0.221.554.2Multilateral International Treaty1 lug 1937
0.221.554.2
CS 11 832; FF 1931 539
Traduzione
Conchiusa a Ginevra il 7 giugno 1930
Approvata dall’Assemblea federale l’8 luglio 19321
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 agosto 1932
Entrata in vigore per la Svizzera il lo luglio 1937
(Stato 8 novembre 2016)
Il Presidente del Reich Germanico; il Presidente Federale della Repubblica d’Austria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; il Presidente della Repubblica di Colombia; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica di Polonia, per la Città Libera di
Danzica; il Presidente della Repubblica dell’Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica di Finlandia; il Presidente della Repubblica
Francese; il Presidente della Repubblica Ellenica; Sua Altezza Serenissima
il Reggente del Regno di Ungheria; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; il Presidente della Repubblica di Polonia; il Presidente della Repubblica Portoghese; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio Federale Svizzero; il Presidente della Repubblica Cecoslovacca; il Presidente della
Repubblica Turca; Sua Maestà il Re di Jugoslavia,
mossi dal desiderio di adottare delle norme per risolvere certi conflitti di leggi in materia di cambiali e di vaglia cambiari hanno designato a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,
si sono accordati nelle disposizioni seguenti:
Le Alte Parti contraenti si obbligano reciprocamente ad applicare, per la risoluzione dei conflitti di leggi enumerati qui sotto, in materia di cambiali e di vaglia cambiari, le norme indicate negli articoli seguenti.2
La capacità d’una persona ad obbligarsi mediante cambiale o vaglia cambiario, è determinata dalla sua legge nazionale. Se questa legge nazionale dichiara competente la legge d’un altro Stato, è applicabile quest’ultima.
La persona che fosse incapace secondo la legge indicata dal capoverso precedente, è nondimeno validamente obbligata se la firma è stata data sul territorio d’uno Stato secondo la legislazione del quale la persona sarebbe stata capace.
Ciascuna Alta Parte contraente ha la facoltà di non riconoscere la validità dell’obbligo assunto in materia di cambiali e di vaglia cambiari da uno dei suoi cittadini e che non fosse ritenuto valido nel territorio delle altre Alte Parti contraenti se non per applicazione del capoverso precedente del presente articolo.
La forma degli obblighi assunti in materia di cambiali e di vaglia cambiari è determinata dalla legge dello Stato nel cui territorio sono stati sottoscritti questi obblighi.
Tuttavia, se gli obblighi sottoscritti su di una cambiale tratta o di vaglia cambiario, pur non essendo validi secondo le disposizioni del capoverso precedente, sono conformi alla legislazione dello Stato dov’è stato sottoscritto un obbligo successivo, la circostanza che i primi obblighi sono irregolari nella forma non infirma la validità dell’obbligo successivo.
Ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di prescrivere che gli obblighi assunti in materia di cambiali e vaglia cambiari all’estero da uno dei suoi cittadini saranno validi di fronte a un altro dei suoi cittadini sul suo territorio, purché siano stati assunti nella forma prevista dalla legge nazionale.
Gli effetti delle obbligazioni dell’accettante d’una cambiale e del sottoscrittore di vaglia cambiari sono determinati dalla legge del luogo dove sono pagabili questi titoli.
Gli effetti prodotti dalle firme degli altri obbligati mediante cambiale o vaglia cambiario son determinati dalla legge dello Stato sul cui territorio sono state date le firme.
I termini dell’esercizio dell’azione di regresso restano determinati per tutti i firmatari dalla legge del luogo dov’è emesso il titolo.
La legge del luogo dov’è emesso il titolo determina se il portatore di una cambiale acquista il credito che è causa dell’emissione di esso titolo.
La legge del paese dov’è pagabile la cambiale regola la questione se l’accettazione possa essere ristretta a una parte della somma o se il portatore sia tenuto o no ad accettare un pagamento parziale.
Si applica la medesima regola al pagamento in materia di vaglia cambiari.
La forma e i termini del protesto, come pure la forma degli altri atti necessari all’esercizio o alla preservazione dei diritti in materia di cambiali e di vaglia cambiari, sono regolati dalle leggi dello Stato nel cui territorio dev’essere elevato il protesto o eseguito l’atto di cui si tratta.
La legge dello Stato dov’è pagabile la cambiale o il vaglia cambiario stabilisce le misure da prendere in caso di perdita o di furto del titolo.
Ciascuna Alta Parte contraente si riserva la facoltà di non applicare i principi del diritto internazionale privato, consacrati dalla presente Convenzione, in quanto si tratti:
Nel territorio di ciascuna Alta Parte contraente le disposizioni della presente Convenzione non saranno applicabili alle cambiali e ai vaglia cambiari già emessi al momento dell’attuazione della presente Convenzione.
La presente Convenzione, i cui testi francese e inglese faranno egualmente stato, porterà la data d’oggi.
Essa potrà essere firmata successivamente fino al 6 settembre 1930 in nome di qualsiasi Membro della Società delle Nazioni e di qualsiasi Stato non membro.
La presente Convenzione sarà ratificata.
Gli atti di ratificazione saranno depositati avanti il I’ settembre 1932 presso il Segretario generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà immediatamente il ricevimento a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri compartecipi alla presente Convenzione.
A contare dal 6 settembre 1930, qualsiasi Membro della Società delle Nazioni e qualsiasi Stato non membro potranno aderire alla presente Convenzione.
Quest’adesione sarà eseguita mediante una notificazione al Segretario generale della Società delle Nazioni3che dovrà essere deposta nell’archivio del Segretariato.
Il Segretario generale ne notificherà immediatamente il deposito a tutti coloro che avranno firmato la Convenzione o vi avranno aderito.
La presente Convenzione non entrerà in vigore se non quando sia stata ratificata o siasi ad essa aderito in nome di sette Membri della Società delle Nazioni o Stati non membri, tra i quali dovranno figurare tre dei Membri della Società delle Nazioni rappresentati in modo permanente nel Consiglio.
La data dell’entrata in vigore sarà il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni, della settima ratificazione o adesione, in conformità del capoverso precedente.
Nel fare le notificazioni previste negli articoli 13 e 14, il Segretario generale della Società delle Nazioni4, segnalerà particolarmente che le ratificazioni o le adesioni contemplate nel primo capoverso del presente articolo sono state raccolte.
Ogni ratificazione od adesione che avverrà dopo l’entrata in vigore della Convenzione conformemente all’articolo 15 comincerà ad avere effetto il novantesimo giorno successivo alla data in cui essa sarà stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni5.
La presente Convenzione non potrà essere disdetta prima che sia spirato un termine di due anni a contare dalla data a cui essa sarà entrata in vigore per il rispettivo Stato, Membro o no della Società delle Nazioni; la disdetta produrrà i suoi effetti a contare dal novantesimo giorno successivo a quello in cui il Segretario generale6avrà ricevuto la notificazione direttagli.
Ogni disdetta sarà comunicata immediatamente dal Segretario generale della Società delle Nazioni7a tutte le altre Alte Parti contraenti.
Ogni disdetta non avrà effetto che per quanto concerne l’Alta Parte contraente in nome della quale sarà stata data.
Ogni Membro della Società delle Nazioni ed ogni Stato non membro in confronto del quale la presente Convenzione è in vigore potrà dirigere al Segretario generale della Società delle Nazioni8, spirato che sia il quarto anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione, una domanda intesa alla modificazione di alcune o di tutte le disposizioni di essa Convenzione.
Se una siffatta domanda, comunicata agli altri Membri della Società delle Nazioni o Stati non membri fra i quali la Convenzione è allora in vigore, viene appoggiata entro il termine d’un anno, da almeno sei di essi, il Consiglio della Società delle Nazioni deciderà se sia il caso di convocare una Conferenza a questo scopo.
Le Alte Parti contraenti possono dichiarare all’atto della firma, della ratificazione o dell’adesione, che, accettando la presente Convenzione, esse non intendono assumere alcun obbligo per quanto concerne il complesso o una parte qualsiasi delle loro colonie, protettorati o territori posti sotto la loro sovranità o il loro mandato; in tal caso la presente Convenzione non sarà applicabile ai territori a cui si riferisce siffatta dichiarazione.
Le Alte Parti contraenti potranno, in seguito, notificare al Segretario generale della Società delle Nazioni9ch’esse intendono rendere la presente Convenzione applicabile al complesso o a una parte qualsiasi dei loro territori a cui si riferisce la notificazione prevista al capoverso precedente. In tal caso la Convenzione si applicherà ai territori a cui si riferisce la notificazione novanta giorni dopo che quest’ultima sarà stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni10.
Parimente, le Alte Parti contraenti possono in qualsiasi tempo dichiarare ch’ esse intendono che la presente Convenzione cessi di applicarsi al complesso o a una parte qualsiasi delle loro colonie, protettorati o territori posti sotto la loro sovranità o il loro mandato. In tal caso, la Convenzione cesserà d’essere applicabile ai territori che sono oggetto di sidatta dichiarazione un anno dopo che quest’ultima sarà stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni11.
La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale della Società delle Nazioni tosto che sarà entrata in vigore. Essa sarà poi pubblicata il più presto possibile nella Raccolta dei Trattati della Società delle Nazioni.
In fede di che, i Plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il sette giugno millenovecentotrenta, in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio del Segretariato della Società delle Nazioni 1); ne sarà trasmessa copia conforme a tutti i Membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.(Seguono le firme)
All’atto di procedere alla firma della Convenzione, in data d’oggi, destinata a risolvere certi conflitti di leggi in materia di cambiali e di vaglia cambiari, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto le disposizioni seguenti:AI Membri della Società delle Nazioni e gli Stati non membri che non fossero stati in grado di depositare avanti il 10 settembre 1932 la loro ratificazione sulla detta Convenzione si obbligano a dirigere nei quindici giorni successivi a questa data, una comunicazione al Segretario generale della Società delle Nazioni, per fargli conoscere la situazione in cui si trovano per ciò che concerne la ratificazione.BSe, alla data del 10 novembre 1932, le condizioni previste all’articolo 15, capoverso 1, per l’entrata in vigore della Convenzione, non sono adempite, il Segretario generale della Società delle Nazioni convocherà una riunione dei Membri della Società delle Nazioni e degli Stati non membri che avessero firmato la Convenzione o vi avessero aderito.Questa riunione avrà per oggetto l’esame della situazione e dei provvedimenti da prendere, dato il caso, per fronteggiarla.CLe Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente, attuate che siano, le disposizioni legislative ch’esse stabiliranno sui loro territori rispettivi in esecuzione della Convenzione.In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Ginevra, il sette giugno millenovecentotrenta, in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio del Segretariato della Società delle Nazioni12; ne sarà trasmessa copia conforme a tutti i Membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 31 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 |
| Belarus | 4 febbraio | 1998 S | 25 dicembre | 1991 |
| Belgio | 31 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 |
| Brasile | 26 agosto | 1942 A | 24 novembre | 1942 |
| Cina | ||||
| Macaoa | 29 settembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Danimarca | 27 luglio | 1932 | 1° gennaio | 1934 |
| Finlandia | 31 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 |
| Francia | 27 aprile | 1936 A | 26 luglio | 1936 |
| Germania | 3 ottobre | 1933 | 1° gennaio | 1934 |
| Giappone | 31 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 |
| Grecia | 31 agosto | 1931 | 1° gennaio | 1934 |
| Italia | 31 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 |
| Kazakstan | 20 novembre | 1995 A | 18 febbraio | 1996 |
| Lituania | 28 aprile | 2000 A | 27 luglio | 2000 |
| Lussemburgo | 5 marzo | 1963 A | 3 giugno | 1963 |
| Monaco | 25 gennaio | 1934 A | 25 aprile | 1934 |
| Norvegia | 27 luglio | 1932 | 1° gennaio | 1934 |
| Paesi Bassi | 20 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 |
| Aruba | 20 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 |
| Curaçao | 20 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 20 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 |
| Sint Maarten | 20 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 |
| Polonia | 19 dicembre | 1936 A | 19 marzo | 1937 |
| Portogallo | 8 giugno | 1934 A | 6 settembre | 1934 |
| Russia | 25 novembre | 1936 A | 23 febbraio | 1937 |
| Svezia | 27 luglio | 1932 | 1° gennaio | 1934 |
| Svizzera | 26 agosto | 1932 | 1° luglio | 1937 |
| Ucraina | 8 ottobre | 1999 A | 6 gennaio | 2000 |
| Ungheria | 28 ottobre | 1964 A | 26 gennaio | 1965 |
| a Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 29 set. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999. |
Art. 1 lett. b del DF dell’8 lug. 1932 (CS 11 895). ↩
Il legislatore svizzero ha inserito queste norme nel CO (RS 220 art. 1086 a 1095). ↩
Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted., 1181 1187 e segg. ediz. franc.). ↩
Vedi la nota all’art. 14. ↩
Vedi la nota all’art. 14. ↩
Vedi la nota all’art. 14. ↩
Vedi la nota all’art. 14. ↩
Vedi la nota all’art. 14. ↩
Vedi la nota all’art. 14. ↩
Vedi la nota all’art. 14. ↩
Vedi la nota all’art. 14. ↩
Vedi la nota all’art. 14 della Convenzione. ↩
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