Convenzione universale del diritto di autore

0.231.0Multilateral International Treaty30 mar 1956

Conchiusa a Ginevra il 6 settembre 1952

Approvata dall’Assemblea federale il 22 giugno 19551

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 dicembre 1955

Entrata in vigore per la Svizzera il 30 marzo 1956

(Stato 15  aprile 2010)

Gli Stati contraenti,

Animati dal desiderio di assicurare in tutti i paesi la protezione del diritto di autore sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche,

Convinti che un regime di protezione dei diritti degli autori adatto a tutte le nazioni ed espresso in una convenzione universale, aggiungendosi ai sistemi internazionali già in vigore, senza portare ad essi offesa, è tale da assicurare il rispetto dei diritti della persona umana e favorire lo sviluppo delle lettere, delle scienze e delle arti,

Persuasi che tale regime universale di protezione dei diritti degli autori renderà più facile la diffusione delle opere dell’ingegno e contribuirà ad una migliore comprensione internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ciascuno degli Stati contraenti s’impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare una protezione sufficiente ed efficace dei diritti degli autori e di ogni altro titolare dei diritti medesimi sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche, quali gli scritti, le opere musicali, drammatiche e cinematografiche, le pitture, le incisioni e le sculture.

Art. II
  1. Le opere pubblicate dei cittadini di ciascuno degli Stati contraenti e quelle pubblicate per la prima volta nel territorio di uno di tali Stati godono, in ogni altro Stato contraente, della protezione che esso accorda alle opere dei propri cittadini pubblicate per la prima volta nel suo territorio.
  2. Le opere non pubblicate dei cittadini di ciascuno degli Stati contraenti godono in ogni altro Stato contraente, della protezione che esso accorda alle opere non pubblicate dei propri cittadini.
  3. Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, ciascuno degli Stati contraenti può, mediante norme legislative interne, assimilare ai propri cittadini qualsiasi persona domiciliata nel suo territorio.
Art. III
  1. Ciascuno degli Stati contraenti che, secondo la propria legislazione interna, esige, come condizione della tutela dei diritti degli autori l’adempimento di formalità, quali il deposito, la registrazione, la menzione, le certificazioni notarili, il pagamento di tasse, la fabbricazione o la pubblicazione sul territorio nazionale, deve considerare queste esigenze come soddisfatte rispetto a qualsiasi opera protetta a norma della presente Convenzione, pubblicata per la prima volta fuori del territorio di tale Stato e il cui autore non sia cittadino di esso, se, a partire dalla prima pubblicazione di detta opera, tutti gli esemplari dell’opera pubblicata con l’autorizzazione dell’autore o di qualsiasi altro titolare dei suoi diritti portano il simboloaccompagnato dal nome del titolare del diritto di autore e dall’indicazione dell’anno della prima pubblicazione; il simbolo, il nome e l’anno devono essere collocati in modo ed in un posto che dimostrino chiaramente che il diritto di autore è riservato.
  2. Le disposizioni del primo alinea di questo articolo non impediscono ad uno Stato contraente di sottoporre a determinate formalità o ad altre condizioni, allo scopo di assicurare l’acquisto e il godimento del diritto di autore, le opere pubblicate per la prima volta nel suo territorio, o quelle dei suoi cittadini, quale che sia il luogo di pubblicazione di queste opere.
  3. Le disposizioni del suddetto primo alinea, non impediscono ad uno Stato contraente di esigere da chiunque agisca in giudizio che osservi, ai fini del processo, le norme di procedura quali l’assistenza dell’attore da parte di un avvocato che eserciti nel detto Stato oppure il deposito da parte dell’attore di un esemplare dell’opera presso il tribunale o un ufficio amministrativo, oppure presso entrambi. Tuttavia, se non sono state soddisfatte tali esigenze, non rimane invalidato il diritto di autore. Nessuna di queste esigenze può essere imposta al cittadino di un altro Stato contraente se non è stata imposta ai cittadini dello Stato nel quale la protezione è chiesta.
  4. In ciascuno degli Stati contraenti devono essere assicurati mezzi giuridici atti a proteggere senza formalità le opere non pubblicate dei cittadini degli altri Stati contraenti.
  5. Se uno Stato contraente concede più di un periodo di protezione e il primo ha una durata superiore ad uno dei minimi di tempo previsti nell’articolo IV della presente Convenzione, tale Stato ha la facoltà di non applicare il primo alinea del presente articolo III per quanto concerne il secondo periodo di protezione e cosi pure per i periodi successivi.
Art. IV
  1. La durata della protezione dell’opera è regolata dalla legge dello Stato contraente in cui la protezione è chiesta in conformità delle disposizioni dell’articolo II e delle disposizioni seguenti.
  2. La durata di protezione delle opere tutelate dalla presente Convenzione non può essere inferiore ad un periodo che comprenda la vita dell’autore e 25 anni dopo la sua morte. Tuttavia, lo Stato contraente che, alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione nel suo territorio, avrà ristretto questo termine per determinate categorie di opere ad un periodo decorrente dalla prima pubblicazione dell’opera, avrà la facoltà di mantenere queste deroghe o di estenderle ad altre categorie. Per tutte queste categorie, la durata di protezione non sarà inferiore a 25 anni, a decorrere dalla data della prima pubblicazione.

Ciascuno degli Stati contraenti, che alla data dell’entrata in vigore della Convenzione nel suo territorio, non calcola la durata di protezione sulla base della vita dell’autore, ha la facoltà di calcolare la durata di protezione a partire dalla prima pubblicazione dell’opera, oppure, se del caso, dalla registrazione di questa opera anteriore alla pubblicazione di essa; la durata della protezione non potrà essere inferiore a 25 anni a partire dalla data di prima pubblicazione, o, se del caso, dalla registrazione dell’opera anteriore alla pubblicazione.

Se la legislazione dello Stato contraente prevede due o più periodi successivi di protezione, la durata del primo periodo non potrà essere inferiore alla durata di uno dei periodi minimi sopra specificati. 3. Le disposizioni del numero 2 del presente articolo non si applicano alle opere fotografiche né alle opere delle arti applicate. Tuttavia, negli Stati contraenti che proteggono le opere fotografiche e, in quanto opere artistiche, le opere delle arti applicate, la durata della protezione non potrà, per queste opere, essere inferiore a dieci anni. 4. Nessuno degli Stati contraenti è obbligato ad assicurare la protezione di un’opera per un periodo più lungo di quello che, per la categoria alla quale appartiene, è stabilito, se si tratta di un’opera non pubblicata, dalla legge dello Stato contraente del quale l’autore è cittadino, e, se si tratta di un’opera pubblicata, dalla legge dello Stato contraente nel quale l’opera è stata pubblicata per la prima volta.

Ai fini dell’applicazione della precedente disposizione, se la legislazione di uno degli Stati contraenti prevede due o più periodi successivi di protezione, la durata della protezione concessa da tale Stato è considerata pari alla somma di questi periodi. Tuttavia, se per qualsiasi ragione una determinata opera non è protetta da detto Stato nel secondo periodo o in uno dei periodi successivi, gli altri Stati contraenti non sono obbligati a proteggere quest’opera nel secondo periodo o nei periodi successivi. 5. Ai fini dell’applicazione del numero 4 di questo articolo, l’opera del cittadino di uno Stato contraente pubblicata per la prima volta in uno Stato non contraente sarà considerata pubblicata per la prima volta nello Stato contraente del quale l’autore è cittadino. 6. Ai fini dell’applicazione del numero 4 suddetto del presente articolo, nel caso di pubblicazione simultanea in due o più Stati contraenti, l’opera sarà considerata come pubblicata per la prima volta nello Stato che concede la protezione meno lunga. È considerata come pubblicata simultaneamente in più paesi ogni opera che sia stata pubblicata in due o più paesi entro trenta giorni dalla prima pubblicazione.

Art. V
  1. Il diritto di autore comprende il diritto esclusivo di fare, di pubblicare e di autorizzare a fare ed a pubblicare la traduzione delle opere protette a norma della presente Convenzione.
  2. Tuttavia, ciascuno degli Stati contraenti può, nella legislazione nazionale, restringere, per gli scritti, il diritto di traduzione, purché si uniformi alle seguenti disposizioni:

Allorquando, alla scadenza del termine di sette anni a partire dalla prima pubblicazione di uno scritto, la traduzione di tale scritto non sia stata pubblicata nella lingua nazionale oppure, se del caso, in una delle lingue nazionali di uno Stato contraente dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione, ogni cittadino di tale Stato contraente potrà ottenere dall’autorità competente dello Stato medesimo una licenza non esclusiva per tradurre l’opera e pubblicare l’opera così tradotta nella lingua nazionale nella quale detta opera non sia stata pubblicata.

Questa licenza potrà essere concessa soltanto se il richiedente, in conformità delle disposizioni in vigore nello Stato in cui è proposta la domanda, giustifichi di avere chiesto al titolare del diritto l’autorizzazione a tradurre e pubblicare la traduzione e di non aver potuto rintracciare, malgrado la dovuta diligenza da parte sua, il titolare del diritto d’autore ovvero ottenere la sua autorizzazione. Alle stesse condizioni, la licenza potrà ugualmente essere concessa se, nel caso di una traduzione già pubblicata in una lingua nazionale, le edizioni siano esaurite.

Se il titolare del diritto di traduzione non ha potuto essere rintracciato dal richiedente, questi deve trasmettere copia della propria domanda all’editore il cui nome appare sull’opera ed al rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di cui il titolare del diritto di traduzione è cittadino, se la nazionalità del titolare del diritto di traduzione è nota, oppure all’organismo che possa essere stato designato dal governo di tale Stato. La licenza non potrà essere concessa prima della scadenza del termine di due mesi a partire dall’invio delle copie della domanda.

La legislazione nazionale adotterà le misure idonee per assicurare al titolare del diritto di traduzione un compenso equo e conforme agli usi internazionali, nonché il pagamento e il trasferimento di tale compenso, e per garantire una traduzione corretta dell’opera.

Il titolo e il nome dell’autore dell’opera originale devono essere altresì stampati su tutti gli esemplari della traduzione pubblicata. La licenza sarà valida soltanto per la edizione nel territorio dello Stato contraente in cui detta licenza è chiesta; l’importazione e la vendita degli esemplari in un altro Stato contraente sono possibili se tale Stato ha la stessa lingua nazionale di quella in cui l’opera è stata tradotta, se la sua legge nazionale ammette la licenza e se nessuna disposizione in vigore nel detto Stato si oppone all’importazione ed alla vendita; l’importazione e la vendita nel territorio di ogni Stato contraente, nel quale le condizioni precedenti non possano verificarsi, sono riservate alla legislazione di tale Stato ed agli accordi conchiusi da esso. La licenza non può essere ceduta dal concessionario. La licenza non può essere accordata quando l’autore ha ritirato dalla circolazione gli esemplari dell’opera.

Art. VI

Per «pubblicazione», secondo la presente Convenzione, s’intende la riproduzione in forma materiale e la messa a disposizione del pubblico di esemplari dell’opera che permettano di leggerla o di prenderne conoscenza visivamente.

Art. VII

La presente Convenzione non si applica alle opere o ai diritti sulla opere stesse che, all’entrata in vigore della Convenzione nello Stato contraente in cui la protezione è chiesta, abbiano definitivamente cessato di essere protette in tale Stato o non lo siano mai state.

Art. VIII
  1. La presente Convenzione, che avrà la data del 6 settembre 1952, sarà depositata presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura e rimarrà aperta alla firma di tutti gli Stati per un periodo di 120 giorni a partire da tale data. Essa sarà sottoposta alla ratifica o all’accettazione degli Stati firmatari.
  2. Qualsiasi Stato che non abbia firmato la presente Convenzione potrà aderirvi.
  3. La ratifica, l’accettazione o l’adesione sarà effettuata mediante il deposito di apposito istrumento presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la Educazione, la Scienza e la Cultura.
Art. IX
  1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito di dodici atti di ratifica, di accettazione o di adesione, compresi fra essi gli atti depositati da quattro Stati che non facciano parte dell’Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche.
  2. In seguito, la Convenzione entrerà in vigore, per ogni altro Stato, tre mesi dopo il deposito del relativo atto di ratifica, di accettazione o di adesione da parte del detto Stato.
Art. X
  1. Ciascuno degli Stati partecipanti alla presente Convenzione s’impegna ad adottare, in conformità delle disposizioni della propria Costituzione, le misure necessarie per assicurare l’applicazione della presente Convenzione.
  2. È, tuttavia, inteso che al momento del deposito del proprio atto di ratifica, di accettazione o di adesione, ogni Stato deve essere in grado, secondo la propria legislazione nazionale, di applicare le disposizioni della presente Convenzione.
Art. XI
  1. È creato un Comitato intergovernativo avente le seguenti attribuzioni:
    1. studiare i problemi relativi all’applicazione e al funzionamento della presente Convenzione;
    2. preparare le revisioni periodiche di questa Convenzione;
    3. studiare ogni altro problema relativo alla protezione internazionale del diritto di autore, in collaborazione con i diversi organismi internazionali interessati e particolarmente con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, l’Unione internazionale per la protezione delle Opere Letterarie e Artistiche e l’Organizzazione degli Stati americani;
    4. informare gli Stati contraenti circa i propri lavori.
  2. Il Comitato è composto dei rappresentanti di dodici Stati contraenti, designati tenendo conto di una equa rappresentanza secondo il criterio geografico ed in conformità delle disposizioni della risoluzione relativa al presente articolo, allegata alla presente Convenzione.

Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, il Direttore dell’Ufficio dell’Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche ed il Segretario generale dell’Organizzazione degli Stati americani, o i loro rappresentanti, possono assistere alle sedute del Comitato con voto consultivo.

Art. XII

Il Comitato intergovernativo convocherà conferenze di revisione ogni volta che lo riterrà necessario, o quando la convocazione sia chiesta almeno da dieci Stati contraenti o dalla maggioranza degli Stati contraenti fino a quando il numero di questi ultimi rimarrà inferiore a venti.

Art. XIII

Ciascuno degli Stati contraenti può, al momento del deposito dell’atto di ratifica, di accettazione o di adesione, o in seguito, dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, che la presente Convenzione si applica a tutti o ad alcuni dei paesi o territori dei quali esso assicura le relazioni internazionali; in questo caso la Convenzione si applicherà ai paesi o territori designati nella notificazione, a partire dalla scadenza del termine di tre mesi previsto nell’articolo IX. In mancanza di tale notificazione, la presente Convenzione non si applica ai detti paesi o territori.

Art. XIV
  1. Ciascuno degli Stati contraenti ha la facoltà di denunciare la presente Convenzione in nome proprio oppure di tutti o di alcuni paesi o territori specificati nella notificazione prevista nell’articolo XIII. La denuncia si effettuerà mediante notificazione indirizzata al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.
  2. La denuncia di cui sopra avrà effetto unicamente nei confronti dello Stato, paese o territorio nel cui nome sia stata fatta, e soltanto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notificazione.
Art. XV

Qualsiasi controversia tra due o più Stati contraenti concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione e che non sia stata regolata per mezzo di negoziati, sarà portata, per la sua decisione, davanti la Corte internazionale di giustizia, salvo che gli Stati interessati non convengano su un diverso modo per regolarla.

Art. XVI
  1. La presente Convenzione sarà redatta in lingua francese, inglese e spagnola. I tre testi saranno firmati e faranno ugualmente fede.
  2. Saranno redatti testi ufficiali della presente Convenzione in lingua italiana, portoghese e tedesca.

Ciascuno degli Stati contraenti o gruppo di Stati contraenti potrà fare redigere dal Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, d’accordo con questi, altri testi in lingua a sua scelta.

Tutti questi testi saranno allegati al testo firmato della Convenzione.

Art. XVII
  1. La presente Convenzione non influisce in modo alcuno sulle norme della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche2, né sull’appartenenza all’Unione creata da quest’ultima convenzione.
  2. Ai fini dell’applicazione del precedente alinea, una dichiarazione è allegata al presente articolo. Questa dichiarazione fa parte integrante della presente Convenzione per gli Stati vincolati dalla Convenzione di Berna al 1° gennaio 1951 o successivamente aderenti. La firma della presente Convenzione da parte degli Stati sopra menzionati vale ugualmente come firma della dichiarazione. La ratifica o l’accettazione della Convenzione, o l’adesione a questa da parte di detti Stati, vale ugualmente come ratifica, accettazione o adesione alla dichiarazione.
Art. XVIII

La presente Convenzione non inficia le convenzioni o accordi multilaterali o bilaterali sul diritto di autore che sono o possano entrare in vigore tra due o più repubbliche americane, ma esclusivamente tra queste. Nel caso di contrasto, sia tra le disposizioni di una di queste convenzioni o di uno di questi accordi già in vigore e le disposizioni della presente Convenzione, sia tra le disposizioni della presente Convenzione e quelle di ogni altra nuova convenzione o di ogni altro nuovo accordo che sia stipulato tra due o più repubbliche americane dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, prevarrà, tra le parti, la convenzione o l’accordo più recente. Sono fatti salvi i diritti quesiti sull’opera, in virtù di convenzioni o accordi in vigore in uno qualsiasi degli Stati contraenti anteriormente alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione nel detto Stato.

Art. XIX

La presente Convenzione non inficia le convenzioni o accordi plurilaterali o bilaterali sul diritto di autore in vigore tra due o più Stati contraenti. Nel caso di contrasto tra le disposizioni di una di queste convenzioni o di questi accordi e le disposizioni della presente Convenzione, prevarranno le disposizioni di questa Convenzione.

Sono fatti salvi i diritti quesiti sull’opera, in virtù di convenzioni o accordi in vigore in uno degli Stati contraenti anteriormente alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione nel detto Stato. Questo articolo non deroga in nulla alle disposizioni degli articoli XVII e XVIII della presente Convenzione.

Art. XX

Non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Art. XXI

Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura invierà copia regolarmente certificata della presente Convenzione agli Stati interessati ed al Consiglio federale svizzero nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione a cura di quest’ultimo.

Lo stesso Direttore informerà, inoltre, tutti gli Stati interessati del deposito degli atti di ratifica, accettazione o adesione, della data d’entrata in vigore della presente Convenzione, delle notificazioni previste nell’articolo XIII della presente Convenzione e delle denuncie previste nell’articolo XIV.

Dichiarazione allegata relativa all’articolo XVII

Gli Stati membri dell’Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche, che partecipano alla Convenzione universale del diritto di autore, desiderando rafforzare le loro mutue relazioni sulla base della predetta Unione ed evitare qualsiasi conflitto che possa sorgere dalla coesistenza della Convenzione di Berna3e della Convenzione universale,

Hanno, di comune accordo, accettato il contenuto della seguente dichiarazione:

  1. le opere che, a norma della Convenzione di Berna, hanno come paese di origine un paese che abbia abbandonato, dopo il 1° gennaio 1951, l’Unione internazionale creata mediante questa Convenzione, non saranno protette dalla Convenzione universale del diritto di autore nei paesi dell’Unione di Berna;
  2. la Convenzione universale del diritto di autore non sarà applicabile, nei rapporti tra i paesi legati dalla Convenzione di Berna, per quanto riguarda la protezione delle opere che, a norma della detta Convenzione di Berna, hanno come paese di origine uno dei paesi dell’Unione internazionale creata mediante tale Convenzione.

Risoluzione concernente l’articolo XI

La Conferenza intergovernativa del diritto di autore,

Considerate le questioni relative al Comitato intergovernativo previsto dall’articolo XI della Convenzione universale del diritto d’autore, decide come appresso:

1.  I primi membri del Comitato saranno i rappresentanti dei dodici Stati seguenti, in numero di un rappresentante e di un supplente designato da ciascuno dei detti Stati: Argentina, Brasile, Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Messico, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d’America e Svizzera.

2.  Il Comitato sarà costituito non appena la Convenzione sarà entrata in vigore in conformità dell’articolo XI di questa Convenzione.

3.  Il Comitato eleggerà un presidente ed un vicepresidente. Esso formerà il proprio regolamento interno, che dovrà assicurare l’applicazione delle seguenti norme:

  1. la durata normale del mandato dei rappresentanti sarà di sei anni, con rinnovazione del terzo ogni due anni;
  2. prima della scadenza della durata del mandato di ciascun membro, il Comitato deciderà quali siano gli Stati che cesseranno di avere dei rappresentanti nel suo seno e gli Stati che saranno chiamati a designare dei rappresentanti; cesseranno in primo luogo di avere dei rappresentanti nel Comitato gli Stati che non avranno ratificato, accettato o aderito; c. sarà tenuto conto di una equa rappresentanza delle diverse parti del mondo; ed esprime il voto che l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura assicuri la Segreteria del Comitato.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti, avendo depositato i loro rispettivi pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto in Ginevra, il sei settembre 1952, in unico esemplare.(Seguono le firme)

Gli Stati che sono parti nella Convenzione universale per la protezione del diritto di autore (indicata in seguito col nome di «Convenzione») e che diventano Parti in questo Protocollo,hanno convenuto le seguenti disposizioni:1.  Gli apolidi e i rifugiati che hanno residenza abituale in uno Stato contraente sono, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, assimilati ai cittadini del detto Stato.2. a. Il presente Protocollo sarà firmato e sottoposto alla ratifica o all’accettazione degli Stati firmatari, e vi si potrà aderire, in conformità delle disposizioni dell’Articolo VIII della Convenzione. b. Il presente Protocollo entrerà in vigore in ciascuno Stato alla data del deposito del relativo istrumento di ratifica, di accettazione o di adesione, a condizione che tale Stato già sia Parte nella Convenzione.In fede di quanto sopra, i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Ginevra il 6 settembre 1952, in francese, in inglese e in spagnolo, facendo fede tutti e tre i testi, in unico esemplare che sarà depositato presso il Direttore generale dell’Unesco, che ne invierà una copia certificata conforme agli Stati firmatari, al Consiglio federale svizzero, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione a sua cura.(Seguono le firme)

Protocollo annesso 2 concernente l’applicazione della Convenzione a opere di alcune organizzazioni internazionali

Gli Stati che sono parti nella Convenzione universale per la protezione del diritto di autore (indicata in seguito col nome di «Convenzione») e che diventano Parti in questo Protocollo,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

    1. la protezione prevista nell’alinea 1 dell’Articolo II della Convenzione universale per la protezione del diritto di autore si applica alle opere pubblicate per la prima volta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dalle Istituzioni specializzate collegate alle Nazioni Unite oppure dall’Organizzazione degli Stati Americani.
    2. Parimenti, la protezione prevista nell’alinea 2 dell’articolo II della Convenzione si applica alle predette organizzazioni o istituzioni.
    1. Il presente Protocollo sarà firmato e sottoposto alla ratifica o all’accettazione degli Stati firmatari, e vi si potrà aderire, in conformità delle disposizioni dell’articolo VIII della Convenzione.
    2. Il presente Protocollo entrerà in vigore in ciascuno Stato alla data del deposito del relativo istrumento di ratifica, di accettazione o di adesione, a condizione che tale Stato già sia Parte nella Convenzione.

In fede di quanto sopra , i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il 6 settembre 1952, in francese, in inglese e in spagnolo, facendo fede tutti e tre i testi, in unico esemplare che sarà depositato presso il Direttore generale dell’Unesco, che ne invierà una copia certificata conforme agli Stati firmatari, al Consiglio federale svizzero, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione a sua cura.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania4 novembre20034 febbraio2004
Algeria28 maggio1973 A28 agosto1973
Andorraa22 gennaio195316 settembre1955
Arabia Saudita13 aprile1994 A13 luglio1994
Argentinab13 novembre195713 febbraio1958
Australiaa1° febbraio19691° maggio1969
Austriaa2 aprile19572 luglio1957
Azerbaigian7 aprile1997 S21 dicembre1991
Bahamas13 luglio1976 S10 luglio1973
Bangladeshc5 maggio1975 A5 agosto1975
Barbados18 marzo1983 A18 giugno1983
Belgioa31 maggio196031 agosto1960
Belize1° dicembre1982 S21 settembre1981
Belarus29 marzo1994 S21 dicembre1991
Boliviaa22 dicembre1989 A22 marzo1990
Bosnia - Erzegovinaa12 luglio1993 S6 marzo1992
Brasilea13 ottobre195913 gennaio1960
Bulgaria7 marzo1975 A7 giugno1975
Cambogiaa3 agosto1953 A16 settembre1955
Camerun1° febbraio1973 A1° maggio1973
Canadad10 maggio196210 agosto1962
Ceca, Repubblicae26 marzo1993 S1° gennaio1993
Cilef18 gennaio195516 settembre1955
Cina30 luglio1992 A30 ottobre1992
Hong Kong9 giugno19971° luglio1997
Ciproc19 settembre1990 A19 dicembre1990
Colombia18 marzo1976 A18 giugno1976
Corea (Sud)c1° luglio1987 A1° ottobre1987
Costa Ricaa7 dicembre1954 A16 settembre1955
Croazia6 luglio1992 S8 ottobre1991
Cubab18 marzo195718 giugno1957
Danimarcaa9 novembre19619 febbraio1962
Dominicana, Repubblica8 febbraio1983 A8 maggio1983
Ecuadorb5 marzo1957 A5 giugno1957
El Salvadorc29 dicembre1978 A29 marzo1979
Figi13 dicembre1971 S10 ottobre1970
Finlandiaa16 gennaio196316 aprile1963
Franciaa14 ottobre195514 gennaio1956
Guadalupa16 novembre1955 A14 gennaio1956
Guayana Francese16 novembre1955 A14 gennaio1956
Martinica16 novembre1955 A14 gennaio1956
Riunione16 novembre1955 A14 gennaio1956
Germaniaa3 giugno195516 settembre1955
Ghanaa22 maggio1962 A22 agosto1962
Giapponea28 gennaio195628 aprile1956
Greciaa24 maggio1963 A24 agosto1963
Guatemalaa28 luglio196428 ottobre1964
Guineac13 agosto1981 A13 novembre1981
Haitia1° settembre195416 settembre1955
Indiaa21 ottobre195721 gennaio1958
Irlandaa20 ottobre195820 gennaio1959
Islanda18 settembre1956 A18 dicembre1956
Israelea6 aprile195516 settembre1955
Italiaa24 ottobre195624 gennaio1957
Kazakistan6 agosto1992 S21 dicembre1991
Kenyaa7 giugno1966 A7 settembre1966
Laosa19 agosto1954 A16 settembre1955
Libanoa17 luglio1959 A17 ottobre1959
Liberiab27 aprile195627 luglio1956
Liechtensteinb22 ottobre1958 A22 gennaio1959
Lussemburgoa15 luglio195515 ottobre1955
Macedonia del Norda30 aprile1997 S17 novembre1991
Malawi26 luglio1965 A26 ottobre1965
Malta19 agosto1968 A19 novembre1968
Maroccoa8 febbraio1972 A8 maggio1972
Maurizioa20 agosto1970 S12 marzo1968
Messicof12 febbraio195712 maggio1957
Moldova23 giugno1997 S21 dicembre1991
Monacob16 giugno195516 settembre1955
Montenegroa26 aprile2007 S3 giugno2006
Nicaraguaa16 maggio196116 agosto1961
Nigerc15 febbraio1989 A15 maggio1989
Nigeria14 novembre1961 A14 febbraio1962
Norvegiaa23 ottobre196223 gennaio1963
Nuova Zelandaa11 giugno1964 A11 settembre1964
Isole Cook11 giugno1964 A11 settembre1964
Niue11 giugno1964 S11 settembre1964
Tokelau11 giugno1964 A11 settembre1964
Paesi Bassia22 marzo196722 giugno1967
Pakistana28 aprile1954 A16 settembre1955
Panamaa17 luglio1962 A17 ottobre1962
Paraguaya11 dicembre1961 A11 marzo1962
Perùc16 luglio196316 ottobre1963
Poloniac9 dicembre1976 A9 marzo1977
Portogalloa25 settembre195625 dicembre1956
Regno Unitoa27 giugno195727 settembre1957
Bermuda1° dicembre1961 A1° marzo1962
Gibilterra1° dicembre1961 A1° marzo1962
Isola di Man1° dicembre1961 A1° marzo1962
Isole Caimane11 marzo1966 A11 giugno1966
Isole Falkland26 aprile1963 A26 luglio1963
Isole Vergini Britanniche26 aprile1963 A26 luglio1963
Montserrat6 ottobre1964 A6 gennaio1965
Sant’Elena29 ottobre1963 A29 gennaio1964
Ruandaa10 agosto1989 A10 novembre1989
Russia27 febbraio1973 A27 maggio1973
Saint Vincent e Grenadinec22 gennaio1985 S27 ottobre1979
Santa Sedea5 luglio19555 ottobre1955
Senegalc9 aprile1974 A9 luglio1974
Serbiaa11 settembre2001 S27 aprile1992
Slovacchiae31 marzo1993 S1° gennaio1993
Sloveniaa5 novembre1992 S25 giugno1991
Spagnae27 ottobre195416 settembre1955
Sri Lankaa25 ottobre1983 A25 gennaio1984
Stati Unitia6 dicembre195416 settembre1955
Guam17 maggio1957 A17 agosto1957
Isole Vergini Americane6 dicembre1954 A16 settembre1955
Portorico6 dicembre1954 A16 settembre1955
Sveziaa1° aprile19611° luglio1961
Svizzerab30 dicembre195530 marzo1956
Tagikistan28 agosto1992 S21 dicembre1991
Togo28 febbraio2003 A28 maggio2003
Trinidad e Tobago19 maggio1988 A19 agosto1988
Tunisiaa19 marzo1969 A19 giugno1969
Ucraina17 gennaio1994 S21 dicembre1991
Ungheriaf23 ottobre1970 A23 gennaio1971
Uruguaya12 gennaio199312 aprile1993
Venezuelaa30 giugno1966 A30 settembre1966
Zambia1° marzo1965 A1° giugno1965
a Stati che hanno adottato i Prot. all. 1, 2 e 3.
b Stati che hanno adottato i Prot. all. 1 e 2.
c Stati che hanno adottati il Prot. all. 1.
b Stati che hanno adottato il Prot. all. 3.
e Stati che hanno adottato i Prot. all. 2 e 3.
f Stati che hanno adottato il Prot. all. 2.

Footnotes

  1. RU 1956 105

  2. RS 0.231.12 , 0.231.13 , 0.231.14 , 0.231.15

  3. RS 0.231.12 , 0.231.13 , 0.231.14 , 0.231.15