Paese dell’Unione può, per quanto lo concerne, stabilire riserve e condizioni relative al diritto esclusivo dell’autore di un’opera musicale e dell’autore delle parole, la cui registrazione con l’opera musicale sia già stata autorizzata da quest’ultimo, di autorizzare la registrazione sonora di detta opera musicale, con, se è il caso, le parole; queste riserve e condizioni hanno però effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite e non possono in alcun caso ledere il diritto, spettante all’autore, di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall’autorità competente.

2)  Le registrazioni di opere musicali realizzate in un Paese dell’Unione, in conformità dell’articolo 13.3) delle Convenzioni firmate a Roma il 2 giugno 19285e a Bruxelles il 26 giugno 19486, potranno, in tale Paese, essere riprodotte senza il consenso dell’autore dell’opera musicale fino allo scadere di un termine di due anni decorrente dalla data in cui il detto Paese è vincolato dal presente atto.

3)  Le registrazioni effettuate a norma degli alinea 1) e 2) del presente articolo e importate, senza autorizzazione delle parti interessate, in un Paese dove non siano lecite, possono esservi sequestrate.

Art. 14

1)  Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° l’adattamento e la riproduzione cinematografica di dette opere e la messa in circolazione delle opere in tal modo adattate o riprodotte; 2° la rappresentazione pubblica, l’esecuzione pubblica e la trasmissione per filo al pubblico delle opere in tal modo adattate o riprodotte.

2)  L’adattamento in qualsiasi altra forma artistica delle produzioni cinematografiche tratte da opere letterarie od artistiche è soggetta, senza pregiudizio dell’autorizzazione degli autori di dette produzioni, all’autorizzazione dell’autore dell’opera originale.

3)  Le disposizioni dell’articolo 13.1) non sono applicabili.

Art. 14bis

1)  Senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera eventualmente adattata o riprodotta, l’opera cinematografica è protetta come un’opera originale. Il titolare del diritto d’autore sull’opera cinematografica gode degli stessi diritti dell’autore di un’opera originale, inclusi i diritti contemplati nell’articolo precedente.

    1. Spetta alla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta di stabilire i titolari del diritto d’autore sull’opera cinematografica.
    2. Tuttavia, nei Paesi dell’Unione la cui legislazione comprende fra i titolari gli autori dei contributi apportati alla realizzazione dell’opera cinematografica, questi, se si sono impegnati a fornire tali contributi, non potranno, salvo stipulazione contraria o particolare, opporsi alla riproduzione, alla messa in circolazione, alla rappresentazione ed esecuzione pubbliche, alla trasmissione per filo al pubblico, alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico, all’aggiunta di sottotitoli e al doppiaggio dei testi dell’opera cinematografica.
    3. Spetta alla legislazione del Paese dell’Unione dove il produttore dell’opera cinematografica ha sede o residenza abituale di stabilire se, per l’applicazione del comma b), il suddetto impegno debba rivestire la forma del contratto scritto o d’altro equivalente atto scritto. là tuttavia riservata alla legislazione del Paese dell’Unione dove la protezione è richiesta la facoltà di esigere che questo impegno sia un contratto scritto o altro atto scritto equivalente. I Paesi che fanno uso di questa facoltà dovranno notificarlo al Direttore Generale mediante una dichiarazione scritta ch’egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri Paesi dell’Unione.
    4. Per «stipulazione contraria o particolare» devesi intendere qualsiasi condizione restrittiva contemplata in detto impegno.

3)  Tranne diversa norma della legislazione nazionale, le disposizioni dell’alinea 2b) non sono applicabili agli autori di scenari, dialoghi ed opere musicali, creati per la realizzazione dell’opera cinematografica, né al realizzatore principale di essa. Tuttavia, i Paesi dell’Unione, la cui legislazione non prevede l’applicazione dell’alinea 2b) al predetto realizzatore, dovranno notificarlo al Direttore Generale mediante una dichiarazione scritta ch’egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri Paesi dell’Unione.

Art. 14ter

1)  Per quel che concerne le opere d’arte originali e i manoscritti originali di scrittori e compositori, l’autore – o, dopo la sua morte, le persone od istituzioni legittimate secondo la legislazione nazionale – ha un diritto inalienabile alla cointeressenza in qualsiasi operazione di vendita di cui l’opera sia oggetto dopo la prima cessione effettuata dall’autore.

2)  La protezione stabilita dall’alinea precedente può essere invocata in ciascun Paese dell’Unione, ma solo ove la legislazione nazionale dell’autore ammetta tale protezione e nella misura consentita dalla legislazione del Paese dove essa è richiesta.

3)  Le modalità di riscossione e l’ammontare dei diritti sono determinati da ciascuna legislazione nazionale.

Art. 15

1)  Affinché gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori davanti ai tribunali dei Paesi dell’Unione, è sufficiente che il nome dell’autore sia indicato sull’opera nei modi d’uso. Il presente alinea è applicabile anche se il nome sia uno pseudonimo, purché questo non lasci dubbi sull’identità dell’autore.

2)  Si presume produttore di un’opera cinematografica, fino a prova contraria, la persona fisica o giuridica il cui nome è indicato su detta opera nei modi d’uso.

3)  Per le opere anonime e per le opere pseudonime diverse da quelle menzionate nell’alinea 1), l’editore, il cui nome sia indicato sull’opera, è, senza necessità di altre prove, considerato quale rappresentante dell’autore; in tal veste egli è legittimato a salvaguardarne e a farne valere i diritti. La disposizione del presente alinea non è più applicabile, quando l’autore abbia rivelato la propria identità e dimostrato tale sua qualità.

    1. Per le opere non pubblicate di cui è ignota l’identità dell’autore, il quale può tuttavia presumersi come appartenente ad un Paese dell’Unione, è riservata alla legislazione di questo Paese la facoltà di designare l’autorità competente a rappresentare l’autore e abilitata a salvaguardarne e a farne valere i diritti nei Paesi dell’Unione.
    2. I Paesi dell’Unione, che, in forza di questa disposizione, procederanno a una tale designazione, la notificheranno al Direttore Generale mediante una dichiarazione scritta contenente tutte le informazioni relative all’autorità in tal modo designata. Il Direttore Generale comunicherà senza indugio questa dichiarazione a tutti gli altri Paesi dell’Unione.
Art. 16

1)  Ogni opera contraffatta può essere sequestrata nei Paesi dell’Unione nei quali l’opera originale ha diritto alla protezione legale.

2)  Le disposizioni dell’alinea precedente sono del pari applicabili alle riproduzioni provenienti da un Paese dove l’opera non è protetta o ha cessato di esserlo.

3)  Il sequestro è eseguito in conformità alla legislazione di ciascun Paese.

Art. 17

Le disposizioni della presente Convenzione non possono in alcun modo recare pregiudizio al diritto spettante al Governo di ciascuno dei Paesi dell’Unione di consentire, vigilare e vietare, mediante provvedimenti legislativi o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l’esportazione di qualsiasi opera o produzione, nei cui confronti l’autorità competente abbia ad esercitare il diritto stesso.

Art. 18

1)  La presente Convenzione si applica a tutte le opere che al momento della sua entrata in vigore non siano ancora cadute in pubblico dominio nel loro Paese d’origine per effetto della scadenza della durata di protezione.

2)  Pertanto, se un’opera, per effetto della scadenza della durata di protezione che le era aniormente riconosciuta, è caduta in pubblico dominio nel Paese dove la protezione è richiesta, l’opera stessa non vi sarà nuovamente protetta.

3)  L’applicazione di tale principio ha luogo conformemente alle clausole contenute nelle convenzioni particolari stipulate o stipulande a tale effetto tra Paesi dell’Unione. In mancanza di siffatte stipulazioni, ciascun Paese determina, per quanto lo riguarda, le modalità relative a tale applicazione.

4)  Le disposizioni precedenti si applicano ugualmente in caso di nuove accessioni all’Unione e nel caso in cui la protezione sia estesa in applicazione dell’articolo 7 o per abbandono di riserve.

Art. 19

Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono di rivendicare l’applicazione delle più larghe disposizioni che fossero emanate dalla legislazione di un Paese dell’Unione.

Art. 20

I Governi dei Paesi dell’Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari, in quanto questi conferiscano agli autori diritti più estesi di quelli concessi dalla Convenzione, ovvero contengano altre stipulazioni che non siano in contrasto con la presente Convenzione. Rimangono applicabili le disposizioni degli accordi esistenti che soddisfino le condizioni precitate.

Art. 21

1)  Disposizioni Particolari concernenti i Paesi in via di sviluppo figurano nell’Annesso.

2)  Con riserva delle disposizioni dell’articolo 28.1 b), l’Annesso forma parte integrante del presente Atto.

Art. 22
    1. L’Unione ha un’Assemblea composta dei Paesi dell’Unione vincolati dagli articoli 22 a 26.
    2. Il Governo di ogni Paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
    3. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.
    1. L’Assemblea:
    2. tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell’Unione e l’applicazione della presente Convenzione;
    ii) impartisce all’ufficio internazionale della proprietà intellettuale (denominato in seguito «Ufficio internazionale») contemplato dalla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale7(denominata in seguito «Organizzazione») le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell’Unione che non sono vincolati dagli articoli 22 a 26; iii) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore Generale dell’Organizzazione relative all’Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell’Unione; iv). elegge i membri del Comitato esecutivo dell’Assemblea; v) esamina ed approva le relazioni e le attività del Comitato esecutivo e gli impartisce le direttive; vi) stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo biennale dell’Unione e ne approva i conti di chiusura; vii) adotta il regolamento finanziario dell’Unione; viii) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell’Unione; ix) decide quali Paesi non membri dell’Unione, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori; x) adotta le modificazioni degli articoli 22 a 26; xi) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell’Unione; xii) svolge qualsiasi altro compito che la presente Convenzione comporta; xiii) esercita, ove li abbia accettati, i diritti che le vengono conferiti dalla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione. b) L’Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall’Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
    1. Ciascun Paese membro dell’Assemblea dispone dì un voto.
    2. La metà dei Paesi membri dell’Assemblea costituisce ilquorum.
    3. Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell’Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell’Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti. L’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell’Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli ad esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutive, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.
    4. Con riserva delle disposizioni dell’articolo 26.2), l’Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
    5. L’astensione non è considerata voto.
    6. Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare a nome di esso.
    7. I Paesi dell’Unione che non sono membri dell’Assemblea sono ammessi alle riunioni come osservatori.
    1. L’Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore Generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l’Assemblea generale dell’Organizzazione.
    2. L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore Generale a richiesta del Comitato esecutivo o d’un quarto dei Paesi membri dell’Assemblea.

5)  L’Assemblea adotta il suo regolamento interno.

Art. 23

1)  L’Assemblea ha un Comitato esecutivo.

    1. Il Comitato esecutivo è composto dai Paesi eletti dall’Assemblea tra i propri membri. Inoltre, con riserva delle disposizioni dell’articolo 25.7)b), il Paese sul cui territorio l’Organizzazione ha sede dispone, ex officio, di un seggio nel Comitato.
    2. Il Governo di ogni Paese membro del Comitato esecutivo è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
    3. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l’ha designata.

3)  Il numero dei Paesi membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero dei Paesi membri dell’Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non è preso in considerazione.

4)  Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l’Assemblea deve tener conto di un’equa ripartizione geografica e della necessità, per i Paesi partecipi degli Accordi particolari stipulabili in relazione all’Unione di far parte del Comitato esecutivo.

    1. I membri del Comitato esecutivo sono in funzione dalla chiusura della sessione dell’Assemblea che li ha eletti fino al termine della successiva sessione ordinaria dell’Assemblea.
    2. I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili nel limite massimo dei due terzi di essi.
    3. L’Assemblea stabilisce le modalità d’elezione e dell’eventuale rielezione dei membri del Comitato esecutivo.
    1. Il Comitato esecutivo:
    2. prepara il progetto d’ordine del giorno dell’Assemblea;
    ii) sottopone all’Assemblea le proposte relative ai progetti del programma e del bilancio preventivo biennale dell’Unione preparati dal Direttore Generale; iii) sottopone all’Assemblea, con gli opportuni commenti, le relazioni periodiche del Direttore generale e i rapporti annuali di verifica dei conti; iv) prende qualsiasi provvedimento utile per l’esecuzione, da parte del Direttore Generale, del programma dell’Unione, giusta le decisioni dell’Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi nell’intervallo tra due sessioni ordinarie della medesima; v) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro della presente Convenzione. b) Il Comitato esecutivo statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall’Organizzazione, previa consultazione del Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
    1. Il Comitato esecutivo si riunisce una volta all’anno in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore Generale, per quanto possibile nel medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
    2. Il Comitato esecutivo è convocato in sessione straordinaria dal Direttore Generale sia per iniziativa di quest’ultimo, sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri.
    1. Ciascun Paese membro del Comitato esecutivo dispone di un voto.
    2. La metà dei Paesi membri del Comitato esecutivo costituisce ilquorum.
    3. Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi.
    4. l’astensione non è considerata voto.
    5. Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare a nome di esso.

9)  I Paesi dell’Unione che non sono membri del Comitato esecutivo sono ammessi alle riunioni come osservatori.

10)  Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.

Art. 24
    1. I compiti amministrativi spettanti all’Unione sono svolti dall’Ufficio internazionale, che succede all’Ufficio dell’Unione, riunito all’Ufficio dell’Unione istituito dalla Convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale8.
    2. L’Ufficio internazionale assicura in particolare la segreteria dei diversi organi dell’Unione.
    3. Il Direttore Generale dell’Organizzazione è il più alto funzionario dell’Unione e la rappresenta.

2)  L’Ufficio internazionale raccoglie e pubblica le informazioni relative alla protezione del diritto d’autore. Ciascun Paese dell’Unione comunica, il più presto possibile, all’Ufficio internazionale il testo di ogni nuova legge e ogni altro atto ufficiale relativi alla protezione del diritto d’autore.

3)  L’Ufficio internazionale pubblica una rivista mensile.

4)  L’Ufficio internazionale fornisce, a qualsiasi Paese dell’Unione che ne faccia richiesta, informazioni sulle questioni relative alla protezione del diritto d’autore.

5)  L’Ufficio internazionale conduce studi e presta servizi destinati a facilitare la protezione dei diritto d’autore.

6)  Il Direttore Generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro. Il Direttore Generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi.

    1. L’Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell’Assemblea e in collaborazione con il Comitato esecutivo, le conferenze di revisione delle disposizioni della Convenzione, eccettuate quelle degli articoli 22 a 26.
    2. L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
    3. Il Direttore Generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.

8)  L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

Art. 25
    1. L’Unione ha un bilancio preventivo.
    2. Il bilancio preventivo dell’Unione comprende gli introiti e le spese proprie dell’Unione, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio dalla Conferenza dell’Organizzazione.
    3. Sono considerate spese comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all’Unione, bensì anche a un’altra o ad altre Unioni amministrate dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione a tali spese comuni è proporzionale all’interesse che dette spese presentano per essa.

2)  Il bilancio dell’Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione.

3)  Il bilancio dell’Unione è finanziato dalle seguenti risorse: i) i contributi dei Paesi dell’Unione; ii) le tasse e le somme riscosse per i servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione; iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale concernenti l’Unione, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni; iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni; v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi. 4) a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio, i Paesi dell’Unione si ripartiscono in sette classi e pagano contributi annui in rapporto al seguente numero di unità:

Classe I 25

Classe II 20

Classe III 15

Classe IV 10

Classe V 5

Classe VI 3

Classe VII 1

  1. Salvo che non l’abbia già fatto, ciascun Paese indica, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o d’adesione, in quale delle classi suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facoltà di cambiare classe; tuttavia, se sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare all’Assemblea in occasione di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento di classe prenderà effetto all’inizio dell’anno civile successivo a tale sessione.
  2. Il rapporto tra l’ammontare del contributo annuo di ciascun Paese e il totale dei contributi annui al bilancio dell’Unione pagati da questi Paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il Paese è collocato e il numero totale di unità dell’insieme dei Paesi.
  3. I contributi sono esigibili al I° gennaio di ogni anno.
  4. Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell’Unione di cui è membro, se l’ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare l’esercizio dei suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
  5. Qualora il bilancio non sia ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.

5)  L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione è stabilito dal Direttore Generale, che ne fa rapporto all’Assemblea e al Comitato esecutivo.

    1. L’Unione possiede un fondo di rotazione costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell’Unione. Se il fondo diviene insufficiente, l’Assemblea ne decide l’aumento.
    2. L’ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del Paese per l’anno in cui il fondo è costituito o l’aumento è deciso.
    3. La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall’Assemblea, su proposta del Direttore Generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
    1. L’accordo di sede concluso con il Paese sul territorio del quale l’Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l’Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, il Paese dispone ex officio di un seggio in seno al Comitato esecutivo.
    2. Il Paese contemplato nel comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è stata notificata.

8)  La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell’Unione, oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall’Assemblea.

Art. 26

1)  Proposte di modificazione degli articoli 22, 23, 24, 25 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell’Assemblea, dal Comitato esecutivo o dal Direttore Generale. Questi comunica le proposte ai Paesi membri dell’Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame dell’Assemblea.

2)  Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) va adottata dall’Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell’articolo 22 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

3)  Ogni modificazione degli articoli elencati nell’alinea 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore Generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d’accettazione effettuata conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell’Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore, o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell’Unione vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

Art. 27

1)  La presente Convenzione sarà sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell’Unione.

2)  A tal fine delle conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei Paesi dell’Unione, tra i delegati dei Paesi stessi.

3)  Con riserva delle disposizioni dell’articolo 26 applicabili alla modificazione degli articoli 22 a 26, qualsiasi revisione del presente Atto, incluso l’Annesso, esige l’unanimità dei voti espressi.

Art. 28
    1. Ciascuno dei Paesi dell’Unione che ha firmato il presente Atto può ratificarlo e, se non l’ha firmato, può aderirvi. Gli strumenti di ratifica o d’adesione sono depositati presso il Direttore Generale.
    2. Ciascun Paese dell’Unione può dichiarare nello strumento di ratifica o di adesione, che la sua ratifica o adesione non è applicabile agli articoli 1 a 21 e all’Annesso; tuttavia, se tale Paese ha già fatto una dichiarazione in conformità all’articolo VI.1) dell’Annesso, può solamente dichiarare nel detto strumento che la ratifica o l’adesione non si applica agli articoli 1 a 20.
    3. Ciascun Paese dell’Unione che, conformemente al comma b) abbia escluso dagli effetti della ratifica o dell’adesione le disposizioni contemplate nel detto comma può dichiarare, in qualsiasi momento, che estende gli effetti della sua ratifica o della sua adesione a queste disposizioni. Tale dichiarazione va depositata presso il Direttore Generale.
    1. Gli articoli 1 a 21 e l’Annesso entrano in vigore tre mesi dopo che siano state soddisfatte le due condizioni seguenti:
    2. almeno cinque Paesi dell’Unione abbiano ratificato il presente Atto o vi abbiano aderito senza fare la dichiarazione secondo l’alinea 1)b);
    ii) la Spagna, gli Stati Uniti d’America, la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord siano diventati parti della Convenzione universale sul diritto d’autore, riveduta a Parigi il 24 luglio 19719. b) L’entrata in vigore contemplata al comma a) è effettiva riguardo ai Paesi dell’Unione che, almeno tre mesi prima della predetta entrata in vigore, hanno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione non contenenti la dichiarazione conforme all’alinea 1)b). c) Riguardo a ogni Paese dell’Unione a cui non si applichi il comma b) e che ratifichi il presente Atto o vi aderisca senza fare la dichiarazione secondo l’alinea 1)b), gli articoli 1 a 21 e l’Annesso entreranno in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito dello strumento di ratifica o di adesione considerato, a meno che una data posteriore non sia stata indicata nello strumento depositato. In quest’ultimo caso, gli articoli 1 a 21 e l’Annesso entreranno in vigore, riguardo a questo Paese, alla data così indicata. d) Le disposizioni dei commi a) a c) non pregiudicano l’applicazione dell’articolo VI dell’Annesso.

3)  Riguardo a ogni Paese dell’Unione che ratifichi il presente Atto o vi aderisca con o senza la dichiarazione secondo l’alinea 1)b), gli articoli 22 a 38 entreranno in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito dello strumento di ratifica o di adesione considerato, a meno che una data posteriore non sia stata indicata nello strumento depositato. In quest’ultimo caso, gli articoli 22 a 38 entreranno in vigore nei riguardi di questo Paese alla data così indicata.

Art. 29

1)  Qualsiasi Paese estraneo all’Unione può aderire al presente Atto e divenire così parte della presente Convenzione e membro dell’Unione. Gli strumenti di adesione vanno depositati presso il Direttore Generale.

    1. Con riserva del comma b), la presente Convenzione entra in vigore nei riguardi di qualsiasi Paese estraneo all’Unione tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito dei suo strumento di adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento depositato. In quest’ultimo caso, la presente Convenzione entra in vigore nei riguardi di questo Paese alla data così indicata.
    2. Se l’entrata in vigore in applicazione del comma a) precede l’entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e dell’Annesso in applicazione dell’articolo 28.2)a), il suddetto Paese sarà vincolato, nell’intervallo, dagli articoli 1 a 20 dell’Atto di Bruxelles10della presente Convenzione, che sono sostituiti agli articoli 1 a 21 e all’Annesso.
Art. 29bis

La ratifica del presente Atto o l’adesione a questo Atto da parte dì qualsiasi Paese che non sia vincolato dagli articoli 22 a 38 dell’Atto di Stoccolma11della presente Convenzione vale, al solo scopo di poter applicare l’articolo 14.2) della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione12, ratifica dell’Atto di Stoccolma o adesione a quest’Atto con la limitazione prevista dall’articolo 28. 1)b)i) di tale Atto.

Art. 30

1)  Con riserva delle eccezioni permesse dall’alinea 2) del presente articolo, dall’articolo 28.1b), dall’articolo 33.2), come pure dall’Annesso, la ratifica o l’adesione implica, di pieno diritto, l’accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nella presente Convenzione.

    1. Ciascun Paese dell’Unione, ratificando il presente Atto o aderendovi, può, con riserva dell’articolo V.2) dell’Annesso, conservare il beneficio delle riserve anteriormente formulate, a condizione che faccia una dichiarazione in tal senso depositando il suo strumento di ratifica o di adesione.
    2. Qualsiasi Paese estraneo all’Unione può dichiarare, aderendo alla presente Convenzione e con riserva dell’articolo V.2) dell’Annesso, che esso intende sostituire, almeno provvisoriamente, all’articolo 8 del presente Atto, concernente il diritto di traduzione, le disposizioni dell’articolo 5 della Convenzione di Berna del 188613completata a Parigi nel 1896, fermo restando che tali disposizioni non riguardano se non la traduzione in una lingua di uso generale in questo Paese. Con riserva dell’articolo 1.6)b) dell’Annesso, ciascun Paese ha la facoltà, per quanto concerne il diritto di traduzione delle opere il cui Paese di origine fa uso di tale riserva, di applicare una protezione equivalente a quella accordata da quest’ultimo Paese.
    3. Ciascun Paese può ritirare queste riserve in qualsivoglia momento, mediante notificazione al Direttore Generale.
Art. 31

1)  Ciascun Paese può dichiarare nel suo strumento di ratifica o di adesione, o notificare per iscritto al Direttore Generale in qualsiasi ulteriore momento, che la presente Convenzione è applicabile a tutti o a parte dei territori, designati nella dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le relazioni con l’estero.

2)  Ogni Paese che ha fatto una tale dichiarazione o ha effettuato una tale notificazione può, in qualsivoglia momento, notificare al Direttore Generale che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei predetti territori.

    1. Ogni dichiarazione fatta in forza dell’alinea 1) prende effetto alla data stessa della ratifica o dell’adesione nel cui strumento sia inclusa, mentre ogni notificazione fatta in forza del medesimo alinea prende effetto tre mesi dopo essere stata notificata dal Direttore Generale.
    2. Ogni notificazione effettuata in forza dell’alinea 2) prende effetto dodici mesi dopo che il Direttore Generale l’ha ricevuta.

4)  Il presente articolo non potrà essere interpretato come implicante il riconoscimento o l’accettazione tacita da parte di un qualunque Paese dell’Unione della situazione di fatto di ogni territorio cui la presente Convenzione è resa applicabile da parte di un altro Paese dell’Unione in forza di una dichiarazione fatta in base all’alinea 1).

Art. 32

1)  Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi dell’Unione e nella misura in cui esso si applica, la Convenzione di Berna dei 9 settembre 188614e gli Atti che l’hanno successivamente riveduta15. Gli atti precedentemente in vigore continueranno ad essere applicabili, nel loro complesso o nella misura in cui il presente Atto non li sostituisce in forza della frase precedente, per i rapporti con i Paesi dell’Unione che non ratificano il presente Atto o non vi aderiscono.

2)  I Paesi estranei all’Unione che aderiscono al presente Atto, lo applicano, con riserva delle disposizioni dell’alinea 3), nei riguardi di ogni Paese dell’Unione che non ne sia parte o, pur essendolo, abbia fatto la dichiarazione prevista nell’articolo 28.1)b). Tali Paesi ammettono che il Paese dell’Unione considerato, nelle sue relazioni con essi: i) applichi le disposizioni del più recente Atto di cui sia partecipe e ii) con riserva delle disposizioni dell’articolo I.6) dell’Annesso, abbia la facoltà di adottare la protezione al livello previsto dal presente Atto.

3)  I Paesi che hanno invocato il beneficio di una qualunque delle facoltà previste dall’Annesso possono applicare le disposizioni dell’Annesso che riguardano la o le facoltà di cui hanno invocato il beneficio nei loro rapporti con gli altri Paesi dell’Unione i quali non siano vincolati dal presente Atto, a condizione che questi ultimi Paesi abbiano accettato questa applicazione.

Art. 33

1)  Ogni controversia tra due o più Paesi dell’Unione relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non sia stata composta mediante negoziati, potrà venir deferita da uno qualunque dei Paesi interessati alla Corte internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme agli Statuti della Corte, a meno che i Paesi interessati non concordino altro modo per dirimerla. L’Ufficio internazionale dovrà, ad opera del Paese attore, essere informato del deferimento della controversia alla Corte e darne notizia agli altri Paesi dell’Unione.

2)  Ogni Paese può, al momento della firma del presente Atto o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dell’alinea 1). Per quanto concerne le controversie tra un tale Paese e qualsiasi altro Paese dell’Unione, le disposizioni dell’alinea 1) non sono applicabili.

3)  Ogni Paese che abbia fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni dell’alinea 2) può, in qualsiasi momento, ritirarla mediante notificazione indirizzata al Direttore Generale.

Art. 34

1)  Con riserva delle disposizioni dell’articolo 29bisl’entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e dell’Annesso preclude ad ogni Paese l’adesione o la ratifica di Atti anteriori della presente Convenzione.

2)  L’entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e dell’Annesso preclude ad ogni Paese la facoltà di fare la dichiarazione in forza dell’articolo 5 del Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo annesso all’Atto di Stoccolma16.

Art. 35

1)  La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.

2)  Ciascun Paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore Generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l’avrà fatta, la Convenzione rimanendo in vigore ed esecutiva per gli altri Paesi dell’Unione.

3)  La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore Generale ne avrà ricevuto la notificazione.

4)  La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese è divenuto membro dell’Unione.

Art. 36

1)  Ogni Paese parte della presente Convenzione s’impegna ad adottare, conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari per assicurare l’applicazione della Convenzione stessa.

2)  Resta inteso che, dal momento in cui diviene parte della presente Convenzione, un Paese deve essere in grado, giusta la propria legislazione interna, di attuare le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 37
    1. Il presente Atto è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese e, con riserva delle disposizioni dell’alinea 2), è depositato presso il Direttore Generale.
    2. Il Direttore Generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, araba, spagnola, italiana e portoghese, e nelle altre lingue che l’Assemblea dovesse indicare.
    3. In caso di contestazione circa l’interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese.

2)  Il presente Atto rimane aperto alla firma fino al 31 gennaio 1972. Fino a tale data, l’esemplare previsto all’alinea 1)a) sarà depositato presso il Governo della Repubblica francese.

3)  Il Direttore Generale trasmette due copie certificate conformi del testo firmato del presente Atto ai Governi di tutti i Paesi dell’Unione e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.

4)  Il Direttore Generale fa registrare il presente Atto presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

5)  Il Direttore Generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell’Unione le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d’adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti o fatte in applicazione degli articoli 28.1)c), 30.2)a) e b) e 33.2), l’entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione degli articoli 30.2)c), 31.1) e 2), 33.3) e 38.1), come pure le notificazioni previste nell’Annesso.

Art. 38

1)  I Paesi dell’Unione che non hanno ratificato il presente Atto e che non vi hanno aderito e che non sono vincolati dagli articoli 22 a 26 dell’Atto di Stoccolma17possono, fino al 26 aprile 1975, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dai suddetti articoli come se fossero vincolati dagli stessi. Ogni Paese che intenda valersi di questa facoltà depositerà a tal fine presso il Direttore Generale una notificazione scritta, che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell’Assemblea fino allo scadere del detto periodo.

2)  Fintanto che tutti i Paesi dell’Unione non siano divenuti membri dell’Organizzazione, l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione funge ugualmente da Ufficio dell’Unione e il suo Direttore Generale da Direttore di questo Ufficio.

3)  Allorché tutti i Paesi dell’Unione saranno divenuti membri dell’Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell’Ufficio dell’Unione saranno trasferiti all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione.

Art. I

1)  Ogni Paese considerato, secondo la prassi dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, quale Paese in via di sviluppo, che ratifichi il presente Atto, di cui il presente Annesso è parte integrante, o aderisca ad esso, e che, non ritenendosi in grado, a causa della sua situazione economica e dei suoi bisogni sociali o culturali, di prendere immediatamente i provvedimenti atti ad assicurare la protezione dei diritti previsti in detto Atto, può, mediante notificazione depositata presso il Direttore Generale, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione o, con riserva delle disposizioni dell’articolo V.1)c), in ogni momento ulteriore, dichiarare che invocherà il beneficio della facoltà prevista all’articolo II o di quella prevista all’articolo III o dell’una o dell’altra di queste facoltà. Esso può, in luogo di avvalersi del beneficio della facoltà prevista all’articolo II, fare una dichiarazione in conformità dell’articolo V.1)a).

    1. Ogni dichiarazione fatta a norma dell’alinea 1) e notificata prima della scadenza di un periodo di dieci anni, dall’entrata in vigore degli articoli 1 a 21 del presente Annesso conformemente all’articolo 28.2), rimane valida fino alla scadenza del detto periodo. Essa può essere rinnovata in tutto o in parte, per altri periodi successivi di dieci anni mediante notificazione depositata presso il Direttore Generale non più di quindici mesi, ma non meno di tre mesi, prima della scadenza del periodo decennale in corso.
    2. Ogni dichiarazione fatta a norma dell’alinea 1) e notificata dopo la scadenza d’un periodo di dieci anni, a partire dall’entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e del presente Annesso conformemente all’articolo 28.2), rimane valida fino alla scadenza del periodo decennale in corso. Essa può essere rinnovata come è previsto nella seconda frase del comma a).

3)  Ogni Paese dell’Unione, che abbia cessato di essere considerato come un Paese in via di sviluppo secondo quanto previsto dall’alinea 1), non è più abilitato a rinnovare la sua dichiarazione secondo quanto previsto all’alinea 2) e, sia che esso ritiri o non ufficialmente la sua dichiarazione, tale Paese perderà la possibilità di valersi del beneficio delle facoltà previste all’alinea 1), sia alla scadenza del periodo decennale in corso, sia tre anni dopo che esso avrà cessato di essere considerato come un Paese in via di sviluppo, dovendo applicarsi il termine che scade più tardi.

4)  Quando, al momento in cui la dichiarazione fatta a norma dell’alinea 1) o dall’alinea 2) cessa di esser valida, c’è una scorta di esemplari prodotti in base a una licenza accordata in forza delle disposizioni del presente Annesso, tali esemplari potranno continuare ad essere messi in circolazione fino al loro esaurimento.

5)  Ogni Paese che è vincolato dalle disposizioni del presente Atto e che ha depositato una dichiarazione o una notificazione in conformità alle disposizioni dell’articolo 31.1) riguardo all’applicazione del detto Atto a un territorio particolare la cui situazione può essere considerata come analoga a quella dei Paesi contemplati all’alinea 1), può, riguardo a questo territorio, fare la dichiarazione prevista all’alinea 1) e la notificazione di rinnovo prevista all’alinea 2). Finché tale dichiarazione o notificazione sarà valida, le disposizioni del presente Annesso si applicheranno al territorio riguardo al quale essa è stata fatta.

    1. Il fatto che un Paese invochi il beneficio di una delle facoltà previste all’alinea 1) non consente a un altro Paese di dare, alle opere di cui il Paese di origine è il primo Paese in questione, una protezione inferiore a quella che esso è tenuto ad accordare secondo gli articoli 1 a 20.
    2. La facoltà di reciprocità prevista dall’articolo 30.2)b), seconda frase, non può, fino alla data in cui scade il termine applicabile in conformità all’articolo 1.3), essere esercitata per le opere il cui Paese di origine è un Paese che ha fatto una dichiarazione in conformità all’articolo V.1)a).
Art. II

1)  Ogni Paese che abbia dichiarato di volersi avvalere del beneficio della facoltà prevista dal presente articolo, sarà abilitato, per quanto riguarda le opere pubblicate in forma stampata o in ogni altra forma analoga di riproduzione, a sostituire al diritto esclusivo di traduzione, previsto dall’articolo 8, un regime di licenze non esclusive e incedibili, accordato dall’autorità competente alle condizioni che seguono e in conformità alle disposizioni dell’articolo IV.

  1. a) Con riserva delle disposizioni dell’alinea 3), quando, alla scadenza di un periodo di tre anni o di un periodo più lungo determinato dalla legislazione nazionale del suddetto Paese, a partire dalla prima pubblicazione di un’opera, la traduzione della stessa non è stata pubblicata in una lingua d’uso generale in questo Paese dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione, ogni cittadino di tale Paese potrà ottenere una licenza per fare una traduzione dell’opera nella detta lingua e pubblicare questa traduzione sotto forma stampata o sotto ogni altra forma analoga di riproduzione. b) Una licenza può anche essere accordata in forza del presente articolo, se tutte le edizioni della traduzione pubblicata nella lingua considerata sono esaurite.
    1. Nel caso di traduzioni in una lingua che non è di uso generale in uno o più Paesi sviluppati, membri dell’Unione, un periodo di un anno sarà sostituito al periodo di tre anni previsto all’alinea 2)a).
    2. Ogni Paese contemplato all’alinea 1) può, con l’accordo unanime dei Paesi sviluppati, membri dell’Unione, nei quali la stessa lingua è d’uso generale, sostituire, nel caso di traduzione in questa lingua, il periodo di tre anni previsto all’alinea 2)a) con un periodo più corto fissato in conformità al detto accordo, purché tale periodo non sia inferiore a un anno. Tuttavia, le disposizioni della frase precedente non sono applicabili quando la lingua di cui si tratta è l’inglese, lo spagnolo o il francese. Ogni accordo in tal senso deve essere notificato al Direttore Generale da parte dei Governi interessati.
    1. Ogni licenza contemplata nel presente articolo non potrà essere accordata prima della scadenza di un termine supplementare di sei mesi, nel caso in cui essa può essere ottenuta alla scadenza di un periodo di tre anni, e di nove mesi, nel caso in cui essa può essere ottenuta alla scadenza di un periodo di un anno:
    2. dalla data in cui il richiedente adempie le formalità previste dall’articolo IV.1);
    ii) o, se l’identità o l’indirizzo del titolare del diritto di traduzione non è conosciuto, dalla data in cui il richiedente procede, come previsto all’articolo IV.2), all’invio delle copie della domanda all’autorità competente ad accordare la licenza. b) Se, durante il termine di sei o nove mesi, una traduzione nella lingua per la quale è stata fatta la richiesta è pubblicata dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione, nessuna licenza potrà essere accordata in forza del presente articolo.

5)  Ogni licenza di cui al presente articolo non potrà essere accordata che per l’uso scolastico, universitario o di ricerca.

6)  Se la traduzione di un’opera è pubblicata dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione a un prezzo paragonabile a quello che è in uso nel Paese di cui si tratta per opere analoghe, ogni licenza concessa in forza del presente articolo scadrà se questa traduzione è nella stessa lingua e il suo contenuto essenzialmente lo stesso, rispettivamente, della lingua e del contenuto della traduzione pubblicata in virtù della licenza. La messa in circolazione di tutti gli esemplari già prodotti prima della scadenza della licenza potrà continuare fino al loro esaurimento.

7)  Per le opere composte principalmente di illustrazioni, una licenza per fare e pubblicare una traduzione del testo e per riprodurre e pubblicare le illustrazioni può essere accordata solo se le condizioni dell’articolo III sono ugualmente adempiute.

8)  Nessuna licenza può essere accordata in forza del presente articolo, quando l’autore abbia ritirato dalla circolazione tutti gli esemplari della sua opera.

    1. Una licenza per fare la traduzione di un’opera che è stata pubblicata sotto forma stampata o sotto ogni altra forma analoga di riproduzione può anche essere accordata a qualunque organismo di radiodiffusione avente la sua sede in un Paese contemplato all’alinea 1), a seguito d’una domanda rivolta all’autorità competente di tale Paese da parte di detto organismo, purché siano adempiute tutte le condizioni seguenti:
    2. la traduzione è effettuata su un esemplare prodotto e acquistato in conformità alla legislazione di detto Paese;
    ii) la traduzione è utilizzabile solamente nelle emissioni destinate all’insegnamento o alla diffusione di informazioni a carattere scientifico o tecnico destinate agli esperti di una professione determinata; iii) la traduzione è utilizzata esclusivamente ai fini enumerati al numero ii) nelle emissioni effettuate lecitamente e destinate ai beneficiari sul territorio di detto Paese, comprese le emissioni effettuate per mezzo di registrazioni sonore o visive realizzate lecitamente ed esclusivamente per tali emissioni; iv) tutte le utilizzazioni fatte della traduzione non hanno alcun carattere lucrativo. b) Delle registrazioni sonore o visive di una traduzione fatta da un organismo di radiodiffusione in forza di una licenza accordata in virtù del presente alinea possono, ai fini e sotto riserva delle condizioni enumerate nel comma a) e con l’accordo di questo organismo, essere anche utilizzate da ogni altro organismo di radiodiffusione avente la sua sede nel Paese la cui autorità competente ha accordato la licenza in questione. c) Purché tutti i criteri e le condizioni enumerate al comma a) siano rispettate, una licenza può ugualmente essere accordata a un organismo di radiodiffusione per tradurre qualunque testo incorporato in una fissazione audio-visiva fatta e pubblicata ai soli fini dell’uso scolastico e universitario. d) Con riserva delle disposizioni dei comma a) e c), le disposizioni degli alinea precedenti sono applicabili alla concessione e all’esercizio di ogni licenza accordata in forza del presente alinea.
Art. III

1)  Ogni Paese che abbia dichiarato il volersi avvalere del beneficio della facoltà prevista dal presente articolo sarà abilitato a sostituire al diritto esclusivo di riproduzione previsto all’articolo 9 un regime di licenze non esclusive e non cedibili, accordate dall’autorità competente alle condizioni che seguono e in conformità alle disposizioni dell’articolo IV.

  1. a) Nei riguardi di un’opera alla quale si applica il presente articolo in forza dell’alinea 7) e quando, alla scadenza, i) del periodo fissato nell’alinea 3) e calcolato a partire dalla prima pubblicazione di una edizione determinata di una tale opera, o ii) di un periodo più lungo fissato dalla legislazione nazionale del Paese previsto dall’alinea 1) e calcolato a partire dalla stessa data, degli esemplari di questa edizione non sono stati messi in vendita in questo Paese per rispondere ai bisogni, sia del grande pubblico, sia dell’insegnamento scolastico e universitario, dal titolare del diritto di riproduzione o con la sua autorizzazione, a un prezzo paragonabile a quello che è in uso nel detto Paese per opere analoghe, ogni cittadino di tale Paese potrà ottenere una licenza per riprodurre e pubblicare questa edizione, a questo prezzo o a un prezzo inferiore, al fine di rispondere ai bisogni dell’insegnamento scolastico e universitario. b) Una licenza per riprodurre e pubblicare una edizione, che è stata messa in circolazione in conformità al comma a), può anche essere accordata in virtù delle condizioni previste dal presente articolo se, dopo la scadenza del periodo applicabile, degli esemplari autorizzati di questa edizione non sono più in vendita, per una durata di sei mesi, nel Paese interessato per rispondere ai bisogni del grande pubblico, o dell’insegnamento scolastico e universitario, ad un prezzo paragonabile a quello che è richiesto nel detto Paese per opere analoghe.

3)  Il periodo a cui si riferisce l’alinea 2)a)i) è di cinque anni. Tuttavia,

i) per le opere che trattano di scienze esatte e naturali e di tecnologia è di tre anni; ii) per le opere che appartengono al campo dell’immaginazione, come i romanzi, le opere poetiche, drammatiche e musicali, e per i libri d’arte, è di sette anni. 4) a) Nel caso in cui può essere ottenuta alla scadenza di un periodo di tre anni, la licenza non potrà essere concessa in forza del presente articolo prima della scadenza di un termine di sei mesi: i) dalla data in cui il richiedente adempie le formalità previste dall’articolo IV.1); ii) o, se l’identità o l’indirizzo del titolare del diritto di riproduzione non è conosciuto, dalla data in cui il richiedente procede, come previsto all’articolo IV.2), all’invio delle copie della domanda all’autorità competente ad accordare la licenza. b) Negli altri casi e se l’articolo IV.2) è applicabile, la licenza non potrà essere accordata prima della scadenza di un termine di tre mesi dall’invio delle copie della domanda. c) Se durante il termine di sei o tre mesi previsto ai comma a) e b) la messa in vendita come la descrive l’alinea 2)a) ha avuto luogo, nessuna licenza sarà concessa in forza del presente articolo. d) Nessuna licenza può essere concessa quando l’autore ha ritirato dalla circolazione tutti gli esemplari dall’edizione per la riproduzione e la pubblicazione della quale la licenza è stata richiesta.

5)  Una licenza al fine di riprodurre e pubblicare una traduzione di un’opera non sarà concessa, in forza del presente articolo, nei seguenti casi: i) quando la traduzione di cui si tratta non è stata pubblicata dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione; ii) quando la traduzione non è fatta in una lingua d’uso generale nel Paese in cui la licenza è richiesta.

6)  Se degli esemplari di una edizione di un’opera sono messi in vendita nel Paese contemplato nell’alinea 1) per rispondere ai bisogni del grande pubblico, o dell’insegnamento scolastico e universitario, dal titolare del diritto di riproduzione o con la sua autorizzazione a un prezzo paragonabile a quello che è in uso nel detto Paese per opere analoghe, ogni licenza concessa in forza del presente articolo scadrà se questa edizione è nella stessa lingua e il suo contenuto essenzialmente lo stesso, rispettivamente, della lingua e del contenuto dell’edizione pubblicata in virtù della licenza. La messa in circolazione di tutti gli esemplari già prodotti prima della scadenza della licenza potrà continuare fino al loro esaurimento.

    1. Con riserva delle disposizioni del comma b), le opere a cui si applica il presente articolo sono solo le opere pubblicate sotto forma stampata o sotto ogni altra forma analoga di riproduzione.
    2. Il presente articolo si applica del pari alla riproduzione audio-visiva di fissazioni lecite audio-visive quando costituiscano o incorporino opere protette, come pure alla traduzione del testo che le accompagna in una lingua di uso generale nel Paese in cui la licenza è richiesta, sempre che le fissazioni audio-visive di cui si tratta siano state concepite e pubblicate ai soli fini dell’uso scolastico e universitario.
Art. IV

1)  Ogni licenza prevista all’articolo II o all’articolo III potrà essere concessa solo se il richiedente, in conformità con le disposizioni in vigore nel Paese di cui si tratta, provi di aver domandato al titolare del diritto l’autorizzazione di fare una traduzione e di pubblicarla o di riprodurre e pubblicare l’edizione, secondo i casi, e di non aver potuto ottenere la sua autorizzazione o, malgrado la dovuta diligenza da parte sua, di non averlo potuto raggiungere. Contemporaneamente a questa domanda al titolare del diritto, il richiedente deve informarne ogni centro nazionale o internazionale d’informazione contemplato all’alinea 2).

2)  Se il titolare del diritto non ha potuto essere raggiunto dal richiedente, questi deve mandare, per via aerea, in plico raccomandato, copie della richiesta sottoposta da lui all’autorità competente a concedere la licenza, all’editore il cui nome figura sull’opera e a ogni centro nazionale o internazionale d’informazione che può essere stato designato, in una notifica depositata a questo fine presso il Direttore Generale, dal Governo del Paese in cui l’editore si presume avere la sede principale delle sue operazioni.

3)  Il nome dell’autore deve essere indicato su tutti gli esemplari della traduzione o della riproduzione pubblicata in virtù di una licenza concessa in forza dell’articolo II o dell’articolo III. II titolo dell’opera deve figurare su tutti questi esemplari. Se si tratta di una traduzione, il titolo originale dell’opera deve in ogni caso figurare su tutti gli esemplari dell’opera.

    1. Ogni licenza accordata in forza dell’articolo II o dell’articolo III non si estende all’esportazione di esemplari e non è valida che per la pubblicazione della traduzione o della riproduzione, secondo i casi, all’interno del territorio del Paese in cui tale licenza è stata richiesta.
    2. Ai fini dell’applicazione del comma a), si considera esportazione l’invio di esemplari da un territorio verso il Paese che, per questo territorio, ha fatto una dichiarazione in conformità all’articolo I.5).
    3. Quando un organismo governativo o ogni altro organismo pubblico di un Paese che ha accordato, conformemente all’articolo II, una licenza di fare una traduzione in una lingua diversa dall’inglese, lo spagnolo o il francese, invia degli esemplari della traduzione pubblicata in forza di una tale licenza a un altro Paese, un tale invio non si considera, ai fini del comma a), come esportazione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
    4. i destinatari sono dei privati cittadini del Paese la cui autorità competente ha concesso la licenza, o organizzazioni raggruppanti tali cittadini;
    ii) gli esemplari sono utilizzati soltanto per l’uso scolastico, universitario o di ricerca; iii) l’invio degli esemplari e la loro distribuzione ai destinatari non hanno alcun carattere lucrativo; e iv) il Paese a cui gli esemplari sono stati inviati ha stipulato un accordo col Paese la cui autorità competente ha rilasciato la licenza, per autorizzarne la ricezione, o la distribuzione, o queste due operazioni, e il Governo di questo ultimo Paese ha notificato al Direttore Generale un tale accordo.

5)  Ogni esemplare pubblicato in virtù di una licenza concessa in forza dell’articolo Il o dell’articolo III deve contenere una menzione nella lingua appropriata indicante che l’esemplare non è messo in circolazione che nel Paese o territorio a cui la detta licenza si applica.

  1. a) Misure appropriate saranno prese sul piano nazionale affinché i) la licenza comporti in favore del titolare del diritto di traduzione o di riproduzione, secondo i casi, una remunerazione equa e conforme alla scala dei compensi normalmente versati nel caso di licenze liberamente negoziate tra gli interessati nei due Paesi che li riguardano; e ii) siano assicurati il pagamento e il trasferimento di questa remunerazione; se esiste una regolamentazione nazionale in materia di divise, l’autorità competente non risparmierà alcuno sforzo, ricorrendo ai meccanismi internazionali, per assicurare il trasferimento della remunerazione in moneta convertibile internazionalmente o nel suo equivalente. b) Misure appropriate saranno prese nel quadro della legislazione nazionale affinché sia garantita una traduzione corretta dell’opera o una riproduzione esatta dell’edizione di cui si tratta, secondo i casi.
Art. V
  1. a) Ogni Paese abilitato a dichiarare che esso invocherà il beneficio della facoltà prevista dall’articolo II può, al momento della ratifica del presente Atto o della sua adesione, invece di fare una tale dichiarazione, i) fare, se è un Paese a cui si applica l’articolo 30.2)a), una dichiarazione ai termini di tale disposizione per quanto riguarda il diritto di traduzione; ii) fare, se è un Paese a cui non si applica 30.2a), e anche se non è un Paese estraneo all’Unione, una dichiarazione come previsto dall’articolo 30.2)b), prima frase. b) Nel caso di un Paese che abbia cessato di essere considerato Paese in via di sviluppo, come è contemplato nell’articolo I.1), una dichiarazione conforme al presente alinea resta valida fino alla data in cui scade il termine applicabile ai sensi dell’articolo I.3). c) Ogni Paese che ha fatto una dichiarazione in conformità al presente alinea non può invocare ulteriormente il beneficio della facoltà prevista dall’articolo Il, anche se ritira la detta dichiarazione.

2)  Con riserva delle disposizioni dell’alinea 3), ogni Paese che ha invocato il beneficio della facoltà prevista dall’articolo II non può fare ulteriormente una dichiarazione in conformità all’alinea 1).

3)  Ogni Paese che ha cessato di essere considerato Paese in via di sviluppo come è contemplato nell’articolo I.1) potrà due anni al massimo prima della scadenza del termine applicabile conformemente all’articolo 1.3), fare una dichiarazione ai sensi dell’articolo 30.2)b), prima frase, nonostante il fatto che non si tratti di un Paese estraneo all’Unione. Questa dichiarazione prenderà effetto alla data in cui scade il termine applicabile conformemente all’articolo 1.3).

Art. VI

1)  Ogni Paese dell’Unione può dichiarare, a decorrere dalla data del presente Atto, e in qualunque momento prima di essere vincolato dagli articoli 1 a 21 e dal presente Annesso: i) se si tratta di un Paese che, se fosse vincolato dagli articoli 1 a 21 e dal presente Annesso, sarebbe abilitato a invocare il beneficio delle facoltà previste dall’articolo I.1), che esso applicherà le disposizioni dell’articolo II o dell’articolo III, o di entrambi, alle opere il cui Paese di origine è un Paese che, in applicazione del punto ii) che segue, accetta l’applicazione di questi articoli a tali opere o che è vincolato dagli articoli 1 a 21 e dal presente Annesso; una tale dichiarazione può riferirsi all’articolo V invece che all’articolo II; ii) che esso accetta l’applicazione del presente Annesso alle opere di cui esso è il Paese di origine, da parte dei Paesi che hanno fatto una dichiarazione in virtù del punto i) di cui sopra o una notificazione in virtù dell’articolo I.

2)  Ogni dichiarazione secondo l’alinea 1) deve essere fatta per iscritto e depositata presso il Direttore Generale. Essa prende effetto alla data del suo deposito.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto.

Fatto a Parigi, il 24 luglio 197 1.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan2 marzo2018 A2 giugno2018
Albania2 dicembre1993 A6 marzo1994
Algeria*19 gennaio1998 A19 aprile1998
Andorra2 marzo2004 A2 giugno2004
Antigua e Barbuda17 dicembre1999 A17 marzo2000
Arabia Saudita*11 dicembre2003 A11 marzo2004
Argentina8 luglio1980 A8 ottobre1980a
19 febbraio2000b
Armenia19 luglio2000 A19 ottobre2000
Australia28 novembre1977 A1° marzo1978
Austria19 maggio198221 agosto1982
Azerbaigian4 marzo1999 A4 giugno1999
Bahama*4 ottobre1976 A8 gennaio1977a
Bahrein*29 novembre1996 A2 marzo1997
Bangladesh*4 febbraio1999 A4 maggio1999
Barbados16 marzo1983 A30 luglio1983
Belgio29 giugno199929 settembre1999
Belize17 marzo2000 A17 giugno2000
Benin9 dicembre1974 A12 marzo1975
Bhutan25 agosto2004 A25 novembre2004
Bielorussia12 settembre1997 A12 dicembre1997
Bolivia4 agosto1993 A4 novembre1993
Bosnia ed Erzegovina*2 giugno1993 S1° marzo1992
Botswana15 gennaio1998 A15 aprile1998
Brasile14 gennaio197520 aprile1975
Brunei30 maggio2006 A30 agosto2006
Bulgaria30 agosto19744 dicembre1974
Burkina Faso20 ottobre1975 A24 gennaio1976
Burundi12 gennaio2016 A12 aprile2016
Cambogia*9 dicembre2021 A9 marzo2022
Camerun3 agosto197310 novembre1973a
10 ottobre1974b
Canada26 marzo1998 A26 giugno1998
Capo Verde7 aprile1997 A7 luglio1997
Ceca, Repubblica18 dicembre1992 S1° gennaio1993
Centrafricana, Repubblica31 maggio1977 A3 settembre1977
Cile25 marzo1975 A10 luglio1975
Cina*10 luglio1992 A15 ottobre1992
Hong Kong7 luglio19971° luglio1997
Macao1° novembre199920 dicembre1999
Cipro*22 aprile198327 luglio1983
Colombia4 dicembre1987 A7 marzo1988
Comore17 gennaio2005 A17 aprile2005
Congo (Brazzaville)2 settembre19755 dicembre1975
Congo (Kinshasa)28 ottobre1974 A31 gennaio1975
Cook, Isole3 maggio2017 A3 agosto
Corea del Nord28 gennaio2003 A28 aprile2003
Corea del Sud21 maggio1996 A21 agosto1996
Costa Rica3 marzo1978 A10 giugno1978
Costa d’Avorio1° febbraio19744 maggio1974a
10 ottobre1974b
Croazia28 luglio1992 S8 ottobre1991
Cuba*20 novembre1996 A20 febbraio1997
Danimarca30 marzo197930 giugno1979
Dominica7 maggio1999 A7 agosto1999
Dominicana, Repubblica24 settembre1997 A24 dicembre1997
Ecuador8 luglio1991 A9 ottobre1991
Egitto*2 marzo1977 A7 giugno1977
El Salvador18 novembre1993 A19 febbraio1994
Emirati Arabi Uniti*14 aprile2004 A14 luglio2004
Estonia26 luglio1994 A26 ottobre1994
Eswatini14 settembre1998 A14 dicembre1998
Filippine*14 aprile1980 A16 luglio1980a
18 giugno1997b
Finlandia25 luglio19861° novembre1986
Francia11 settembre197215 dicembre1972a
10 ottobre1974b
Gabon6 marzo197510 giugno1975
Gambia7 dicembre1992 A7 marzo1993
Georgia16 febbraio1995 A16 maggio1995
Germania**18 ottobre197322 gennaio1974a
10 ottobre1974b
Ghana11 luglio1991 A11 ottobre1991
Giamaica28 settembre1993 A1° gennaio1994
Giappone20 gennaio197524 aprile1975
Gibuti13 febbraio2002 A13 maggio2002
Giordania*28 aprile1999 A28 luglio1999
Grecia4 dicembre19758 marzo1976
Grenada22 giugno1998 A22 settembre1998
Guatemala*28 aprile1997 A28 luglio1997
Guinea13 agosto1980 A20 novembre1980
Guinea equatoriale26 marzo1997 A26 giugno1997
Guinea-Bissau18 aprile1991 A22 luglio1991
Guyana25 luglio1994 A25 ottobre1994
Haiti11 ottobre1995 A11 gennaio1996
Honduras24 ottobre1989 A25 gennaio1990
India*7 ottobre197410 gennaio1975a
6 maggio1984b
Indonesia*5 giugno1997 A5 settembre1997
Irlanda2 dicembre2004 A2 marzo2005
Islanda28 settembre1984 A28 dicembre1984a
25 agosto1999b
Israele*24 settembre20031° gennaio2004
Italia13 agosto197914 novembre1979
Kazakistan12 gennaio1999 A12 aprile1999
Kenya11 marzo1993 A11 giugno1993
Kirghizistan8 aprile1999 A8 luglio1999
Kiribati2 ottobre2017 A2 gennaio2018
Kuwait2 settembre2014 A2 dicembre2014
Laos14 dicembre2011 A14 marzo2012
Lesotho*27 giugno1989 A28 settembre1989
Lettonia11 maggio1995 A11 agosto1995
Liberia*8 dicembre1988 A8 marzo1989
Libia*28 giugno1976 A28 settembre1976
Liechtenstein23 giugno199923 settembre1999
Lituania*14 settembre1994 A14 dicembre1994
Lussemburgo15 gennaio197520 aprile1975
Macedonia del Nord23 luglio1993 S8 settembre1991
Malawi12 luglio1991 A12 ottobre1991
Malaysia28 giugno1990 A1° ottobre1990
Mali22 agosto1977 A5 dicembre1977
Malta*7 settembre1977 A12 dicembre1977a
Marocco17 febbraio198717 maggio1987
Mauritania17 giugno1976 A21 settembre1976
Maurizio*9 febbraio1989 A10 maggio1989
Messico11 settembre197417 dicembre1974
Micronesia7 luglio2003 A7 ottobre2003
Moldova1° agosto1995 A2 novembre1995
Monaco5 agosto197423 novembre1974
Mongolia*12 dicembre1997 A12 marzo1998
Montenegro4 dicembre2006 S3 giugno2006
Mozambico22 agosto2013 A22 novembre2013
Namibia21 settembre1993 A24 dicembre1993
Nauru*11 febbraio2020 A11 maggio2020
Nepal*11 ottobre2005 A11 gennaio2006
Nicaragua23 maggio2000 A23 agosto2000
Niger18 febbraio1975 A21 maggio1975
Nigeria10 giugno1993 A14 settembre1993
Niue24 giugno2016 A24 settembre2016
Norvegia*8 marzo197413 giugno1974a
11 ottobre1995b
Nuova Zelanda17 dicembre2018 A17 marzo2019
Tokelau17 dicembre2018 A17 marzo2019
Oman*14 aprile1999 A14 luglio1999
Paesi Bassi*9 ottobre197410 gennaio1975a
30 gennaio1986b
Aruba9 ottobre19741° gennaio1975a
Curaçao9 ottobre19741° gennaio1975a
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
9 ottobre19741° gennaio1975a
Sint Maarten9 ottobre19741° gennaio1975a
Panama8 marzo1996 A8 giugno1996
Paraguay9 settembre1991 A2 gennaio1992
Perù20 maggio1988 A20 agosto1988
Polonia1° maggio1990 A4 agosto1990a
22 ottobre1994b
Portogallo*10 ottobre1978 A12 gennaio1979
Qatar5 aprile2000 A5 luglio2000
Regno Unito*29 settembre19892 gennaio1990
Gibilterra1° ottobre20201° gennaio2021
Guernsey21 agosto201421 novembre2014
Jersey31 ottobre201331 gennaio2014
Man, Isola di13 dicembre199518 marzo1996
Romania9 giugno19989 settembre1998
Ruanda3 novembre1983 A1° marzo1984
Russia9 dicembre1994 A13 marzo1995
Saint Kitts e Nevis3 gennaio1995 A9 aprile1995
San Marino2 giugno2020 A2 settembre2020
Santa Lucia*21 maggio1993 A24 agosto1993
Saint Vincent e Grenadine29 maggio1995 A29 agosto1995
Salomone, Isole4 aprile2019 A4 luglio2019
Samoa*21 aprile2006 A21 luglio2006
Santa Sede20 gennaio197524 aprile1975
São Tomé e Príncipe14 marzo2016 A14 giugno2016
Senegal2 maggio197512 agosto1975
Serbia*14 giugno2001 S27 aprile1992
Singapore*21 settembre1998 A21 dicembre1998
Siria*11 marzo2004 A11 giugno2004
Slovacchia30 dicembre1992 S1° gennaio1993
Slovenia*12 giugno1992 S25 giugno1991
Spagna14 novembre197319 febbraio1974a
10 ottobre1974b
Sri Lanka*20 giugno1978 A23 settembre1978a
27 dicembre2005b
Stati Uniti d’America16 novembre1988 A1° marzo1989
Sudafrica*23 dicembre197424 marzo1975a
Sudan*28 settembre2000 A28 dicembre2000
Suriname16 novembre1976 A23 febbraio1977
Svezia14 giugno197320 settembre1973a
10 ottobre1974b
Svizzera25 giugno199325 settembre1993
Tagikistan9 dicembre1999 A9 marzo2000
Tanzania*25 aprile1994 A25 luglio1994
Thailandia*29 settembre1980 A29 dicembre1980a
2 settembre1995b
Togo28 gennaio1975 A30 aprile1975
Tonga14 marzo2001 A14 giugno2001
Trinidad e Tobago16 maggio1988 A16 agosto1988
Tunisia*14 maggio197516 agosto1975
Turchia*1° ottobre1995 A1° gennaio1996
Turkmenistan*29 febbraio2016 A29 maggio2016
Tuvalu2 marzo2017 A2 giugno2017
Ucraina25 luglio1995 A25 ottobre1995
Uganda28 gennaio2022 A28 aprile2022
Ungheria11 settembre197215 dicembre1972a
10 ottobre1974b
Uruguay21 settembre197928 dicembre1979
Uzbekistan*19 gennaio2005 A19 aprile2005
Vanuatu27 settembre2012 A27 dicembre2012
Venezuela*20 settembre1982 A30 dicembre1982
Vietnam*26 giugno2004 A26 ottobre2004
Yemen*14 aprile2008 A14 luglio2008
Zambia13 settembre1991 A2 gennaio1992
Zimbabwe29 settembre1981 A30 dicembre1981a
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI):www.wipo.int> Français > Savoirs > Traités administrés par l’OMPI, oppure richiesto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a La ratificazione o l’adesione è applicabile agli art. 22–38.
b La ratificazione o l’adesione è applicabile agli art. 1–21.

Footnotes

  1. Stabilito in virtù dell’art. 37 par. 1 lett. b).

  2. Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 4 giu. 1992 (RU 1993 2634).

  3. RS 0.231.14

  4. RS 0.231.12

  5. RS 0.231.12

  6. RS 0.231.13

  7. RS 0.230

  8. RS 0.232.01 /.04

  9. RS 0.231.01

  10. RS 0.231.13

  11. RS 0.231.14

  12. RS 0.230

  13. [RU 10 219 16 632; CS 11 895 909]

  14. [RU 10 219 16 632; CS 11 895 909]

  15. RS 0.231.12 , 0.231.13 , 0.231.14

  16. RS 0.231.14

  17. RS 0.231.14

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.